Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 (BUR n. 8/1990)
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 (BUR n. 8/1990) [sommario] [RTF]
INTERVENTI NEL
SETTORE DELL’IMMIGRAZIONE.
Art. 1 - (Finalità).
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, in armonia con i principi fondamentali di cui agli
articoli 3 e
4 del proprio Statuto,
con le direttive comunitarie in tema di immigrazione e con specifico
riferimento alla legge statale 30 dicembre 1986, n. 943, concernente
norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori
extracomunitari immigrati, promuove ed attua iniziative volte al
superamento delle specifiche difficoltà connesse alla condizione di
immigrato e a favorirne, nel mantenimento della lingua e della
identità culturale, il processo di convivenza all’interno
della comunità regionale.
2. La Regione, al fine di una effettiva equiparazione degli
immigrati ai cittadini residenti, adeguerà la propria normativa in
tutti i settori di competenza regionale ed in particolare in quelli di
assistenza socio-sanitaria, di diritto allo studio e formazione
professionale.
Art. 2 - (Soggetti
destinatari).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli
immigrati provenienti dai Paesi extracomunitari che dimorano nel
territorio della Regione.
2. Sono esclusi dalla presente legge:
a) i lavoratori frontalieri;
b) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel
territorio della Repubblica Italiana che siano state ammesse
temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni
o compiti specifici per un periodo limitato e determinato e che siano
tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano
terminati;
c) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
d) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo;
e) i marittimi.
Art. 3 - (Iniziative ed
interventi). (1)
1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale delle iniziative e
(
2) degli interventi predisposto
dalla Giunta regionale sentita la Consulta per l'immigrazione di cui
all’
art. 9.
2. omissis (
3)
3. Le iniziative e gli interventi riguardano:
a) la realizzazione di strumenti di informazione per favorire l'esercizio
dei diritti da parte degli immigrati extracomunitari;
b) la realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua
italiana integrati da elementi di educazione civica;
c) l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e
professionale, di prima formazione e di riqualificazione a favore degli
immigrati extracomunitari mediante la loro partecipazione a corsi gestiti
dai centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della
legge regionale 13 settembre
1978, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo
all'interno di queste iniziative l'insegnamento della lingua italiana;
(
4)
d) la realizzazione, di intesa con il Ministero degli affari esteri ed il
Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, di corsi di formazione professionale volti al reinserimento
degli immigrati nei loro paesi d'origine;
e) iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente
quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari,
nonché iniziative volte ad agevolare il loro inserimento
nell'ordinamento scolastico nazionale;
f) la realizzazione od il patrocinio di iniziative rivolte alla
promozione e alla conoscenza delle culture delle comunità di
immigrati tra i cittadini del Veneto, al mantenimento dell'identità
culturale propria dei singoli paesi di provenienza, nonché allo
sviluppo dell'incontro fra diverse culture;
g) il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti ed
associazioni, cooperative ed organismi che operano a favore degli
immigrati;
h) i criteri e le modalità degli interventi di cui al comma 2
dell'articolo 6;
i) il concorso e sostegno ad interventi destinati alla realizzazione di
centri di prima accoglienza, di alloggio temporaneo e di servizi per
stranieri immigrati.
4. La Giunta regionale effettua direttamente o tramite idonei istituti o
centri di ricerca convenzionati, studi, indagini, ricerche, finalizzati
anche alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.
(
5)
Art. 4 - (Interventi in
materia sanitaria e socio-assistenziale).
1. Al fine di garantire la tutela
della salute pubblica la Regione assicura agli immigrati e loro
familiari, che dimorano nel territorio regionale, l’erogazione
delle prestazioni sanitarie presso i presidi ed i servizi ospedalieri e
territoriali, pubblici o convenzionati, su prescrizione-proposta di un
medico dipendente delle strutture regionali del Servizio Sanitario
Nazionale, alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il cittadino
italiano.
