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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 30 luglio 2024, n. 18 (BUR n. 104/2024)

Legge regionale 30 luglio 2024, n. 18 (BUR n. 104/2024) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E BILANCIO

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali
Art. 1 - Commissari di nomina regionale.
1. È attribuita alla Giunta regionale la competenza alla nomina di commissari straordinari, anche liquidatori, o alla nomina di commissari ad acta per l’esercizio di attività o l’adozione di specifici atti obbligatori per legge, di enti, agenzie, aziende o altri organismi istituiti con legge regionale “di seguito ente”, in particolare, con riferimento:
a) a situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell’ente;
b) a casi di inerzia o inadempimento dell’ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge;
c) alla presenza di organi decaduti o comunque impossibilitati a svolgere il regolare funzionamento in base alla disciplina di riferimento;
d) a casi di scioglimento dell’ente, al fine di provvedere alla sua messa in liquidazione;
e) alle ipotesi in cui disposizioni statali o regionali prevedano, genericamente, la nomina di un commissario.
2. La nomina dei commissari di cui al comma 1 è preceduta da diffida comunicata all’ente interessato, salvo le ipotesi di oggettiva impossibilità per l’ente di adempiere. La diffida deve indicare il termine entro il quale l’ente interessato è tenuto ad adempiere; decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina del commissario.
3. La nomina del commissario è disposta dalla Giunta regionale, in conformità alla normativa di settore, con apposito provvedimento nel quale sono indicati, in particolare:
a) le motivazioni della nomina, precisando i presupposti per i quali si provvede;
b) le funzioni ed attività del commissario;
c) gli oneri economici posti a carico dell’ente commissariato, relativamente alle indennità e rimborsi spese spettanti al commissario;
d) la durata dell’incarico commissariale, eventualmente rinnovabile una sola volta;
e) eventuali direttive per lo svolgimento dell’incarico commissariale.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è inviato al Presidente del Consiglio regionale del Veneto.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190” nonché le specifiche cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa di riferimento, il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all’incarico da ricoprire ed in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa di riferimento.
6. Il presente articolo integra le disposizioni regionali di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli aspetti con esse compatibili.
CAPO II - Disposizioni in materia di personale
Art. 2 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. All’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: “dimissioni” è sostituita dalla seguente: “cessazione”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Ove un Direttore di Area, per qualsiasi causa, cessi dall’incarico, le relative funzioni possono essere svolte temporaneamente e per non più di sei mesi, da un Dirigente del ruolo regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione, al quale spetta il medesimo trattamento economico previsto per il Direttore di Area.”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”.
1. All’articolo 16, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni, dopo le parole: “alla fine della legislatura” sono aggiunte le seguenti: “o alla data prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per l’incaricato, qualora ricada nel secondo semestre successivo alla fine della legislatura.”.
2. All’articolo 16, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale” e successive modificazioni, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Per effetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l’incarico di Segretario generale prosegue a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese rendicontate nel limite stabilito dall’Ufficio di presidenza, fino alla scadenza e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di collocamento in quiescenza del titolare, fatta salva la sua facoltà di risolvere il contratto.”.
CAPO III - Disposizioni in materia di bilancio
Art. 4 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 le parole: “o ricorrente,” sono soppresse.
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

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