Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 (BUR n. 26/1975)
Legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 (BUR n. 26/1975) [sommario] [RTF]
INTERVENTI
REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO -
ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE.
Titolo I
Principi generali
Art. 1 - (Finalità).
La Regione del Veneto, con la presente legge, promuove una nuova politica
sociale per gli anziani intesa a favorire la realizzazione e lo sviluppo
dei servizi socio-assistenziali, per consentire l’autosufficienza
economica e la partecipazione attiva degli anziani stessi nella
società.
La politica dei servizi socio - assistenziali deve tendere a mantenere
gli anziani nell’ambito della famiglia e della comunità di
appartenenza, assicurando agli stessi possibilità di scelta tra i
vari servizi e favorendo la deistituzionalizzazione.
La Regione promuove altresí la ristrutturazione,
l’ammodernamento e il completamento delle case di riposo esistenti,
al fine di adeguarle alle moderne metodologie di assistenza.
Art. 2 - (Servizi
socio-assistenziali per anziani)
La politica dei servizi socio -
assistenziali si realizza attraverso:
a) servizi aperti;
b) servizi residenziali.
Sono considerati servizi aperti:
- l’assistenza domiciliare;
- l’assistenza abitativa;
- il centro diurno;
- i soggiorni in località climatiche.
Sono considerati servizi residenziali:
- la casa albergo;
- la casa di riposo.
Le forme di assistenza aperta sono di norma preferite alle forme di
assistenza residenziale.
Il ricovero degli anziani in istituzioni specializzate deve avvenire ogni
qualvolta gli interventi di assistenza aperta risultino meno efficaci o
impossibili, in relazione allo stato di salute e alla gravità
dell’abbandono morale o materiale dell’anziano.
Art. 3 - (Interventi
regionali)
La Regione,per l'attuazione delle
finalità di cui all’articolo 1 della presente legge,
interviene con la concessione di contributi a favore dei consorzi fra
comuni e province che si costituiranno per la gestione di servizi sociali
e sanitari e che assumeranno la denominazione di « Unità Locali
dei Servizi Sociali e Sanitari ».
La Regione concede contributi per la ristrutturazione e
l’adeguamento di strutture residenziali e diurne per anziani,
aventi rilievo socio-sanitario e già esistenti a favore di comuni,
comunità montane, aziende ULSS, consorzi di cui all’articolo
31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali." e successive modificazioni,
istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, fondazioni,
associazioni ed istituzioni private in possesso di personalità
giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, cooperative sociali, enti ecclesiastici ed
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). (
1)
La Regione concede altresí contributi a comuni, consorzi fra comuni
e province e a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza per la
sistemazione di alloggi da assegnare agli anziani.
Art. 4 - (Programmazione e
coordinamento dei servizi socio-assistenziali)
I servizi socio - assistenziali in favore
degli anziani devono essere attuati in diretto collegamento con tutti gli
altri servizi sociali e con i servizi sanitari, nonchè con gli
interventi di politica della casa.
La Regione, mediante il piano annuale di interventi, programma e coordina
la politica socio-assistenziale in favore degli anziani, potenziando e
riqualificando i servizi già esistenti e favorendo
l’istituzione di nuovi secondo le finalità indicate
all’articolo 1 e in rapporto alle necessità della popolazione.
Le unità locali, per una razionale organizzazione e gestione dei
servizi, coordinano e svolgono l’attività assistenziale nel
proprio territorio, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e
prevedendo l’integrazione fra assistenza pubblica e privata
attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
Titolo II
Servizi di assistenza aperta
Art. 5 - (Assistenza
domiciliare)
L’assistenza domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie
alla permanenza degli anziani nell’ambito del proprio nucleo
familiare e viene attuata unitamente con gli altri servizi domiciliari
dell’unità locale.
Essa comprende prestazioni di natura economica, socio - assistenziale e
sanitaria.
Le prestazioni economiche tendono al raggiungimento del « minimo
vitale » per l’anziano.
Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività, anche di
aiuto domestico, inerenti alle esigenze della famiglia
dell’anziano.
Le prestazioni sanitarie consistono nelle cure mediche e
infermieristiche, nelle cure semplici di riabilitazione e nel controllo
delle condizioni igieniche.
Art. 6 - (Assistenza
abitativa)
Anche al di fuori dei programmi di edilizia popolare e sociale di cui
alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, i comuni, i consorzi fra comuni e
province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza daranno
la preferenza alle persone anziane nella concessione in uso o in affitto
degli alloggi di cui abbiano la disponibilità.
Gli alloggi assegnati agli anziani devono essere inseriti preferibilmente
in edifici di normale abitazione e strutturati in modo idoneo alle loro
particolari esigenze.
Art. 7 - (Centro diurno)
Il centro diurno costituisce un centro di appoggio del servizio di
assistenza domiciliare e un punto di incontro per la vita di relazione
fra tutti i cittadini.
Nel centro diurno vengono organizzate attività e servizi atti a
svolgere una funzione integrativa sociale.
Il centro diurno può altresí attuare una serie di prestazioni
che rispondono a particolari bisogni personali degli anziani.
Art. 8 - (Soggiorni
climatici)
I soggiorni in località climatiche particolarmente idonee hanno lo
scopo di offrire all’anziano l’occasione di svago e la
possibilità di recupero fisico e psichico, nonchè di nuovi
contatti e rapporti sociali.
A tal fine le unità locali stipulano apposite convenzioni con
alberghi e pensioni.
Durante i periodi di soggiorno deve darsi particolare rilievo alle
attività del tempo libero anche con impiego di animatori.
Il soggiorno deve essere di durata di norma non inferiore a quindici
giorni l’anno.
Titolo III
Servizi residenziali
Art. 9 - (Casa albergo)
La casa albergo è un complesso di appartamenti minimi dotati di
servizi generali interni.
Per consentire l’integrazione sociale e per facilitare i rapporti
umani degli anziani, gli appartamenti della casa albergo sono destinati
anche ad altri nuclei familiari o a singole persone.
La casa albergo deve essere ubicata in seno ad agglomerati urbani o nelle
immediate vicinanze, in modo da facilitare l’uso dei mezzi di
comunicazione e di permettere di beneficiare di servizi sociali e
sanitari adeguati, nonchè della vita di relazione.
Art. 10 - (Case di riposo)
La casa di riposo destinata ad anziani
autosufficienti deve essere ubicata in centri urbani residenziali, deve
fornire agli ospiti servizi di tempo libero organizzati, controllo
sanitario e costante sostegno di personale qualificato e deve essere
aperta all’esterno per favorire una normale vita di relazione.
Le persone anziane non autosufficienti trovano parimenti assistenza e
cura nelle case di riposo, in alloggi adeguati alla loro particolare
situazione, rispondenti agli standard strutturali organizzativi,
determinati con provvedimento del Consiglio regionale entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
Gli standard devono prevedere:
- numero massimo dei posti letto per stanza;
- superficie minima per posto letto;
- dimensioni complessive della struttura e numero minimo e massimo di
persone anziane non autosufficienti ospitate;
- rapporto numerico assistiti-operatori di assistenza e infermieri;
- indicazione dei servizi speciali obbligatori e facoltativi;
- indicazione dei locali e dei servizi a uso collettivo.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’approvazione degli
standard da parte del Consiglio regionale, formula l’elenco delle
case di riposo e delle strutture miste che, dotate di requisiti previsti
dagli standard regionali, risultano idonee a garantire una adeguata
assistenza sociale e sanitaria alle persone anziane non autosufficienti.
L’elenco di cui al comma precedente viene formulato e annualmente
aggiornato ai fini della concessione dei contributi di cui alla lettera
h) del successivo art. 4.
Nelle case di riposo devono essere assicurati, con opportune forme, i
servizi di igiene generale, di consulenza medica e dietetica, di cura e
di riabilitazione, nonché di assistenza religiosa. (
2)
Titolo IV
Determinazione dei contributi e modalità per la concessione
Art. 11 - (Contributi per i
servizi di assistenza aperta e residenziale)
Per la realizzazione dei servizi di
assistenza aperta e dei servizi di assistenza residenziale la Regione
concede ai comuni singoli o associati e alle comunità montane i
seguenti contributi:
a) contributo annuo per nucleo familiare assistito per i servizi di
assistenza domiciliare, in misura fissata annualmente dalla Giunta
regionale;
b) contributo annuo per persona assistita per il servizio di soggiorno
climatico e contributo per attività ricreative, culturali e di tempo
libero, in misura fissata annualmente dalla Giunta regionale;
c) omissis (
3)
d) omissis (
4)
e) omissis (
5)
f) omissis (
6)
g) omissis (
7)
h) contributo giornaliero per il servizio di assistenza infermieristica e
sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti accolte in case
di riposo. La misura del contributo è fissata annualmente dalla
Giunta regionale, in proporzione al costo medio regionale per detto
servizio. La misura del contributo per ciascun servizio è fissata
annualmente entro il mese di marzo. Sono autorizzati, con la decorrenza
fissata dalla unità operativa distrettuale (UOD), i trasferimenti
alle dotazioni per anziani non autosufficienti. (
8)
I contributi di cui alle lett. f) e g) sono concessi anche a favore di
istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza.
La Regione interviene a favore dei comuni singoli o associati e delle
comunità montane sulla spesa riconosciuta ammissibile e non coperta
dai contributi di cui alle lett. c), e) e f), avvalendosi delle
disposizioni previste dalla
L.R. 9 giugno 1975, n. 72 e successive
modificazioni. (
9)
Art. 11 bis –
Modalità di concessione di contributi agli enti religiosi gestori di
strutture residenziali.
1. Agli enti religiosi che gestiscono strutture residenziali per persone
non autosufficienti la Regione riconosce un valore economico per
l’attività svolta dai religiosi appartenenti agli enti
medesimi alle seguenti condizioni:
a) i religiosi devono possedere i requisiti di professionalità
previsti dalla normativa regionale;
b) i religiosi devono concorrere al raggiungimento degli standard
regionali previsti con riferimento al profilo ricoperto e al servizio
svolto.
2. A decorrere dall’anno 1999, il riconoscimento del valore
economico è pari a quanto determinato dalla Giunta regionale per gli
stessi profili professionali del personale addetto ai servizi per le
persone non autosufficienti ospiti in strutture residenziali. (
10)
Art. 12 - (Modalità per
la concessione dei contributi annuali)
Le domande rivolte a ottenere la
concessione di contributi di cui alle lettere a) e b) dell’
articolo 4 (
11) della presente legge, devono essere presentate
al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno e
devono essere corredate da una relazione illustrativa del programma, del
numero degli assistibili e del preventivo di spesa.
Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere indicato il numero
e la qualifica del personale e del servizio di soggiorno climatico deve
essere indicata la durata.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva il piano
di ripartizione dei contributi.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni singoli o associati e le
comunità montane trasmettono al Presidente della Giunta regionale
una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente
sostenute nell’anno precedente per la gestione dei servizi,
l’indicazione delle attività svolte, del personale impiegato e
il numero degli assistiti.
Il contributo di cui alla lett. a), dell’art. 4 (
12) della presente legge sono erogati in due
soluzioni: per il 50% dopo l’approvazione del piano di ripartizione
e per la restante quota a rendicontazione.
I contributi di cui alla lett. b) del precedente
art. 4 (
13) sono erogati in un' unica soluzione a
rendicontazione del servizio. (
14)
Art. 13 - (Modalità per
la concessione di contributi per le case albergo)
Le domande rivolte a ottenere i contributi
di cui alla lettere c), d), e) e f) dell’
art. 4 (
15) devono essere presentate al Presidente della
Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima
delle opere con relazione tecnica illustrativa e con indicazione del
relativo costo.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio approva il piano
degli interventi regionali e di ripartizione dei contributi, sulla base
di una razionale distribuzione dei servizi sul territorio.
Gli enti inclusi nel piano, di cui al comma precedente, devono
presentare, a pena di decadenza del contributo, la seguente
documentazione entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta
regionale:
- deliberazione dell’ente con cui si approva il progetto e si
indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo;
- progetto esecutivo;
- concessione di edificare.
La Giunta regionale, ricevuto il parere favorevole dell’organo
competente, approva il progetto e fissa i termini di inizio dei lavori.
L’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera, nonché di urgenza e di
indifferibilità dei relativi lavori.
I contributi « una tantum » in conto capitale di cui alla lett.
d) dell’art. 4 (
16)
della presente legge, sono erogati in un' unica soluzione a presentazione
del rendiconto delle spese sostenute vistato dall’ufficio regionale
del genio civile competente per il territorio. (
17)
I contributi « una tantum » in conto capitale di cui alle lett.
c), e) ed f) del citato art. 4 (
18) sono erogati: per il 60% su presentazione del contratto
di appalto e del verbale di consegna dei lavori, per il 30% su
presentazione del certificato di ultimazione dei lavori, per il restante
10% dopo l’approvazione degli atti di contabilità finale.
(
19)
Le domande rivolte a ottenere la concessione di contributi di cui alla
lett. g) dello stesso articolo 4 (
20) devono essere presentate al Presidente della Giunta
regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge e devono essere corredate da una relazione illustrativa e dal
preventivo di spesa.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande, la Giunta regionale predispone e il Consiglio regionale approva
il piano di ripartizione dei contributi previsti al comma precedente.
Gli enti ammessi a contributo sono tenuti a produrre entro 90 giorni
dalla comunicazione, a pena di decadenza del contributo stesso, la
deliberazione che dispone l’acquisto con l’indicazione dei
mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo, previa
acquisizione del parere favorevole dell’ufficio regionale del genio
civile competente per territorio. (
21)
I contributi, di cui alla lett. g) dell’art. 4 (
22) della presente legge, sono erogati in un'
unica soluzione a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
(
23)
Art. 14 - (Modalità per
la concessione di contributi per la realizzazione di centri diurni, per
la sistemazione di alloggi, case albergo e case di riposo, e per
l’acquisto di attrezzature e arredi).
