Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982)
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI CAVA. (1) (2)
(3) (4) (5)
Ai sensi dell’art. 30 della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , ai
procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso
alla data di entrata in vigore della legge 16 marzo 2018, n. 13
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i
procedimenti hanno avuto inizio; vedi anche quanto disposto dal comma 3
dell’art. 31 in materia di prescrizioni per la ricomposizione
ambientale. Vedi altresì art. 31 della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 in
ordine alla disciplina in materia di esercizio della attività di
cava dalla data di entrata in vigore della legge 16 marzo 2018, n. 13 (17
marzo 2018) alla data di entrata in vigore del PRAC (approvato con
deliberazione n. 32 del 20 marzo 2018 pubblicato nel BUR n. 31 del 27
marzo 2018 ed entrato in vigore il 28 marzo 2018).
Titolo I
Principi generali
Art. 1 - (Finalità,
oggetto della legge e deleghe).
A norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in
attuazione dell’art. 62 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Regione
del Veneto disciplina con la presente legge la ricerca e
l’attività di cava nel proprio territorio al fine di
conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa
salvaguardia dell’ambiente nelle sue componenti fisiche,
pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione
della superficie agraria utilizzabile a fini produttivi.
La Regione provvede a tale disciplina mediante un ordinamento che
valorizzi il ruolo degli enti locali in ordine al proprio territorio, in
armonia con gli strumenti della pianificazione regionale.
La Regione, considerando che i materiali di cava costituiscono risorse
non riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la
sperimentazione di materiali alternativi che quella di tecniche e metodi
di utilizzo atti a conseguire il massimo risparmio complessivo
soprattutto per i materiali di maggior impatto territoriale o disponibili
in riserve più limitate.
In attuazione di quanto disposto dagli artt. 48 e 55 dello Statuto,
sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative
all’attività di cava nei limiti e con le modalità
previste dalla presente legge. Al fine di assicurare
l’uniformità nell’esercizio delle funzioni delegate, le
Province sono tenute all’osservanza delle direttive e degli
indirizzi emanati in materia dalla Giunta regionale.
Sono, altresì, sub - delegate alle Province le funzioni
autorizzatorie previste dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 29 novembre
1971, n. 1097, relativamente all’attività di cava nelle zone
protette ai sensi delle predette leggi. La sub - delega è esercitata
in conformità delle direttive statali e regionali emanate in
materia, fermi restando i vincoli disposti dalle predette leggi.
In particolare sono mantenuti il divieto di apertura di nuove cave e
di ripresa dell’esercizio di cave inattive e i limiti relativi alla
continuazione delle attività estrattive in corso alla data di
entrata in vigore della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
In caso di accertato e persistente inadempimento, fatto salvo
l’esercizio del controllo sostitutivo, la Giunta regionale promuove
l’adozione del provvedimento di revoca della delega o della sub -
delega.
Art. 2 - (Attività di
cava).
Ai fini dell’applicazione delle
norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava
i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati
di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del rd
29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.
I lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di
opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e non sono
soggetti alla presente normativa.
Non sono parimenti soggetti a essa gli altri movimenti di terra e in
particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione
dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o
idrauliche.
Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano per gli
scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di
attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente
legge. L'acquisizione del carattere di attività di cava riguarda
esclusivamente l'individuazione, ai fini programmatori, della natura e
della quantità di materiale assimilabile a quello di cava. In ogni
caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con
utilizzazione del materiale di risulta superiore a mc. 5.000 per ettaro.
(6)
Non può considerarsi attività di cava l’escavazione di
materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d' acqua e
dalle spiagge e fondali lacuali la cui regolamentazione spetta
esclusivamente all’autorità idraulica competente che provvede
al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, nonchè alla
vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto del buon governo
idraulico dei corsi d' acqua stessi.
Non possono, infine, considerarsi attività di cava i lavori
connessi alla sola gestione delle discariche controllate, autorizzate in
base alla normativa regionale vigente.
Art. 3 - (Classificazione
dei materiali di cava).
I materiali di cava, ai quali si
riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in
base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente
all’esercizio dell’attività di escavazione:
a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione
comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:
- sabbie e ghiaie;
- calcari per cemento;
b) Gruppo “B” costituito dai materiali la cui estrazione
comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:
- argille per laterizi;
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite,
pietre molari;
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per
industria, per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito
naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. (7)
Ai fini della presente legge si intende che l’attività di
cava dei materiali di cui alla lettera b) del presente articolo dia luogo
a un elevato grado di utilizzazione del territorio quando comporti
l’utilizzazione di superfici e di volumi escavati tali da
determinare modifiche rilevanti all’assetto del territorio, del
paesaggio naturale e della superficie agraria anche sotto l’aspetto
produttivo.
Titolo II
Pianificazione della attività di cava (8)
Art. 4 - (Strumenti di
pianificazione).
L’estrazione di materiali di cava di cui all’articolo 3,
è disciplinata dai seguenti strumenti:
a) Piano regionale dell’attività di cava (Prac);
b) Piano provinciale dell’attività di cava (Ppac);
c) Programma provinciale di escavazione (Ppe);
d) Progetto di coltivazione.
L’asportazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone
golenali dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di
competenza regionale è regolamentata dai programmi di sistemazione
idraulica e dal piano di asportazione di tali materiali da redigere per
tratti significativi di corsi d' acqua o per bacini, ai sensi della
legge regionale 27
aprile 1979, n. 32 . (9)
Il Prac recepisce i quantitativi di materiali litoidi da asportare
dagli alvei e zone golenali dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali
lacuali di competenza regionale e quelli provenienti da medesimi ambiti
di competenza statale, come comunicati dalle competenti
autorità.
Art. 5 - (Finalità e
contenuti del Piano regionale dell’attività di cava).
Il Prac è strumento generale della
pianificazione di settore. Esso ha come obiettivo la valorizzazione di
risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica
e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del
territorio e dell’ambiente e con la necessità di tutela del
lavoro e delle imprese.
Il Prac definisce e contiene:
a) le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti
suscettibili di coltivazione per i materiali di gruppo A, indicati nel
precedente art. 3, individuati sulla base di ricerche geologiche,
pedologiche e idrologiche, e, all’interno di queste, gli insiemi
estrattivi a loro volta suddivisi tra insiemi di produzione e insiemi di
completamento, intendendosi per questi ultimi quelli costituiti dal
territorio di uno o più Comuni già ampiamente interessati da
attività di cava;
b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il
periodo di validità del Prac, dei fabbisogni dei materiali di gruppo
A, formulate essenzialmente in relazione agli elementi statistici e ai
programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;
c) la ripartizione delle quantità di materiali di gruppo A da
estrarre nelle varie province, onde assicurare il soddisfacimento dei
fabbisogni complessivi di cui alla precedente lettera b);
d) le norme generali per la coltivazione delle cave atte a garantire,
in tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali
insieme a quello degli interessi economici e produttivi, assicurando
comunque la finale ricomposizione ambientale;
e) indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e
provinciale, sia in ordine alla fase di estrazione, che a quella di
ricomposizione finale;
f) i criteri e le modalità particolari per la coltivazione di
cave per i materiali di gruppo B, di cui all’art. 3. Il Prac deve
salvaguardare le zone soggette a tutela ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.1497 e uniformarsi a quanto
disposto dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Art. 6 - (Documenti del
Piano regionale dell’attività di cava).
Il Prac si compone di:
a) una relazione, corredata da cartografia illustrante le risultanze
delle ricerche di cui al punto a) dell’art. 5, ove sono individuati
le finalità e i criteri informatori del piano e la sua
compatibilità con le linee fondamentali del Programma regionale di
sviluppo di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
;
b) un elenco dei Comuni nel cui territorio esistono aree
favorevolmente indiziate e suscettibili di coltivazione dei materiali di
gruppo A e, all’interno di detti elenchi, i raggruppamenti di
Comuni costituenti insiemi estrattivi definibili di completamento oppure
di produzione;
c) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili
fabbisogni di cui al punto b) dell’art. 5, nonchè le
quantità da estrarre nelle singole province per il soddisfacimento
del fabbisogno complessivo;
d) un compendio di norme generali e di indirizzi per le normative
specifiche, sia per i materiali di gruppo A, che per quelli di gruppo B,
cui assoggettare, in ambito regionale, l’esercizio
dell’attività di cava.
Art. 7 - (Formazione,
approvazione ed efficacia del Piano regionale dell’attività di
cava). (10)
Entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le
attività di cava prevista all’art. 39, adotta la proposta di Piano regionale
dell’attività di cava.
La deliberazione contenente la proposta di piano indicato al comma
precedente viene inviata alle Province, ai Comuni, alla Comunità
montane, presso le cui sedi chiunque può prenderne visione e ne
viene data adeguata pubblicità anche su quotidiani a diffusione
locale.
Entro 60 giorni dalla spedizione della deliberazione contenente la
proposta di Prac, le Province, i Comuni, le Comunità montane e
chiunque ne abbia interesse possono presentare alla Giunta regionale
osservazioni.
Entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale la proposta di piano con le modifiche eventualmente introdotte
a seguito delle osservazioni pervenute.
Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
Il Piano, formulato sulla base di una previsione novennale, ha
efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno
ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la
necessità.
Art. 8 -(Partecipazione
dei Comuni).
