Legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 (BUR n. 13/1983)
Legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 (BUR n. 13/1983) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI
POLIZIA DELLE CAVE E DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.
Art. 1
E' attribuita alla Giunta regionale la competenza a esercitare le
funzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, 27 aprile 1955, n. 547, 16 marzo 1956, nn. 302 e 303, in
materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali,
nonchè in materia di igiene e sicurezza del lavoro relativamente
alle cave e alle acque minerali e termali, trasferite alla Regione ai
sensi degli artt. 9, primo comma, 50, 61 e 62, terzo comma, del dpr 24
luglio 1977, n. 616.
In particolare rientrano fra le funzioni trasferite ai sensi del primo
comma, la vigilanza, nonchè l’applicazione delle norme di
carattere tecnico e antinfortunistico anche sull’impiego degli
esplosivi, sulle distanze di sicurezza dei lavori estrattivi e sulle
perforazioni. (
1)
Restano ferme le competenze degli organi statali, ai sensi dell'articolo
4 del D.P.R. n.616/1977, in materia di pubblica sicurezza di cui al Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e al
relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.
635. (
2) (
3)
Art. 2
Per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, la
Giunta regionale si avvale:
a) relativamente
all’attività istruttoria, tecnica e amministrativa, del
Dipartimento per l’industria, cave, torbiere, acque minerali e
termali e, in quanto occorra, degli altri uffici regionali;
b) relativamente all’attività consultiva, del Dipartimento per
l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, nonchè
limitatamente a quella già di competenza del Consiglio superiore
delle miniere, della Commissione tecnica regionale per le attività
di cava, prevista dall’
art. 39 della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ;
c) relativamente all’accertamento delle infrazioni, di funzionari
del Dipartimento per l’industria, cave, torbiere, acque minerali e
termali, appositamente incaricati;
d) relativamente alle incombenze di ordine igienico - sanitario, di
funzionari medici della Regione e, previa intesa con i comitati di
gestione delle unità locali socio - sanitarie, dei funzionari medici
da questa dipendenti, i quali non possono rifiutare la loro opera.
La Giunta regionale può, con propria deliberazione, delegare
l’emanazione di atti, anche con rilevanza esterna, al dirigente
coordinatore e a funzionari del Dipartimento per l’industria, cave,
torbiere, acque minerali e termali, che vi provvedono in conformità
alle direttive della Giunta medesima e sotto la sua vigilanza.
Agli atti emanati su delega della Giunta regionale sono applicabili le
disposizioni di cui agli
artt. 7, secondo comma, e
9, primo e secondo
comma, della
legge
regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
Art. 3
I funzionari del Dipartimento per l’industria, cave, torbiere,
acque minerali e termali, di cui all’art. 2, lett. c), e i
funzionari medici di cui all’art. 2, lett. d), hanno diritto di
visitare le cave e le miniere di acque minerali e termali, ai sensi
dell’art. 5 del dpr 9 aprile 1959, n. 128. I direttori delle
suddette cave e miniere e il personale dipendente hanno l’obbligo
di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti
funzionari le notizie e i dati necessari.
I funzionari del Dipartimento per l’industria, cave, torbiere,
acque minerali e termali, di cui all’art. 2, lett. c), nei limiti
del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi
conferite dalle leggi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, in
applicazione dell’art. 5 del dpr 9 aprile 1959, n. 128, e
dell’art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.
Art. 3 bis
Le spese per gli interventi regionali in materia di polizia mineraria,
eseguiti nell’interesse dei privati, relativi alle cave, acque
minerali e termali, nonchè per l’istruttoria delle domande di
autorizzazione, concessione o permesso di ricerca, o per atti
amministrativi a essi connessi, sono a carico del richiedente.
La liquidazione è effettuata con il provvedimento richiesto, o con
atto separato del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei
criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta stessa.
Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal R.D. 14
aprile 1910, n. 639. (
4)
Art. 4
Note
SOMMARIO