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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984)

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984) [sommario] [RTF]

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.

Art. 1 - (Oggetto).

La Regione Veneto assicura ai Gruppi consiliari il personale e i mezzi necessari all’assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Art. 2 - (Sede e servizi)

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all’assegnazione, a cura dell’Ufficio di Presidenza,di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.
L’Ufficio di Presidenza assicura al gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire ai consiglieri aderenti al gruppo l’assolvimento in forma autonoma delle proprie funzioni. (1)
L’Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all’allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.
L’Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l’accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale. (2)
In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all’Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

Art. 2 bis - Spese per il personale. (3)

1. A partire dalla decima legislatura regionale l’ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l’importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall’Ufficio di presidenza.

Art. 3 - Contributi. (4) (5)

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
3. Se nel corso dell’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.
6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d’opera intellettuale o altro.
7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell’anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura. (6)

Art. 3.1 - Messa a disposizione delle risorse nella disponibilità dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale del Veneto. (7)

1. I contributi a carico dei fondi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale spettanti e assegnati ai Gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari” per le spese inerenti le attività istituzionali possono essere, in tutto o in parte, messi a disposizione della Giunta regionale come da conforme indicazione del Presidente del Gruppo consiliare e secondo le modalità stabilite e le indicazioni di destinazione definite dall’Ufficio di presidenza, per il contrasto alle emergenze.
2. La destinazione dei contributi già incassati dal Gruppo consiliare, come prevista ai sensi di cui al comma 1, costituisce minore entrata a titolo di contributi spettanti ed assegnati al Gruppo consiliare ed è rendicontata con segno negativo nella voce relativa ai fondi trasferiti per spese di funzionamento del rendiconto di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 recante il recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Art. 3 bis - Unificazione di Gruppi.

omissis (8)

Art. 4 -(Divieto di finanziamento a partiti)

omissis (9)

Art. 5 - Attività dei gruppi consiliari.

omissis (10)

Art. 6 - Rendiconto di esercizio annuale. (11) (12)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, ogni gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti, distinguendo quelle trasferite nell’anno di riferimento del rendiconto e quelle trasferite negli anni precedenti e non ancora spese all’inizio dell’esercizio di riferimento.
2. Il rendiconto è trasmesso dal presidente di ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquantacinque (13) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all’articolo 1, commi 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
2 bis. Il rendiconto è sottoscritto da tutti coloro che sono stati presidenti del gruppo nel periodo di riferimento del rendiconto medesimo. (14)
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
4. Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.

Art. 6 bis - Misure per la trasparenza del finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. (15)

1. È istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. Tali dati sono pubblicati in un’apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.”.

Art. 7

(omissis) (16)

Art. 8

(omissis) (17)

Art. 9

(omissis) (18)

Art. 10

(omissis) (19)

Art. 11

(omissis) (20)

Art. 12 - (Abrogazioni di leggi).

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

Art. 13 - (Norma finanziaria)

Gli oneri conseguenti all’applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall’art. 17 dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Alla spesa si provvede, per l’anno in corso, facendo riferimento al Cap. 30 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio finanziario e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente capitolo.


Note

(1) Comma aggiunto da art. 37 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
(2) Comma così sostituito da art. 1, legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 .
(3) Articolo inserito da comma 1 art. 12 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 . Vedi per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 quanto disposto dall’articolo 13 comma 1 L.R. 47/2012; vedi altresì quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 13 L.R. 47/2012 in ordine alla non applicazione alle spese per il personale dei Gruppi consiliari dei limiti stabiliti dal decreto legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
(4) Articolo così sostituito, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, da comma 1 art. 14 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(5) In ordine alla disciplina dei contributi di cui al presente articolo, in esito alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, vedi art. 4 legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 .
(6) Per la interpretazione autentica del presente comma, vedi comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 ai sensi del quale “Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 si interpreta nel senso che gli avanzi finanziari degli anni antecedenti il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre 2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi consiliari.”.
(7) Articolo inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 16 .
(8) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(9) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(10) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(11) Articolo così sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(12) Vedi anche art. 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 che reca la disciplina degli adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
(13) Comma così modificato da lettera a) comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 che ha sostituito la parola “cinquanta” con la parola “cinquantacinque”
(14) Comma aggiunto da lettera b) comma 1 articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
(15) Testo inserito da comma 1 art. 16 legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(16) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(17) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(18) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(19) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(20) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO

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