I Comuni interessati dalla presenza dei materiali di gruppo A, e a
tale titolo indicati dal Prac, partecipano alla formazione del Ppac,
elaborando un documento che contiene:
a) l’individuazione, effettuata anche con il concorso degli
uffici e istituti di tutela competenti, delle aree del territorio
comunale che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica,
paesaggistica,dell’ambiente naturale e del suolo con particolare
vocazione agricola, vadano assoggettate a vincolo di interdizione da
qualsiasi attività di cava;
b) indicazioni particolari riguardanti sia lo svolgimento
dell’attività di cava che la successiva ricomposizione
ambientale, dettate da specifiche esigenze dei luoghi.
Il documento suddetto si compone di:
1) una relazione contenente le motivazioni delle singole scelte
effettuate in relazione alle precedenti lettere a) e b);
2) una planimetria in scala non inferiore a 1: 5.000 del territorio
comunale,contenente l’individuazione delle aree da sottoporre a
vincolo e sulle quali l’attività di cava non può essere
esercitata;
3) proposte di normative specifiche in relazione ai contenuti della
lettera b) del comma precedente.
Il documento è approvato con deliberazione del Consiglio comunale
entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Prac e viene
depositato presso la Segreteria comunale a disposizione di chiunque sia
interessato, entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della
deliberazione.
Del deposito è data notizia al pubblico mediante avviso esposto
all’albo pretorio municipale e ciascun interessato può
presentare osservazioni, entro il termine perentorio di giorni 30, al
sindaco e al presidente della Provincia.
Scaduto tale termine, e comunque entro il termine perentorio di 150
giorni dalla pubblicazione del Prac, il Comune invia il documento alla
Provincia con le eventuali proprie controdeduzioni.
Alla formazione del Ppac possono partecipare anche i Comuni
interessati dalla presenza di materiali di gruppo B), che comportino un
elevato grado di utilizzazione del territorio comunale.
Art. 9 - (Finalità e
contenuti del Piano provinciale dell’attività di
cava).
Il Ppac specifica e definisce nel territorio provinciale gli indirizzi
del Prac ed è adottato dalla Provincia.
Il Ppac in particolare:
a) recepisce la ripartizione delle quantità di materiali del
gruppo A di cui deve essere assicurata l’estrazione nel territorio
provinciale, secondo le indicazioni del Prac;
b) coordina e verifica le indicazioni dei Comuni di cui al precedente
articolo, al fine di assicurare l’estrazione, nell’ambito del
territorio provinciale, delle quantità di materiale di cui alla
lettera a), tenuto anche conto delle percentuali massime di utilizzo
delle zone E del territorio comunale e delle altre indicazioni di cui
all’art. 13;
c) stabilisce, nel rispetto degli indirizzi generali indicati dal Prac
e tenuto conto delle indicazioni dei Comuni di cui al precedente
articolo, la regolamentazione con cui disciplinare l'attività di
cava nel territorio provinciale in ordine sia alla redazione dei progetti
di coltivazione, sia allo svolgimento dell’attività di cava e
di ricomposizione ambientale, specificando anche la profondità delle
fasce di rispetto nei confronti delle porzioni di territorio escluse
dall’attività di cava.
Il Ppac può altresì sottoporre a disciplina analoga a quella
stabilita nei precedenti commi per i materiali del gruppo A la
coltivazione di alcuni materiali del gruppo B, anche limitatamente ad
alcune zone del territorio provinciale.
Art. 10 - (Documenti del
Piano provinciale dell’attività di cava).
Il Ppac è composto da:
1) una relazione illustrante i criteri che hanno presieduto alle
scelte del piano e dimostrante la congruità del piano stesso con il
Prac;
2) una o più planimetrie in scala non inferiore a 1: 25.000 ove
sono indicati gli insiemi estrattivi ricadenti nel territorio provinciale
di cui alla lettera a) dell’art. 5, nonchè le aree escluse dall’attività
di cava;
3) il compendio delle norme poste a regolamentazione
dell’attività di cava di cui alla lettera c) del precedente
articolo.
Art. 11 - (Formazione,
adozione, approvazione ed efficacia del Piano provinciale
dell’attività di cava).
Il Ppac è formato, sulla base delle previsioni del Prac, dalla
Provincia, in collaborazione con i Comuni, con la procedura di cui ai
successivi commi.
Nei 60 giorni successivi al termine di cui al quinto comma
dell’art. 8, la Provincia, previo esame dei documenti ricevuti da
parte dei Comuni e delle eventuali osservazioni, adotta il Ppac, sentita
la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui
all’art. 40.
Nel caso di difformità tra le previsioni del Ppac adottato e le
indicazioni dei documenti dei Comuni, la Provincia ne dà
comunicazione ai Comuni interessati, i quali possono formulare in merito
osservazioni da trasmettere alla Provincia e alla Regione entro il
termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione stessa. Nei
successivi 15 giorni la Provincia trasmette alla Regione le
controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni.
Il piano viene inviato dalla Provincia alla Regione entro 30 giorni
dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.
Il Ppac è approvato con deliberazione della Giunta regionale,
viste le osservazioni dei Comuni e le controdeduzioni della Provincia di
cui al terzo comma, sentite la Commissione tecnica regionale per le
attività di cava e le Commissioni consiliari competenti.
Il Ppac ha efficacia a tempo indeterminato ed è sottoposto a
revisione ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle revisioni del piano
regionale e comunque quando la Provincia ne ravvisi la
necessità.
Il Ppac è realizzato mediante i programmi provinciali di
escavazione di cui all’art. 12.
Art. 12 - (Programma
provinciale di escavazione).
Per l’attuazione del Ppac la Provincia predispone ogni tre anni
un Programma provinciale di escavazione (Ppe), sulla base del quale sono
rilasciate le autorizzazioni o concessioni per la coltivazione di nuove
cave e per l’ampliamento di quelle in esercizio.
Il Ppe è redatto in base alle esigenze di realizzare un ordinato
svolgimento e una corretta distribuzione nel territorio provinciale delle
attività di cava anche in ordine alle necessità di
ricomposizione ambientale, nonchè di garantire annualmente la
disponibilità delle quantità di materiali previste dal
Ppac.
Per la formazione del Ppe si tiene conto anche delle domande di
autorizzazione o concessione pervenute alla Provincia antecedentemente
alla formazione medesima.
Il Ppe è approvato dal Consiglio provinciale, sentito il parere
della Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui
all’art. 40.
Il Ppe è soggetto a revisione ogni qualvolta ciò sia
richiesto dagli strumenti di pianificazione di livello superiore e
comunque entro il 31 gennaio di ciascun anno.
All’atto di ogni revisione annuale possono essere prese in
considerazione le domande di autorizzazione o concessione pervenute alla
Provincia entro il 31 agosto dell’anno precedente.
Il primo Ppe è approvato entro 90 giorni dall’intervenuta
approvazione del Ppac.
Art. 13 - (Aree di
potenziale escavazione e tutela dell’agricoltura).
Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio
comunale definite zona E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 dallo
strumento urbanistico generale approvato e non escluse
dall’attività di cava ai sensi della presente legge.
La parte di territorio comunale interessata dall’attività
di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti
percentuali della superficie totale della zona E del Comune:
- 3 per cento nel caso di cave di ghiaia e sabbia;
- 5 per cento nel caso di argilla;
- 4 per cento nel caso di compresenza dei suddetti materiali.
Ai fini dell’osservanza del comma precedente si computa la
superficie delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle
dismesse, senza che sia stata attuata la prevista ricomposizione
ambientale di cui al successivo articolo. (11)
Art. 14 - (Ricomposizione
ambientale).
Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende
l’insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla
conclusione dei lavori di coltivazione di una cava, aventi il fine di
ricostruire sull’area ove si è svolta attività di cava un
assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia
dell’ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità
di riuso del suolo.
La ricomposizione ambientale deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei
terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione
dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei
caratteri generali ambientali e naturalistici dell’area, in
rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia
mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con
quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di
terreno di coltivo o vegetale, preesistente, eventualmente insieme con
altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione
di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con
altre a rapido accrescimento;
c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi
a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.
Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di
ricomposizione ambientale può, tuttavia, prevedere:
a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli
anche diversi da quelli di cui al secondo comma;
b) destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola;
c) destinazioni d'uso non agricole purché ciò sia previsto
da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica,
ambientale, ecologica e faunistico-venatori.(12)
Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ricomposizione
ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi
il più possibile durante il periodo di coltivazione della cava e la
cui esecuzione sia vincolante per l’attuazione di successivi lotti
dei lavori di escavazione.
E' fatto divieto di usare il terreno di coltivo o vegetale ricavato
durante i lavori di escavazione per finalità diverse da quelle
previste al punto b) del secondo comma.
La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti estranei
all’Amministrazione regionale studi aventi lo scopo di mettere a
punto tecnologie generali di ricomposizione ambientale, da prescriversi
in sede di approvazione dei progetti di coltivazione.
Art. 15 - (Finalità
e contenuti del progetto di coltivazione).
Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di
cava su terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di
coltivazione, comprensivo sia della fase di estrazione che di
ricomposizione ambientale.
