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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 30 luglio 2024, n. 18 (BUR n. 104/2024)
Legge regionale 30 luglio 2024, n. 18 (BUR n. 104/2024) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AFFARI
ISTITUZIONALI, PERSONALE E BILANCIO
CAPO I - Disposizioni in materia di
affari istituzionali
Art. 1 - Commissari di nomina
regionale.
1. È attribuita alla Giunta regionale la competenza alla nomina di
commissari straordinari, anche liquidatori, o alla nomina di commissari
ad acta per l’esercizio di attività o l’adozione di
specifici atti obbligatori per legge, di enti, agenzie, aziende o altri
organismi istituiti con legge regionale “di seguito ente”, in
particolare, con riferimento:
a) a situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento
dell’ente;
b) a casi di inerzia o inadempimento dell’ente a provvedere al
compimento di atti o attività obbligatori per legge;
c) alla presenza di organi decaduti o comunque impossibilitati a svolgere
il regolare funzionamento in base alla disciplina di riferimento;
d) a casi di scioglimento dell’ente, al fine di provvedere alla sua
messa in liquidazione;
e) alle ipotesi in cui disposizioni statali o regionali prevedano,
genericamente, la nomina di un commissario.
2. La nomina dei commissari di cui al comma 1 è preceduta da diffida
comunicata all’ente interessato, salvo le ipotesi di oggettiva
impossibilità per l’ente di adempiere. La diffida deve
indicare il termine entro il quale l’ente interessato è tenuto
ad adempiere; decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina del
commissario.
3. La nomina del commissario è disposta dalla Giunta regionale, in
conformità alla normativa di settore, con apposito provvedimento nel
quale sono indicati, in particolare:
a) le motivazioni della nomina, precisando i presupposti per i quali si
provvede;
b) le funzioni ed attività del commissario;
c) gli oneri economici posti a carico dell’ente commissariato,
relativamente alle indennità e rimborsi spese spettanti al
commissario;
d) la durata dell’incarico commissariale, eventualmente rinnovabile
una sola volta;
e) eventuali direttive per lo svolgimento dell’incarico
commissariale.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è inviato al Presidente del
Consiglio regionale del Veneto.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.
190” nonché le specifiche cause di inconferibilità o
incompatibilità previste dalla normativa di riferimento, il
commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata e comprovata
professionalità ed esperienza in relazione all’incarico da
ricoprire ed in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla
normativa di riferimento.
6. Il presente articolo integra le disposizioni regionali di settore
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli
aspetti con esse compatibili.
CAPO II - Disposizioni in materia
di personale
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
1. All’ articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola: “dimissioni” è sostituita
dalla seguente: “cessazione”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Ove un Direttore di Area, per qualsiasi causa, cessi
dall’incarico, le relative funzioni possono essere svolte
temporaneamente e per non più di sei mesi, da un Dirigente del ruolo
regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario
generale della programmazione, al quale spetta il medesimo trattamento
economico previsto per il Direttore di Area.”.
1. All’ articolo 16, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale” e successive
modificazioni, dopo le parole: “alla fine della legislatura”
sono aggiunte le seguenti: “o alla data prevista dalla legge per il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per
l’incaricato, qualora ricada nel secondo semestre successivo alla
fine della legislatura.”.
2. All’ articolo 16, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale” e successive
modificazioni, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Per
effetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e successive modificazioni, l’incarico di Segretario generale
prosegue a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese rendicontate
nel limite stabilito dall’Ufficio di presidenza, fino alla scadenza
e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di
collocamento in quiescenza del titolare, fatta salva la sua facoltà
di risolvere il contratto.”.
CAPO III - Disposizioni in materia
di bilancio
Art. 4 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”.
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 5 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
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