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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 26 luglio 2024, n. 17 (BUR n. 100/2024)

Legge regionale 26 luglio 2024, n. 17 (BUR n. 100/2024) [sommario] [RTF]

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL’AUTONOMIA

Art. 1 - Istituzione della Giornata dell’autonomia e sua ricorrenza.
1. È istituita la “Giornata dell’autonomia”, quale momento ed occasione per ripercorrere e sostenere, anche attualizzandolo, il percorso del popolo e delle istituzioni del Veneto per la affermazione ed il riconoscimento, in conformità ai principi costituzionali e statutari, della propria autonomia e del suo significato storico, culturale ed istituzionale per le comunità del Veneto.
2. La Giornata dell'autonomia è celebrata il 22 ottobre di ogni anno, ricorrenza dello svolgimento del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, in occasione del quale il popolo Veneto ha espresso la propria volontà di vedere attribuite alla Regione del Veneto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
Art. 2 - Iniziative nella Giornata dell’autonomia.
1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il programma della ricorrenza della Giornata dell'autonomia e le relative modalità organizzative.
2. Il programma prevede la promozione di iniziative di studio e di approfondimento di carattere storico-culturale e giuridico:
a) sia dei valori e delle tradizioni del popolo e della civiltà veneta, su cui si fondano la cultura della autonomia del Veneto, le esperienze di autogoverno e le richieste di riconoscimento di forme e condizioni di autonomia;
b) sia sul percorso istituzionale per il riconoscimento dell'autonomia del Veneto, sul suo stato di attuazione conseguente allo svolgimento del referendum e sul negoziato intrapreso con lo Stato e sulle iniziative che possono essere assunte per il suo sostegno ed attualizzazione;
c) sia sulle forme di autonomia esistenti o sui processi tesi alla richiesta di autonomia in ambito nazionale ed europeo, al fine di approfondire e confrontare esperienze e percorsi di autogoverno dei popoli europei.
3. Il programma può altresì prevedere, anche avvalendosi del contributo scientifico dell’Osservatorio regionale sull’autonomia differenziata istituito ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 25 dicembre 2019, n. 44 , l'organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio e la realizzazione di iniziative, anche editoriali, con il coinvolgimento di enti ed istituzioni universitarie e di ricerca, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli interessati le competenze e risultanze acquisite.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.



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