Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)
Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI. (1)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 (2)
La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e
l’incremento del patrimonio naturale esistente nell’ambito
dei territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o
comunque nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione
rivolte in particolare a:
a) conservare l’equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla
sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive
montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l’estinzione di
alcune specie della fauna inferiore;
b) tutelare la flora nell’ambito del territorio della regione;
c) omissis (
3).
Art. 2
La Giunta Regionale è autorizzata a
promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative
di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali
del territorio veneto, anche attraverso l’erogazione di contributi
a Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano
direttamente l’iniziativa.
Titolo II
Tutela di alcune specie della fauna inferiore
Art. 3
E' vietato distruggere, disperdere, alterare
nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.
E', altresí, vietato nel territorio della regione commerciare e
vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonchè uova, larve, adulti
di tali specie.
Art. 4
La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti
per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal
competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatto salvo il
benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va indirizzata all’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.
L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e
le modalità della raccolta.
Art. 5
E' vietata durante tutto l’anno nel
territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di
Anfibi.
La cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana) è
consentita dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la
specie del genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo
dal 1° luglio al 31 marzo.
Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è
consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un
chilogrammo per persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal
proprietario del fondo.
E' comunque vietata in tutto il periodo dell’anno la cattura di
lumache e rane durante la notte da un' ora dopo il tramonto a un' ora
prima della levata del sole.
Titolo III
Tutela della flora
Art. 6
Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe
e di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i
territori classificati montani o in territori classificati comprensori di
bonifica montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della
regione.
Art. 7
E' vietata la raccolta delle seguenti specie
di piante o di parti di esse: (
4)
Fam. Santalaceae
1) Osyris Alba L.
Fam. Carophyllaceae
2) Gypsophila papillosa Porta
3) gen. Dianthus L.
Fam. Nymphaceae
4) Nymphaea Alba L.
5) Nuphar Lutea (L.) Sibth & Sm
Fam. Ranunculaceae
6) Helleborus Niger L.
7) Callianthenum Kernerarum Freyn
8) Anemone narcissiflora L.
9) Anemone Sylvestris L.
10) Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
11) Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb
12) Clematis alpina (L.) Miller
13) gen. Aquilegia L.
Fam. Paeoniaceae
14) gen. Paeonia L.
Fam. Droseraceae
15) gen. Drosera L.
Fam. Saxifragaceae
16) gen. Saxifraga L.
Fam. Rosaceae
17) Potentilla nitida L.
Fam. Leguminosae
18) Spartium junceum L.
Fam. Geraniaceae
19) Geranium argenteum L.
Fam. Rutaceae
20) Haplophyllum patavinum (L.) G. Don fil.
21) Dictamnus albus L.
Fam Anacardiaceae
22) Pistacia terebinthus L.
Fam. Aquifoliaceae
23) Ilex aquifolium L.
Fam. Thymeleaceae
24) gen. Daphne L.
Fam. Cistaceae
25) gen. Cistus L.
Fam. Trapaceae
26) Trapa natans L.
Fam. Ericaceae
27) Erica Arborea L.
28) Rhodothamnus Chamaecistus (L.) Reichenb
29) Arbustus unedo L.
Fam. Primulaceae
30) Primula spectabilis Tratt.
31) Primula auricula L.
32) Cortusa matthioli L.
Fam. Oleaceae
33) Phyllyrea latifolia L.
Fam. Gentianaceae
34) gen. Gentiana L.
Fam. Apocynaceae
35) Trachomitum venetum (L.) woodson
Fam. Boraginaceae
36) Moltkia suffruticosa (L.) Brand
37) Omphalodes verna Moench
Fam. Labiates
38) Teucrium scorodonia L.
39) Teucrium flavum L.
Fam. Scrophulariaceae
40) gen. Digitalis L.
41) gen. Pederota L.
42) gen. Pedicularis L.
Fam. Campanulaceae
43) Campanula erinus L.
44) Campanula Alpina Jacq.
45) Campanula petraea L.
46) Campanula cervicaria L.
47) Campanula Thyrsoides L.
48) Campanula morettiana Reichenb.
49) Campanula rainerii Perpenti
50) Physoplexis comosa (L.) Schur
Fam. Asteraceae (Compositae)
51) Leontopodium alpinum (L.) Cass
52) gen. Achillea L. esclusa A. millefolium L.
53) Artemisia genipi Weber
54) Artemisia laxa Fritsch
55) Artemisia nitida Bert.
56) Rhaponticum scariosum Lam.
57) Echinops ritro L. var. australis Ten.
Fam. Liliaceae
58) Asphodelus Fistulosus L.
59) gen. Lilium L.
60) Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
61) Hemerocallis lilio-asphodelus L.
Fam. Iridaceae
62) Iris cengialti Ambrosi
63) Iris sibirica L.
64) Iris graminea L.
65) Gladiolus palustris Crantz
66) Gladiolus imbricantus L.
Fam. Typhaceae
67) Thypha minima Hoppe
Fam. Orchidaceae
68) tutte le specie
E' altresí vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono
allo stato arbustivo: (
5)
1) Pinus cembra L.
2) gen. Betula
3) gen. Sorbus
4) gen. Quercus
5) gen. Laburnum
6) Taxus baccata L.