2. In materia socio-assistenziale si applicano le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell’
art. 7 della
legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .
Art. 5 - (Centri di prima
accoglienza).
1. La Giunta regionale concorre, con
appositi contributi, alla attivazione da parte di enti locali, singoli o
associati, di centri di prima accoglienza destinati a fornire
informazioni ed assistenza per l’accesso ai servizi indicati dalla
presente legge e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
vigenti leggi statali e ad agevolare le attività delle associazioni
degli immigrati.
2. Le domande di contributo sono inoltrate al Presidente della
Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede sulle
richieste, sentita la Commissione consiliare competente, entro i 90
giorni successivi.
3. L’ammontare del contributo non potrà superare il 50%
della spesa prevista e comunque l’importo massimo di lire 50
milioni.
4. Gli enti locali, unitamente alla domanda, dovranno produrre:
a) una dettagliata relazione sul numero degli immigrati, sulle condizioni
di accoglienza, sulle possibilità di avvio al lavoro e di
sistemazione abitativa nell’area interessata;
b) una relazione illustrativa sull’attività e mezzi di cui il
centro può disporre;
c) una relazione tecnica sull’idoneità e fruibilità dei
locali destinati a centro di accoglienza o, in alternativa, una
dichiarazione del sindaco attestante che l’organo competente ha
deliberato la realizzazione del centro, integrata dagli estremi di
approvazione del progetto esecutivo, dallo stato di affidamento
dell’opera e dai tempi per la realizzazione.
Art. 6 - (Provvidenze in
materia abitativa).
1. I Comuni possono assegnare alloggi
di edilizia residenziale pubblica agli immigrati extracomunitari
residenti da almeno due anni nel territorio della Regione,
nell’ambito della quota di riserva prevista al comma 1
dell’art. 14 della
legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 .
(
6)
2. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti
locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di
credito e associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare
agli emigrati di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro
discendenti che si stabiliscono nel territorio regionale, nonché
agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie. Tali accordi
possono, altresì, prevedere la creazione di un fondo di rotazione e
di garanzia per l'inserimento abitativo degli emigrati di origine veneta
in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel
territorio regionale, nonché degli immigrati extracomunitari e per
la salvaguardia dei diritti dei locatori. (
7)
3. Per sostenere iniziative e progetti finalizzati alla
ospitalità temporanea degli immigrati che non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per
opere di risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi. La
concessione del contributo è subordinata al vincolo di destinazione
decennale degli alloggi ad ospitalità temporanea degli immigrati da
attuarsi attraverso la stipula di apposita convenzione.
4. Le domande di contributo di cui al comma 3 sono inoltrate al
Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La
Giunta provvede sulle richieste, sentita la Commissione consiliare
competente, entro i 90 giorni successivi.
5. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:
a) il titolo di proprietà dell’immobile nel quale vengono
effettuati i lavori;
b) un preventivo di massima dei lavori da eseguire e del loro importo.
6. Il contributo è pari al 20% della spesa ritenuta
ammissibile, fino ad un massimo di lire 10 milioni per unità
abitativa.
7. Il contributo ammesso sarà erogato:
a) per il 30% all’esibizione del contratto di affidamento dei
lavori e di copia della concessione edilizia;
b) per il rimanente 70% all’esibizione dello stato finale dei
lavori e del certificato di abitabilità.
8. Il contributo non può essere concesso qualora al momento
della presentazione della domanda i lavori siano stati iniziati o
completati, fatta eccezione per le attività edilizie attuate dopo la
presentazione della domanda di contributo.
Art. 7 - (Promozione e
sostegno dell’associazionismo).
1. La Regione riconosce e sostiene le
iniziative ed i programmi svolti dai soggetti di cui alla lett. g) del
comma 3 dell’art. 3, che operano con continuità a favore degli
immigrati extracomunitari.
2. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito il
registro delle associazioni, enti ed organismi operanti nel Veneto.
