Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 (BUR n. 21/2024)
Legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3 (BUR n. 21/2024) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E CRISI
UMANITARIE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, coerentemente agli indirizzi nazionali di
politica estera e ai principi contenuti all’articolo 5 comma 5
dello Statuto del Veneto, disciplina le iniziative di solidarietà
internazionale per attenuare le sofferenze delle popolazioni di Paesi
teatro di eventi bellici o di catastrofi naturali.
Art. 2 - Misure urgenti di
solidarietà internazionale.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale,
d'intesa con le autorità competenti, promuove, attua e sostiene
iniziative di solidarietà attivate dagli organismi pubblici
internazionali destinate a fronteggiare eventi eccezionali, causati da
conflitti armati o calamità naturali che generano situazioni
straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico - sanitarie,
disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico e che
minacciano la sopravvivenza delle popolazioni.
2. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1 la Giunta
regionale, d'intesa con le autorità competenti, fornisce, anche
direttamente, beni ed attrezzature, nonché personale specializzato,
sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati
veneti.
Art. 3 - Istituzione del
Registro regionale dei Mediatori culturali.
1. Nell’ambito delle competenze di cui alla
legge regionale 30 gennaio 1990, n.
9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”,
è istituito a fini informativi presso la Giunta regionale, titolare
dei dati personali, il Registro regionale dei Mediatori culturali allo
scopo di disporre di soggetti specializzati ed in possesso di specifici
requisiti per l’erogazione di servizi di mediazione,
accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri extra UE,
nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche
e private e l’accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi
ambiti.
2. Con apposito provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
disciplina modalità e criteri d’iscrizione nonché la
tenuta del Registro, compresa la comunicazione e la diffusione del
medesimo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE, ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.” e successive
modificazioni.
Art. 4 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2024, si fa
fronte con le risorse afferenti la
legge regionale 21 giugno 2018, n. 21
“Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti
umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”,
allocate nella Missione 19 “Relazioni Internazionali”,
Programma 01 “Relazioni Internazionali e cooperazione allo
sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
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