Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)
Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA
DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE
Art. 1 (Finalità).
1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade
silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico
ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o
a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative
fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi.(
1)
Art. 2 (Strade
silvo-pastorali).
1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali
le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e
pascolive.
2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:
a) le piste forestali;
b) le piste di esbosco;
c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo
la viabilità ordinaria;
d) i sentieri e le mulattiere;
e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di
risalita;
f) i prati, i pratipascoli e i boschi.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite
al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. (
2)
Art. 3 (Classificazione delle
strade silvo-pastorali).
1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
e della
legge
regionale 15 novembre 1974, n. 53 , le Province e le Comunità
montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni,
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per
eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco
delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da
assoggettare alla presente disciplina. (
3)
2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di
15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli
interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono,
decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che
li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.
Art. 4 - (Disciplina della
circolazione).
1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree
assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a
motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e
forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e
veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri
diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel
territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve
necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi
debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti
di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso
(
4) su modello approvato con
deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di
identificazione del veicolo.
2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai
veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione,
purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8
giugno 1979.
3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma
1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un
segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della
presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa
disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.
4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a
carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di
competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla
data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di
nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.
5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a
carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
approva il modello del segnale di divieto.
6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle
aree assimilate di cui all’articolo 2. Gli enti locali competenti
in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle
strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle
individuate all’articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi
ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli
articoli 111 e
seguenti della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità
montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI)
operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i
problemi del turismo di alta montagna di cui all’
articolo 123 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 . I percorsi ciclo-escursionistici devono essere
adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti
al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell’ambiente e della
sicurezza delle persone. (
5)
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto
previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei
velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in
relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. (
6)
Art. 4 bis (Famiglie
regoliere).
1. I regolieri e gli appartenenti
alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore,
ivi comprese le motoslitte (
7)
con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 4, senza
alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra
regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per
raggiungere e percorrere l’intera proprietà regoliera.
(
8)
Art. 4 ter - Circolazione
delle motoslitte.
1. La circolazione di motoslitte
nelle strade silvo-pastorali di cui all’articolo 1 è
consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell’articolo
4.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell’articolo 4, la
circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici
individuati dalle comunità montane competenti per territorio.
3. I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e
provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all’utilizzo delle
motoslitte nel rispetto dell’ambiente.
4. I possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui al comma 2,
previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le
rispettive Regole territoriali. (
9)
Art. 5 (Attività
ricreative).
1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le
aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada.
2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere
autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei
Servizi forestali regionali competenti per territorio.
Art. 6 (Piano della
viabilità silvo-pastorale).
1. Le Province e le Comunità montane,
per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge il "Piano della
viabilità silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale
piano è riferito alle strade silvo - pastorali di cui al comma 1
dell'art. 2 ed è volto, nell'ambito della pianificazione forestale,
a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.
(
10)
2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto
dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. E’
consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e
l’estinzione degli incendi boschivi. (
11)
3. omissis (
12)
4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed
all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i
necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli
interventi.
Art. 7 - (Sanzioni
amministrative).
1. Per l'inosservanza delle disposizioni
della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7
dell’articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2
dell’articolo 4 ter;
b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida
al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
4;
c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o
l'asportazione delle tabelle.
2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla
legge regionale 28
gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni
inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale” e della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche
al sistema penale”.
3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella
misura del 50 per cento rispettivamente:
a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non
ricompresi alle province.(
13)
Art. 8 (Vigilanza).
Art. 9 (Abrogazione).
Art. 10 (Dichiarazione
d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
4) Comma così modificato da
comma 1 art. 55
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che
ha aggiunto dopo le parole “I mezzi devono essere muniti di
apposito contrassegno rilasciato dai comuni” le parole “anche
a titolo oneroso”; il comma 2 prevede che la Giunta regionale
avvalendosi di eventuali collaborazioni per la definizione del modello di
contrassegno, provvede a stabilire il titolo oneroso del contrassegno.
(
14) L’articolo 4, della
legge regionale 6
agosto 1987, n. 42 , come modificato dall’articolo 2 della
legge regionale 27
febbraio 1990, n. 15 , dispone che: “1. Le funzioni di
vigilanza e l’accertamento delle violazione in materia di foreste,
di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69 del dpr 27 luglio
1977, n. 616, sono esercitate anche dal Dipartimento per le foreste e
l’economia montana nonchè, per il territorio di propria
competenza, dall’Azienda regionale delle foreste. 2. A tal fine i
dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei servizi forestali e
dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o
superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui
sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1,
sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dello articolo 221 del
codice di procedura penale.3. Il Presidente della Regione è
autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma
2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente
normativa.”
SOMMARIO