Legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 (BUR n. 29/1979)
Legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 (BUR n. 29/1979) [sommario] [RTF]
INTERVENTI
REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. MODIFICHE E
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, n. 72
.
Art. 1
La Regione del Veneto, in armonia con i principi contenuti nella legge 23
dicembre 1978, n. 833, in attesa della legge di riordinamento
dell’assistenza sociale e sulla base delle scelte operate con la
legge regionale 9
giugno 1975, n. 72 , promuove il potenziamento dei servizi sociali e
sanitari aventi lo scopo di garantire il diritto delle persone anziane a
una esistenza fisica, economica, sociale e culturale rispettosa della
dignità della persona.
Art. 2
La Regione promuove e favorisce, in particolare, interventi di assistenza
sociale e sanitaria per le persone anziane che, per cause congenite o
sopravvenute nel corso della loro esistenza, sono permanentemente prive
di autosufficienza.
Detti interventi devono tendere al mantenimento, per quanto possibile,
delle persone anziane non autosufficienti nel proprio ambiente familiare
e sociale e prevedere, in caso di comprovata necessità, il loro
accoglimento in idonee strutture con assistenza preferibilmente mista e
razionalmente distribuite sul territorio.
I comuni singoli o associati e le comunità montane individuano e
utilizzano le strutture atte a garantire un' adeguata assistenza sociale
e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti, e stipulano, ove
necessario, con le istituzioni pubbliche e private, apposite convenzioni,
le quali devono prevedere opportune forme di controllo sulla qualità
del servizio e sulla gestione degli eventuali finanziamenti pubblici.
Art. 3
Art. 4
Art. 5
L’
art.
12 della legge 9 giugno 1975, n. 72 è sostituito dal seguente:
(omissis) (
3)
Art. 6
A decorrere dal I gennaio 1979, gli interventi, di cui alla lett. h)
dell’art. 4 della presente legge, sono rivolti alle persone che
hanno diritto all’assistenza ospedaliera.
Il servizio, di cui alla lett. h) del citato art. 4, è realizzato in
strutture, riconosciute idonee dalla Giunta regionale, ai sensi del
precedente art. 3, sulle quali i comuni esercitano il potere di
vigilanza, previsto all’art. 132 del regio decreto 4 febbraio 1915,
n. 148 - Testo Unico della legge comunale e provinciale.
Art. 7
Il ricovero della persona anziana non autosufficiente avviene su
richiesta dell’interessato accompagnata da parere del medico di
fiducia; è disposto dal sindaco del comune di residenza, su
certificazione dell’ufficiale sanitario, previo accertamento delle
condizioni di non autosufficienza del richiedente.
Prima di disporre il ricovero, il sindaco accerta altresì
l’impossibilità di assistenza da parte di componenti il nucleo
familiare della persona anziana non autosufficiente, nonchè
l’inesistenza di servizi sul territorio che possano garantire
l’assistenza a domicilio.
Art. 8
Le domande, rivolte a ottenere la
concessione dei contributi di cui alla lett. h) dell’art. 4 della
presente legge, devono essere presentate al Presidente della Giunta
regionale entro il 31 gennaio di ogni anno e devono indicare il numero
degli assistibili, i giorni di presenza nell’anno e il preventivo
di spesa.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande, la Giunta regionale determina la misura del contributo ai sensi
della lett. h) dell’art. 4 della presente legge.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni singoli o associati e le
comunità montane trasmettono al Presidente della Giunta regionale
una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente
sostenute nell’anno precedente per la gestione del servizio con
l’indicazione del numero totale degli assistiti nell’anno e
delle giornate di presenza.
La Giunta regionale, trimestralmente, su presentazione di elenchi
nominativi degli assistiti, e in base al numero delle giornate di
presenza accertate, provvede alla liquidazione dei contributi
direttamente alle Istituzioni pubbliche e private riconosciute idonee ai
sensi del precedente art. 3 (
4).
(omissis) (
5)
Art. 9
Art. 10
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,gli
enti e gli istituti, già assegnatari dei contributi di cui alle
lett. c),d), e), f) e g) dell’
art. 11 della
legge regionale 9
giugno 1975, n. 72 , devono chiedere la conferma del contributo sulla
base del progetto esecutivo già approvato e interamente finanziato,
nonchè della dichiarazione che i lavori sono iniziati o che le opere
sono state appaltate.