Art. 15 - (Vincolo di
destinazione).
Sugli immobili costruiti, riattati, ampliati o acquistati con i
contributi di cui alla presente legge è costituito vincolo
ventennale di destinazione.
Il vincolo è trascritto a cura e spese dell’ente beneficiario
del contributo nei registri immobiliari.
Il Consiglio regionale può autorizzare lo svincolo anticipato quando
ciò sia richiesto da motivi di pubblico interesse.
La diversa destinazione dell’immobile, salvi i casi previsti al
comma precedente, prima che scadano i termini previsti al primo comma,
comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate, con
le modalità previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.
Titolo V
Formazione del personale e norme di gestione
Art. 16 - (Formazione del
personale addetto ai servizi per le persone anziane)
Nell’ambito dei piani annuali di formazione professionale, la
Regione istituisce corsi per la preparazione e l’aggiornamento del
personale addetto ai servizi per le persone anziane.
Inoltre i comuni, i consorzi e le istituzioni pubbliche e private di
assistenza, in considerazione delle finalità umanitarie dei servizi
sociali per gli anziani, devono promuovere e favorire la collaborazione
di volontari, quali allievi assistenti sociali, studenti universitari o
privati cittadini, debitamente informati e addestrati con corsi teorici e
pratici.
Art. 17 - (Regolamenti delle
case albergo, delle case di riposo e dei centri diurni)
I regolamenti interni delle case albergo, delle case di riposo e dei
centri diurni, per i quali siano concessi contributi ai sensi della
presente legge, devono prevedere la partecipazione degli utenti alla
gestione e alla organizzazione della vita comune, consentire la massima
libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria e agevolare
l’accesso ai visitatori.
Art. 18 - (Norme di
attuazione)
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge saranno
emanate disposizioni esecutive di attuazione da parte della Giunta
regionale, a norma dell’articolo 32 dello Statuto.
La Giunta regionale determinerà anche gli standards strutturali
organizzativi cui dovranno rispondere le case albergo, le case di riposo
e i centri diurni per poter beneficiare dei contributi di cui alla
presente legge.
Titolo VI
Disposizioni finanziarie
Art. 19
Per gli interventi previsti dall’
articolo 11 della presente legge sono autorizzati i
seguenti limiti di spesa:
omissis (
25)
Art. 20
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo per
l’importo di lire 4.550.000.000 di cui all’articolo
precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di
tasso e comunque non superiore all’8,25 per cento e con periodo di
ammortamento di venti anni.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre
delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che
presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del
limite del venti per cento prescritto dall’articolo 10, secondo
comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La spesa per l’ammortamento del mutuo è stabilita in lire
472.082.383 annue, comprensive della quota capitale e della quota
interessi. A essa si fa fronte per l’esercizio finanziario 1975
mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all’uopo
accantonati al capitolo 5300 - Partita « Oneri connessi a operazioni
di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari
provvedimenti legislativi » e al capitolo 7261.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le
conseguenti variazioni di bilancio e a istituire i necessari capitoli di
spesa.
Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di
bilancio dei relativi esercizi.
Art. 21 - (Norme
transitorie).
Fino a quando non saranno operanti le unità locali dei servizi
sociali e sanitari, i contributi previsti a loro favore dalla presente
legge saranno concessi, per le stesse finalità, a favore di comuni e
dei consorzi fra comuni e province.
Nella prima applicazione della presente legge le domande di contributo di
cui all’
articolo 12
della presente legge devono essere presentate entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa.
Note
(
11) Leggasi «articolo
11»: si tratta infatti di errore materiale sul testo pubblicato nel
BUR.
(
12) Leggasi «articolo
11»: si tratta infatti di errore materiale sul testo pubblicato nel
BUR.
(
13) Leggasi «articolo
11»: si tratta infatti di errore materiale sul testo pubblicato nel
BUR.
(
15) Leggasi «articolo
11»: si tratta infatti di errore materiale sul testo pubblicato nel
BUR.
(
16) Leggasi «articolo
11»: si tratta infatti di errore materiale sul testo pubblicato nel
BUR.
(
18) Leggasi «articolo
11»: si tratta infatti di errore materiale sul testo pubblicato nel
BUR.
(
20) Leggasi «articolo
11»: si tratta infatti di errore materiale sul testo pubblicato nel
BUR.
(
22) Leggasi «articolo
11»: si tratta infatti di errore materiale sul testo pubblicato nel
BUR.
(
25) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO