Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 (BUR n. 62/2018)
Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 (BUR n. 62/2018) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE
DEI DIRITTI UMANI NONCHÉ LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti
fondamentali della persona e dei popoli ed opera all’interno del
territorio regionale per garantire e rendere effettivi i diritti umani,
le libertà fondamentali dell’uomo, la cultura di pace e la
cooperazione allo sviluppo, in coerenza con i principi della Costituzione
italiana, del diritto europeo e di quello internazionale.
Art. 2 - Iniziative regionali
di promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo
sostenibile.
1. Per le finalità di cui
all’articolo 1, la Regione promuove e sostiene all’interno
del territorio regionale:
a) le iniziative culturali, di informazione, di sensibilizzazione, di
ricerca, di formazione e educazione in materia di diritti umani, di
libertà fondamentali dell’uomo e di cooperazione allo sviluppo
sostenibile, anche in ambito scolastico;
b) la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche,
pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale,
nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati,
riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e
della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
c) la banca dati degli organismi operanti in Veneto in materia di diritti
umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile;
d) la partecipazione dei soggetti individuati dall’articolo 23
della legge 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo”, aventi sede nel
territorio regionale, a progetti in materia di cooperazione allo
sviluppo, negli ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo
sviluppo (CPS) di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n.
125, ivi inclusa la partecipazione ai programmi di cooperazione
dell’Unione europea;
d bis) la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale
attuati in collaborazione con enti territoriali di Stati esteri,
organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e relative
agenzie. (
2)
1 bis. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione attua
iniziative di partenariato territoriale coerentemente con quanto previsto
dagli articoli 9 e 25 della legge 11 agosto 2014, n. 125
“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo.”. (
3)
Art. 3 - Piano (4) di attuazione degli interventi di promozione
dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile.
1. Sulla base del documento triennale (
5) di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo
12 della legge 11 agosto 2014 n. 125, la Giunta regionale, acquisito il
parere del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo
sviluppo sostenibile, approva il piano triennale (
6) di attuazione degli interventi di promozione dei
diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile, sentito il
parere della competente commissione consiliare.
2. Il piano triennale (
7)
definisce le priorità annuali e i criteri con cui la Regione del
Veneto individua le iniziative di cui all’articolo 2 in Italia e
nei Paesi in via di sviluppo, negli ambiti della promozione dei diritti
umani, del sostegno al commercio equo e solidale e della cooperazione
pubblica allo sviluppo definita dall’articolo 4 della legge 11
agosto 2014, n. 125 e secondo le modalità del partenariato
territoriale di cui all’articolo 9 della legge 11 agosto 2014, n.
125.
Art. 4 - Clausola
valutativa.
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il mese di
febbraio di ogni anno una relazione sull’attuazione della presente
legge, sui risultati ottenuti rispetto agli obiettivi definiti nel piano
triennale (
8) di attuazione
degli interventi di promozione dei diritti umani e della cooperazione
allo sviluppo sostenibile.
2. La relazione di cui al comma 1, unitamente agli eventuali documenti
del Consiglio regionale che ne concludono l’esame, sono pubblicati
nei siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
Art. 5 - Tavolo regionale sui
diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.
1. È istituito presso la Giunta regionale il Tavolo regionale sui
diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo
presiede;
a bis) due consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale su
indicazione della competente commissione consiliare, di cui uno
espressione della minoranza consiliare; (
9)
b) due esperti componenti effettivi e due esperti supplenti scelti dalla
Giunta regionale tra i designati dalle organizzazioni non governative del
Veneto riconosciute dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
c) tre esperti componenti effettivi e tre esperti supplenti scelti dalla
Giunta regionale tra i designati dalle associazioni senza fine di lucro
operanti nel territorio regionale da almeno tre anni che prevedono
nell’atto costitutivo iniziative nel campo dei diritti umani e la
cooperazione allo sviluppo sostenibile;
d) due esperti componenti effettivi e due esperti supplenti scelti dalla
Giunta regionale tra i designati dalle associazioni imprenditoriali del
Veneto;
e) un esperto componente effettivo e un esperto supplente designati
d’intesa tra le Università degli studi del Veneto;
f) il direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani
dell’Università degli Studi di Padova, o da un suo delegato;
g) il Garante regionale dei diritti alla persona o da un suo delegato;
h) un rappresentante componente effettivo e uno supplente designati dalla
Commissione regionale per le pari opportunità;
i) un rappresentante componente effettivo e uno supplente designati dalla
Consulta regionale per l’immigrazione di cui alla
legge regionale 30 gennaio
1990, n. 9 “Interventi nel settore
dell’immigrazione”;
j) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati d’intesa
tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte
nell’elenco regionale di cui all’
articolo 4 della
legge regionale 22
gennaio 2010, n. 6 “Interventi per il sostegno alle
organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla
legge regionale 16 dicembre
1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti
umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la
solidarietà””;
k) un esperto componente effettivo e uno supplente designati dalla
Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto);
3. Le funzioni da segretario del Comitato sono esercitate da un
dipendente della struttura regionale competente.
