Legge regionale 10 novembre 2023, n. 28 (BUR n. 148/2023) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per
l’esercizio finanziario 2023, sono introdotte le variazioni
compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui
all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le
spese.
1. Sono inoltre approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa (Allegato 3);
b) modifica dell’Allegato 7 “Quadro generale
riassuntivo” di cui alla lettera g) del comma 1 dell'
articolo 2 della
legge regionale 23
dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025”
(Allegato 4);
c) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
d) variazione all'Allegato 16 “Elenco delle spese non obbligatorie
a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi
finanziari 2023, 2024 e 2025 e quantificate annualmente con legge di
approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'
articolo 4 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della regione”, della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32
(Allegato 6);
e) aggiornamento e sostituzione dell’elenco “Interventi
autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di
spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per
l’anno 2023 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’
articolo 2 della
legge regionale 23
dicembre 2022, n. 32 (Allegato 7);
f) variazione all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa
regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato
n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)" della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30
“Legge di stabilità regionale 2023” (Allegato 8);
g) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del
Tesoriere per le entrate (Allegato 9) e le spese (Allegato 10).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI