Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 (BUR n. 2/1984)
Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 (BUR n. 2/1984) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA
DELL’ATTIVITà D'INFORMAZIONE ED EDITORIALE DELLA GIUNTA
REGIONALE.
Art. 1 - (Finalità e
contenuti della legge).
Al fine di promuovere l’informazione sulle attività regionali,
sulle materie di competenza e di interesse regionale, su argomenti
inerenti i vari aspetti della realtà veneta, nonchè al fine di
favorire lo studio, la documentazione e la conoscenza della storia, della
cultura e della civiltà del Veneto, con riguardo anche agli aspetti
popolari e linguistico - dialettali, in attuazione degli
articoli 2,
4 e
35 dello statuto e
dell’articolo 49 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta
regionale è autorizzata a realizzare, acquistare o, comunque, ad
assicurarsi la disponibilità e diffondere:
a) iniziative atte a informare sull’attività della Giunta
regionale, nella stampa quotidiana e periodica e attraverso i mezzi
radiotelevisivi;
b) riviste, periodici e altre pubblicazioni sull’attività
legislativa e amministrativa della Regione e su temi di interesse
regionale;
c) studi e ricerche, volumi singoli o in collane, e ogni altra
pubblicazione volta al raggiungimento delle finalità di cui al
presente articolo;
d) manifesti e stampati d' informazione, promozione, pubblicità,
inerenti settori di attività di competenza regionale;
e) materiali audio - visuali idonei al raggiungimento delle finalità
di cui al presente articolo.
Le iniziative di cui alla lettera c) del primo comma possono essere
affidate, ove opportuno per ragioni di economicità o di
funzionalità, a Istituti e organismi specializzati, mediante
apposita convenzione.
Le pubblicazioni di cui alle lettere b) e c) e i materiali di cui alla
lettera e) del primo comma sono diffusi, in via prioritaria, a
Biblioteche, Scuole, Enti pubblici e Istituzioni culturali della Regione.
Alla pubblicazione delle riviste, delle collane di volumi e alla
realizzazione delle serie di strumenti audiovisuali di cui al presente
articolo, è preposto un comitato di direzione, formato da tre
assessori designati dalla Giunta regionale e da tre consiglieri designati
dal Consiglio regionale.
Art. 2 - (Modalità di
attuazione dell’attività d' informazione)
La Giunta regionale determina con propria
deliberazione:
a) le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna
iniziativa editoriale;
b) il numero di copie da porre eventualmente in vendita o in abbonamento
e il relativo prezzo;
c) i destinatari cui inviare gratuitamente le pubblicazioni;
d) le altre modalità inerenti la realizzazione con la specificazione
dei termini perentori per il compimento dell’iniziativa editoriale,
la distribuzione e la diffusione delle pubblicazioni e dei materiali
audiovisuali di cui alla presente legge. (
1)
Nelle riviste, periodici e altre iniziative editoriali realizzate dalla
Giunta regionale, è ammessa la pubblicità a pagamento, secondo
le modalità e le tariffe stabilite dalla stessa Giunta.
Art. 3 - (Forme particolari di
informazione)
La Giunta regionale è inoltre autorizzata a realizzare, acquistare o
comunque assicurarsi la disponibilità, sulla base di eventuali
apposite convenzioni, di particolari iniziative di carattere informativo
e promozionale, quali:
a) rubriche e inserti
redazionali, da pubblicare nella stampa quotidiana e periodica;
b) programmi radiotelevisivi e documentari da diffondere per mezzo
dell’emittenza pubblica e privata.
Art. 4 - (Direzione e
redazione)
La Giunta regionale nomina il Direttore responsabile delle singole
riviste periodiche o testate, che deve essere un giornalista iscritto
all’ordine dei giornalisti.
Lo stesso risponde direttamente alla Giunta per quanto attiene i
contenuti delle pubblicazioni.
Per le esigenze redazionali delle pubblicazioni e per la realizzazione
delle altre iniziative di cui alla presente legge, la Giunta può
avvalersi di giornalisti, esperti e tecnici, iscritti, ove previsto, nei
rispettivi ordini o albi, mediante rapporti regolati sulla base dei
rispettivi contratti nazionali di lavoro o dei tariffari professionali.
Art. 5 - (Iniziative di
informazione di settore e modifica della norma istitutiva
dell’ufficio stampa della Giunta regionale)
Tutte le iniziative di settore, ideate, elaborate e proposte dalle
strutture amministrative regionali, rientranti in quelle elencate nei
precedenti articoli 1 e 3 della presente legge, sono finanziate, in via
prioritaria, con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche
dello stato di previsione della spesa di bilancio e sono coordinate, per
quanto attiene i rispettivi programmi e la loro esecuzione, dalla
competente struttura regionale per la informazione.
L’ultimo comma dell’art. 13 della
legge regionale 26 novembre 1973, n. 25
come modificato dal secondo comma dell’art. 4 della
legge regionale 2 settembre
1977, n. 50 , è sostituito dai seguenti due commi:
(omissis) (
2)
Art. 6 - (Abrogazione di leggi
regionali)
Art. 7 -(Norma
finanziaria)
All’onere per lo svolgimento delle attività di informazione di
cui alla presente legge, l’Amministrazione regionale fa fronte, per
l’esercizio 1983, mediante l’istituzione di un apposito
capitolo nello stato di previsione della spesa, dotato di uno
stanziamento di L. 1.880.000.000, ottenuto: mediante il prelievo di L.
600.000.000 dal Fondo globale per le spese correnti normali di cui al
capitolo 80210, secondo l’esatta destinazione attribuita a tale
importo dall’apposita voce dell’elenco n. 2 annessa alla
legge di bilancio per l’esercizio medesimo; mediante lo storno di
L. 1.250.000.000 dal capitolo 2410 “ Spese per la attività
editoriale della Giunta regionale ”, e lo storno di L. 30.000.000
dal capitolo 2430 “ Spese per rendere effettivo il diritto di
informazione dei cittadini ” che restano in lista solo ai fini
dello smaltimento dei residui passivi in essere.
Per gli anni successivi al 1983 lo stanziamento sarà determinato
annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale di
previsione a norma del primo comma dell’
art. 32 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n.
43 , tenuto conto degli accantonamenti annualmente previsti sul
bilancio pluriennale 1983/86 in corrispondenza alle partite di spesa che
hanno fissato la copertura finanziaria per l’esercizio finanziario
1983. (
3)
Art. 8 - (Variazioni di
bilancio)
Al bilancio per l’esercizio finanziario 1983 e al bilancio
pluriennale 1983/86 sono apportate le seguenti variazioni:
omissis (
4)
Note
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO