Legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 (BUR n. 40/1989)
Legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 (BUR n. 40/1989) [sommario] [RTF]
PIANO SOCIALE
REGIONALE PER IL TRIENNIO 1989-1991. (1)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - (Oggetto).
1. E' approvato il Piano sociale regionale per il triennio
1989-1991, che costituisce parte integrante della presente legge.
2. La presente legge e il Piano sociale regionale individuano le
finalità generali e gli obiettivi specifici dell’azione
regionale, formulano le direttive per il loro perseguimento, disciplinano
le azioni di settore specificando le tipologie di intervento, gli utenti
nonchè gli strumenti e i mezzi e le modalità per il
raggiungimento delle predette finalità e obiettivi.
3. Il Piano stabilisce altresì le modalità di verifica e
di valutazione del conseguimento degli obiettivi.
4. Il Piano è formulato in armonia con le specifiche leggi
regionali riguardanti i diversi settori di intervento e in particolare
con la
legge
regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , contenente le norme per
l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.
L’espressione " Programma triennale " contenuta nella
legge regionale 15 dicembre
1982, n. 55 è sostituita dall’espressione “ Piano
sociale ”.
Art. 2 - (Durata e
validità).
1. Il Piano ha validità nel triennio 1989-1991 salvo il suo
adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.
2. Il Piano mantiene validità fino alla approvazione del
nuovo Piano.
Art. 3 - (Finalità
generali).
1. Il Piano mira al coordinamento delle diverse funzioni previste
dalle norme vigenti in materia di assistenza e servizi sociali per
promuovere e garantire il benessere psico-fisico e relazionale
dell’individuo colto nei suoi ambiti di vita.
2. Il Piano persegue le seguenti finalità generali:
a) valorizzazione e tutela della famiglia come sistema organizzatore di
status, ruoli ed età differenti;
b) contenimento del disagio e promozione di opportunità di benessere
individuale e collettivo;
c) ricerca di nuove frontiere di progettualità e solidarietà
sociale per affrontare la complessità del cambiamento.
Art. 4 - (Aspetti
organizzativi).
1. Sotto il profilo organizzativo il Piano persegue:
a) il completamento nelle Unità locali socio-sanitarie,
dell’impianto organizzativo-istituzionale dell'area sociale avviato
con
legge regionale
11 marzo 1986, n. 8 . A tale fine i termini di cui all’articolo
10 della citata legge regionale sono prorogati al 31 dicembre 1990;
b) l’adeguamento dei servizi socio-assistenziali agli standard
regionali in conformità al
regolamento regionale 17 dicembre 1984, n.
8 e successive disposizioni;
c) la formazione e l’aggiornamento del personale dei servizi e la
qualificazione di quello privo di idonea qualifica professionale;
d) l’attivazione del sistema informativo regionale
socio-assistenziale.
Art. 5 - (Obiettivi
specifici).
1. Il Piano, nel quadro delle finalità generali individuate,
è rivolto al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
a) organizzare e riequilibrare il sistema servizi, secondo la logica di
produttività sociale, dell’efficienza e dell’efficacia;
b) incentivare e promuovere l’interazione fra enti pubblici e
privati, associazioni, istituzioni e movimenti spontanei con una
programmazione comune;
c) individuare le soggettività emergenti attivando nei loro
confronti adeguate strategie di comunicazione per sviluppare le risorse
del sociale.
Art. 6 - (Soggetti).
1. All’attuazione del Piano concorrono:
a) i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le Unità
locali socio-sanitarie, le Province;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative e ogni altro soggetto
privato che eroghi servizi e prestazioni socio-assistenziali;
d) i cittadini che anche in forme libere associative si attivino in tale
campo volontariamente e senza fine di lucro per il perseguimento degli
obiettivi del Piano.
2. Gli enti pubblici e i soggetti privati, come ogni altro
organismo pubblico o privato, dotato o meno di personalità
giuridica, partecipano all’attuazione del Piano alle condizioni e
con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.
Art. 7 - (Destinatari).
1. Tutti i cittadini, nonchè gli
apolidi residenti nel Veneto possono fruire dei servizi, delle
prestazioni e degli interventi socio-assistenziali.
2. Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli
stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio regionale e fino al
possibile rientro nella comunità di provenienza anche se non siano
assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali
sussista trattamento di reciprocità.
3. Agli utenti e alle persone tenute al mantenimento e alla
corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al
costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle
normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni
economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve
comunque essere garantita agli utenti la conservazione di una quota delle
pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo
adeguato alle esigenze personali e familiari.
Art. 8 - (Forme di garanzie
degli utenti).
1. Le modalità organizzative dei servizi e le prestazioni
devono essere regolamentate dagli enti erogatori conformandosi ai
seguenti criteri:
a) salvaguardare la dignità, l’autonomia e la personalità
degli utenti nonchè assicurare loro idonee forme di informazione;
b) assicurare il diritto degli utenti alla riservatezza;
c) promuovere idonee forme di partecipazione o di consultazione agli
utenti e loro familiari negli organismi di gestione dei servizi.
Capo II
Assetto istituzionale: funzioni programmatorie e gestionali
Art. 9 - (Ruolo della
Regione).
1. La Regione, oltre alle attività previste
dall’
articolo 12 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ,
svolge i seguenti compiti:
a) segue l’elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale
curando gli opportuni rapporti con i competenti organi centrali;
b) definisce gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi
salvaguardando il raccordo con il momento sanitario e promuovendo forme
di collaborazione fra gli Enti locali nonchè, con specifica
normativa, individua forme di associazione obbligatoria per i Comuni il
cui dato demografico non consenta l’attuazione di servizi sociali;
c) stabilisce indirizzi, criteri e modalità per
l’organizzazione dei servizi e delle attività;
d) stabilisce i requisiti e gli standards delle strutture, anche ai fini
delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accertamento dei
requisiti per il convenzionamento;
e) promuove la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del
personale;
f) ripartisce i fondi previsti dal Piano sociale e promuove l’uso
coordinato di tutte le risorse finanziarie impiegate nel settore;
g) promuove e attua forme di vigilanza, di verifica e di controllo
dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi;
h) organizza il sistema informativo dell’assistenza sociale
coordinato con quello sanitario e con il più generale sistema
informativo regionale.
2. Le predette competenze, salvo quelle riservate al Consiglio
regionale o al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto regionale
e da leggi statali e regionali, sono esercitate dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad
apportare annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, le
modifiche necessarie per adeguare il presente Piano alle nuove esigenze
insorte.
Art. 10 - (Ruolo dei Comuni e
delle Unità Locali Socio-Sanitarie - UU.LL.SS.SS.).
1. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie esercitano le
competenze loro affidate dalle leggi statali e regionali in materia
nonchè le competenze ulteriori attribuite dal Piano.
2. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie possono anche
concordare particolari modalità di esercizio delle funzioni e dei
servizi loro spettanti stabilendo la conseguente ripartizione degli oneri
rispettivi.
Art. 11 - (Piante organiche
dell’area sociale delle Unità locali socio-sanitarie).
1. Le proposte di modifica delle piante organiche dell’area
sociale delle Unità locali socio-sanitarie, di cui alla
legge regionale 11 marzo
1986, n. 8 , sono sottoposte a preventiva autorizzazione della Giunta
regionale.
2. A tal fine sono individuati i seguenti criteri e parametri di
riferimento:
a) ambito territoriale dell’Unità locale socio-sanitaria;
b) popolazione;
c) servizi già attivati dai Comuni;
d) organizzazione amministrativa dei servizi;
e) delega delle funzioni da parte dei Comuni;
f) servizi gestiti in convenzione;
g) presenza di altri enti assistenziali;
h) spesa storica consolidata;
i) risorse messe a disposizione dei Comuni.
Art. 12 - (Ruolo delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - II.PP.AA.BB.).
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza nel
rispetto della loro autonomia, concorrono con i loro patrimoni, strutture
e servizi alla realizzazione del presente Piano.
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi associativi più
rappresentantivi, promuove, avvalendosi anche di consulenti esterni
all’amministrazione regionale, studi che approfondiscono il tema
del coinvolgimento degli enti nella politica di Piano nonchè le
forme di un più adeguato utilizzo delle risorse patrimoniali.
Art. 13 - (Ruolo
dell’assistenza privata e del volontariato).
1. Le associazioni, le fondazioni e gli altri organismi dotati o
meno di personalità giuridica che perseguono, senza fini di lucro,
finalità di assistenza e di servizio sociale concorrono
all’attuazione dei servizi sociali di assistenza, alle condizioni e
con le modalità indicate dalla normativa regionale in materia e in
specie dagli
articoli 20,
21 e
22 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
2. Per gli enti di cui al precedente comma già operanti al
momento di entrata in vigore del presente Piano è prevista la
riqualificazione e l’aggiornamento del personale educativo,
attraverso specifici progetti formativi.
Art. 14 - (Contributi agli
enti di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
1. Una quota massima dell’1%
del fondo regionale dei servizi sociali di cui all’
articolo 15 della
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 , è riservata agli enti di cui alla tabella
B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 che abbiano struttura associativa e
personalità giuridica di diritto privato ai sensi
dell’articolo 12 del Codice civile, alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate,
a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente
della Giunta regionale corredate:
a) dal programma delle
iniziative da attuare nell’anno;
b) dalla relazione morale e finanziaria dell’attività svolta
nell’anno precedente.
