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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 (BUR n. 32/1976)

Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 (BUR n. 32/1976) [sommario] [RTF]

FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE.

Art. 1

La Regione Veneta, per promuovere un più razionale assetto del proprio territorio ai fini della programmazione regionale, cura, anche in concorso con altri Enti pubblici, la redazione, la diffusione e l’aggiornamento della carta tecnica regionale, nonchè di carte tematiche e di altre elaborazioni ricavabili da riprese aerofotogrammetriche, con il rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con la osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.

Art. 2

La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, i Comprensori e le Comunità Montane territorialmente interessati, individua, previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , e della competente Commissione consiliare, le parti del territorio regionale per le quali si ritiene necessario disporre della cartografia e definisce i relativi rapporti di rappresentazione, stabilendo altresì l’ordine di priorità nella restituzione cartografica delle riprese aerofotogrammetriche. (1)
Nella formulazione dell’ordine di priorità, si terrà conto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e per quanto compatibile con gli indirizzi della programmazione regionale, delle opportunità espresse formalmente dai Comuni, dalle Province, dai Comprensori e dalle Comunità Montane in merito alla realizzazione di una corretta pianificazione del proprio territorio, con particolare riferimento alle esigenze relative all’assolvimento degli obblighi derivanti dalle vigenti leggi, nonchè degli eventuali impegni di compartecipazione volontaria alla spesa della restituzione cartografica che gli Enti sopraindicati ritengano di poter assumere.

Art. 3

Gli Enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la deliberazione con la quale vengono manifestate le proprie esigenze in ordine alla realizzazione della cartografia e viene eventualmente assunto l’impegno a sostenere le spese relative alla restituzione cartografica.
In tale ipotesi i rapporti con gli Enti di cui al precedente articolo sono regolati da apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

L’aggiudicazione alle imprese dei lotti territoriali individuati secondo il programma e le priorità di cui al precedente articolo 2 si svolgerà a cura della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi. (2)
Il relativo capitolato speciale d' appalto è approvato, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale può avvalersi di consulenze specializzate per gli studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità inerenti alla formazione della carta tecnica regionale.

Art. 5

1. La Regione del Veneto, per l’assolvimento delle proprie attività istituzionali di programmazione e attraverso forme di coordinamento tra Stato-Regioni-Enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi territoriali, sulla base delle indicazioni e delle direttive derivate da progetti statali e comunitari, promuove l’utilizzo della Carta Tecnica Regionale e dei suoi elaborati mediante la diffusione in forma non onerosa, a chiunque ne faccia richiesta. Per tali finalità la Giunta regionale provvede all’approvazione di un disciplinare con il quale sono stabilite le modalità, le condizioni e le caratteristiche della cessione dei diversi elaborati.
2. I comuni, le province, le comunità montane, gli istituti universitari e di ricerca nonché gli altri enti pubblici possono richiedere, per fini di studio, l’uso temporaneo o la cessione delle fotocopie su carta dei fotogrammi risultanti dalle riprese aerofotogrammatiche.
3. La concessione in uso temporaneo dei fotogrammi aerei è gratuita mentre la cessione definitiva comporta il pagamento delle spese di riproduzione delle copie positive a stampa, ai sensi della vigente disciplina.
4. Le richieste degli enti di cui al secondo comma sono accolte nel rispetto della vigente disciplina e compatibilmente con le proprie esigenze di utilizzazione delle fotocopie. (3)

Art. 6

In dipendenza delle disposizioni contenute all’articolo 2 della presente legge, sarà istituito nello stato di previsione della entrata del Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari successivi, apposito capitolo così denominato: «Proventi derivanti dal concorso nella spesa per la formazione della Carta Tecnica Regionale». (4)

Art. 7

Omissis (5)

Art. 8

Omissis (6)



Note

(1) L’art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 è stato abrogato dall’art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia. Vedi n. 4 comma secondo dell’art. 26, legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(2) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole “lavori pubblici” con le parole “ appalti di pubblici servizi”.
(3) Articolo così sostituito da comma 1 art. 20 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(4) Comma così modificato da comma 2 art. 20 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , che ha sostituito le parole “agli articoli 2 e 5” con le parole “all’articolo 2” e le parole “1977, 1978, 1979, 1980” con le parole “finanziari successivi”.
(5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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