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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 (BUR n. 6/1983)

Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 (BUR n. 6/1983) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITA’ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.

Art. 1 - (Carta tecnica regionale)

Al fine di conseguire il completamento della carta tecnica regionale a norma della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 , è autorizzata per il quadriennio 1983- 1986 l’ulteriore spesa di L. 12.000.000.000, di cui L. 1.500.000.000 per l’esercizio 1983, L. 3.000.000.000 per l’esercizio 1984, L. 3.500.000.000 per l’esercizio 1985 e L. 4.000.000.000 per l’esercizio 1986 (cap. 7800).

Art. 2 - (Assegnazione all’Esav, Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto)

omissis (1)

Art. 3 -(Rilevazioni censuarie in materia di agricoltura)

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare collaborazione all’Istat, Istituto centrale di statistica con sede in Roma, per la registrazione dei dati relativi al terzo censimento generale dell’agricoltura e riguardanti il territorio veneto.
Le modalità di prestazione della collaborazione nonché i termini finanziari della medesima saranno disciplinati da apposita convenzione fra Regione e Istat, previa approvazione da parte della Giunta regionale.
Per la esecuzione della convenzione è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 600.000.000, da liquidare nei modi di legge, comprese le spese di trasporto del materiale presso i magazzini dell’Istat a Roma (cap. 7300).
Le spese anticipate saranno recuperate dalla Regione sulla base delle modalità di rendicontazione previste dalla convenzione (cap. 3046).

Art. 4 - (Ridestinazione fondi della legge n. 153/ 1975, già autorizzati per i premi di destinazione o cessione terre a fini produttivi a favore degli interventi per la tenuta della contabilità aziendale)

omissis (2)

Art. 5 - (Attuazione di progetti di forestazione produttiva nei territori montani)

Per la realizzazione dei progetti di forestazione produttiva ammessi al finanziamento con deliberazione del Cipe in data 12 novembre 1982, nell’ambito della quota del fondo investimenti e occupazione di cui al punto n. 4 dell’art. 51 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire 33.800.000.000, di cui L. 11.600.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983, L. 11.100.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 e L. 11.100.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985.
La approvazione e la gestione dei progetti di spesa è disposta secondo le procedure previste dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, per i singoli tipi di intervento.
Per la gestione amministrativa e contabile dei progetti la cui esecuzione sia affidata in concessione alle comunità montane o ad altri enti locali a norma della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, sono applicate le procedure di cui all’art. 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (cap. 13611). (3)

Art. 6 -(Concorso negli interessi sui mutui integrativi di cui al regolamento comunitario n. 17/ 1964)

omissis (4)

Art. 7 - (Contributi alle Apa per la tenuta dei libri genealogici)

omissis (5)

Art. 8 - (Indennità compensativa)

Omissis (6)

Art. 9 - (Mutui proprietà diretto coltivatrice)

omissis (7)

Art. 10 - (Forestazione)

Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1978, n. 52 “ legge forestale regionale ”, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese a integrazione e modifica delle autorizzazioni già disposte dalla legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 :
omissis (8)

Art. 11 - (Interventi nel settore artigiano)

Nel quadriennio 1983- 1986 la Regione del Veneto interviene nel settore artigiano per la effettuazione dei seguenti interventi:
omissis (9)

Art. 12 -( Promozione economica e fieristica)

Per le finalità di promozione di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , sono autorizzate per il quadriennio 1983- 1986 le seguenti spese:
omissis (10)

Art. 13 - (Ulteriore modifica alle condizioni agevolative per mutui casa alle cooperative ex legge n. 865/ 1971)

A favore delle cooperative edilizie ammesse ai benefici della legge regionale 31 maggio 1980, n. 84 , in aggiunta al contributo costante annuo disposto a norma dell’art. 26 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 sostitutivo del secondo comma della soprarichiamata legge regionale n. 84/1980 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo costante annuo pari rispettivamente:
- all’1,00 per cento del capitale assunto in prestito, se il tasso nominale del mutuo è compreso fra il 16,50 per cento e il 20 per cento;
- al 3,00 per cento del capitale assunto in prestito se il tasso nominale del mutuo è superiore al 20 per cento.
L’erogazione del contributo integrativo è disposta direttamente a favore dell’istituto mutuante in concomitanza con l’erogazione del contributo disposto dall’articolo 26 della legge regionale n. 48/1982 (cap. 40011).

