Legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 (BUR n 13/1979)
Legge regionale 16 marzo 1979, n. 15 (BUR n 13/1979) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME PER
L’ESERCIZIO, IN VIA PROVVISORIA, DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE.
Art. 1
Ferme restando la
legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 ,
e le norme regionali di ripartizione delle competenze fra gli organi
regionali e di organizzazione procedimentale successivamente entrate in
vigore per le singole materie, l’esercizio delle ulteriori funzioni
amministrative trasferite o delegate alla Regione col DPR 24 luglio 1977,
n. 616, è regolato dalle norme generali della presente legge.
Art. 2
Spetta al Consiglio regionale in applicazione degli artt. 8 e 9 dello
Statuto:
1. deliberare gli atti concernenti la pianificazione o la programmazione
delle iniziative da realizzare e dei fondi da ripartire:
a) nel settore della beneficenza pubblica, con particolare riferimento
alla promozione di forme di cooperazione fra i Comuni e alla ripartizione
di fondi regionali fra gli stessi o le loro associazioni a tale scopo
costituite, ai sensi dell’art. 25 del citato DPR n. 616;
b) nel settore dell’istruzione artigiana e professionale, di cui
agli artt. 35 e 36 del citato DPR n. 616;
c) nel settore dell’assistenza scolastica, con particolare
riferimento alla promozione di forme di collaborazione fra i Comuni ai
sensi dell'art. 45 del citato DPR n. 616 e alla ripartizione dei fondi
regionali fra gli stessi o le loro associazioni;
d) nel settore dei beni culturali, in particolare per quanto attiene le
iniziative, di cui al secondo comma dell’art. 47 del citato DPR n.
616, e quelle di promozione educativa e culturale concernenti
precipuamente la comunità regionale, di cui al primo comma
dell’art. 49 dello stesso DPR;
e) nel settore delle fiere e mercati, con particolare riferimento alla
programmazione di fiere di qualsiasi genere, delle esposizioni e mostre
di cui all’art. 51 e all’attività integrativa, di cui
all'ultimo comma dell’art. 52 del citato DPR n. 616;
f) nel settore del turismo e dell’industria alberghiera, con
particolare riferimento alla programmazione delle opere e delle
attività,di cui alle lettere a) e b) del secondo comma
dell’art. 56 del citato DPR n. 616;
g) nel settore dei consorzi industriali, con particolare riferimento alle
localizzazioni di zone industriali e aree attrezzate industriali, di cui
all’art. 65 del citato DPR n. 616;
h) nel settore dell’agricoltura e foreste, con particolare
riferimento alle attività trasferite di cui al primo comma
dell’art. 66, ai programmi e ai piani di cui al secondo e terzo
comma dell’art. 69, alle funzioni di promozione, di cui
all’art. 72 del citato DPR n. 616 e, per quanto riguarda le
funzioni delegate, con particolare riferimento alla determinazione dei
criteri per lo svolgimento delle funzioni,di cui alle lett. a) e b)
dell’art. 77 dello stesso DPR;
i) nel settore della viabilità, degli acquedotti e dei lavori
pubblici di interesse regionale, di cui all’art. 87 del citato DPR
n. 616, con particolare riferimento altresì, in materia delegata,
alla determinazione dei criteri per l’esercizio delle funzioni
relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche e
all’aggiornamento e modifiche del piano regolatore generale degli
acquedotti ai sensi - rispettivamente - del primo comma e della lett. a)
del secondo comma dell’art. 90 del citato DPR n. 616 e, per quanto
riguarda le funzioni trasferite alla programmazione regionale e alla
localizzazione in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui
all’art. 93 del citato DPR n. 616;
l) nel settore della tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, con
particolare riferimento alla programmazione degli interventi,di cui alle
lett. a) e b) dell’art. 101 del citato DPR n. 616;
m) nel settore delle attività di promozione educativa e culturale,
di cui all’art. 49 del citato DPR n. 616,e secondo le modalità
e i termini ivi indicati;
n) nel settore dei consorzi industriali, di cui all’art. 65 del
citato DPR n. 616;
o) nel settore dei consorzi di bonifica interregionali, di cui
all’art. 73 del citato DPR n. 616;
2. deliberare:
a) il parere per il riconoscimento del carattere scientifico di istituti
di ricovero, e cura, di cui al II comma dell’art. 42 della legge n.
833 del 23 gennaio 1978, successivamente all’espletamento da parte
dei competenti organi statali delle procedure di cui agli ultimi tre
commi del citato art. 42;
b) l’atto di assenso, di cui all’ultimo comma dell’art.