Art. 6 - Compiti e
funzionamento del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione
allo sviluppo sostenibile.
1. Il Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo
sostenibile esprime il proprio parere sul piano triennale (
10) di attuazione degli interventi di
promozione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo
sostenibile di cui all’articolo 3.
2. Il Tavolo svolge attività di consulenza nei confronti degli
organi regionali nelle materie di cui alla presente legge.
3. Il Tavolo dura in carica per l’intera legislatura.
4. Per la validità delle riunioni del Tavolo è necessaria la
presenza di almeno la metà dei componenti.
5. Le deliberazioni del Tavolo sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il
voto del Presidente.
6. La partecipazione al Tavolo è gratuita. Ai componenti del Tavolo
spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate necessarie per
l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista
dall’ordinamento regionale per i dirigenti.
Art. 7 - Rapporti con la
“Commissione europea per la democrazia attraverso il
diritto”.
1. La Regione del Veneto sostiene le attività della Commissione
europea per la Democrazia attraverso il Diritto definita anche
“Commissione di Venezia” dall’articolo 3 dello Statuto
della medesima, approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione contribuisce
all’organizzazione delle riunioni a Venezia della Commissione.
3. La Regione si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della
Commissione per studi e pareri su materie di competenza della
Commissione, oggetto della presente legge e di competenza della stessa.
Art. 8 - Fondazione Venezia
per la ricerca sulla pace.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia per
la ricerca sulla pace, già istituita con
legge regionale 30 marzo 1988, n. 18
“Interventi regionali per la promozione di una cultura di
pace”.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione contribuisce alle
attività della Fondazione con il versamento di quote di adesione
previste dallo Statuto della medesima.
3. La Regione si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della
Fondazione di cui al comma 1 per studi, approfondimenti e ricerche su
materie afferenti le attività della Fondazione e di interesse per la
Regione.
Art. 9 - Abrogazioni.
Art. 10 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 308.100,00 per l’esercizio 2018 e in
euro 239.000,00 per l’esercizio 2019, si provvede:
- per euro 21.000,00 nell’esercizio 2018 ed euro 79.000
nell’esercizio 2019, con le risorse allocate nella Missione 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08
“Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2018-2020;
- per euro 285.100,00 nell’esercizio 2018 ed euro 160.000,00
nell’esercizio 2019, con le risorse allocate nella Missione 19
“Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni
internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2018-2020;
- per euro 2.000 nell’esercizio 2018 con le risorse allocate nella
Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”,
Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
Note
(
1) Vedi anche quanto disposto
dalla
legge
regionale 12 febbraio 2024, n. 3 “Norme in materia di
solidarietà internazionale e crisi umanitarie”.
(
2) Lettera aggiunta da comma 1
art. 11
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
(
3) Comma inserito da comma 1
art. 13
legge
regionale 29 dicembre 2020, n. 39 .
(
4) Rubrica modificata da lett.
a) comma 1 art. 1
legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 che
ha soppresso la parola: “annuale”.
(
5) Comma modificato da lett. b)
comma 1 art. 1
legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 che
ha soppresso l’espressione: “Con cadenza annuale e”.
(
6) Comma modificato da lett. c)
comma 1 art. 1
legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 che
ha sostituito la parola: “annuale” con la parola:
“triennale”.
(
7) Comma modificato da lett. c)
comma 1 art. 1
legge regionale 8 aprile 2022, n. 11 che
ha sostituito la parola: “annuale” con la parola:
“triennale”.
(
8) Comma modificato da comma 2
art. 1
legge
regionale 8 aprile 2022, n. 11 che ha sostituito la parola:
“annuale” con la parola: “triennale”.
(
9) Lettera aggiunta da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 8 aprile 2022, n. 11 .
(
10) Comma modificato da comma
2 art. 1
legge
regionale 8 aprile 2022, n. 11 che ha sostituito la parola:
“annuale” con la parola: “triennale”.
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