Art. 14 - (Potenziamento infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti)

A integrazione e modifica dell’art. 10 della legge 10 settembre 1982, n. 48, in attuazione degli interventi per il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti di cui alla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , sono disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:
omissis (11)

Art. 15 - (Riqualificazione e potenziamento del patrimonio ricettivo e turistico)

omissis (12)

Art. 16 - (Manifestazioni promozionali nel settore del turismo)

omissis (13)

Art. 17 - (Strutture per gli anziani)

omissis (14)

Art. 18 - (Interventi per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)

omissis (15)

Art. 19 - (Convenzione con l’Anas per la realizzazione di un programma di interventi viari di interesse regionale)

Ai fini della realizzazione di un programma di interventi sulla viabilità statale volto a eliminare le strozzature oggi esistenti nel sistema stesso e a consentire la armonizzazione con il sistema viario locale, a migliorare il collegamento delle aree di sviluppo e dei terminali del sistema dei trasporti secondo gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, la Regione del Veneto è autorizzata a concorrere fino a un terzo del costo delle opere necessarie, unitamente agli enti locali interessati.
La quota di concorso della Regione del Veneto è autorizzata in complessive L. 30.000.000.000 di cui lire 15.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984 e lire 15.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985.
Il programma di interventi e le modalità di erogazione del contributo regionale alla realizzazione del programma stesso saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi con l’Azienda di Stato per le strade statali, Anas, previa approvazione da parte della Giunta regionale la quale procederà dopo che il Consiglio regionale avrà approvato il piano decennale ex legge n. 531 (16) (cap. 45250).

Art. 20 - (Edilizia agevolata per gli emigranti)

omissis (17)

Art. 21 - (Edilizia scolastica minore)

omissis (18)

Art. 22 - (Progetto agricolo - alimentare)

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto agricolo - alimentare 1979- 1982, attraverso gli interventi operativi e le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “ legge generale per gli interventi nel settore primario ” sono disposte a carico degli esercizi 1983 e 1984 le seguenti autorizzazioni di spesa:
omissis (19)

Art. 23 - (Contributi in annualità per gli impianti di trattamento per l’eliminazione, la trasformazione e il recupero dei rifiuti solidi urbani)

omissis (20)

Art. 24 - (Opere di bonifica integrale del Lago di Garda)

Per la realizzazione delle opere di bonifica integrale del lago di Garda ammesse ai benefici di cui all’articolo 51, punto 4, della legge 7 agosto 1982, n. 526, sulla base dei progetti approvati dal Cipe con deliberazione in data 12 novembre 1982 è autorizzata la spesa complessiva di lire 26.000.000.000; di cui L. 13.000.000.000 a carico dell’esercizio 1983, L. 10.400.000.000 a carico dell’esercizio 1984 e lire 2.600.000.000 a carico dell’esercizio 1985.
I lavori possono essere affidati in concessione dalla Giunta regionale al Consorzio della Riviera Veronese del Garda e ai Comuni di Affi, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Costermano, Torri del Benaco, S. Zeno di Montana, Malcesine, Brenzone, Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise e Castelnuovo, sulla base dei progetti esecutivi ammessi a finanziamento dal Cipe.
Per la loro attuazione valgono le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
I rapporti finanziari fra Regione ed enti concessionari saranno regolati da apposite convenzioni sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
La convenzione fisserà l’aliquota da corrispondere su ciascun progetto all’amministrazione concessionaria per la remunerazione delle spese di progettazione, delle spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori.
L’alta sorveglianza dei lavori previsti dalla presente legge è affidata al dipartimento lavori pubblici, con facoltà di avvalersi dell’ufficio del Genio civile di Verona.
La gestione dei fondi di cui al presente articolo è attuata a norma dell’articolo 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 (cap. 50151). (21)

Art. 25 - (Modifiche alla autorizzazione pluriennale di spesa in materia di opere idrauliche)

L’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 16 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 , in materia di opere idrauliche è modificata, quanto alle quote a carico degli esercizi 1983 e successivi nei seguenti termini:
omissis (22)

Art. 26 - (Opere di consolidamento di terreni instabili per la protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo)

Per il completamento dei lavori di consolidamento di terreni instabili, già autorizzati dalla legge regionale 27 luglio 1979, n. 47 , ai fini della protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo, in provincia di Belluno, è autorizzata una ulteriore spesa di L. 6.050.441.000, in corrispondenza di una assegnazione di pari importo disposta per tale scopo a favore della Regione del Veneto all’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
I lavori sono affidati in concessione all’Amminstrazione provinciale di Belluno. Per la loro attuazione valgono le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
I rapporti finanziari tra la Regione e l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e tra la Regione e la concessionaria provincia di Belluno sono regolati da apposite convenzioni sulla base dei criteri proposti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale.
L’importo dei lavori affidati all’Amministrazione provinciale di Belluno è aumentato di una aliquota del 6 per cento dell’importo base degli stessi per la remunerazione delle spese di progettazione delle spese generali e tecniche relative alla direzione dei lavori. Sul restante 4 per cento dell’aliquota 10 per cento per spese generali e tecniche riconosciuta dall’Azienda autonoma alla Regione, quest' ultima farà gravare il concorso regionale nelle spese di collaudo e le spese per eventuali ulteriori indagini tecniche e geologiche.
In corso d' opera potranno essere concessi acconti fino ai 98/ 100 dell’ammontare dei lavori e acquisti eseguiti e contabilizzati, aumentati della aliquota per spese generali.
La sorveglianza dei lavori previsti dalla presente presente legge è affidata al dipartimento lavori pubblici, con facoltà di avvalersi dell’ufficio del Genio civile di Belluno.

Art. 27 - (Spese per mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale)

Il secondo comma dell’art. 1 della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 , che sostitutiva gli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 , e successive integrazioni e modificazioni, è così sostituito:
(omissis) (23)

Art. 28 - (Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) L'ESAV, finanziato dal presente articolo, è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 è stata abrogata dall'art. 18 della medesima legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
(2) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(3) Autorizzazione di spesa modificata da art. 9 legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 . La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(4) La legge regionale 7 dicembre 1979, n. 98 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti relativa all’art. 34 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(6) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(7) La legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
(8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(9) Per quanto riguarda le leggi regionali in materia di artigianato finanziate dal presente articolo per la legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 si tratta di disposizione finanziaria ad effetti esauriti inoltre la legge regionale 8 aprile 1977, n. 31 è stata abrogata dall'art. 20 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 . La legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 è stata abrogata dall'art. 25 legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a sua volta abrogata dall'art. 19 legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 . La legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 è stata abrogata dall'art. 16 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 . La legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 è stata abrogata dall'art. 25 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a sua volta abrogata dall'art. 19 legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 . La legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 è stata abrogata dall'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 .
(10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(12) La legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dalla legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 abrogata dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 abrogata dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 che ha ridisciplinato la materia.
(13) La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 30 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 . A sua volta abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
(14) L’articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 rifinanziato dal presente articolo è stato abrogato dalla lett. b), comma 8, art. 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(15) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(16) Trattasi della Legge 12 agosto 1982, n. 531.
(17) La legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 è stata abrogata dall'art. 23 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 che ha ridisciplinato la materia. A sua volta abrogata dall'art. 19 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
(18) La legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 è stata abrogata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 a sua volta abrogata dall'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 che ha ridisciplinato la materia.
(19) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti, inoltre gli artt. 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 38, 39, 42, 43, 49, 50, 53 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , finanziati dal presente articolo, sono stati abrogati dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista. In precedenza articolo modificato da art. 3 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 .
(20) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti, inoltre la legge regionale 11 aprile 1980, n. 20 è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . In precedenza articolo sostituito da art. 13, legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 .
(21) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(22) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(23) Testo riportato in art. 1, legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 .


SOMMARIO

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