41 del citato DPR n. 616;
c) il parere per il trasferimento di beni e personale delle opere
universitarie, di cui all’ultimo comma dell’art. 44 del
citato DPR n. 616;
d) il parere per l’istituzione di scuole statali materne,
elementari e secondarie, di cui all’art. 46 del citato DPR n. 616;
e) l’atto di intesa per l’individuazione delle istituzioni
culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale, ai sensi
dell'ultimo comma dell’art. 49 del citato DPR n. 616;
g) il parere per la identificazione dei porti e aree di preminente
interesse nazionale,ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 59
del citato DPR n. 616;
h) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave per le
sostanze di cui alla lett. a) dell’art. 62 del citato DPR n. 616;
i) il parere sulle relazioni programmatiche degli enti a partecipazione
statale e sugli atti del CIPE, di cui all’ultimo comma
dell’art. 67 del citato DPR n. 616;
l) la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del
tipo di provvidenza da applicarsi, di cui al primo comma dell’art.
70 del citato DPR n. 616;
m) il parere regionale nel procedimento di approvazione statale delle
tariffe dei prezzi, di cui al terzo comma dell’art. 70 del citato
DPR n. 616;
n) la proposta regionale circa l’entità della quota da
prelevarsi dal fondo nazionale di solidarietà a favore della Regione
stessa, di cui alla lett. b) dell’ultimo comma dell’art. 70
del citato DPR n. 616;
o) la classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in
consorzi di bonifica o di bonifica montana, la determinazione di bacini
montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e
l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di
sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o
più regioni, di cui al secondo comma dell’art. 73 del citato
DPR n. 616;
p) l’atto di intesa, di cui al terzo comma e la proposta al CIPE di
cui al quinto comma dello stesso art. 81 del citato DPR n. 616;
q) l’atto di intesa con lo Stato per la classificazione delle
strade ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 87 del citato DPR
n. 616;
r) i pareri ai sensi dei punti 4) e 5) dell’art. 91 del citato DPR
n. 616;
s) la disciplina degli scarichi nelle acque ai sensi della lett. a)
dell’art. 101 e, per quanto riguarda le funzioni delegate, la
disciplina degli scarichi in mare,di cui all’art. 103 sempre del
citato DPR n. 616;
t) gli atti di intesa per la determinazione delle zone di controllo
dell’inquinamento atmosferico a carattere interregionale e per i
programmi di disinquinamento di cui rispettivamente ai n.4 e 5) dell'art.
102 del citato DPR n. 616;
3. deliberare:
a) le indicazioni dei nominativi da segnalare alla Commissione
interregionale, di cui all’art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, affinchè questa possa provvedere alle designazioni, di cui
all’ultimo comma degli artt. 64 e 71 del citato DPR n. 616;
b) la nomina degli esperti regionali negli organi di amministrazione dei
parchi nazionali esistenti, di cui al terzo comma dell’art. 73 del
citato DPR n. 616;
c) la designazione dei membri regionali delle Commissioni provinciali, di
cui alla lett. g) dell’art. 82 del citato DPR n. 616.
Art. 3
Spetta al Presidente della Giunta regionale:
a) vigilare - nell’ambito delle funzioni delegate con l’art.
52 del citato DPR n. 616 - sull’applicazione dei regolamenti
comunitari di cui alla lett. b) dello stesso articolo;
c) esercitare - nell’ambito delle funzioni delegate di cui
all’art. 77 del citato DPR n. 616 - le funzioni di vigilanza e di
controllo, di cui alle lett. c) e d) del primo comma e all’ultimo
comma dello stesso articolo;
d) esercitare - nell’ambito delle funzioni delegate di cui
all’art. 82 del citato DPR - le funzioni amministrative, di cui
alle lett. b), c), d), e), f) e h), oltre alla nomina dei membri delle
commissioni provinciali, di cui alla lett. g) dello stesso articolo;
e) partecipare al controllo della sicurezza, di cui al terzo comma
dell’art. 86 del citato DPR n. 616, ed esercitare le funzioni
relative alla sicurezza dei natanti ai sensi dell’ultimo comma
dello stesso articolo;
f) esercitare le funzioni delegate di polizia delle acque, di cui alla
lett. e) dell’art. 90 del citato DPR n. 616;
g) esercitare la delega in materia di coordinamento, di cui alla lett. a)
del secondo comma dell’art. 96 del citato DPR n. 616 e in materia
di attività istruttoria ai fini della lett. b) dello stesso
articolo;
h) rilasciare l’autorizzazione al pilotaggio, consentire la
rimozione di materiali sommersi e rilasciare il certificato di
navigabilità, di cui all’art. 97 del citato DPR n. 616;
i) in generale, esercitare le funzioni di polizia amministrativa nelle
materie trasferite o delegate alla Regione, quando non siano state
diversamente disciplinate in modo espresso.