La Giunta regionale, nei successivi 60 giorni, delibera la conferma dei
contributi di cui al comma precedente.
Gli enti e gli istituti che non chiedono o che non ottengono la conferma,
di cui ai precedenti commi, sono dichiarati decaduti dal contributo.
Sulle eventuali somme rese disponibili, la Giunta regionale predispone e
il Consiglio approva nuove assegnazioni dei contributi, di cui alle lett.
c), d), e), f) e g) del precedente art. 4, secondo i criteri e le
modalità fissati nella presente legge.
Art. 11
Per finanziare gli interventi di cui alla lett. h) del precedente art. 4,
all’art. 2 della
legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 , e
successive modifiche e integrazioni, viene aggiunta la seguente lettera:
m) spese per gli interventi sanitari in speciali istituti di cura a
favore di persone anziane non autosufficienti.
Al primo comma dell’art. 4 della
legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 , e
successive modifiche e integrazioni viene aggiunta la seguente voce:
- interventi di cui alla lett. m) fino a un massimo del 1,8 per cento del
fondo regionale. (
7)
Art. 12
Per i servizi e gli interventi a carattere continuativo di cui alle lett.
a) e b) del primo comma dell’art. 4 della presente legge, sono
autorizzate per l’esercizio 1979, le ulteriori seguenti spese:
1) per i contributi di cui alla lett. a):
- servizi di aiuto domiciliare agli anziani: da lire 540 milioni a lire
915.000.000;
2) per i contributi di cui alla lett. b):
- servizio vacanze a tempo
libero: da lire 175.000.000 a lire 300.000.000.
Alla maggiore spesa prevista per l’esercizio 1979 di lire 500
milioni si fa fronte mediante riduzione del capitolo 196219740 “
Fondo globale spese correnti normali ” (Partita “ assistenza
aperta agli anziani ”) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l’esercizio 1979.
Art. 13
Al fine di integrare la spesa occorrente per gli interventi a carattere
continuativo previsti alla lett. h) dell’art. 4 della presente
legge sono autorizzati per l’esercizio 1979 stanziamenti di spesa
entro il limite di L. 2.000 milioni.
A copertura dell’onere di cui al comma precedente si procede
mediante riduzione per pari importo del capitolo 196219740 “ Fondo
globale spese correnti normali ” (Partita “ Interventi per
lungoassistiti ”) dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1979.
Art. 14
Per l’esercizio finanziario 1980 e successivi l’ammontare
dello stanziamento di spesa per ciascun esercizio dei servizi e
interventi di cui alle lett. a), b) e h) del primo comma dell’art.
4 della presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.
Art. 15
Per gli interventi di cui alle lett. c), d), e), f) e g) dell’art.
4 della presente legge è autorizzato per il triennio 1979-1981 un
ammontare di spesa di complessive lire 2.400.000.000.
La quota a carico dell’esercizio finanziario 1979 è
determinata in lire 800.000.000.
Per gli esercizi finanziari successivi la quota a carico dei rispettivi
bilanci sarà stabilita con legge di bilancio, a norma del comma
secondo dell’art. 32 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ;
la spesa complessiva residua trova riferimento nella spesa programmata
dalla categoria II del titolo IV per gli esercizi 1980 e 1981 del
bilancio pluriennale 1979- 1981. (
8)
La Giunta regionale è autorizzata a dare corso alle procedure e a
tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione della presente
legge, con la sola esclusione, per la parte eccedente l’importo di
lire 800.000.000 degli atti che formano impegno ai sensi
dell’
art.
52 della sopracitata
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
(
9)
Il Consiglio regionale provvede a ripartire la somma globalmente
stanziata, tra le singole categorie di intervento, di cui alle lett. c),
d), e), f) e g) dell’art. 4 della presente legge.
Alla copertura degli oneri prevista per il 1979 in lire 800 milioni, si
provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 196219760
“ Fondo globale spese investimento ulteriori programmi di sviluppo
” (Partita: “ Ristrutturazione case di riposo ”) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1979.
Art. 16
Per l’anno 1979 le domande rivolte a ottenere i contributi di cui
alle lett. a), b) e h) dell’art. 4, devono essere presentate al
Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
omissis (
10)
Art. 17
Al bilancio per l’esercizio finanziario 1979 sono apportate le
seguenti variazioni:
omissis (
11)
Art. 18
Art. 19
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
Note
(
11) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
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