3. I Comuni singoli o associati con riferimento all’
articolo 6 della
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 , dovranno prevedere nella loro programmazione
anche le attività e gli interventi erogati dagli enti di cui sopra.
4. La Giunta regionale adotta il provvedimento di assegnazione del
fondo sentita la competente Commissione consiliare, avuto riguardo alla
personalità dell’ente e alla compatibilità del programma
di attività con le finalità del Piano allegato alla presente
legge.
Art. 14 bis - Contributi per
il Centro Feltrino del Libro Parlato. (2)
1. Il Centro internazionale del Libro parlato “Adriano
Sernagiotto” ONLUS di Feltre partecipa al riparto della quota di
cui all’articolo 14, comma 1. (
3)
2. La domanda per ottenere il contributo dovrà essere
presentata ai sensi dello stesso articolo 14, comma 2.
Art. 15 - (Vigilanza e
verifiche).
1. La Regione esercita la vigilanza
sugli enti e sulle Istituzioni pubbliche e private di assistenza e
beneficienza, sull’attività dei soggetti pubblici e privati
che partecipano all’attuazione del Piano, per il tramite delle
Unità locali socio-sanitarie e dei Comuni. L’attività di
vigilanza è svolta secondo le modalità e le direttive
specificate dalla Giunta regionale.
2. Il perseguimento degli obiettivi del Piano è oggetto di
verifica da parte della Regione con le modalità stabilite nel Piano.
Art. 16 - (Convenzioni).
1. La Giunta regionale predispone lo schema-tipo delle convenzioni
che dovrà essere adottato dai Comuni e dalle Unità locali
socio-sanitarie per la disciplina dei rapporti con i soggetti, pubblici e
privati, attuatori del Piano.
Capo III
Finanziamento del piano e politica della spesa
Art. 17 - (Fonti di
finanziamento).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del Piano si
provvede mediante l’utilizzo dei fondi previsti dall’
articolo 15 della
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 e dei fondi sanitari interagenti con il fondo
regionale per le spese sociali e indicati nel Piano stesso.
Art. 18 - (Criteri di
finanziamento e riparto).
1. Lo stanziamento del fondo regionale per le spese sociali è
ripartito in conformità alle indicazioni e ai criteri fissati dal
Piano sociale.
2. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sulla
base dei criteri stabiliti dal Piano sociale determina le assegnazioni ai
Comuni singoli o associati e alle Unità locali socio-sanitarie.
Art. 19 - (Redazione annuale
dello stato dei servizi).
1. La Giunta regionale ai fini della redazione annuale dello stato
dei servizi promuove il censimento dei flussi finanziari impegnati da
varie fonti - Comuni, Provincie, Ministeri, enti pubblici e privati -
finalizzati al funzionamento di servizi sociali.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20 - (Attività
complessa di studio e ricerca).
1. La Giunta regionale individua le attività complesse di
studio e ricerca, con particolare riferimento al sistema informativo e ai
profili professionali, la cui natura interdisciplinare necessita di una
gestione unitaria.
2. Per l’attuazione di tali attività la Giunta
regionale può avvalersi della collaborazione di istituti, enti,
società, associazioni culturali e professionali nonchè di
esperti dotati di specifica competenza in base ai criteri di cui
all’articolo 3 della
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 ,
anche in deroga al limite numerico previsto dalla succitata legge.
(
4)
Art. 21 - (Apertura di
colonie o case di vacanza: delega di funzioni).
1. Alle Unità locali socio-sanitarie è delegata
l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura di colonie o case di vacanza, campeggi e centri
ricreativi a carattere stagionale e diurno.
Art. 22 - (Modifica e
abrogazione di norme).
Allegato Piano Sociale regionale per il triennio 1989/1991
(5) (omissis)
Note
1. Le disposizioni del piano socio sanitario regionale 1989/1991 di cui
alla
legge
regionale 20 luglio 1989, n. 21 del piano sociale regionale 1989/1991
di cui alla legge 20 luglio 1989, n. 22, in quanto non in contrasto con
le norme della legislazione regionale e nazionale vigente nonchè con
le norme della presente legge, mantengono la loro efficacia sino a quando
non siano approvati gli specifici provvedimenti del piano socio-sanitario
regionale 1996/1998 di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Per quanto concerne le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti, rimane confermato quanto previsto dalla
legge 15 novembre 1994, n. 65.
3. Il terzo piano sangue e plasma regionale per il triennio1994/1996,
approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 15 dicembre 1994,
n. 1050, è adeguato alla normativa statale vigente con le
modalità previste dall'articolo 14, comma 1.
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