3. Per ottenere l’iscrizione al registro regionale le
associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente
della Giunta regionale corredando la stessa con:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b) documentazione attestante lo svolgimento delle attività svolte a
favore degli immigrati da almeno due anni. In particolare dovranno essere
indicate le strutture operative e le sedi nella Regione.
4. La Giunta regionale si esprime sulla richiesta di iscrizione
nel termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa; trascorso
inutilmente tale termine la domanda si intende accolta. La richiesta di
integrazione della documentazione sospende il termine.
Art. 8 - (Contributi
regionali).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle
associazioni, enti ed organismi iscritti al registro di cui al comma 2
dell’art. 7, contributi destinati allo svolgimento delle
attività previste dall’art. 3.
2. Le associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al
Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno
corredata da:
a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione
illustrativa sui contenuti, modalità e finalità delle stesse;
b) preventivo delle spese e dei mezzi finanziari disponibili;
c) dettagliata relazione, debitamente documentata,
sull’attività svolta nell’anno precedente.
3. La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:
a) un acconto pari al 70% della somma ammessa a contributo (
8) ;
b) il saldo successivamente alla realizzazione della iniziativa, previo
accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel
provvedimento di concessione, entro 30 giorni dalla presentazione del
rendiconto.
4. La somma ammessa a contributo non può comunque superare il
70% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 9 - (Riduzione e revoca
dei contributi).
1. La Giunta regionale delibera:
a) la riduzione proporzionale dei contributi concessi qualora in sede di
verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa;
b) la revoca ed il recupero della somma erogata se l’iniziativa non
sia stata realizzata in conformità a quanto previsto nel
provvedimento di concessione, ovvero, vengano accertate irregolarità
nella contabilizzazione delle spese.
2. L’inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei
fondi comportano l’esclusione dai contributi negli esercizi
successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro di
cui al comma 2 dell’art. 7.
Art. 10 - (Consulta regionale
per l’immigrazione).
1. E' istituita la Consulta
regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Veneto con
sede e operatività presso la Giunta regionale.
2. La Consulta, per l’esplicazione dei propri compiti, si
avvale di appositi uffici e strutture messe a disposizione dalla Giunta
regionale e del personale del Dipartimento per l’emigrazione e
l’immigrazione.
3. La Consulta è composta da:
a) il Presidente della Giunta, o Assessore delegato, che la presiede;
b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede
nella Regione, che si occupano della assistenza agli immigrati
extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;
c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative in campo regionale designati dai rispettivi
organi regionali;
d) omissis (
9);
e) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall’ANCI
regionale;
f) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura del Veneto designato dalla Unioncamere regionale;
g) omissis (
10);
h) omissis (
11);
i) un rappresentante del Ministero degli interni designato dal Ministro
degli interni;
l) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati
dalle rispettive organizzazioni regionali;
m) n. 6 rappresentanti delle organizzazioni che operano con
continuità a favore dell’immigrazione iscritte al registro di
cui al comma 2 dell’art. 7 designati dalle associazioni;
n) n. 12 rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle
associazioni di immigrati extracomunitari iscritti al registro di cui al
comma 2 dell’art. 7.
4. I componenti della Commissione consiliare competente sono
invitati alle riunioni della Consulta e partecipano senza diritto di
voto. È invitato altresì a partecipare, senza diritto di voto,
alle riunioni della Consulta il direttore dell’ente regionale
Veneto Lavoro. (
12)
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario
regionale del Dipartimento per l’emigrazione e
l’immigrazione.
6. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno in seduta
ordinaria, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga
necessario o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti.
7. Alle riunioni della Consulta, su richiesta del Presidente,
(
13) partecipano, senza
diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati,
dirigenti regionali o esperti.
8. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il
rimborso di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano
dipendenti pubblici, in applicazione del comma 8 dell’art. 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943.
9. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, definisce specifiche modalità di individuazione delle
rappresentanze di cui alle lettere m) ed n) del comma 3 da realizzarsi
anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività
interessate.