Il progetto di coltivazione deve essere redatto e sottoscritto da un
tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle
disposizioni vigenti in materia, tenendo conto delle finalità di
salvaguardia ambientale, e deve prevedere i seguenti elaborati:
a) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento e
sulla interferenza dell’attività estrattiva sulle medesime. La
relazione dovrà essere corredata di fotografie idonee a far
riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi e della
specificazione delle colture agricole e forestali esistenti;
b) un programma di estrazione che comprenda una valutazione
documentata della consistenza del giacimento, una stima qualitativa e
quantitativa del materiale utile, una illustrazione dei lavori di
escavazione da attuarsi, per quanto possibile,in lotti successivi, la
localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti, gli
impianti di prima lavorazione, le infrastrutture, i servizi ausiliari. Il
programma deve essere corredato di un rilievo planimetrico in scala
adeguata e comunque non inferiore a 1: 2000 con un congruo numero di
sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:500; per
le cave di monte il rilievo dovrà essere rappresentato da curve di
livello con equidistanze le più opportune in relazione alle
caratteristiche della cava;
c) un progetto di ricomposizione ambientale, redatto in
conformità alle direttive di cui all’art. 14 che indichi le
opere da realizzare durante e al termine della estrazione,comprendente
planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare le zone
dopo l’intervento estrattivo, nonchè una relazione esplicativa
e un computo metrico estimativo atti a definire le modalità e le
caratteristiche delle opere da eseguire e la relativa cauzione;
d) un programma economico - finanziario che indichi la utilizzazione e
la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità
degli impianti di cava e i programmi di investimento sugli stessi,le
previsioni di impiego della manodopera.
Il progetto di coltivazione dovrà pure indicare il direttore dei
lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le
competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale
spetta l’alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di
coltivazione.
Titolo III
Autorizzazione, concessione e permesso di ricerca
Art. 16 - (Autorizzazione e concessione).
I lavori di coltivazione possono
riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti
pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della
Regione.
La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di
enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di
quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è
subordinata a concessione. L’autorizzazione e la concessione non
sono cedibili senza nulla osta del presidente della Provincia.
L’autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli
per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto,
nulla osta o autorizzazione, di competenza regionale, attinenti ad
aspetti connessi con l’attività di cava e previsti da
specifiche normative. Per il territorio tutelato dalla legge 29 novembre
1971, n. 1097, è rilasciato nulla osta da parte del presidente della
Commissione provinciale dei beni ambientali con la procedura e le
modalità previste dall’art. 3 della medesima legge e dalla
legge regionale 4
agosto 1978, n. 41 . (13)
Qualora l’autorizzazione o la concessione riguardino
l’apertura di nuove cave nell’ambito o in vista delle
località di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2
dello stesso articolo, l’autorità competente ha facoltà
di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso
di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità
economica dell’intrapreso lavoro, valgano a evitare pregiudizio
alle cose e ai luoghi protetti dalla legge citata.
L’autorizzazione è richiesta anche qualora sussista
l’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 2, e viene
rilasciata secondo le specifiche modalità stabilite dallo articolo
18.
Art. 17 - (Domanda per
l’autorizzazione o la concessione).
La domanda per ottenere l’autorizzazione o la concessione deve
essere presentata all’Amministrazione provinciale competente per
territorio e deve contenere:
1) le generalità e il domicilio del richiedente, se questo è
persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del
legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa
cooperativa;
2) il numero di codice fiscale del richiedente;
3) il progetto di coltivazione previsto all’art. 15, redatto
secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dal Prac;
4) la documentazione circa l’idoneità tecnica ed economica
del richiedente a eseguire i lavori di coltivazione;
5) la ricevuta del versamento alla Tesoreria della Provincia di lire
200.000, a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per la
istruttoria;
6) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile al fine del
completamento della domanda, ivi compresi quelli concernenti i pareri
delle autorità competenti in materia di tutela monumentale, storica
o archeologica.
Nel caso ipotizzato al quarto comma dell’art. 2 sono richieste soltanto la
documentazione cartografica, costituita da una planimetria in scala
adeguata a sezioni e una relazione che illustri i motivi e
l’utilità dei lavori e indichi altresì il tipo e la
quantità del materiale,industrialmente utilizzabile, nonchè i
tempi di esecuzione dei lavori.
Art. 18 - (Procedimento
di rilascio dell’autorizzazione).
L’autorizzazione è
rilasciata dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica
provinciale per le attività di cava di cui all’art. 40, al proprietario o a chi
altro ha titolo di disponibilità del giacimento.
A tale scopo l’interessato presenta, entro il 31 agosto di
ciascun anno, alla Amministrazione provinciale, in triplice esemplare, la
domanda corredata degli allegati previsti dall’articolo precedente
unitamente al documento comprovante l’avvenuto deposito di un
esemplare della domanda medesima nel Comune territorialmente
interessato.
Il sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne dà
notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio per
15 giorni.
Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e
presentare osservazioni od opposizioni, entro i 10 giorni successivi, al
Comune e alla Provincia.
Entro il 31 ottobre successivo il sindaco fa pervenire alla
Amministrazione provinciale il referto di avvenuta pubblicazione della
domanda, nonchè il parere sulla medesima che il Consiglio comunale
è tenuto a esprimere.
Trascorso il termine di cui sopra, senza che il Comune abbia fatto
pervenire il parere di propria competenza, il presidente della Giunta
provinciale fissa per il Comune un ulteriore termine di 30 giorni,
trascorso il quale la Giunta provinciale provvede comunque sulla domanda
rilasciando l’autorizzazione o denegandola motivatamente.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) il piano e i tempi di estrazione;
b) le modalità della ricomposizione ambientale delle aree
interessate;
c) l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme
ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti
dall’autorizzazione. L’entità del deposito è
adeguata, a cura del titolare, ogni due anni, alla intervenuta variazione
nell’indice Istat del costo della vita. La certificazione
comprovante l’intervenuto adeguamento deve essere depositata entro
sessanta giorni presso la struttura regionale competente; (14)
d) il recepimento della convenzione di cui all’art. 20;
e) il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza
dell’autorizzazione medesima, produrre il titolo di
disponibilità del giacimento;
f) le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.
Copia dell’autorizzazione, oltre all’imprenditore, deve
essere trasmessa al sindaco del Comune interessato, nonchè alla
Regione.
Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 2
l’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta provinciale, in
qualsiasi parte del territorio della Provincia, sul solo parere, a
seconda del tipo di miglioria fondiaria da effettuare, o
dell’ingegnere capo del Genio civile o del capo
dell’Ispettorato agrario provinciale o del capo
dell’Ispettorato provinciale delle foreste; in tal caso non si
applicano i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del
presente articolo.
Art. 19 -(Procedimento di
rilascio della concessione).
La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio
indisponibile della Regione è rilasciato allo imprenditore al quale,
sulla base del progetto di coltivazione e del canone annuale proposto, la
Giunta provinciale aggiudichi la concessione fra quanti abbiano
presentato domanda, ai sensi dell’art. 17, nei termini previsti da
apposito bando o nei termini previsti da apposito invito formulato a non
meno di cinque imprenditori. La trattativa privata è ammessa solo
quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti
dal bando o dall’invito o si tratti di ampliare una cava in
attività. In ogni caso il canone proposto non può essere
inferiore a quello annualmente stabilito dalla Giunta regionale,
relativamente a ogni tipo di materiale, rapportato alla quantità
estraibile in base al progetto di coltivazione.
Le domande di concessione, presentate ai sensi del precedente comma,
devono essere esaminate congiuntamente quando si riferiscono allo stesso
giacimento. In qualsiasi caso sono soggette alle norme stabilite dal
secondo all’ottavo comma dell’articolo precedente.
Quando i fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al
patrimonio indisponibile della Regione, non appartengano alla Regione o
quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori
dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni
occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei
termini relativi e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al
risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante. In tal caso,
il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e
per l’ammontare determinati nel provvedimento di concessione.
Art. 20 - (Convenzione
fra imprenditori e Comuni).
Fra il richiedente
l’autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni
interessati viene stipulata una convenzione, con la quale il richiedente
stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di
ogni anno al Comune o ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla
spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero
ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo e alla
quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità
alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
tecnica regionale per le attività di cava di cui all’art. 39. (15)
Le somme versate ai Comuni ai sensi del precedente comma, devono
essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la
realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale
o alla riutilizzazione delle aree interessate dall’attività di
cava e per le funzioni di vigilanza di cui all’articolo 28 della
presente legge. (16)
In caso di dissenso fra il Comune o i Comuni interessati e il
richiedente dell’autorizzazione o della concessione in ordine al
contenuto della convenzione di cui al primo comma, il richiedente
può, con istanza presentata al presidente della Provincia, chiedere
che la Giunta provinciale provveda d' ufficio, sentiti il Comune o i
Comuni interessati. In tal caso la presentazione di un atto unilaterale
col quale il richiedente assume gli obblighi stabiliti d' ufficio dalla
Giunta provinciale sostituisce la convenzione.
In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al primo comma,
il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta provinciale il
versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di
cui all’art. 18.
Art. 21 - (Manufatti e
impianti connessi con l’attività estrattiva).
Il provvedimento previsto dall’art. 1 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti
direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione.
Il suo rilascio è obbligatorio ed è subordinato
esclusivamente al possesso del provvedimento provinciale previsto
all’art. 16 della
presente legge.
Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la
cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la
facoltà di una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti
urbanistici vigenti.
