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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 (BUR n. 84/2009) (Abrogata)
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 (BUR n. 84/2009) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E
DELL’AUDIOVISIVO E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE SALE
CINEMATOGRAFICHE NEL VENETO (1)
CAPO I - Disposizioni generali
[Art. 1 - Finalità e
obiettivi.
1. La Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e
dell’audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica,
di formazione culturale, di comunicazione nonché rilevante strumento
di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le
attività connesse.
2. Con la presente legge la Regione, definisce, ai sensi
dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, gli indirizzi
generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e
delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) sostenere attività di promozione del cinema e
dell’audiovisivo quali forme di espressione artistica e culturale
che concorrono in modo rilevante all’educazione delle giovani
generazioni;
b) favorire azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica
degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo della Regione
con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;
c) promuovere iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni
cinematografiche e audiovisive, nazionali e internazionali;
d) promozione e sostegno delle imprese di produzione cinematografica e
audiovisiva con sede nel Veneto, quale fattore rilevante per la
valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della
Regione;
e) favorire lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e
delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico garantendo una
equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle
necessità dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo
sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione
dell’audiovisivo;
f) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata
e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con
particolare attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei nuovi
linguaggi espressivi;
g) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed
utilizzo della documentazione audiovisiva prodotta, commissionata o
acquisita dalla Regione nonché l’implementazione del
patrimonio audiovisivo della Mediateca regionale quale archivio storico
della cultura cinematografica e audiovisiva veneta;
h) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e l’evoluzione del
settore cinematografico e audiovisivo nel Veneto.
CAPO II - Promozione del cinema e
dell’audiovisivo
Art. 2 - Circuiti regionali
di qualità del cinema e dell’audiovisivo.
1. La Regione riconosce nella diffusione
del cinema e dell’audiovisivo un importante elemento di promozione
e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità
locali.
2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di
qualità del cinema e dell’audiovisivo, la Regione concorre
alla realizzazione di progetti proposti da enti locali, soggetti pubblici
e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e finalizzati alla
circuitazione e al coordinamento di rassegne e retrospettive dedicate ad
autori, temi e generi cinematografici di valore storico, artistico e
della ricerca di nuovi linguaggi espressivi con particolare attenzione al
mondo della scuola e dell’università.
Art. 3 - Promozione della
cultura cinematografica.
1. La Regione, allo scopo di favorire lo
sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica,
promuove e sostiene d’intesa con enti locali, soggetti pubblici e
privati senza fine di lucro operanti nel Veneto, rassegne, festival,
circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la
conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico.
Art. 4 - Programma
triennale.
1. In conformità con le linee di programmazione regionale
previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”, il Consiglio regionale,
entro il 31 dicembre dell’anno antecedente il triennio di
riferimento, approva, su proposta della Giunta, il programma triennale di
promozione dei circuiti regionali di qualità del cinema e
dell’audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica.
2. Il programma triennale contiene:
a) gli indirizzi, gli obiettivi, le modalità di attuazione e i
criteri di verifica degli interventi nel settore della cultura
cinematografica e della cultura audiovisiva;
b) i criteri per l’individuazione delle iniziative di interesse
e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione, anche in
collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di
lucro operanti nel Veneto;
c) l’ammontare delle risorse da trasferire agli enti locali per
gli interventi di rilevanza locale relativi ai rispettivi ambiti
territoriali;
d) i criteri per favorire un sistema integrato regionale fra la
cultura cinematografica e audiovisiva, lo spettacolo e la promozione
territoriale;
e) l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui
al presente Capo.
3. Il programma triennale mantiene efficacia fino
all’approvazione del programma successivo.
4. Al fine di favorire la realizzazione delle attività di cui al
presente Capo, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare
apposite convenzioni con enti locali soggetti pubblici e privati senza
fine di lucro operanti nel Veneto dotati di adeguate risorse finanziarie
e organizzative, che si avvalgono di professionalità riconosciute
nei settori del cinema e dell’audiovisivo e che realizzano progetti
di elevata qualità artistica di interesse regionale, nazionale e
internazionale.
Art. 5 - Piano
annuale.
1. La Giunta regionale, in attuazione
del programma triennale di cui all’articolo 4, sentita la
competente commissione consiliare, approva, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, il piano annuale degli
interventi.
2. Il piano annuale individua:
a) le iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate
direttamente dalla Regione anche in collaborazione con enti locali,
soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e le
relative risorse;
b) i trasferimenti di fondi alle autonomie locali per progetti di
rilevanza locale.
3. La Giunta regionale provvede a dare attuazione al piano annuale
degli interventi mediante atti di indirizzo e di coordinamento, per la
definizione delle modalità, procedure e tempi di realizzazione.
4. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla
competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione
del piano dell’anno precedente specificando:
a) analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia
dell’azione regionale nel settore;
b) relazione sulle attività realizzate direttamente, in
collaborazione con soggetti di cui al comma 2, lettera a);
c) relazione sulle risorse impiegate dalla Regione;
d) relazione sull’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di incentivazione alle attività cinematografiche di
rilevanza locale esercitate dalle province ai sensi dell’articolo 147 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 112” e successive modifiche.
CAPO III - Sostegno alla
produzione cinematografica e audiovisiva nel Veneto
Art. 6 - Attività di
film commission. (2) (3)
1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il patrimonio storico,
artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle
imprese che nel Veneto operano nei settori del cinema e
dell’audiovisivo e crea le condizioni per attrarre in Veneto
produzioni cinematografiche ed audiovisive mediante attività di film
commission.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di
bilancio, la Giunta regionale approva un programma di attività di
film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:
a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni
nel territorio regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee
di accoglienza alle produzioni sul territorio regionale;
b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e
qualificazione professionale degli operatori del settore del cinema e
dell’audiovisivo;
c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di
audiovisivi in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a
spazi nei centri storici e in spazi ex industriali. (4)
3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 la Giunta
regionale è autorizzata a stabilire rapporti di collaborazione con
enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro i cui
principi statutari corrispondono alle finalità della presente legge,
ivi compresi i soggetti che svolgono attività di film commission a
livello locale.
Art. 7 - Sostegno alle
produzioni.
1. Nell’ambito delle attività
individuate nel piano annuale di cui all’articolo 6, con specifico
riferimento al sostegno a progetti di pre-produzione, produzione,
post-produzione e di distribuzione, proposti da soggetti operanti nel
Veneto, la Giunta regionale previo parere della competente commissione
consiliare che si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si
prescinde dal parere, può concedere contributi per:
a) sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi;
b) oneri di produzione finalizzati a rendere le opere competitive nei
mercati nazionali e internazionali;
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione
nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
d) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento delle
professionalità del settore.
CAPO IV - Diffusione
dell’esercizio cinematografico
Art. 8 -
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo,
adibita a pubblico spettacolo cinematografico e audiovisivo;
b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato,
oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle
rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la
costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente
allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed
attrezzature;
c) per multisala, l’insieme di due o più sale
cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno
stesso immobile sotto il profilo strutturale e comunicanti tra loro;
d) per arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente
nel periodo stagionale individuato dal piano regionale di cui
all’articolo 11, allestito su un’area delimitata ed
appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o
videografiche;
e) per cinecircolo, oppure cinestudio, lo spazio di carattere
associativo destinato ad attività cinematografica.
Art. 9 - Sviluppo e
qualificazione dell’attività cinematografica.
1. Al fine di promuovere la più
adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo
sviluppo degli esercizi cinematografici sul territorio, la Regione del
Veneto si attiene alle seguenti finalità e principi generali:
a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di
sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e
tecnologicamente avanzata;
b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, per
favorire la crescita dell’imprenditoria e dell’occupazione,
nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale
degli operatori e dei dipendenti;
c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
d) valorizzazione della funzione dell’esercizio cinematografico
per la qualità sociale delle città e del territorio;
e) valorizzazione delle sale cinematografiche parrocchiali come centri
di aggregazione sociale e dell'associazionismo locale attivo nella
promozione del cinema nei piccoli centri.
2. Nel definire gli indirizzi di programmazione per
l’insediamento degli esercizi cinematografici la Giunta regionale
attua il principio della concertazione con gli enti locali e il confronto
con gli organismi associativi del settore.
2 bis. La Giunta regionale può disporre interventi a sostegno di
soggetti pubblici e privati per azioni di ammodernamento e adeguamento
tecnologico delle sale cinematografiche del Veneto. A questo fine la
Giunta regionale è autorizzata a predisporre un bando annuale per il
sostegno alla digitalizzazione delle sale cinematografiche in favore di
soggetti pubblici e privati, proprietari ed esercenti sale
cinematografiche situate in Veneto, che si impegnano a vincolare la
destinazione d’uso dell’immobile oggetto
dell’intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore
a cinque anni. (5)
Art. 10 - Indirizzi e
strumenti della programmazione.
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 9,
la Regione del Veneto promuove lo sviluppo e la qualificazione degli
esercizi cinematografici sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei cittadini,
con particolare riguardo all’integrazione delle sale nel contesto
sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema
delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la
qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la
loro vivibilità e sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di
esercizi;
d) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di
esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera
concorrenza.
Art. 11 - Piano regionale
delle sale cinematografiche.
1. La Giunta regionale, sulla base
degli indirizzi di programmazione di cui all’articolo 10, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva
il piano regionale delle sale cinematografiche contenente norme per
l’autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento
di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché
alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in
attività.
