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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 (BUR n. 41/1984) (Abrogata)
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 (BUR n. 41/1984) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
NORME IN
MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITA’ ARTISTICHE,
MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE. (1) (2)
Titolo I
Oggetto e finalità della legge
[Art. 1 - (Principi generali).
La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la
valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali e
cinematografiche nell’ambito del territorio regionale.
Art. 2 - (Ambiti, destinatari
e modalità di intervento)
Per il raggiungimento delle finalità
enunciate nello articolo precedente la Regione:
a) sostiene l’attività di Enti e Istituzioni musicali e
teatrali di riconosciuta importanza nell’ambito del suo
territorio;
b) favorisce iniziative e attività artistiche, musicali, teatrali
e cinematografiche realizzate da Enti locali singoli o associati,
Istituzioni, Fondazione, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro
e/ o aggregazioni a livello regionale;
c) promuove iniziative e manifestazioni nei settori della musica, del
teatro, del cinema direttamente, di norma in collaborazione con altri
soggetti o per affidamento.
Titolo II
Enti e istituzioni di rilevante importanza
Art. 3 - (Riconoscimento
regionale)
Art. 4 - (Documentazione
delle attività)
Titolo III
Musica
Art. 5 - (Contributi per
attività musicali)
La Regione, per la realizzazione di
iniziative e attività nel settore musicale, concede contributi
a:
a) Enti locali, singoli o associati;
b) Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Cooperative senza fine di
lucro;
c) Aggregazioni dei soggetti di cui alla precedente lettera b) a larga
base rappresentativa nel territorio regionale.
I contributi sono concessi per:
- la diffusione dell’attività musicale nel territorio
regionale;
- il recupero e la promozione della cultura musicale veneta;
- la realizzazione di programmi musicali specifici con particolare
riguardo alle esigenze dei settori: scolastico, giovanile, del lavoro e
degli anziani.
Nella concessione dei contributi agli Enti di cui alla lettera a)
costituisce elemento di preferenza l’attivazione di programmi di
decentramento musicale realizzati in collaborazione con Enti lirici,
Teatri di tradizione e Istituzioni concertistico - orchestrali.
Art. 6 - (Commissione
consultiva per le attività musicali)
Al fine di esprimere alla Giunta
regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e
artistica delle attività di cui al precedente articolo 5, è
costituita una Commissione consultiva presieduta dal Presidente della
Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del Dipartimento competente;
b) 5 rappresentanti delle associazioni a larga base rappresentativa
che operano con continuità nel campo musicale, individuate dalla
Giunta regionale;
c) un rappresentante dell’AGIS;
d) un rappresentante dell’ANCI veneta;
e) un rappresentante dell’URPV;
f) tre esperti del settore musicale, designati dal Consiglio regionale
con voto limitato a due.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
Titolo IV
Teatro
Art. 7 - (Contributi per
attività teatrali)
La Regione, per la realizzazione di
iniziative e attività nel settore teatrale, concede contributi
a:
a) Enti locali, singoli o associati;
b) Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Gruppi di teatro
amatoriale legalmente costituiti, Cooperative senza fine di lucro;
c) Aggregazioni dei soggetti di cui al precedente punto b) a larga
rappresentatività nell’ambito regionale.
I contributi sono concessi per:
- attività di produzione con particolare riguardo a quelle
rivolte alla conoscenza e valorizzazione del teatro veneto;
- costituzione di circuiti per la distribuzione organica e coordinata
dell’attività teatrale nel territorio della Regione;
- organizzazione di decentramento teatrale nei quartieri, nei
distretti scolastici, nelle scuole e in altre sedi ove il teatro diventa
momento di promozione culturale;
- organizzazione di attività di teatro per ragazzi;
- iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale;
- iniziative che, in modo stabile e continuativo, contribuiscono allo
sviluppo delle attività e della cultura teatrale.
Art. 8 - (Commissione
consultiva per le attività teatrali)
Al fine di esprimere alla Giunta
regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e
artistica delle attività e iniziative di cui al precedente articolo
7 è costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Presidente
della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del Dipartimento competente;
b) cinque rappresentanti delle associazioni scelti tra quelli
designati dalle associazioni a più larga base rappresentativa che
operano con continuità nel campo teatrale, individuate dalla Giunta
regionale;
c) un rappresentante dell’AGIS;
d) un rappresentante dell’ANCI Veneta;
e) un rappresentante dell’URPV;
f) tre esperti del settore teatrale designati dal Consiglio regionale
con voto limitato a due.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
Titolo V
Cinema
Art. 9 - (Contributi per
attività cinematografiche)
Art. 10 - (Commissione
consultiva per le attività cinematografiche)
Titolo VI
Procedimenti
Art. 11 - (Modalità di
presentazione delle domande)
Le domande per la concessione dei
contributi di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9 sono presentate al
Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza
del 30 settembre, corredate da:
a) una relazione illustrativa delle finalità e delle
modalità di realizzazione del programma per il quale è
richiesto il contributo;
b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese.
Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Art. 12 -(Norme per
l’erogazione dei contributi)
Per ogni manifestazione o iniziativa di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9 il contributo non può essere superiore al 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile.
Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di concessione del contributo, presentare al Presidente
della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa con
l’impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente
spesa prevista per l’attuazione dell’iniziativa, nonchè
di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.
L’erogazione del contributo è disposta in unica soluzione
previa presentazione di idonea documentazione attestante
l’attività svolta.
La mancata presentazione di detta documentazione, entro il 31 dicembre
dell’esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la
decadenza del diritto al contributo assegnato.
La Giunta regionale può corrispondere acconti fino al 50 per
cento del contributo concesso.
Il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto qualora
venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.
La concessione del contributo può essere revocata altresì
con deliberazione della Giunta regionale qualora:
a) non intervengano entro il termine stabilito l’accettazione e
l’impegno di cui al secondo comma del presente articolo;
b) l’iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla
proposta a suo tempo presentata alla Regione;
c) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della
spesa;
d) vengano apportate all’iniziativa ammessa a contributo
modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
Titolo VII
Iniziative della Regione
Art. 13 - (Iniziative della
Regione)
Per il raggiungimento delle
finalità enunciate nello art. 1 della presente legge, la Regione:
a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in
collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui agli 5, 7 e 9, o per
affidamento; (7)
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione
delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla
catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette
istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e
trasmissione dei dati relativi a tali beni culturali.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art. 14 -(Approvazione
del piano generale di riparto)
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva,
sentita la competente Commissione consiliare:
a) omissis (8) ;
b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni,
Associazioni e Cooperative di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9;
c) il programma di iniziative di cui alla lettera a) del precedente
art. 13.
Qualora si ravvisi l’opportunità di procedere alla
immediata realizzazione di una delle iniziative culturali di cui alla
lettera a) del precedente art. 13, senza attendere l’approvazione
del programma annuale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere
le conseguenti deliberazioni, dandone comunicazione alla Commissione
consiliare competente.
Art. 15 - (Non
cumulabilità)
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono
cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi
regionali.
Art. 16 - (Disposizioni
comuni per la costituzione e il funzionamento delle commissioni)
Le commissioni di cui agli artt. 6, 8 e 10 sono nominate con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) dei predetti articoli,
sono designati dagli organismi interessati. Tali designazioni devono
pervenire al Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso
provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.
Per la validità delle sedute delle Commissioni istituite con la
presente legge è necessaria la presenza di almeno un terzo dei
componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri delle Commissioni durano in carica fino all’avvenuto
rinnovo del Consiglio regionale e possono essere riconfermati. La durata
in carica è prorogata fino all’avvenuta sostituzione.
Art. 17 - (Abrogazioni di
disposizioni precedenti)
La leggi regionali:
- 23 marzo 1979, n.
17 “ Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità
per la concessione di contributi a favore dell’Ente Autonomo
“ La Biennale di Venezia ”;
- 18 maggio 1979, n.
37 “ Norme in materia di promozione e diffusione di
attività musicali, teatrali e cinematografiche ”;
- 26 maggio 1980, n.
61 “ Concessione di contributi per gli Enti Arena di Verona, La
Fenice di Venezia, Orchestra da Camera di Padova, Teatro Sociale di
Rovigo e Teatro Comunale di Treviso ”,
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi allo
espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e
concernenti la concessione dei contributi per l’anno 1984.
Titolo IX
Norme transitorie
Art. 18 - (Domande di
contributo)
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al
precedente art. 11,
devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della legge stessa.
Art. 19 - (Contributo
1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza)
Per l’anno 1984 l’entità dei contributi concessi agli
Istituti di particolare rilevanza culturale è determinata nella
misura indicata nell’allegato A) della presente legge. Agli Enti di cui alle
leggi:
- 23 marzo 1979, n.
17 “ Adeguamento dello stanziamento regionale e modalità
per la concessione di contributi a favore dell’Ente Autonomo
“ La Biennale di Venezia ”;
- 26 maggio 1980, n.
61 “ Concessione di contributi per Enti Arena di Verona, La
Fenice di Venezia, Orchestra da Camera di Padova, Teatro Sociale di
Rovigo e Teatro Comunale di Treviso ”,
è corrisposta per l'anno 1984 l'eventuale integrazione tra la
somma indicata nell’allegato A) e la somma già corrisposta, o
da corrispondere, ai sensi di dette leggi.
Art. 20 - (Contributi
integrativi)
La Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio 1984 a
erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto
1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 37 ,
un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma
prevista in detto riparto.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo
stanziamento residuo attraverso l’erogazione di contributi anche a
Enti e Associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui
al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate
entro la data di approvazione della presente legge.
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i
soggetti di cui all’allegato A).
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione
consiliare competente dell’elenco dei contributi erogati a norma
dei precedenti commi.
Art. 21 - (Commissioni
consultive)
Le commissioni tecnico-consultive, nominate prima dell’entrata
in vigore della presente legge, ai sensi degli artt. 4, 8 e 10 della
legge regionale 18
maggio 1979, n. 37 , restano in carica sino all’insediamento
delle Commissioni consultive di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 10 e ne assumono le relative funzioni.
Per la legalità delle sedute e la validità delle
deliberazioni si applica il disposto di cui al precedente art. 16, terzo comma.
Titolo X
Disposizioni finanziarie
Art. 22 - (Norma
finanziaria)
Art. 23 -(Variazione di
bilancio)
Art. 24 - (Dichiarazione
d' urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATO A)
omissis ( 11) ]
Note
( 1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 2) L'art. 147 comma 2 lettera a)
della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 delega alle province l'erogazione dei
contributi in materia di promozione diffusione e sviluppo di
attività artistiche musicali, teatrali e cinematografiche,
nonché di contributi in materia di promozione della cultura musicale
di tipo corale e bandistico, conseguentemente ai sensi del comma 3
dell'art. 15 della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
sono da considerarsi abrogate le disposizioni della presente legge
incompatibili con quanto disposto dalla soprarichiamanta lettera a) del
comma 2 dell'art. 147.
( 7) Lettera così modificata
da comma 2 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che
sostituisce le parole “di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9” con
le parole “di cui agli articoli 5, 7 e 9”. Il comma 3 art. 10
della medesima legge dispone che la modifica decorre dal 1° gennaio
2007.
( 9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 10) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO
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