Legge regionale 26 luglio 2024, n. 17 (BUR n. 100/2024)
Legge regionale 26 luglio 2024, n. 17 (BUR n. 100/2024) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL’AUTONOMIA
Art. 1 - Istituzione della
Giornata dell’autonomia e sua ricorrenza.
1. È istituita la “Giornata dell’autonomia”, quale
momento ed occasione per ripercorrere e sostenere, anche attualizzandolo,
il percorso del popolo e delle istituzioni del Veneto per la affermazione
ed il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali e
statutari, della propria autonomia e del suo significato storico,
culturale ed istituzionale per le comunità del Veneto.
2. La Giornata dell'autonomia è celebrata il 22 ottobre di ogni
anno, ricorrenza dello svolgimento del referendum consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, in occasione del
quale il popolo Veneto ha espresso la propria volontà di vedere
attribuite alla Regione del Veneto ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia.
Art. 2 - Iniziative nella
Giornata dell’autonomia.
1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con l’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale, il programma della ricorrenza della
Giornata dell'autonomia e le relative modalità organizzative.
2. Il programma prevede la promozione di iniziative di studio e di
approfondimento di carattere storico-culturale e giuridico:
a) sia dei valori e delle tradizioni del popolo e della civiltà
veneta, su cui si fondano la cultura della autonomia del Veneto, le
esperienze di autogoverno e le richieste di riconoscimento di forme e
condizioni di autonomia;
b) sia sul percorso istituzionale per il riconoscimento dell'autonomia
del Veneto, sul suo stato di attuazione conseguente allo svolgimento del
referendum e sul negoziato intrapreso con lo Stato e sulle iniziative che
possono essere assunte per il suo sostegno ed attualizzazione;
c) sia sulle forme di autonomia esistenti o sui processi tesi alla
richiesta di autonomia in ambito nazionale ed europeo, al fine di
approfondire e confrontare esperienze e percorsi di autogoverno dei
popoli europei.
3. Il programma può altresì prevedere, anche avvalendosi del
contributo scientifico dell’Osservatorio regionale
sull’autonomia differenziata istituito ai sensi dell’
articolo 18 della
legge regionale 25
dicembre 2019, n. 44 , l'organizzazione di convegni, seminari e
giornate di studio e la realizzazione di iniziative, anche editoriali,
con il coinvolgimento di enti ed istituzioni universitarie e di ricerca,
mettendo a disposizione delle istituzioni e degli interessati le
competenze e risultanze acquisite.
Art. 3 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione
dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in euro
50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali
e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di
pari importo il fondo di cui all’
articolo 7, comma 1,
della
legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’
articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
SOMMARIO