2. Nella predisposizione del piano di cui al comma 1 la Giunta
regionale tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:
a) il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel
territorio provinciale;
b) i criteri per l’ubicazione delle sale e delle arene, anche in
rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi e il periodo massimo di
apertura stagionale delle arene cinematografiche;
c) il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli
strumenti tecnologici necessari;
d) l’esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di
sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale,
nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e b);
e) la dimensione, la qualità e la completezza dell’offerta
nel bacino d’utenza;
f) i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione
per le sale con capienza inferiore ai cento posti;
g) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i
percorsi di avvicinamento e accesso.
3. Il piano contiene l’indicazione della documentazione
necessaria alla valutazione delle domande di cui all’articolo 13 ed
i criteri generali per lo svolgimento del relativo procedimento di
autorizzazione.
4. Il piano regionale delle sale cinematografiche è modificato,
con le procedure di cui al comma 1, sulla base dei dati acquisiti dal
sistema informativo della rete distributiva e dall’attività di
monitoraggio di cui all’articolo 14.
Art. 12 - Nucleo tecnico
di valutazione.
1. Ai fini della predisposizione,
dell’applicazione e della verifica del piano di cui
all’articolo 11, la Giunta regionale istituisce presso la struttura
regionale competente il Nucleo tecnico di valutazione e ne definisce il
funzionamento.
2. Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime il parere per il
rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 13, avvalendosi,
di volta in volta, nell’esame delle specifiche richieste di
autorizzazione, di un rappresentante della Provincia territorialmente
competente.
3. Il Nucleo è composto:
a) da un rappresentante delle strutture regionali competenti in
materia di spettacolo, di urbanistica e di commercio;
b) da un rappresentante dell’UPI regionale;
c) da un rappresentante dell’ANCI regionale;
d) da un rappresentante dell’AGIS/ANEC - Delegazione
regionale.
4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c) e d) sono designati
dalle associazioni di appartenenza.
5. Il Nucleo è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale e resta in carica tre anni.
Art. 13 - Procedimento di
autorizzazione.
1. La realizzazione, trasformazione ed
adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche,
nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già
in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono
subordinati ad autorizzazione comunale nel rispetto della normativa
edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici
vigenti.
2. La domanda di autorizzazione è presentata al comune
territorialmente competente ed è rilasciata dal comune medesimo,
previo parere favorevole del Nucleo tecnico di cui all’articolo 12
e nel rispetto dell’articolo 11, comma 3, con le procedure in tema
di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ove istituito,
oppure mediante la convocazione di apposita conferenza di servizi al fine
di acquisire, in un’unica sede, i pareri, i nulla-osta e gli atti
di assenso, comunque denominati, di competenza di altre
amministrazioni.
3. Nel rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo,
sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di igiene e
sicurezza.
Art. 14 -
Monitoraggio.
1. La Giunta regionale, anche sulla
base di quanto previsto dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 ,
“Norme sul Sistema Statistico regionale”, istituisce un
sistema informativo della rete distributiva delle sale ed arene
cinematografiche.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1, ai fini della
programmazione di cui all’articolo 10, analizza l’offerta
cinematografica nella Regione attraverso il monitoraggio della rete
distributiva delle sale ed arene cinematografiche.
3. L’attività di monitoraggio di cui al comma 2, può
essere realizzata anche promuovendo opportune collaborazioni con i comuni
e le province, oppure, avvalendosi, previa apposita convenzione, della
collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
e dell’Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS).
4. La Giunta regionale predispone con cadenza annuale un rapporto
sull’andamento e le tendenze dei consumi cinematografici e lo
trasmette al Nucleo tecnico di valutazione.
CAPO V - Mediateca regionale
Art. 15 -
Finalità.
1. É confermata, presso la
struttura regionale competente, la Mediateca regionale, già
istituita ai sensi della legge regionale 1 giugno 1983, n. 30 , al
fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la
salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio
audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico
e culturale, nonché l’evoluzione del territorio del Veneto.
(6)
2. La Mediateca regionale cura la documentazione audiovisiva e
multimediale nel territorio anche mediante un’opera di riproduzione
e acquisizione di materiali audio-visuali storici e di fotografia
storica. In particolare la Mediateca:
a) acquisisce ovvero fotoriproduce i materiali fotografici e
cinematografici disponibili presso enti, associazioni e privati;
b) conserva i materiali fotografici e cinematografici raccolti, tra i
quali pellicole e fotografie originali, fotoriproduzioni e diapositive di
particolare interesse per la storia e l’evoluzione del
territorio;
c) valorizza i materiali fotografici e cinematografici di cui alle
precedenti lettere.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con
istituzioni, enti, organismi specializzati pubblici e privati, cineteche
nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico
radiotelevisivo e con emittenti private.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale definisce l’organizzazione ed il
funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per
l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.
Art. 16 - Rete di
mediateche pubbliche.