Art. 4
E' attribuita alla Giunta regionale la competenza ad esercitare tutte le
funzioni trasferite o delegate che non sono state espressamente assegnate
negli articoli precedenti alla competenza del Consiglio o del Presidente
della Giunta regionale.
In particolare, spetta alla Giunta regionale - a norma delle leggi
vigenti e nell’ambito delle competenze trasferite - ogni funzione
di tutela, vigilanza e controllo, ivi compresi gli eventuali poteri
sostitutivi, sugli atti e sugli organi di enti, istituzioni ed organismi,
che dalla legislazione in vigore non siano attribuiti alla competenza del
Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni. (
3)
In ogni caso, l’autorizzazione, di cui alla lett. a) del secondo
comma dell’art. 62 del DPR n. 616, è rilasciata dalla Giunta
regionale, previo parere del competente Ufficio del Genio Civile
regionale.
Art. 5
Tutte le funzioni amministrative delegate, a qualunque organo regionale
attribuite, sono esercitate, ai sensi dell’art. 121 della
Costituzione, sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale e
in conformità alle istruzioni emanate dal Governo centrale e,
compatibilmente con le stesse, in armonia agli atti generali e settoriali
della programmazione regionale.
Fino a quando non sarà diversamente disposto da apposita legge nel
quadro complessivo dei rapporti con gli Enti locali territoriali, i
poteri delegati, attribuiti dalla presente legge o dalla
legge regionale 1 settembre
1972, n. 12 , alla competenza della Giunta regionale o del suo
Presidente, possono, con provvedimento del rispettivo organo debitamente
pubblicato nel Bollettino Ufficiale, essere attribuiti agli Uffici
periferici dello Stato trasferiti alla Regione secondo il criterio della
competenza per materia, in aggiunta a quelli agli stessi Uffici già
assegnati ai sensi dell’
art. 8 della
legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 ,
nel testo modificato dalla presente legge.
I detti uffici provvedono all’esercizio delle relative funzioni
mediante l’emanazione di atti anche con rilevanza esterna, in
esecuzione delle direttive e sotto la vigilanza, rispettivamente, della
Giunta regionale o del suo Presidente.
In ogni caso, in qualunque fase del procedimento, la Giunta regionale o
il suo Presidente - secondo il rispettivo criterio di competenza -
possono avocare la trattazione e la decisione dell’affare pendente,
mentre, contro il provvedimento emanato dall’Ufficio periferico,
è sempre ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’
art. 9 della
legge regionale 1 settembre
1972, n. 12 .
Art. 6
Alla costituzione di uffici regionali all’estero per mezzo
dell’ENIT ai sensi dell’art. 57 del citato DPR n. 616 o in
via generale, alla costituzione di consorzi o di uffici interregionali o
alla stipula di convenzioni aventi per oggetto la realizzazione di
strutture o servizi interregionali comportanti oneri a carico del
bilancio regionale si provvede mediante una legge autorizzativa,
contenente gli elementi essenziali per l’identificazione
dell’ufficio sotto il profilo della composizione delle competenze,
del funzionamento e dei relativi controlli, oltre alle modalità del
concorso regionale nelle spese e nel personale; le eventuali convenzioni
sono deliberate dalla Giunta regionale e sottoscritte dal Presidente
della Giunta.
Gli atti di intesa e le convenzioni con le altre Regioni, nonchè
ogni altro atto emanato per l’esercizio di funzioni interregionali,
quando siano diversi da quelli previsti al comma precedente, sono
adottati di volta in volta dagli organi regionali competenti
all’emanazione degli stessi atti nell’ambito
dell’ordinamento regionale.
Analogamente alla formulazione della richiesta di avvalersi di organi
tecnici dello Stato ai sensi dell’art. 107 del citato DPR n. 616 e,
in via generale, per ogni altra richiesta di utilizzazione di corpi o
uffici statali nei casi e per le finalità consentite, è
autorizzato a provvedere ed eventualmente a stipulare la relativa
convenzione lo stesso organo regionale competente all’emanazione
del provvedimento, per cui viene richiesta la consulenza o
l’attività statale; per le eventuali spese è istituito un
apposito capitolo nel bilancio regionale.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
(
3) Vedi ora anche quanto
disposto dall’articolo 1 della
legge regionale 30 luglio 2024, n. 18
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di
affari istituzionali, personale e bilancio” che detta una
disciplina generale dell’istituto del commissariamento
(straordinario, liquidatore o “ad acta”), ad opera della
Giunta regionale nei confronti di “enti, agenzie, aziende o altri
organismi istituiti con legge regionale”.
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