Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984)
Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984) [sommario] [RTF]
NORME PER IL
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.
Art. 1 - (Oggetto).
La Regione Veneto assicura ai Gruppi consiliari il personale e i mezzi
necessari all’assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei
limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.
Art. 2 - (Sede e servizi)
Ciascun Gruppo consiliare ha diritto
all’assegnazione, a cura dell’Ufficio di Presidenza,di una
sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.
L’Ufficio di Presidenza assicura
al gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire
ai consiglieri aderenti al gruppo l’assolvimento in forma autonoma
delle proprie funzioni. (
1)
L’Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di
bilancio del Consiglio regionale, all’allestimento, arredamento e
attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità,
sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari
sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito
verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari
responsabili.
L’Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione,
telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti
stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta
l’accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale.
(
2)
In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente
riconsegna all’Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che
ha ricevuto in carico.
Art. 2 bis - Spese per il
personale. (3)
1. A partire dalla decima legislatura regionale l’ammontare
complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico
dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può
complessivamente eccedere l’importo determinato sulla base del
parametro omogeneo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del
2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi
consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge
regionale e dall’Ufficio di presidenza.
Art. 3 - Contributi. (4)
(5)
1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione
del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva
individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con legge n. 213 del 2012.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi
consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le
modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per
qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un
nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le
conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono
dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la
nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è
intervenuta.
4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1
è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti
all’attività del Consiglio regionale in conformità a
quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza
Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i
contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o
indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque
estranee ai gruppi o alle loro finalità.
6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali
alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera
intellettuale o altro.
7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e
2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni
successivi purché entro il termine della legislatura. (
6)
Art. 3.1 - Messa a
disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari
del Consiglio regionale del Veneto. (7)
1. I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del
Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi
dell’articolo 3 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari” per le
spese inerenti le attività istituzionali possono essere, in tutto o
in parte, messi a disposizione della Giunta regionale come da conforme
indicazione del Presidente del Gruppo consiliare e secondo le
modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite
dall’Ufficio di presidenza, per il contrasto alle emergenze.
2. La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo
consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore
entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo
consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa
ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui
all’articolo 6 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012
recante il recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio
annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali.
Art. 3 bis - Unificazione di
Gruppi.
Art. 4 -(Divieto di
finanziamento a partiti)
Art. 5 - Attività dei
gruppi consiliari.
Art. 6 - Rendiconto di
esercizio annuale. (11) (12)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, ogni gruppo è
tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale strutturato
secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come
recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
evidenziando in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dal
Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti, distinguendo
quelle trasferite nell’anno di riferimento del rendiconto e quelle
trasferite negli anni precedenti e non ancora spese all’inizio
dell’esercizio di riferimento.
2. Il rendiconto è trasmesso dal presidente di ciascun gruppo
consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquantacinque
(
13) giorni dalla chiusura
dell’esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente
della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all’articolo 1,
commi 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
legge n. 213 del 2012.
2 bis. Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati
presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo.
(
14)
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è
automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione
del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
4. Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza
Stato-regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le
modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
Art. 6 bis - Misure per la
trasparenza del finanziamento dell’attività dei gruppi
consiliari. (15)
1. È istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati
relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari.
Tali dati sono pubblicati in un’apposita sezione del sito internet
del Consiglio regionale e resi disponibili, per via telematica, al
sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e
il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui
all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in
materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei
movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione
di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e
dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle
detrazioni fiscali.”.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12 - (Abrogazioni di
leggi).
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
Art. 13 - (Norma
finanziaria)
Gli oneri conseguenti all’applicazione della presente legge gravano
sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro
della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall’art. 17
dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Alla spesa si provvede, per l’anno in corso, facendo riferimento al
Cap. 30 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio
finanziario e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente
capitolo.
Note
(
1) Comma aggiunto da art. 37
della
legge
regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
(
2) Comma così sostituito da
art. 1,
legge
regionale 10 novembre 1988, n. 56 .
(
3) Articolo inserito da comma 1
art. 12
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 . Vedi per la legislatura in corso
alla data di entrata in vigore della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
quanto disposto dall’articolo 13 comma 1 L.R. 47/2012; vedi
altresì quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 13 L.R.
47/2012 in ordine alla non applicazione alle spese per il personale dei
Gruppi consiliari dei limiti stabiliti dal decreto legge n. 78 del 2010
convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
(
4) Articolo così
sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma
1 art. 14
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
5) In ordine alla disciplina dei
contributi di cui al presente articolo, in esito alla deliberazione di
non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, vedi art. 4
legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 .
(
6) Per la interpretazione
autentica del presente comma, vedi comma 2 dell’art. 3 della
legge regionale 7
novembre 2013, n. 28 ai sensi del quale “Il comma 7
dell’articolo 3 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
come sostituito dall’articolo 14 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
si interpreta nel senso che gli avanzi finanziari degli anni antecedenti
il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di
spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre
2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi
consiliari.”.
(
7) Articolo inserito da comma 1
art. 1
legge
regionale 20 maggio 2020, n. 16 .
(
8) Articolo abrogato da lett. a)
comma 1 art. 34
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
9) Articolo abrogato da lett. a)
comma 1 art. 34
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
10) Articolo abrogato da
lett. a) comma 1 art. 34
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
11) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 15
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
12) Vedi anche art. 4 della
legge regionale 7
novembre 2013, n. 28 che reca la disciplina degli adempimenti
conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da
parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
(
13) Comma così
modificato da lettera a) comma 1 dell’articolo 1 della
legge regionale 7 novembre
2013, n. 28 che ha sostituito la parola “cinquanta” con
la parola “cinquantacinque”
(
14) Comma aggiunto da lettera
b) comma 1 articolo 1 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
(
15) Testo inserito da comma 1
art. 16
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
16) Articolo abrogato da art.
189, comma 2, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
sostituito da artt. 176-181 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(
17) Articolo abrogato da art.
189, comma 2, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
sostituito da artt. 176-181 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(
18) Articolo abrogato da art.
189, comma 2, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
sostituito da artt. 176-181 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(
19) Articolo abrogato da art.
189, comma 2, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
sostituito da artt. 176-181 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(
20) Articolo abrogato da art.
189, comma 2, della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e
sostituito da artt. 176-181 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
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