Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 (BUR n. 32/1976)
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 (BUR n. 32/1976) [sommario] [RTF]
FORMAZIONE
DELLA CARTA TECNICA REGIONALE.
Art. 1
La Regione Veneta, per promuovere un più razionale assetto del
proprio territorio ai fini della programmazione regionale, cura, anche in
concorso con altri Enti pubblici, la redazione, la diffusione e
l’aggiornamento della carta tecnica regionale, nonchè di carte
tematiche e di altre elaborazioni ricavabili da riprese
aerofotogrammetriche, con il rispetto delle attribuzioni degli organi
cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con
la osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n.
1732.
Art. 2
La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le
Province, i Comprensori e le Comunità Montane territorialmente
interessati, individua, previo parere della Commissione Tecnica Regionale
di cui all’art. 8 della
legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 ,
e della competente Commissione consiliare, le parti del territorio
regionale per le quali si ritiene necessario disporre della cartografia e
definisce i relativi rapporti di rappresentazione, stabilendo
altresì l’ordine di priorità nella restituzione
cartografica delle riprese aerofotogrammetriche. (
1)
Nella formulazione dell’ordine di priorità, si terrà
conto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e per quanto
compatibile con gli indirizzi della programmazione regionale, delle
opportunità espresse formalmente dai Comuni, dalle Province, dai
Comprensori e dalle Comunità Montane in merito alla realizzazione di
una corretta pianificazione del proprio territorio, con particolare
riferimento alle esigenze relative all’assolvimento degli obblighi
derivanti dalle vigenti leggi, nonchè degli eventuali impegni di
compartecipazione volontaria alla spesa della restituzione cartografica
che gli Enti sopraindicati ritengano di poter assumere.
Art. 3
Gli Enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la
deliberazione con la quale vengono manifestate le proprie esigenze in
ordine alla realizzazione della cartografia e viene eventualmente assunto
l’impegno a sostenere le spese relative alla restituzione
cartografica.
In tale ipotesi i rapporti con gli Enti di cui al precedente articolo
sono regolati da apposite convenzioni approvate con deliberazione della
Giunta regionale.
Art. 4
L’aggiudicazione alle imprese dei
lotti territoriali individuati secondo il programma e le priorità di
cui al precedente articolo 2 si svolgerà a cura della Giunta
regionale secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in
materia di appalti di pubblici servizi. (
2)
Il relativo capitolato speciale d' appalto è approvato, sentita la
competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale entro 4 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale può avvalersi di consulenze specializzate per
gli studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità
inerenti alla formazione della carta tecnica regionale.
Art. 5
1. La Regione del Veneto, per
l’assolvimento delle proprie attività istituzionali di
programmazione e attraverso forme di coordinamento tra Stato-Regioni-Enti
locali per la realizzazione dei sistemi informativi territoriali, sulla
base delle indicazioni e delle direttive derivate da progetti statali e
comunitari, promuove l’utilizzo della Carta Tecnica Regionale e dei
suoi elaborati mediante la diffusione in forma non onerosa, a chiunque ne
faccia richiesta. Per tali finalità la Giunta regionale provvede
all’approvazione di un disciplinare con il quale sono stabilite le
modalità, le condizioni e le caratteristiche della cessione dei
diversi elaborati.
2. I comuni, le province, le comunità montane, gli istituti
universitari e di ricerca nonché gli altri enti pubblici possono
richiedere, per fini di studio, l’uso temporaneo o la cessione
delle fotocopie su carta dei fotogrammi risultanti dalle riprese
aerofotogrammatiche.
3. La concessione in uso temporaneo dei fotogrammi aerei è gratuita
mentre la cessione definitiva comporta il pagamento delle spese di
riproduzione delle copie positive a stampa, ai sensi della vigente
disciplina.
4. Le richieste degli enti di cui al secondo comma sono accolte nel
rispetto della vigente disciplina e compatibilmente con le proprie
esigenze di utilizzazione delle fotocopie. (
3)
Art. 6
In dipendenza delle disposizioni contenute all’articolo 2 della
presente legge, sarà istituito nello stato di previsione della
entrata del Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari
successivi, apposito capitolo così denominato: «Proventi
derivanti dal concorso nella spesa per la formazione della Carta Tecnica
Regionale». (
4)
Art. 7
Art. 8
Note
(
1) L’art. 8 della
legge regionale 10
dicembre 1973, n. 27 è stato abrogato dall’art. 69 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia. Vedi n. 4 comma
secondo dell’art. 26,
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ;
la
legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le
modalità e le decorrenze ivi previste.
(
2) Comma così modificato da
comma 1 art. 4
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “lavori pubblici” con le parole “
appalti di pubblici servizi”.
(
3) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 20
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
4) Comma così modificato da
comma 2 art. 20
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 ,
che ha sostituito le parole “agli articoli 2 e 5” con le
parole “all’articolo 2” e le parole “1977, 1978,
1979, 1980” con le parole “finanziari successivi”.
(
5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO