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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 (BUR n. 73/2007)
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 (BUR n. 73/2007) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI IMPRENDITORIA, FLUSSI
MIGRATORI, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, ACQUE MINERALI E TERMALI, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E INDUSTRIA
CAPO I - Disposizioni in materia di
imprenditoria
Art. 1 – Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
Art. 2 - Modifica
dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
"Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
veneta" e successive modificazioni.
Art. 3 - Modifiche
dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
"Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
veneta" e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 ,
come sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 settembre
2001, n. 28 , dopo le parole: “iniziative da
finanziare” sono inserite le seguenti: “con i
contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)”.
2. Dopo il comma 4 dell' articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 ,
come sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 settembre
2001, n. 28 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 5)
Art. 4 - Modifica
dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
"Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
veneta” e successive modificazioni.
CAPO II - Disposizioni in materia
di flussi migratori
Art. 5 - Modifica
dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
“Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il
loro rientro” e successive modificazioni.
Art. 6 - Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
“Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il
loro rientro” e successive modificazioni.
Art. 7 - Modifica
dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
“Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il
loro rientro” e successive modificazioni.
Art. 8 - Modifiche
dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
“Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il
loro rientro” e successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 18 della
legge regionale 9
gennaio 2003, n. 2 , come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 7 , sono aggiunte, alla fine, le parole: "e che svolgano
attività da almeno tre anni;”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio
2003, n. 2 , come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 7 , dopo le parole: "federazioni all'estero" sono
inserite le seguenti: "che svolgano attività da almeno tre
anni”.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2
é aggiunto il seguente:
omissis ( 8)
CAPO III - Disposizioni in materia
di attività estrattive e acque minerali e termali
Art. 9 – Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa –
collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque
minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel
mondo”.
1. Nella rubrica dell’ articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
dopo le parole: “di coltivazione” sono aggiunte le
seguenti parole: “e di ricerca”.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le
parole: “alle concessioni minerarie per minerali solidi,
rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “ai
permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle
attività minerarie rilasciati”.
3. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le
parole “per i provvedimenti relativi all’attività
mineraria” sono sostituite dalle parole: “per
l’ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di
ricerca esistenti”.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 9)
Art. 10 – Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali” e successive modificazioni.
Art. 11 – Modifica dell’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre
1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di commercio
Art. 12 – Soppressione
della Commissione regionale per i mercati di cui all’articolo 5
della legge
regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati
all’ingrosso” e successive modificazioni.
1. I compiti e le funzioni attribuite dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 alla
Commissione regionale per i mercati, di cui all'articolo 5 della medesima
legge, sono esercitati dalla struttura regionale competente in materia di
commercio, anche attraverso le forme partecipative di cui agli articoli 9
e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ogni richiamo alla Commissione regionale per i mercati contenuto nella
legislazione regionale vigente deve intendersi riferito alla struttura
regionale competente in materia di commercio.
3. L’ articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20
è abrogato.
Art. 13 – Modifica della
legge regionale 6
aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree
pubbliche” e successive modificazioni.
Art. 14 – Modifiche
della legge
regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la
razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di
carburanti”.
Art. 15 – Disposizioni
in materia di parchi commerciali e modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n.
15 “Norme di programmazione per l’insediamento di
attività commerciali nel Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 16 – Modifiche
della legge
regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle
attività regionali in materia di commercio estero, promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete”.
CAPO V – Disposizioni in
materia di artigianato
Art. 17 - Disposizioni per
la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione
all’attività di acconciatore.
1. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n.
174 “Disciplina dell’attività di
acconciatore” , i soggetti in possesso della qualifica di
barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione
all’attività di acconciatore devono dimostrare con idonea
documentazione l’esercizio dell’attività di parrucchiere
per uomo e donna, così come individuata dall’articolo 4, comma
1, lettera b), dello schema di regolamento approvato con delibera della
Giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto 15 maggio 1992, n. 52.
2. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto
previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime fra
esercizi qualora l’attività oggetto di conversione sia
mantenuta negli stessi locali.
3. L’assegnazione della nuova tipologia è disposta con
provvedimento del comune, previo parere favorevole della Commissione
regionale per l’artigianato di cui all’articolo 20 della
legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”
e successive modificazioni ed integrazioni, su istanza presentata dai
soggetti di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 18 – Modifiche
della legge
regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina
dell’attività di estetista” e successive
modificazioni.
CAPO VI – Disposizioni in
materia di industria
Art. 19 – Modifiche
della legge
regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di
filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e
produttivo locale” e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO VII – Disposizioni
finali
Art. 20 –
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato dopo il comma
2 dell’art. 7 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 2) Testo riportato al comma 5
dell’art. 7 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 3) Testo riportato dopo il comma
5 dell’art. 7 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
( 4) Testo riportato
all’art. 3 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
( 5) Testo riportato dopo il comma
4 dell’art. 8 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 .
( 6) Testo riportato al comma 2
dell’art. 4 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 7) Testo riportato al comma 4
dell’art. 16 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 8) Testo riportato dopo il comma
4 dell’art. 8 legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
( 9) Testo riportato dopo il comma
9 dell’art. 1 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 10) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 44 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 11) Testo riportato dopo la
lett. c) del comma 1 dell’art. 55 bis legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 12) Testo riportato dopo il
comma 4 bis dell’art. 4 legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
( 13) Testo riportato dopo la
lett. c) del comma 1 dell’art. 6 legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 .
( 14) Articolo abrogato da
lettera e), comma 1 dell’art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
( 15) Testo riportato alla
lett. a) del comma 1 dell’art. 2 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
( 16) Testo riportato dopo il
comma 7 dell’art. 5 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 .
( 17) Testo riportato al comma
1 dell’art. 2 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
( 18) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’art. 2 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
( 19) Testo riportato
all’art. 9 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
( 20) Testo riportato
all’art. 10 legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 .
( 21) Articolo abrogato da
lett. d), comma 1, art. 14, L.R. 13/2014.
SOMMARIO
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