L’elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della
Giunta stessa.
Art. 7 bis - Raccolta per
usi familiari e a carattere commerciale. (6)
1. Al fine di favorire l’offerta di prodotti naturali, promuovendo
forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni popolari
locali e creando opportunità di integrazione del reddito in ambito
rurale e montano, sono ammesse la raccolta per usi familiari e la
raccolta a carattere commerciale delle specie della flora spontanea
diverse da quelle elencate all’articolo 7.
2. La raccolta per l’utilizzo commerciale è consentita nei
boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia
esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario
o conduttore dei fondi tramite l’affissione di apposite tabelle e
può essere attuata dagli imprenditori agricoli ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile purché in grado di
garantire la tracciabilità del prodotto raccolto ed in possesso dei
requisiti fiscali ed igienico sanitari idonei alla raccolta e alla
trasformazione e vendita di prodotti alimentari.
3. La raccolta per usi familiari di specie della flora spontanea allo
stato fresco il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di
raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari è consentita nei
boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia
esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario
o conduttore dei fondi tramite la affissione di apposite tabelle.
4. Nei territori che insistono su siti della Rete Natura 2000 le
attività di raccolta si conformano alla disciplina prevista dalle
misure di conservazione e dai piani di gestione.
Art. 7 ter - Disposizioni
attuative. (7)
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le
disposizioni attuative inerenti l’applicazione dell’articolo
7 bis, individuando, in particolare, le specie il cui utilizzo rientra
nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di
prodotti alimentari nonché i rispettivi limiti quantitativi atti a
soddisfare il bisogno familiare.
Art. 8
Per ognuna delle specie della flora
spontanea, diverse da quelle elencate all’articolo 7 è
consentita, nel territorio regionale, la raccolta complessiva
giornaliera, per persona, di non più di un chilogrammo di asparagi
selvatici, di muschi e di licheni allo stato fresco e di sei assi
floreali (steli fioriferi).
Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore
diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante
coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonchè per quelle
sfalciate per la fienagione.
Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l’estirpazione o
l’asportazione della pianta o di altra parte di essa.
Art. 9
L’Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi
comprese quelle elencate all’articolo 7 della presente legge,
soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo
il benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va rivolta all’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio e deve
specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le
quali si chiede l’autorizzazione.
L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e
le modalità della raccolta.
Art. 10
E' vietato commerciare nel territorio
regionale le piante spontanee o parti di esse.
Art. 11
Il divieto e le limitazioni previsti agli
articoli 7, 7 bis, (
8) 8 e 10
della presente legge escludono le piante protette che provengono da
colture effettuate in giardino e in stabilimenti o serre.
Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da
certificato di provenienza redatto dal produttore.
Titolo IV
Disciplina della raccolta dei funghi
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titolo V
Accertamento delle violazioni. Organi e procedure
Art. 16
Sono incaricati dell’osservanza
della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonchè gli
organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli
organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro
Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che
abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio
e dell’ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale.
(
13)
Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati
dall’articolo 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al
Pretore.
Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le
norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme
restando le disposizioni di cui al RD 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 17
Per la inosservanza delle disposizioni
della presente legge, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui
agli
articoli 3 e
5;
c) da L. 10.000 a L. 60.000 per
la violazione ai divieti di cui agli
articoli 8; (
15)
d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui
all’
articolo 7;
e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di
cui agli
articoli 10;
(
16)
e bis) da euro 100,00 a euro 250,00 per le violazioni ai divieti e ai
vincoli di cui all’articolo 7 bis, comma 3. (
17)
Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) nonché nei casi di cui
alla lettera e bis) (
18) del
primo comma si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie
della fauna inferiore e della flora tutelate dalla presente legge.
(
19)
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui
autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della
direzione o vigilanza, o rivestita dell’autorità è
obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento
della pena pecuniaria.
Art. 18
Titolo VI
Disposizione finanziaria
Art. 19
Art. 20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
Note
(
4) Elenco così sostituito
con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre
1982, pubblicato nel BUR n. 17/1982 adottato ai sensi dell’ultimo
comma del presente articolo.
(
5) Elenco così sostituito
con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre
1982, pubblicato nel BUR n. 17/1982 adottato ai sensi dell’ultimo
comma del presente articolo.
(
18) Comma così
modificato da lett. d) comma 1 art. 38
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha aggiunto dopo le parole “Nei casi di cui alle lettere a), c), d)
ed e)” le parole “nonché nei casi di cui alla lettera e
bis)”.
(
20) Articolo abrogato da art.
3,
legge regionale
6 agosto 1987, n. 42 , che dispone anche in ordine alla disciplina
per l’irrogazione della sanzioni rinviando alla
legge regionale 18 gennaio
1977, n. 10 , con applicazione delle norme di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689. L’articolo 4 della
legge regionale 6 agosto 1987, n. 42
, come sostituito dall'art. 2 della
legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 ,
dispone: "Articolo 4
1. Le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in
materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo
69 del Dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per
le foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di
propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei servizi
forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica
pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del
servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite
dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo
221 del codice di procedura penale.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito
tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste,
nel rispetto della vigente normativa”.
(
21) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO