Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 (BUR n. 6/1983)
Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 (BUR n. 6/1983) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA NEI DIVERSI
SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E
MODALITA’ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE
REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.
Art. 1 - (Carta tecnica
regionale)
Al fine di conseguire il completamento della carta tecnica regionale a
norma della
legge
regionale 16 luglio 1976, n. 28 , è autorizzata per il
quadriennio 1983- 1986 l’ulteriore spesa di L. 12.000.000.000, di
cui L. 1.500.000.000 per l’esercizio 1983, L. 3.000.000.000 per
l’esercizio 1984, L. 3.500.000.000 per l’esercizio 1985 e L.
4.000.000.000 per l’esercizio 1986 (cap. 7800).
Art. 2 - (Assegnazione
all’Esav, Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto)
Art. 3 -(Rilevazioni censuarie
in materia di agricoltura)
L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare collaborazione
all’Istat, Istituto centrale di statistica con sede in Roma, per la
registrazione dei dati relativi al terzo censimento generale
dell’agricoltura e riguardanti il territorio veneto.
Le modalità di prestazione della collaborazione nonché i
termini finanziari della medesima saranno disciplinati da apposita
convenzione fra Regione e Istat, previa approvazione da parte della
Giunta regionale.
Per la esecuzione della convenzione è autorizzata a carico
dell’esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 600.000.000, da
liquidare nei modi di legge, comprese le spese di trasporto del materiale
presso i magazzini dell’Istat a Roma (cap. 7300).
Le spese anticipate saranno recuperate dalla Regione sulla base delle
modalità di rendicontazione previste dalla convenzione (cap. 3046).
Art. 4 - (Ridestinazione fondi
della legge n. 153/ 1975, già autorizzati per i premi di
destinazione o cessione terre a fini produttivi a favore degli interventi
per la tenuta della contabilità aziendale)
Art. 5 - (Attuazione di
progetti di forestazione produttiva nei territori montani)
Per la realizzazione dei progetti di forestazione produttiva ammessi al
finanziamento con deliberazione del Cipe in data 12 novembre 1982,
nell’ambito della quota del fondo investimenti e occupazione di cui
al punto n. 4 dell’art. 51 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
è autorizzata per il triennio 1983-1985 la spesa complessiva di lire
33.800.000.000, di cui L. 11.600.000.000 a carico dell’esercizio
finanziario 1983, L. 11.100.000.000 a carico dell’esercizio
finanziario 1984 e L. 11.100.000.000 a carico dell’esercizio
finanziario 1985.
La approvazione e la gestione dei progetti di spesa è disposta
secondo le procedure previste dalla
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
e successive modificazioni e integrazioni, per i singoli tipi di
intervento.
Per la gestione amministrativa e contabile dei progetti la cui esecuzione
sia affidata in concessione alle comunità montane o ad altri enti
locali a norma della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
e successive modificazioni e integrazioni, sono applicate le procedure di
cui all’
art. 95/ bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ,
come modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43
(cap. 13611). (
3)
Art. 6 -(Concorso negli
interessi sui mutui integrativi di cui al regolamento comunitario n. 17/
1964)
Art. 7 - (Contributi alle Apa
per la tenuta dei libri genealogici)
Art. 8 - (Indennità
compensativa)
Art. 9 - (Mutui proprietà
diretto coltivatrice)
Art. 10 - (Forestazione)
Art. 11 - (Interventi nel
settore artigiano)
Nel quadriennio 1983- 1986 la Regione del Veneto interviene nel settore
artigiano per la effettuazione dei seguenti interventi:
Art. 12 -( Promozione
economica e fieristica)
Art. 13 - (Ulteriore modifica
alle condizioni agevolative per mutui casa alle cooperative ex legge n.
865/ 1971)
- all’1,00 per cento del capitale assunto in prestito, se il tasso
nominale del mutuo è compreso fra il 16,50 per cento e il 20 per
cento;
- al 3,00 per cento del capitale assunto in prestito se il tasso nominale
del mutuo è superiore al 20 per cento.