10. La Consulta regionale elegge tra i propri componenti il Vice
Presidente. (
14)
Art. 11 - (Costituzione
della Consulta).
1. La Consulta è costituita all’inizio di ogni
legislatura entro 90 giorni dall’insediamento della Giunta
regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio
decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione. A tal fine
richiede agli enti e alle associazioni di cui all’art. 10 la
designazione dei membri di rispettiva competenza.
3. Le designazioni debbono essere effettuate entro trenta giorni
dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta
regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della Consulta
sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive
integrazioni.
Art. 12 - (Funzionamento
della Consulta).
1. omissis (
15)
2. Il Presidente (
16)
convoca la consulta.
3. L’avviso di convocazione contenente l’indicazione
del giorno, dell’ora, del luogo e degli argomenti posti
all’ordine del giorno, è inviato agli interessati almeno
quindici giorni prima della seduta. Nell’avviso di convocazione
può essere fissata l’ora della seconda convocazione.
4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti in prima convocazione, e con la presenza di
almeno un terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono
adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti
prevale quello del Presidente.
5. omissis (
17)
6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che viene
approvato dai componenti la Consulta, di norma nella seduta successiva, e
trasmesse ai membri della competente commissione consiliare. (
18)
Art. 13 - (Compiti della Consulta).
1. La Consulta esprime pareri e formula proposte:
a) per la formazione del piano triennale di cui al comma 1(
19) dell’
art. 3;
b) sulla verifica periodica dell’entità del fenomeno di
immigrazione e sulle problematiche sociali ed economiche conseguenti;
c) sui criteri di riparto dei contributi destinati ai comuni o alle
associazioni degli immigrati;
d) sugli interventi a sostegno dei programmi di iniziative assistenziali
e culturali promosse dalle associazioni degli immigrati extracomunitari e
dalle associazioni che svolgono con continuità servizi a loro
favore;
e) sull’adozione di iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i
principali bisogni degli immigrati e delle loro famiglie nei settori
scolastico, culturale, socio sanitario, abitativo.
Art. 14 - (Comitato
direttivo della Consulta).
Art. 15 - (Funzionamento del
Comitato direttivo).
Art. 16 - (Norma
transitoria).
1. Fino all’attivazione della Consulta di cui
all’
articolo 10,
per il primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente, può autorizzare con
propria deliberazione la concessione di contributi straordinari per la
realizzazione di iniziative alle quali sia riconosciuto carattere di
particolare necessità ed urgenza, relative agli
articoli 3,
4,
5,
6 e
7.
Art. 17 - (Norma
finanziaria).
1. omissis (
22)
2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei capitoli 61356
e 61358 verranno determinati dalla legge di approvazione del Bilancio
annuale della Regione.
Note
(
1) Vedi anche quanto disposto in
materia di istituzione del registro dei Mediatori Culturali
all’articolo 3 della
legge regionale 12 febbraio 2024, n. 3
“Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi
umanitarie”.
(
8) Lettera modificata da lett.
d) comma 1 art. 8
legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 che
ha soppresso le parole: “, sulla base della deliberazione di
approvazione del programma annuale di cui al comma 2 dell’art.
3”.
(
12) Comma modificato da comma
2 art. 60
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 che dopo le parole: “senza
diritto di voto.” ha aggiunto le seguenti: “È invitato
altresì a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della
Consulta il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro.”
(
14) Comma modificato da comma
4 art. 60
legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha soppresso le parole: “ed
il Comitato direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Consulta
che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di cui almeno
quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3”.
(
19) Lettera modificata da
lett. e) comma 1 art. 8
legge regionale 24 maggio 2023, n. 9 che
ha soppresso le parole: “e del programma annuale” e
sostituito le parole: “di cui ai commi 1 e 2” con le
seguenti: “di cui al comma 1”.
(
22) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO