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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 (BUR n. 73/2007)

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 (BUR n. 73/2007) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI IMPRENDITORIA, FLUSSI MIGRATORI, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, ACQUE MINERALI E TERMALI, COMMERCIO, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

CAPO I - Disposizioni in materia di imprenditoria

Art. 1 – Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è inserito il seguente:
omissis (1)
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: “al comma 1” sono sostituite con le parole “ai commi 1 e 2 bis”.
3. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite con le parole: “di cui ai commi 1 e 2 bis”.
4. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è così sostituito:
omissis (2)
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è inserito il seguente:
omissis (3)
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , come modificato dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 , recante modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , è sostituito dal seguente:
omissis (4)
Art. 3 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 , dopo le parole: “iniziative da finanziare” sono inserite le seguenti: “con i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 , è aggiunto il seguente:
omissis (5)
Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28 , dopo le parole: “previsti dall'articolo 3” sono inserite le seguenti: “comma 1, lettera a)”.

CAPO II - Disposizioni in materia di flussi migratori

Art. 5 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 è sostituito dal seguente:
omissis (6)
Art. 6 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono aggiunte, alla fine, le parole: “o che agli stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi;”.
Art. 7 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 é sostituito dal seguente:
omissis (7)
Art. 8 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 , sono aggiunte, alla fine, le parole: "e che svolgano attività da almeno tre anni;”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 , dopo le parole: "federazioni all'estero" sono inserite le seguenti: "che svolgano attività da almeno tre anni”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 é aggiunto il seguente:
omissis (8)

CAPO III - Disposizioni in materia di attività estrattive e acque minerali e termali

Art. 9 – Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.
1. Nella rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 dopo le parole: “di coltivazione” sono aggiunte le seguenti parole: “e di ricerca”.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le parole: “alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati”.
3. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le parole “per i provvedimenti relativi all’attività mineraria” sono sostituite dalle parole: “per l’ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti”.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (9)
Art. 10 – Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunto il seguente comma:
omissis (10)
Art. 11 – Modifica dell’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunta la seguente lettera:
omissis (11)

CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio

Art. 12 – Soppressione della Commissione regionale per i mercati di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso” e successive modificazioni.
1. I compiti e le funzioni attribuite dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 alla Commissione regionale per i mercati, di cui all'articolo 5 della medesima legge, sono esercitati dalla struttura regionale competente in materia di commercio, anche attraverso le forme partecipative di cui agli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ogni richiamo alla Commissione regionale per i mercati contenuto nella legislazione regionale vigente deve intendersi riferito alla struttura regionale competente in materia di commercio.
3. L’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 è abrogato.
Art. 13 – Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 , come modificato dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (12)
Art. 14 – Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è aggiunta la seguente lettera:
omissis (13)
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo la parola “installazione” sono aggiunte le parole “al trasferimento,”.
3. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole “nuovi impianti” sono aggiunte le parole “quelli trasferiti,”.
4. Al comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole “ad uso agricolo” sono aggiunte le parole “nonché agli impianti ad uso degli imprenditori ittici così come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Art. 15 – Disposizioni in materia di parchi commerciali e modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni.
omissis (14)
Art. 16 – Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”.
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 è così sostituita:
omissis (15)
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 , dopo le parole “iniziative dirette” togliere le seguenti: “, rientranti nelle finalità di cui alla presente legge”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 è aggiunto il seguente comma:
omissis (16)

CAPO V – Disposizioni in materia di artigianato

Art. 17 - Disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all’attività di acconciatore.
1. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”, i soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione all’attività di acconciatore devono dimostrare con idonea documentazione l’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo e donna, così come individuata dall’articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di regolamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 15 maggio 1992, n. 52.
2. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime fra esercizi qualora l’attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali.
3. L’assegnazione della nuova tipologia è disposta con provvedimento del comune, previo parere favorevole della Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni, su istanza presentata dai soggetti di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 – Modifiche della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:
omissis (17)
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è inserito il seguente:
omissis (18)
3. L’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.
4. Le lettere a), c) ed e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono abrogate.
5. L’articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.
6. L’articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.
7. L’articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:
omissis (19)
8. L’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:
omissis (20)

CAPO VI – Disposizioni in materia di industria

Art. 19 – Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale” e successive modificazioni ed integrazioni.
omissis (21)

CAPO VII – Disposizioni finali

Art. 20 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 7 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(2) Testo riportato al comma 5 dell’art. 7 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(3) Testo riportato dopo il comma 5 dell’art. 7 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(4) Testo riportato all’art. 3 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
(5) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 8 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
(6) Testo riportato al comma 2 dell’art. 4 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
(7) Testo riportato al comma 4 dell’art. 16 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
(8) Testo riportato dopo il comma 4 dell’art. 8 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
(9) Testo riportato dopo il comma 9 dell’art. 1 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
(10) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 44 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(11) Testo riportato dopo la lett. c) del comma 1 dell’art. 55 bis legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(12) Testo riportato dopo il comma 4 bis dell’art. 4 legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
(13) Testo riportato dopo la lett. c) del comma 1 dell’art. 6 legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 .
(14) Articolo abrogato da lettera e), comma 1 dell’art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
(15) Testo riportato alla lett. a) del comma 1 dell’art. 2 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
(16) Testo riportato dopo il comma 7 dell’art. 5 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
(17) Testo riportato al comma 1 dell’art. 2 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
(18) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 2 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
(19) Testo riportato all’art. 9 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
(20) Testo riportato all’art. 10 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
(21) Articolo abrogato da lett. d), comma 1, art. 14, L.R. 13/2014.


SOMMARIO

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