Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 (BUR n. 168/2023) (Bilancio)
Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 (BUR n. 168/2023) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
Art. 1 - Stati di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Per l'esercizio finanziario 2024 sono previste entrate di competenza
per euro 18.452.249.958,13 e di cassa per euro 23.379.014.802,11 e
autorizzati impegni di spesa per euro 18.452.249.958,13 e pagamenti per
euro 22.054.886.846,47 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2025 sono previste entrate di competenza
per euro 17.518.888.804,73 e autorizzati impegni di spesa per euro
17.518.888.804,73 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2026 sono previste entrate di competenza
per euro 17.189.575.656,30 e autorizzati impegni di spesa per euro
17.189.575.656,30 in conformità agli stati di previsione delle
entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2 - Allegati al bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Nota integrativa (Allegato 1) (
1);
b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);
c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7) (
2);
h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);
i) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
(Allegato 9);
j) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di
amministrazione presunto (Allegato 10);
k) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di
amministrazione presunto (Allegato 11);
l) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (Allegato 12);
m) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato
13);
n) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
(Allegato 14);
o) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di
riserva per spese impreviste (Allegato 15);
p) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo
autorizzate per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 e quantificate
annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2
dell’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” (Allegato 16) (
3)
;
q) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi
(Allegato 17).
Art. 3 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40,
comma 2, D. Lgs. 118/2011.
1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata
nell'anno 2024 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre
forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 , dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato
dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad
effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 95.104.742,16 (Titolo
6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione
derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di
investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2023
determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di
assestamento del bilancio di previsione 2024-2026 sulla base delle
risultanze definitive del rendiconto 2023.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di
cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso
massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a
tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente
è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento
della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di
previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma
alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale
pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è
previsto in euro 6.872.831,45 e trova riscontro di copertura per gli
esercizi 2025 e 2026 nella parte spesa del bilancio di previsione
2024-2026 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 4 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese
d'investimento specifiche.
1. Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, nel triennio
2024-2026 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo
di euro 82.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto
disposto dalla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.
243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti
obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non
può essere superiore ad euro 82.000.000,00 nel 2024.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l'indebitamento di
cui ai commi precedenti per una durata non superiore a trenta anni e ad
un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di
indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al
periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni
medesime al momento della stipula.
4. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche
mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di
previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 5 alle
scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale
pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è
previsto in euro 5.925.805,24 e trova riscontro di copertura per gli
esercizi 2025 e 2026 nella parte spesa del bilancio di previsione
2024-2026 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Autorizzazione al
ricorso all’indebitamento per il completamento del Velodromo in
Comune di Spresiano (TV).
1. Al fine di concorrere al completamento della realizzazione del
Velodromo in Comune di Spresiano (TV), è autorizzata nell’anno
2024 la contrazione di un mutuo per un importo massimo di euro
3.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto
dalla
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , dall’articolo 3, commi da
16 a 21 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 di quanto previsto
dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché
all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre
l’indebitamento di cui al comma 1 con l’Istituto di credito
sportivo, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso
massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazione di indebitamento a
tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo
precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al
momento della stipula.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di
preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio
di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di
indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei
pagamenti.
4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con
ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma
alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed
all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti
oneri fiscali, è previsto in euro 216.797,75, e trova riscontro di
copertura per gli esercizi 2025 e 2026 nella parte spesa del bilancio di
previsione 2024-2026 (Missione 06 Programma 01).
Art. 6 - Attuazione del Titolo
II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per
l’esercizio 2024, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché
delle relative spese.
Art. 7 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato
in euro 2.500.000,00 (
4) per
ciascun esercizio 2024 e 2025 e 2026.
2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è
determinato in euro 1.500.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025 e
2026.
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
SOMMARIO