L’erogazione del contributo integrativo è disposta
direttamente a favore dell’istituto mutuante in concomitanza con
l’erogazione del contributo disposto dall’articolo 26 della
legge regionale n.
48/1982 (cap. 40011).
Art. 14 - (Potenziamento
infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti)
Art. 15 - (Riqualificazione e
potenziamento del patrimonio ricettivo e turistico)
Art. 16 - (Manifestazioni
promozionali nel settore del turismo)
Art. 17 - (Strutture per gli
anziani)
Art. 18 - (Interventi per il
contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia)
Art. 19 - (Convenzione con
l’Anas per la realizzazione di un programma di interventi viari di
interesse regionale)
Ai fini della realizzazione di un programma di interventi sulla
viabilità statale volto a eliminare le strozzature oggi esistenti
nel sistema stesso e a consentire la armonizzazione con il sistema viario
locale, a migliorare il collegamento delle aree di sviluppo e dei
terminali del sistema dei trasporti secondo gli indirizzi del piano
regionale di sviluppo, la Regione del Veneto è autorizzata a
concorrere fino a un terzo del costo delle opere necessarie, unitamente
agli enti locali interessati.
La quota di concorso della Regione del Veneto è autorizzata in
complessive L. 30.000.000.000 di cui lire 15.000.000.000 a carico
dell’esercizio finanziario 1984 e lire 15.000.000.000 a carico
dell’esercizio finanziario 1985.
Il programma di interventi e le modalità di erogazione del
contributo regionale alla realizzazione del programma stesso saranno
disciplinati da apposita convenzione da stipularsi con l’Azienda di
Stato per le strade statali, Anas, previa approvazione da parte della
Giunta regionale la quale procederà dopo che il Consiglio regionale
avrà approvato il piano decennale ex legge n. 531 (
16) (cap. 45250).
Art. 20 - (Edilizia agevolata
per gli emigranti)
Art. 21 - (Edilizia scolastica
minore)
Art. 22 - (Progetto agricolo -
alimentare)
Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto agricolo -
alimentare 1979- 1982, attraverso gli interventi operativi e le
modalità previste dalla
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88
“ legge generale per gli interventi nel settore primario ”
sono disposte a carico degli esercizi 1983 e 1984 le seguenti
autorizzazioni di spesa:
omissis (
19)
Art. 23 - (Contributi in
annualità per gli impianti di trattamento per l’eliminazione,
la trasformazione e il recupero dei rifiuti solidi urbani)
Art. 24 - (Opere di bonifica
integrale del Lago di Garda)
Per la realizzazione delle opere di bonifica integrale del lago di Garda
ammesse ai benefici di cui all’articolo 51, punto 4, della legge 7
agosto 1982, n. 526, sulla base dei progetti approvati dal Cipe con
deliberazione in data 12 novembre 1982 è autorizzata la spesa
complessiva di lire 26.000.000.000; di cui L. 13.000.000.000 a carico
dell’esercizio 1983, L. 10.400.000.000 a carico
dell’esercizio 1984 e lire 2.600.000.000 a carico
dell’esercizio 1985.
I lavori possono essere affidati in concessione dalla Giunta regionale al
Consorzio della Riviera Veronese del Garda e ai Comuni di Affi, Valeggio
sul Mincio, Peschiera del Garda, Costermano, Torri del Benaco, S. Zeno di
Montana, Malcesine, Brenzone, Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise
e Castelnuovo, sulla base dei progetti esecutivi ammessi a finanziamento
dal Cipe.
Per la loro attuazione valgono le norme regionali vigenti in materia di
lavori pubblici di interesse regionale.
I rapporti finanziari fra Regione ed enti concessionari saranno regolati
da apposite convenzioni sulla base di uno schema approvato dalla Giunta
regionale.
La convenzione fisserà l’aliquota da corrispondere su ciascun
progetto all’amministrazione concessionaria per la remunerazione
delle spese di progettazione, delle spese generali e tecniche relative
alla direzione dei lavori.
L’alta sorveglianza dei lavori previsti dalla presente legge è
affidata al dipartimento lavori pubblici, con facoltà di avvalersi
dell’ufficio del Genio civile di Verona.