Art. 22 - (Permesso di
ricerca).
Qualora si tratti di accertare l’esistenza, la qualità, la
consistenza e l’economicità di giacimenti su fondi non in
disponibilità, occorre l’apposito permesso rilasciato dalla
Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le
attività di cava di cui all’art. 40.
La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito
da idonea cartografia e da una relazione tecnico - finanziaria in ordine
ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e
alla durata della ricerca.
Il permesso, valutata l’idoneità tecnica ed economica del
richiedente, è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della
domanda.
Nel permesso di ricerca sono fissati l’oggetto, le
modalità, l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi
nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi
derivanti dal permesso, nonchè i termini iniziali e finali della
ricerca. Il termine finale non può essere superiore a un anno, salvo
proroga motivata.
Il permesso di ricerca non è cedibile senza nulla osta del
presidente della Provincia. Esso tiene luogo di ogni altro atto, nulla
osta o autorizzazione, di competenza regionale, attinenti ad aspetti
connessi con l’attività estrattiva e previsti da specifiche
normative.
E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai
lavori di ricerca sia per danno emergente, che per lucro cessante e il
rilascio della conseguente autorizzazione o concessione è
subordinata, altresì, alla dimostrazione dell’intervenuto
risarcimento.
Art. 23 -(Spese per
l’istruttoria delle domande).
Le spese per l’istruttoria delle domande di autorizzazione,
concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della
Regione o della Provincia nell’interesse del privato sono a carico
del richiedente e vengono liquidate dalla stessa autorità
all’atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto
separato del Presidente della Regione o del presidente della Provincia,
sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione dalla
Giunta regionale.
Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal rd 14
aprile 1910, n. 639.
Art. 24 - (Comunicazioni
statistiche).
Gli imprenditori di cave e i titolari di permessi di ricerca sono
tenuti, secondo le istruzioni che la Giunta regionale emanerà entro
tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a denunciare
periodicamente alla Provincia e alla Regione i dati statistici circa le
attività svolte, fornendo, altresì, ulteriori notizie ed
eventuali chiarimenti, nonchè ponendo a disposizione della Provincia
e della Regione i mezzi per l’acquisizione diretta dei dati
stessi.
I dati, le notizie, i chiarimenti sono coperti dalla guarentigia, di
cui all’art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
La Giunta regionale utilizza gli elementi in suo possesso per la
redazione di una relazione sull’andamento dell’attività
di cava e sulle più aggiornate previsioni di fabbisogni, che entro
il mese di giugno di ogni anno deve essere presentata al Consiglio
regionale.
Art. 25 - (Adempimenti
connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione).
Ultimati i lavori di coltivazione, il
titolare dell’autorizzazione o della concessione deve chiedere alla
Giunta provinciale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione
a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con
particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.
Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della
Provincia di concerto con un funzionario della Regione e da un incaricato
del Comune.
Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da
ciascuno dei partecipanti.
Sulla base delle risultanze, la Giunta provinciale provvede o
all’eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi
dell’art. 18,
dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all’imprenditore la
regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi
derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un
congruo termine, trascorso inutilmente il quale, la Giunta provinciale
provvede d' ufficio con rivalsa delle spese a carico
dell’inadempiente anche mediante incameramento della cauzione.
Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del
richiedente e vengono liquidate dai competenti organi della Regione,
della Provincia e del Comune.
Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in
atto d' ufficio dalla Giunta provinciale alla scadenza
dell’autorizzazione o concessione, salvo proroga accordata su
motivata richiesta.
Art. 26 -
(Consorzi).
Per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di opere comuni
attinenti l’attività di cava e per l’attuazione di un
coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi
od obbligatori.
La costituzione dei primi è comunicata, entro 30 giorni, dagli
interessati alla Giunta provinciale e al sindaco interessato mediante la
produzione di copia dell’atto costitutivo.
La costituzione dei secondi può essere disposta dalla Giunta
provinciale, quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti
almeno i due terzi dei fondi relativi all’area interessata e
comunque quando lo impongano esigenze di tutela ambientale, paesaggistica
e idrogeologica della zona.
In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state
eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le
direttive unitarie fissate, la Giunta provinciale, previa congrua
diffida, può nominare un commissario, il quale provvede
all’esecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli
imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e
l’amministrazione del Consorzio fino all’attuazione delle
direttive fissate.
Art. 27 - (Patrimonio
indisponibile della Regione).
Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di
materiale di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al
proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente
articolo.
Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la
coltivazione di giacimenti formati da materiale di cava di gruppo A
ricadenti nelle aree individuate dal Ppe o da materiali di gruppo B
ovunque localizzati, la Giunta provinciale invita il proprietario del
fondo a presentare entro sei mesi domanda di autorizzazione a proprio
nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro
lo stesso termine, presentino domanda, con l’avvertimento che il
giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione,
decorso inutilmente il termine medesimo.
In quest' ultimo caso, la Giunta regionale dispone il passaggio del
giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi
dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi
di decadenza dell’autorizzazione previsti dall’art. 30,
qualora il titolare di quest' ultima sia il proprietario del fondo.
Qualora il titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta non
sia il proprietario del fondo, la Giunta provinciale e la Giunta
regionale procedono analogamente a quanto previsto dal secondo e dal
terzo comma del presente articolo per l’ipotesi di mancata
presentazione della domanda di autorizzazione.
Il concessionario subentrante nell’esercizio della cava è
tenuto a corrispondere all’avente diritto il valore attuale degli
impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile
presso la cava.
I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme
assegnate ai sensi del comma precedente.
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 28 - (Funzioni di
vigilanza).
1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione
dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità
dalla presente legge, dal permesso di ricerca, dall’autorizzazione
o dalla concessione spettano al Comune territorialmente interessato che
le esercita d'intesa con la Provincia e, nel caso di inerzia, alla
Regione.
2. I verbali di accertamento dell’infrazione sono immediatamente
inoltrati al presidente della Provincia per l’adozione dei
provvedimenti di competenza.
3. Nell’ambito del parco dei Colli Euganei, di cui alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del parco regionale dei
Colli Euganei" le funzioni di vigilanza e l’adozione dei relativi
provvedimenti sanzionatori competono esclusivamente all’Ente parco
dei Colli Euganei. (17)
Art. 29 -
(Sospensione).
I lavori conseguenti
all’autorizzazione, alla concessione o al permesso di ricerca
possono essere sospesi cautelativamente dal presidente della
Provincia:
a) quando si verifichi l’inosservanza delle prescrizioni del
provvedimento e fino al loro adempimento;
b) quando siano necessari ulteriori accertamenti in vista
dell’adozione di un provvedimento di decadenza o di revoca del
permesso di ricerca, dell’autorizzazione o della concessione o di
modifica,totale o parziale, del programma di ricerca o del progetto di
coltivazione.
L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia quando sia
accertato che il titolare abbia provveduto agli adempimenti
prescritti.
In ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si
tratti di lavori abusivi.
L’ordine di sospensione è immediatamente notificato
all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune
interessato, nonchè alla Regione.
Art. 30 -
(Decadenza).
L’autorizzazione, la concessione
e il permesso di ricerca possono essere dichiarati decaduti quando:
a) il titolare non inizi i lavori di ricerca o di coltivazione del
giacimento o non dia a essi adeguato sviluppo secondo il programma di
ricerca o il progetto di coltivazione;
b) il titolare non ottemperi a un precedente provvedimento di
sospensione dei lavori, adottato dalle autorità competenti
nell’ambito dei rispettivi poteri;
c) il diritto alla coltivazione o alla ricerca sia stato trasferito
senza il preventivo nulla osta del presidente della Provincia;
d) esclusivamente per l’autorizzazione, il titolare della stessa
non abbia presentato il titolo alla disponibilità del giacimento
entro il termine stabilito dal provvedimento;
e) non siano state ottemperate le prescrizioni del provvedimento per
l’osservanza delle quali la decadenza sia stata espressamente
prevista nel medesimo provvedimento;
f) sia venuta meno la capacità tecnica o economica del
titolare.
La dichiarazione di decadenza è adottata dalla Giunta provinciale
sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava
di cui all’art. 40
e previa diffida del presidente della Provincia nei casi contemplati alle
lettere a), b), d) ed e) del precedente comma. Essa è immediatamente
notificata all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune
interessato, nonchè alla Regione.
Art. 31 -
(Revoca).
Qualora sia intervenuta una alterazione
della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal
giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento
dell’attività di cava o siano intervenuti altri fattori tali
da rendere non tollerabile la prosecuzione dell’attività di
cava, è disposta la revoca dell’autorizzazione o della
concessione, fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo
restando l’obbligo per il titolare alla ricomposizione ambientale
prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.
Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta provinciale,
sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava
di cui all’art.
40.
Esso è immediatamente notificato all’imprenditore, al
proprietario, al sindaco del Comune interessato, nonchè alla
Regione.
Art. 32 - (Apposizione di
sigilli).
In caso di accertata inadempienza al
provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione,
nonchè al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di
ricerca o dell’autorizzazione o della concessione, il presidente
della Provincia ordina la recinzione dei luoghi interessati dalla ricerca
o dalla coltivazione e la apposizione dei sigilli anche al macchinario
esistente nel luogo.
L’ordinanza è notificata al proprietario del fondo e al
titolare del permesso di ricerca o dell’autorizzazione o della
concessione o all’imprenditore abusivo e il verbale delle
operazioni conseguenti è trasmesso immediatamente ai medesimi
soggetti e al presidente della Regione, al presidente della Provincia, al
sindaco e al pretore competenti per territorio.
La responsabilità della vigilanza sui sigilli e
sull’osservanza di quanto disposto dall’ordinanza compete
alla Provincia, che provvede a periodiche verifiche effettuabili anche a
cura di un custode scelto tra persone estranee all’attività di
ricerca o coltivazione.
Le spese relative agli adempimenti di cui al presente articolo sono
assunte dalla Provincia che si rivale sul titolare del permesso di
ricerca, dell’autorizzazione o della concessione o
sull’imprenditore abusivo e vengono recuperate con la procedura
stabilita dal rd 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 33 -
(Sanzioni)
Chiunque coltivi una cava senza
autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa
pari al sestuplo del (18) valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della
Camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente
scavato e comunque non inferiore ad euro 10.000,00, (19) nonchè, qualora vi sia stata
alterazione dell’ambiente, l’obbligo di provvedere al suo
ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale
secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale, fatto salvo il
potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d' ufficio con
rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di
ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è
comminata la sanzione amministrativa pari al sestuplo del (20) valore commerciale, rilevato dai
listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del
materiale scavato in difformità e comunque non inferiore ad euro
3.000,00, (21) con
l’obbligo a carico dell’inadempiente di provvedere
all’attuazione di quanto prescritto dalla Giunta provinciale.
Qualora l’inosservanza abbia comportato alterazione ambientale,
si procede con le stesse modalità stabilite nel primo comma, fatta
salva la diversa entità delle sanzioni.
Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, compete alla Giunta
provinciale, oltre all'adozione delle sanzioni pecuniarie, delle
disposizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale di cui ai
commi precedenti, anche la determinazione dell'eventuale maggior somma
dovuta a titolo dell'indennità quantificata ai sensi dell'articolo 8 della
legge regionale 31
ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni
concernenti la materia dei beni ambientali. (22)
I titolari di permesso di ricerca o di autorizzazione o di concessione
che si sottraggono all’obbligo di consentire l’accesso per
ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i
chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non
inferiore ad euro 1.000,00 (23) e non superiore ad euro 6.000,00. (24)
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel
presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai
trasgressori, è competente il presidente della Provincia che
provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia
mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione
all’albo della Provincia e del Comune interessati.
Le Province sono tenute a versare alla Regione il 50 per cento degli
introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
e ad utilizzarne la quota restante per la copertura degli oneri necessari
all’attività di controllo. (25)
Titolo V
Aree di cave abbandonate o dismesse.
Art. 34 - (Interventi nelle aree di cave abbandonate o
dismesse).
La Regione promuove la ricomposizione
ambientale, ai sensi dell’art. 14 delle aree di cave abbandonate,
mediante la concessione dei contributi di cui all’articolo 37.
In casi particolari l’intervento della Regione di cui al comma
precedente può riferirsi anche a cave dismesse, fermi restando gli
obblighi già assunti dagli imprenditori.
Ai fini della presente legge si intendono abbandonate le cave in cui
l’attività è venuta meno prima dell’entrata in
vigore dell’abrogata legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 ;
si intendono dismesse quelle in cui l’attività è venuta
meno dopo l’entrata in vigore della medesima legge.
Art. 35 - (Censimento
comunale delle aree di cave abbandonate o dismesse).
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il
Comune, con deliberazione consiliare, provvede a elencare secondo una
scala di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate o
dismesse, evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti
più idonei in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e
miglior utilizzo del territorio comunale.
Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato mediante
affissione per almeno 30 giorni all’albo pretorio. Della
pubblicazione il sindaco dà notizia ai proprietari e agli altri
aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.
Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque può
presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio
comunale entro i successivi 30 giorni.
Il sindaco trasmette alla Provincia e alla Giunta regionale il
provvedimento di cui al primo comma, con le eventuali modifiche apportate
in accoglimento delle osservazioni e proposte.
Il Consiglio provinciale può, nel termine di 30 giorni dal
ricevimento del provvedimento del Consiglio comunale, esprimere il
proprio parere, il quale deve essere trasmesso alla Giunta regionale.
Art. 36 - (Interventi per
la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o
dismesse).
I proprietari e gli aventi diritto, sia privati che pubblici, sulle
aree di cave abbandonate o dismesse, anche non comprese
nell’elencazione di cui all’art. 35, nonchè gli enti
competenti ad attuare piani ambientali ai sensi della vigente normativa,
i quali intendano procedere a interventi di ricomposizione ambientale
delle aree medesime, devono chiedere al sindaco del Comune interessato le
autorizzazioni o le concessioni prescritte, a seconda dei casi, dalla
legislazione in materia urbanistica, le quali saranno rilasciate nel
rispetto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.
Qualora gli interessati intendano usufruire del contributo di cui al
successivo articolo debbono farne espressa richiesta nella domanda di
autorizzazione o di concessione, indicando nel progetto di interventi la
spesa ritenuta necessaria per la sua esecuzione.
In tal caso il progetto, una volta approvato dal sindaco, viene
trasmesso dallo stesso alla Giunta regionale per la concessione del
contributo.
Art. 37 - (Contributi
regionali).
Per la realizzazione degli interventi
di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse,
la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della
spesa ritenuta ammissibile:
a) 20 per cento a favore degli
interventi dei privati;
b) 50 per cento a favore degli interventi dei comuni non montani e
loro associazioni o consorzi pubblico-privati, nonchè dei consorzi
di bonifica;
c) 75 per cento a favore dei comuni montani e delle comunità
montane. (26)
Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi
dei soggetti pubblici.
Ai fini della concessione del contributo la Giunta regionale, sulla
base delle risultanze dei censimenti comunali e dei pareri delle Province
di cui all’art. 35, dei dati in suo possesso, nonchè dei
progetti trasmessi ai sensi dell’art. 36, approva, sentita la
Commissione consiliare competente, un programma annuale degli interventi
con la determinazione dell’entità dei contributi, dandone
comunicazione alla Provincia e al Comune interessati.
I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni in
cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.
Il Comune provvede all’erogazione del contributo in misura del
30 per cento all’atto dell’inizio dei lavori e per la parte
restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro
conformità al progetto sovvenzionato.
Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al quarto comma,
sono a credito della Regione.
Il Comune deve informare la Giunta regionale sull’andamento dei
lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a
determinarsi.
La Giunta regionale può revocare, previa diffida e sentito il
sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o
modificazione dell’intervento finanziato e ordinare la restituzione
della parte di contributo già erogata.
Per le procedure di recupero delle somme indicate al comma precedente
vale il disposto del rd 14 aprile 1910, n. 639.
La Giunta regionale concede contributi a comuni, loro associazioni e
consorzi e a comunità montane, a titolo di concorso nelle spese per
l’effettuazione di ricerche di materiali di cava di gruppo B sulla
base di criteri e direttive che saranno stabiliti con provvedimento del
Consiglio regionale.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 33 sono utilizzate anche per la realizzazione degli
obiettivi di cui all’articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 con
le modalità previste dall’articolo 2 della medesima legge.
(27)
Art. 38 - (Poteri del
sindaco in ordine alle aree di cave abbandonate o dismesse).
Il sindaco, qualora si presentino motivi contingibili e urgenti di
sicurezza pubblica nonchè di igiene pubblica, nei limiti stabiliti
dal rd 4 febbraio 1915, n. 148, può far eseguire direttamente gli
interventi strettamente necessari a eliminare i pericoli, con addebito
delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo. Per il
recupero di tali spese vale quanto disposto dal rd 14 aprile 1910, n.
639.
Titolo VI
Norme finali e transitorie.
Art. 39 - (Commissione
tecnica regionale per le attività estrattive) (28) (29)
La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive
(Ctrae) è l’organo consultivo della Regione nella materia
regolata dalla presente legge.
La Ctrae esprime parere:
a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
b) ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi statutari della
Regione.
La Commissione ha facoltà di presentare alla Giunta regionale
proposte di proprie iniziative per l’adeguamento della legislazione
vigente nella materia regolata dalla presente legge e della
programmazione dell’attività di cava.
Essa è così costituita:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta
dallo stesso designato, che la presiede; in caso di assenza del
Presidente della Giunta regionale o del membro della Giunta dallo stesso
designato, le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal
segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura
regionale competente in materia di attività estrattive; in tale
ultimo caso la rappresentanza di cui alla lettera l) è assicurata ai
sensi dell’ottavo comma; (30)
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno in
materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica
mineraria, uno in problemi dell’inquinamento dei suoli, uno in
materie economiche, uno in urbanistica, uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato
a 1;
d) da n. 3 rappresentanti rispettivamente dell’Upi, dello Anci e
dell’Uncem;
e) da un rappresentante degli imprenditori designato d' intesa dalle
associazioni di categoria;
f) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di
rilevanza nazionale, designato d' intesa dalle stesse;
g) da n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
h) da un rappresentante dell’Unione regionale veneta delle
bonifiche;
i) dal dirigente del Dipartimento per l’urbanistica e la
ecologia;
l) dal dirigente del Dipartimento per l’industria, cave,
torbiere, acque minerali e termali;
m) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
n) dal dirigente del Dipartimento per l’agricoltura;
o) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l’economia
montana;
p) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore
agricolo.
Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di
categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente,
nominato dal segretario regionale competente in materia di attività
estrattive; (31) .
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di
almeno la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione in rappresentanza
di un ufficio regionale, può essere sostituito da un membro dello
stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all’inizio di ogni legislatura con
decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la
durata della stessa e comunque fino alla effettiva sostituzione.
La commissione quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, è integrata
dal dirigente del Dipartimento per la Sanità (32).
In relazione agli oggetti trattati la Commissione viene integrata dal
presidente della Provincia e dal sindaco del Comune interessato o loro
delegati.
Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della Commissione
si applica la legge
regionale 3 agosto 1978, n. 40 . (33)
I componenti della Ctrae non possono esercitare attività
professionale limitatamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporsi
al parere della medesima Commissione. (34)
Art. 40 - (Commissione
tecnica provinciale per le attività di cava).
La Commissione tecnica provinciale per
le attività di cava (Ctpac) è l’Organo consultivo della
Provincia nella materia disciplinata dalla presente legge.
Il suo parere è obbligatorio:
a) sul rilascio di un permesso di ricerca, di una autorizzazione o di
una concessione, nonchè su eventuali modifiche o declaratorie di
decadenza o revoca;
b) sugli atti di formazione del Ppac e del Ppe e sulle varianti degli
stessi.
In ogni altro caso il parere è facoltativo.
Essa è così costituita:
a) dal presidente della provincia o da un membro della Giunta
provinciale dallo stesso designato, che la presiede;
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta provinciale, di cui uno in
materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica
mineraria, uno in problemi dell’inquinamento dei suoli, uno in
materie economiche, uno in urbanistica e uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio provinciale con voto
limitato a uno;
d) da un rappresentante degli imprenditori designato di intesa dalle
associazioni di categoria;
e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di
rilevanza nazionale, designato di intesa dalle stesse;
f) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
g) dall’ingegnere capo della Provincia;
h) dal capo dell’Ispettorato dell’agricoltura;
i) dall’ingegnere capo del Genio civile;
l) da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla
struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale
competente in materia di attività estrattive; (35)
m) dal presidente della Commissione provinciale per i beni ambientali
territorialmente competente;
n) da un rappresentante delle Unità sanitarie locali;
o) dal capo dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste;
p) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali del
settore agricolo.
Quando si tratti del parere su un provvedimento inerente a una
autorizzazione o una concessione, la Ctpac viene integrata dal sindaco
del Comune interessato e dai presidenti della Comunità montana e del
Consorzio di bonifica interessati.
La Ctpac della Provincia di Padova è integrata da un
rappresentante del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei per
quanto attiene alle attività di cava nell’ambito territoriale
di cui all’art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Provincia
designato dalla Giunta provinciale.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di
almeno la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione, in rappresentanza
di un Ufficio provinciale o regionale, può essere sostituito da un
membro dello stesso Ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all’entrata in funzione del
Consiglio provinciale e dura in carica fino allo scioglimento dello
stesso e comunque fino alla nomina di quella successiva.
Art. 41 - (Controllo
sostitutivo della Regione).
Nel caso in cui la Provincia non ottemperi alle prescrizioni della
presente legge o qualora un rilevante interesse generale lo richieda, il
Presidente della Giunta regionale fissa alla Provincia un congruo termine
per gli adempimenti previsti scaduto il quale nomina un commissario ad
acta.
Art. 42 - (Primo Piano
regionale per l’attività di cava).
Il primo Prac è approvato entro dodici mesi dalla entrata in
vigore della presente legge secondo le procedure stabilite
dall’art. 7.
Art. 43 - (Prima
costituzione delle Commissioni tecniche - sostituzione transitoria delle
province).
La Ctrac e la Ctpac sono costituite
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed
esercitano le proprie funzioni immediatamente.
La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede a far pervenire alle Province interessate
copia di tutti gli atti e documenti giacenti alla predetta data presso
gli uffici regionali e concernenti le cave in esercizio o le ricerche in
corso.
La Giunta regionale provvede, altresì, a trasmettere
tempestivamente alle Province e ai Comuni interessati copia di tutti gli
atti e documenti relativi alle funzioni amministrative esercitate dalla
Regione, in sostituzione delle Province, ai sensi del comma
successivo.
Sino all'entrata in vigore del Ppac tutte le funzioni amministrative
attribuite alle Province dalla presente legge in tema di: autorizzazione,
concessione, permesso di ricerca, consorzi, sospensione, decadenza,
revoca e apposizione di sigilli, sono esercitate dalla Regione e, fatta
salva la disciplina transitoria dettata dal presente titolo, si
osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo III e agli artt. 29, 30, 31 e 32, intendendosi sostituiti la Regione, la Giunta regionale ed
il Dirigente del Dipartimento competente, rispettivamente alla Provincia,
alla Giunta provinciale e al suo presidente ogni qualvolta a questi
ultimi facciano riferimento le norme predette. (36)
Ove sia prescritto il parere della Ctpac, gli Organi regionali si
avvalgono della medesima, nonchè della Ctrac.
Qualora si applichi la disposizione di cui al precedente comma, la
Ctpac deve pronunciare e comunicare il parere ai competenti Organi
regionali nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della
richiesta. Trascorso inutilmente il termine, il procedimento riprende il
proprio corso, prescindendo dall’eventuale parere tardivamente
pronunciato o comunicato e la Ctrac emette il proprio parere, previa
integrazione della medesima con il componente di cui alla lettera m)
dell’art. 40, nonchè, qualora ricorrano le condizioni di cui
ai commi quinto e sesto dello stesso articolo, con i componenti ivi
previsti.
Sino alla scadenza del termine di cui al secondo comma le facoltà
e i poteri attribuiti alla Giunta provinciale dall’art. 33 sono
esercitati dalla Giunta regionale e per quanto concerne
l’accertamento delle infrazioni e l’Autorità competente
a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge
continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell’entrata in
vigore della legge medesima.
Art. 44 - (Criteri
transitori per l’assunzione delle determinazioni sulle domande di
autorizzazione o concessione). (37)
Fino all’entrata in vigore del Prac e del Ppac le determinazioni
sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta
regionale in base ai seguenti criteri:
a) per i materiali di gruppo A possono essere rilasciate
autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di cave in atto o
per l’apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni
elencati, distintamente per materiale, nell’allegato 1) alla
presente legge;
b) per i materiali di gruppo A nel territorio dei Comuni elencati,
distintamente per materiale, nell’allegato 2) alla presente legge
possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per
l’ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per
cento in più in volume rispetto al già autorizzato della
Regione entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno
consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di
ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora
quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai
sensi dell’art. 14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera
sono consentiti anche in altri Comuni purchè la relativa domanda
pervenga alla Regione entro il 31 dicembre 1982; (38)
c) per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate
autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i Comuni;
d) il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque
subordinato al rispetto delle norme di cui all’art. 13. Deve
inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle
zone definite A, B, C, D e F ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444.
(39)
Tale fascia di rispetto può essere ridotta nei territori montani.
Nelle zone pianeggianti:
1) la predetta fascia di rispetto è ridotta a metri cento per le
cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a metri 4
rispetto al piano di campagna circostante;
2) l’estensione delle attività nelle aree di cui al numero
1 con autorizzazione o concessione antecedente all’entrata in
vigore della presente legge è equiparata all’ampliamento di
cava in attività qualora la chiusura dell’attività di
cava risalga a non oltre tre anni dall’entrata in vigore della
presente legge;
3) in ogni caso l’autorizzazione o concessione di cui ai numeri
1 e 2 non è assoggettata al limite minimo di superficie; (40)
e) il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento
di cave in atto o per l'apertura di nuove cave di materiali di gruppo A
è consentito a condizione che non siano superati i quantitativi di
materiali massimi annualmente estraibili specificati, distintamente per
materiale e per provincia nell'allegato 3) alla presente legge. Tali
quantitativi possono essere variati con provvedimento del Consiglio
regionale;
f) nelle zone pianeggianti l’area minima di cava non può
essere inferiore a mq 50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq
10.000 per la produzione di argilla per laterizi.Possono essere
autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purchè esse
consentano l’eliminazione di diaframmi tra cave esistenti vicine ai
fini di una complessiva migliore ricomposizione ambientale;
g) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non
può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica
dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il
suo perimetro. Non è consentito di portare a giorno,sia pure
temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi
a una distanza inferiore a m. 2 rispetto al livello di massima escursione
valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di
tempo. E' tuttavia consentita l’escavazione a condizione che:
- la profondità di cava non superi m. 3 rispetto al piano di
campagna circostante;
- non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo
potabile dell’acqua di falda;
- il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione a
usi agricoli dei terreni interessati, utilizzando opportuni canali di
drenaggio o altre opere di bonifica anche esistenti, fatto salvo quanto
già previsto dal terzo comma dell’art. 14;
h) nelle zone pianeggianti,
alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l’inclinazione
delle scarpate di cava rispetto a un piano orizzontale non può
essere superiore a 25 gradi;
i) in tutti i casi devono essere fissate le prescrizioni per la
ricomposizione ambientale di cui all’art. 14.
l) non si applicano i commi secondo, settimo e ottavo del punto 2
dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento. (41)
In sede di rilascio di autorizzazione o concessione devono inoltre
essere previste tutte le prescrizioni ritenute utili per il conseguimento
delle finalità di cui alla presente legge.
Con l’entrata in vigore del Prac, i criteri di cui al comma
precedente sono sostituiti dalle norme in esso contenute.
Fino all’entrata in vigore del Prac e del Ppac, non si applica
il termine di cui al secondo comma dell’art. 18 e il termine di cui al
quinto comma del medesimo articolo scade il sessantesimo giorno dalla
data di presentazione delle domande di autorizzazione o concessione.
Per le nuove cave di argilla per laterizi poste a sud della linea
settentrionale delle risorgive indicata dal Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento (PTRC) è consentita la deroga a quanto previsto
dalla lettera g) del primo comma alle seguenti condizioni:
a) deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di
falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici
già contaminati vengano a contatto con acque di miglior
qualità;
b) il progetto di escavazione e ricomposizione deve essere corredato
da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro
conoscitivo e progettuale tale da garantire che l'escavazione possa
avvenire in massima sicurezza;
c) la profondità di escavazione va limitata per quanto possibile
e, in ogni caso, non dovrà superare la profondità di metri sei
dal piano di campagna circostante. (42)
Art. 45 - (Domande di
attività di cava presentate prima della entrata in vigore della
presente legge).
Le domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca
presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge e
sulle quali la Giunta regionale non abbia ancora deliberato sono
considerate valide. La Giunta regionale può chiedere una
documentazione aggiuntiva in relazione alle disposizioni della presente
legge.
La Giunta regionale invita coloro che hanno presentato domande con
documentazione carente rispetto a quanto prescritto dalla presente legge
a provvedere alla regolarizzazione delle domande medesime, fissando, allo
scopo, un termine non superiore a 150 giorni, decorso inutilmente il
quale, le domande sono considerate decadute.
Le domande sono sottoposte alla disciplina della presente legge e le
determinazioni relative sono assunte con i provvedimenti di cui ai commi
seguenti e in base ai criteri transitori di cui all’articolo
precedente.
La Giunta regionale trasmette le domande corredate della nuova
documentazione ai Comuni interessati i quali entro il termine di 30
giorni dal ricevimento devono far pervenire alla Giunta regionale il loro
motivato parere, espresso con deliberazione del Consiglio comunale,
contenente le eventuali proposte di prescrizioni da imporre per
l’esercizio dell’attività di cava.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Giunta
regionale delibera in via definitiva, sentite la Ctpac e la Ctrac secondo
il procedimento di cui al comma sesto dell’art. 43.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non
si applicano alle domande di autorizzazione, di concessione o di permesso
di ricerca presentate entro il 30 aprile 1982, per le quali i Comuni
interessati abbiano espresso il proprio parere entro il 31 luglio
1982.
Sulle stesse delibera la Giunta regionale, sentite le competenti
Commissioni consiliari.
Art. 46 - (Coltivazione
delle cave in atto).
Le attività di cava autorizzate anteriormente alla entrata in
vigore della presente legge proseguono nei limiti
dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, salvo il potere di
revoca previsto all’art. 31.
I titolari di autorizzazione, entro i 120 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, sono tenuti a stipulare con il Comune o i
Comuni interessati la convenzione di cui all’art. 20 con efficacia a partire
dall’1 gennaio 1983.
L’adeguamento biennale del deposito cauzionale, di cui alla
lettera c) del settimo comma dell’art. 18, viene applicato anche alle cave autorizzate
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge con
riferimento alle variazioni intervenute nell’indice Istat del costo
della vita a decorrere dalla data di autorizzazione o concessione.
Art. 47 - (Norma
finanziaria).
Art. 48 - (Rinvio alla
legislazione statale).
Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi
le norme di cui al rd 29 luglio 1927, n. 1 443, e successive
modificazioni.
E' fatto salvo, altresì quanto previsto dalle leggi statali in
materia di sicurezza pubblica.
Art. 49 - (Abrogazione di
norme).
Art. 50 - (Articolo
d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’art.
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO N. 1 (art.
44, primo comma, lettera a) (44)
SABBIA E GHIAIA
Provincia di Padova:
Cittadella.
Provincia di Rovigo:
Ariano nel Polesine, Donada, Rosolina, Taglio di Po.
Provincia di Treviso:
Arcade, Giavera del Montello, Loria, Montebelluna, Nervesa della
Battaglia, Povegliano, Spresiano, Trevignano, Volpago del Montello.
Provincia di Verona:
Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio,
Villafranca di Verona.
Provincia di Vicenza:
Arzignano, Carrè, Cartigliano, Cassola, Marano Vicentino,
Montecchio Maggiore, Montorso, Mussolente, Romano d' Ezzelino, Rosà,
Rossano Veneto, Santorso, Tezze sul Brenta, Thiene, Trissino, Zanè,
Zugliano.
ARGILLA PER LATERIZI (45)
Provincia di Belluno:
Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Pieve d'Alpago (46), San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina
Bellunese, Sedico, Sospirolo.
Provincia di Padova:
Camposampiero (47),
Cervarese Santa Croce, Este, Loreggia, Mestrino, Monselice, Piombino
Dese, Pozzonovo, Saccolongo, Sant' Elena d' Este, Selvazzano Dentro,
Solesino, Stanghella, Trebaseleghe (48), Veggiano.
Provincia di Rovigo:
Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda,
Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo,
Crespino, Fiesso Umbertiano, Gavello, Giacciano con Baruchella,
Occhobello, San Martino di Venezze, Trecenta, Villadose, Villamarzana,
Villanova del Ghebbo.
Provincia di Treviso:
Altivole, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco (49), Castello di Godego, Cavaso del Tomba,
Conegliano, Cornuda, Fonte, Mogliano Veneto, Monfumo (50), Morgano, Pederobba, Possagno,
Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade,
San Vendemiano, Tarzo, Vittorio Veneto, Zero Branco.
Provincia di Venezia:
Marcon, Martellago, Noale, Salzano.
Provincia di Vicenza:
Caldogno, Camisano Vicentino (51), Costabissara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle
Abadesse, Isola Vicentina, Longare, Malo, Montegalda, Montegaldella,
Torre di Quartesolo, Villaverla.
CALCARE PER CEMENTO
Provincia di Belluno
Farra d' Alpago, Ponte nelle Alpi.
Provincia di Treviso:
Pederobba, Castelcucco, Possagno (52)
Provincia di Vicenza:
Albettone, Alonte, Grancona, San Germano dei Berici, Sossano,
Villaga.
ALLEGATO N. 2 (art. 44, primo comma, lettera b)
SABBIA E GHIAIA
Provincia di Padova:
Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San
Giorgio in Bosco.
Provincia di Treviso:
Castelfranco Veneto, Istrana, Paese, Ponzano Veneto, Vedelago,
Villorba.
Provincia di Verona:
Buttapietra, S. Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Verona,
Zevio.
Provincia di Vicenza:
Breganze, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo.
ARGILLA PER LATERIZI (53)
Provincia di Verona:
Albaredo d' Adige, Angiari, Belfiore, Bonavigo, Minerbe, Palù,
Ronco all’Adige, Roverchiara, Veronella.
CALCARE PER CEMENTO
Provincia di Padova:
Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este, Monselice.
ALLEGATO N. 3 (art. 44, primo comma, lettera e)
SABBIA E GHIAIA
Belluno
|
mc. 100.000
|
Padova
|
mc. 700.000
|
Rovigo
|
mc. 100.000
|
Treviso
|
mc. 6.500.000
|
Venezia
|
mc. 100.000
|
Verona
|
mc. 3.700.000
|
Vicenza
|
mc. 4.000.000
|
ARGILLA PER LATERIZI (54)
Belluno
|
mc. 120.000
|
Padova
|
mc. 100.000
|
Rovigo
|
mc. 140.000
|
Treviso
|
mc. 900.000
|
Venezia
|
mc. 450.000
|
Verona
|
mc. 500.000
|
Vicenza
|
mc. 850.000
|
CALCARI PER CEMENTO
Belluno
|
mc. 200.000
|
Padova
|
mc. 1.700.000
|
Rovigo
|
mc. -
|
Treviso
|
mc. 1.000.000
|
Venezia
|
mc. -
|
Verona
|
mc. 600.000
|
Vicenza
|
mc. 200.000
|
« NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA' DI CAVA »
Titolo I
Principi generali
Art. 1 - Finalità, oggetto della legge e deleghe
Art. 2 - Attività di cava
Art. 3 - Classificazione dei materiali di cava
Titolo II
Pianificazione dell’attività di cava
Art. 4 - Strumenti di pianificazione
Art. 5 - Finalità e contenuti del Piano regionale
dell’attività di cava
Art. 6 - Documenti del Piano regionale dell’attività di
cava
Art. 7 - Formazione, approvazione ed efficacia del Piano regionale
dell’attività di cava
Art. 8 - Partecipazione dei Comuni
Art. 9 - Finalità e contenuti del Piano provinciale della
attività di cava
Art. 10 - Documenti del Piano provinciale dell’attività di
cava
Art. 11 - Formazione, adozione, approvazione ed efficacia del Piano
provinciale dell’attività di cava
Art. 12 - Programma provinciale di escavazione
Art. 13 - Aree di potenziale escavazione e tutela
dell’agricoltura
Art. 14 - Ricomposizione ambientale
Art. 15 - Finalità e contenuti del progetto di coltivazione
Titolo III
Autorizzazione, concessione e permesso di ricerca
Art. 16 - Autorizzazione e concessione
Art. 17 - Domanda per l’autorizzazione e la concessione
Art. 18 - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
Art. 19 - Procedimento di rilascio della concessione
Art. 20 - Convenzione fra imprenditori e Comuni
Art. 21 - Manufatti e impianti connessi con l’attività
estrattiva
Art. 22 - Permesso di ricerca
Art. 23 - Spese per l’istruttoria delle domande
Art. 24 - Comunicazioni statistiche
Art. 25 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di
coltivazione
Art. 26 - Consorzi
Art. 27 - Patrimonio indisponibile della Regione
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 28 - Funzioni di vigilanza
Art. 29 - Sospensione
Art. 30 - Decadenza
Art. 31 - Revoca
Art. 32 - Apposizione di sigilli
Art. 33 - Sanzioni
Titolo V
Cave abbandonate o dismesse
Art. 34 - Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse
Art. 35 - Censimento comunale delle aree di cave abbandonate o
dismesse
Art. 36 - Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di
cave abbandonate o dismesse
Art. 37 - Contributi regionali
Art. 38 - Poteri del sindaco in ordine alle aree di cave abbandonate o
dismesse
Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art. 39 - Commissione tecnica regionale per le attività di
cava
Art. 40 - Commissione tecnica provinciale per le attività di
cava
Art. 41 - Controllo sostitutivo della Regione
Art. 42 - Primo Piano regionale dell’attività di cava
Art. 43 - Prima costituzione delle Commissioni tecniche. Sostituzione
transitoria delle Province
Art. 44 - Criteri transitori per l’assunzione delle
determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione
Art. 45 - Domande di attività di cava presentate prima
dell’entrata in vigore della presente legge
Art. 46 - Coltivazione delle cave in atto
Art. 47 - Norma finanziaria
Art. 48 - Rinvio alla legislazione statale
Art. 49 - Abrogazione di norme
Art. 50 - Articolo d'urgenza
Note
(
1) Con ordinanza n. 387/1990 la
Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20.
(
2) L'articolo 9 della
legge regionale 9 agosto
2002, n. 15 prevede per le infrastrutture di trasporto ricomprese
negli elenchi di cui alla legge 443/2001 "Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attività produttive" il rilascio di
autorizzazioni di cave di prestito in deroga alle procedure previste
dalla presente legge. L'art. 8 della
legge regionale 1 agosto 2003, n. 16
estende la disciplina delle cave di prestito ai progetti già
approvati ed in corso di esecuzione.
(
3) L'art. 44 della
legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 prevede che entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale
presenti al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano regionale per
le attività estrattive.
(
4) L’art. 24 della
legge regionale 30
gennaio 2004, n. 1 detta disposizioni transitorie integrative
disponendo che sino all’approvazione del piano regionale
dell’attività estrattiva il rilascio delle autorizzazioni o
delle concessioni per le nuove attività di cava o gli ampliamenti
sono subordinati al parere obbligatorio e vincolante della provincia.
Inoltre si dispone che non sono consentite autorizzazioni o concessioni
di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree
interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela
paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di
Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina.
(
6) Articolo modificato dall'art.
31 comma 1 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ,
mediante aggiunta della frase: "L'acquisizione del carattere di
attività di cava riguarda esclusivamente l'individuazione, ai fini
programmatori, della natura e della quantità di materiale
assimilabile a quello di cava. In ogni caso è fatto divieto di
autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di
risulta superiore a mc. 5.000 per ettaro".
(
8) Vedi quanto previsto
dall’articolo 95 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
in materia di prime disposizioni in materia di pianificazione regionale
delle attività di cava e che di seguito si riporta integralmente:
“Art. 95 - Prime disposizioni in materia di pianificazione
regionale delle attività di cava.
1. Ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 5 e seguenti della
legge regionale 7
settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina
dell’attività di cava” e successive modificazioni ed al
fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del
territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso
il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche
regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del
contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio,
nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore
estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel
corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità,
sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle
attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui
all’articolo 3, primo comma della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ,
relativamente a sabbie e ghiaie.
2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale
competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la
lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da
sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al
comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove
sussistano le seguenti condizioni:
a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della
vigente normativa;
b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale
costituente il giacimento coltivato nella cava.
3. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal
conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono
rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.
4. Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata
l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.
a) l’impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per
sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo
estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente,
cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per
cento del volume complessivamente già autorizzato;
c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in
essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già
ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della
superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione
dell’area occupata da impianti di lavorazione eventualmente
presenti all’interno del sito;
d) ai fini di cui all’articolo 5, lettere b) e c) ella
legge regionale 7 settembre
1982, n. 44 , i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del
presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi
così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della
provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della
provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell’articolo 7
della
legge
regionale 7 settembre 1982, n. 44 , sono novennali e soggette a
revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini
la necessità;
e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una
profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai
sottofalda.
6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui
alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata all’istanza
di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista
abilitato.
7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo,
allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito,
può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo
restando le quantità autorizzabili di cui al comma 5, lettere b) e
d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in
ampliamento tra le singole autorizzazioni.
8. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del
presente articolo, non si applica il comma 1 dell’articolo 24 della
legge 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2004” e non si applicano le limitazioni di cui
all’articolo 44, primo comma, lettera b) della
legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 e all’articolo 34, comma 2, della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)”,
nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui
all’articolo 44, primo comma, lettera d) della
legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 .
9. I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente
articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del
provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata
in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui
ai commi 4 e 5 del presente articolo.
11. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in
vigore della presente legge, il titolare di autorizzazione di cava di
sabbia e ghiaia corrisponde alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una somma pari al 20 per cento di quanto corrisposto al Comune ai
sensi dell’articolo 20 della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
12. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 11 sono
introitate al Titolo 02 “Trasferimenti correnti” - Tipologia
103 “Trasferimenti correnti da imprese” del bilancio di
previsione 2017-2019.”.
(
10) L'art. 44 della
legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 prevede che entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale
presenti al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano regionale per
le attività estrattive.
(
28) Vedi art. 2, comma primo,
lett. b), della
legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 ;
art. 10, comma terzo, della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ;
denominazione così variata dall'art. 53, comma primo, della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 .
(
29) Fino alla istituzione
della CTRAE di cui all’art. 13 della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
continua ad operare, nella sua composizione come prevista, la CTRAE di
cui al presente articolo.
(
30) Lettera modificata da
lett. a) comma 1 art. 1
legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
, che ha sostituito il riferimento al segretario regionale per il
territorio e al dipartimento per la geologia e le attività
estrattive al segretario regionale e al dirigente della struttura
regionale competente per materia di attività estrattive; in
precedenza lettera sostituita da comma 1 art. 64 della
legge regionale 30 gennaio
1997, n. 6 .
(
35) Lettera modificata da
lett. c) comma 1 art. 1
legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
, che ha sostituito il riferimento al dipartimento per l'industria, cave
e torbiere, acque minerali e termali con il riferimento alla struttura
regionale competente in materia di attività estrattive.
(
38) Le limitazioni di cui
alla presente lettera b) del comma primo dell’articolo 44 non si
applicano ai sensi del comma 8 dell’articolo 95 recante
“Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle
attività di cava” della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
relativamente ai progetti di ampliamento previsti dall’articolo 95.
(
39) La previsione della
fascia di rispetto di cui al secondo periodo della lettera d) del primo
comma dell’articolo 44, può essere ridotta ai sensi del comma
8 dell’articolo 95, recante “Prime disposizioni in materia di
pianificazione regionale delle attività di cava” della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 relativamente ai progetti di ampliamento
previsti dall’articolo 95.
(
43) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
45) Allegato da considerare
privo di efficacia per il combinato disposto della nuova formulazione
dell’art. 3 operata dal comma 1 dell’art. 34
legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 che ha spostato dalla lettera a) alla lettera b) del primo
comma le argille per laterizi e dell’art. 44 primo comma lett. c)
che prevede per i materiali di gruppo B (quelli della lett. b) del comma
primo dell’art. 3) il rilascio dell’autorizzazione o
concessione nel territorio di tutti i comuni.
(
53) Allegato da considerare
privo di efficacia per il combinato disposto della nuova formulazione
dell’art. 3 operata dal comma 1 dell’art. 34
legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 che ha spostato dalla lettera a) alla lettera b) del primo
comma le argille per laterizi e dell’art. 44 primo comma lett. c)
che prevede per i materiali di gruppo B (quelli della lett. b) del comma
primo dell’art. 3) il rilascio dell’autorizzazione o
concessione nel territorio di tutti i comuni.
(
54) Allegato da considerare
privo di efficacia per il combinato disposto della nuova formulazione
dell’art. 3 operata dal comma 1 dell’art. 34
legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 che ha spostato dalla lettera a) alla lettera b) del primo
comma le argille per laterizi e dell’art. 44 primo comma lett. c)
che prevede per i materiali di gruppo B (quelli della lett. b) del comma
primo dell’art. 3) il rilascio dell’autorizzazione o
concessione nel territorio di tutti i comuni.
SOMMARIO