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1,
la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un
sistema regionale di mediateche pubbliche operanti almeno a livello
provinciale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per
la gestione di servizi per:
a) l’accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte
delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel
rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio” e successive modifiche;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e
audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del
territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio
audiovisivo, anche al fine di garantire standard di gestione del
patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare
degli specifici regolamenti della Federazione internazionale degli
archivi del film (FIAP).
2. Con provvedimento della Giunta regionale, emanato previo parere
della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per
l’accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di
sistema, operanti almeno a livello provinciale presso enti pubblici o
privati senza fine di lucro. Sono stabiliti nel medesimo provvedimento i
criteri per il loro sostegno mediante la concessione di contributi per il
funzionamento e l’acquisto di beni necessari allo svolgimento delle
attività istituzionali.
Art. 17 -
Attività.
1. Al fine di promuovere e diffondere la documentazione audiovisiva e
multimediale nel territorio e consentirne la più ampia
fruibilità, la Mediateca regionale rende disponibile alle
biblioteche, videoteche e mediateche pubbliche del territorio dotate di
postazioni multimediali e che ne facciano richiesta, copia dei filmati di
cui la Regione detiene i diritti o le autorizzazioni alle
duplicazioni.
2. La Mediateca cura altresì:
a) l’organizzazione di iniziative culturali, di studio e
ricerca, finalizzate alla promozione e valorizzazione del proprio
patrimonio audiovisivo e fotografico, anche in collaborazione e/o
convenzione con soggetti pubblici e privati del territorio;
b) l’organizzazione di seminari, incontri di cinematografia e
fotografia, anche in collaborazione con soggetti operanti nel
territorio;
c) il deposito legale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252
“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”,
del patrimonio filmico e audiovisivo del Veneto. A tal fine la Giunta
regionale definisce con apposita convenzione il deposito presso un
soggetto pubblico o privato che presenta i requisiti necessari a
garantire il rispetto dei criteri di raccolta e conservazione previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 2006.
CAPO VI - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 18 - Norme
transitorie e finali.
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in
conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato in
esenzione.
2. Nelle more dell’approvazione del programma triennale di cui
all’articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata ad
approvare, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale
di cui all’articolo
5.
3. Fino all’approvazione del piano regionale delle sale
cinematografiche di cui all’articolo 11, le autorizzazioni di cui all’articolo 13 sono rilasciate sulla
base della normativa vigente.
Art. 19 - Fondo regionale
per il cinema e l’audiovisivo.
1. Ai fini di cui agli articoli 6 e 7
della presente legge, viene istituito il Fondo regionale di sostegno alla
produzione cinematografica e audiovisiva.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per
l’erogazione del Fondo di cui al comma 1.
Art. 20 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
provvede:
a) quanto alle spese di cui agli articoli 2 e 3,
quantificate in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011,
mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0166
“Promozione dello spettacolo” e contestuale incremento
dell’upb di nuova istituzione “Azioni di promozione e
sostegno del cinema e dell'audiovisivo” (funzione obiettivo F0021
“Cultura”, Area Omogenea A0049 “Cultura”) del
bilancio pluriennale 2009-2011;
b) quanto alle spese di cui agli articoli 12 e 14 quantificate in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi
2010 e 2011, mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0023
“Spese generali di funzionamento” del bilancio pluriennale
2009-2011;
c) quanto alle spese di cui all’articolo 15, quantificate in euro 150.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante prelevamento delle risorse
allocate nell'upb U0167, “Iniziative per attività editoriali e
catalogazione” e contestuale incremento dell’upb di nuova
istituzione di cui alla lettera a);
d) quanto alle spese di cui all’articolo 19, quantificate in
euro 750.000,00 per l’esercizio 2010 e 850.000,00 per
l’esercizio 2011, mediante prelevamento delle risorse allocate
nell'upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”,
partita n. 4 “Interventi per la cultura” e contestuale
incremento dell’upb di nuova istituzione di cui alla lettera
a).
2. Concorrono alle spese derivanti dall’attuazione della
presente legge le eventuali risorse statali provenienti dal Fondo unico
dello spettacolo, destinate al cinema.
Art. 21 -
Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano
abrogati:
a) la legge regionale l° giugno 1983, n. 30 “Istituzione
della Mediateca regionale”;
b) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52
“Norme in materia di promozione e diffusione di attività
artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”.
]
Note
( 1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 2) Rubrica sostituita da comma 1
art. 28 legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 3) Vedi quanto disposto
dall’art. 6 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che istituisce la Fondazione “Veneto Film Commission”
disciplinandone costituzione, partecipazione e compiti istituzionali.
( 4) Comma sostituito da comma 2
art. 28 legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
( 5) Comma inserito da comma 1
art. 27 legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
( 6) Vedi, sul punto, anche quanto
disposto in materia di mediateca regionale dall’art. 30 della
legge regionale 16
maggio 2019, n. 17 .
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