La gestione dei fondi di cui al presente articolo è attuata a norma
dell’
articolo 95/ bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ,
come modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43
(cap. 50151). (
21)
Art. 25 - (Modifiche alla
autorizzazione pluriennale di spesa in materia di opere idrauliche)
L’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 16 della
legge regionale 10
settembre 1982, n. 48 , in materia di opere idrauliche è
modificata, quanto alle quote a carico degli esercizi 1983 e successivi
nei seguenti termini:
omissis (
22)
Art. 26 - (Opere di
consolidamento di terreni instabili per la protezione del tronco
ferroviario Ponte nelle Alpi - Calalzo)
Per il completamento dei lavori di consolidamento di terreni instabili,
già autorizzati dalla
legge regionale 27 luglio 1979, n. 47 ,
ai fini della protezione del tronco ferroviario Ponte nelle Alpi -
Calalzo, in provincia di Belluno, è autorizzata una ulteriore spesa
di L. 6.050.441.000, in corrispondenza di una assegnazione di pari
importo disposta per tale scopo a favore della Regione del Veneto
all’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
I lavori sono affidati in concessione all’Amminstrazione
provinciale di Belluno. Per la loro attuazione valgono le norme regionali
vigenti in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
I rapporti finanziari tra la Regione e l’Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato e tra la Regione e la concessionaria provincia di
Belluno sono regolati da apposite convenzioni sulla base dei criteri
proposti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Le
convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale.
L’importo dei lavori affidati all’Amministrazione provinciale
di Belluno è aumentato di una aliquota del 6 per cento
dell’importo base degli stessi per la remunerazione delle spese di
progettazione delle spese generali e tecniche relative alla direzione dei
lavori. Sul restante 4 per cento dell’aliquota 10 per cento per
spese generali e tecniche riconosciuta dall’Azienda autonoma alla
Regione, quest' ultima farà gravare il concorso regionale nelle
spese di collaudo e le spese per eventuali ulteriori indagini tecniche e
geologiche.
In corso d' opera potranno essere concessi acconti fino ai 98/ 100
dell’ammontare dei lavori e acquisti eseguiti e contabilizzati,
aumentati della aliquota per spese generali.
La sorveglianza dei lavori previsti dalla presente presente legge è
affidata al dipartimento lavori pubblici, con facoltà di avvalersi
dell’ufficio del Genio civile di Belluno.
Art. 27 - (Spese per mostre,
manifestazioni e convegni di interesse regionale)
Art. 28 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
8) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
9) Per quanto riguarda le leggi
regionali in materia di artigianato finanziate dal presente articolo per
la
legge regionale
20 marzo 1980, n. 19 si tratta di disposizione finanziaria ad effetti
esauriti inoltre la
legge regionale 8 aprile 1977, n. 31
è stata abrogata dall'art. 20 della
legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 . La
legge regionale 15
dicembre 1981, n. 70 è stata abrogata dall'art. 25
legge regionale 8 aprile
1986, n. 16 a sua volta abrogata dall'art. 19
legge regionale 6 settembre 1993, n.
48 . La
legge
regionale 17 aprile 1981, n. 14 è stata abrogata dall'art. 16
della
legge
regionale 26 settembre 1989, n. 35 . La
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80
è stata abrogata dall'art. 25 della
legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a
sua volta abrogata dall'art. 19
legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
La
legge regionale
24 novembre 1981, n. 63 è stata abrogata dall'art. 9 della
legge regionale 22
giugno 1993, n. 18 .
(
10) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
11) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
15) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
16) Trattasi della Legge 12
agosto 1982, n. 531.
(
19) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti, inoltre gli artt. 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31,
38, 39, 42, 43, 49, 50, 53 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
finanziati dal presente articolo, sono stati abrogati dal comma 1
dell’art. 1 della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 ,
con la decorrenza ivi prevista. In precedenza articolo modificato da art.
3 della
legge
regionale 14 giugno 1983, n. 35 .
(
22) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO