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Contenuti:
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 (BUR n. 95/2013 )
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 (BUR n. 95/2013 ) [sommario] [RTF]
NORME INTEGRATIVE, INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE DEL CAPO V - NORME
PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, n.
47 , IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174,
CONVERTITO CON LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, IN MATERIA DI COORDINAMENTO
DELLA FINANZA PUBBLICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 117, TERZO COMMA,
COSTITUZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 56
“NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI”
Art. 2 - Modifica della
legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il
controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali,
in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del
Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
1. All’ articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica “Limite alle spese per il personale dei gruppi
consiliari” è sostituita dalla seguente: “Spese
dei gruppi consiliari”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
omissis ( 2)
1. Il limite di spesa previsto dal comma 1 dell’ articolo 13 della
legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47 , si interpreta nel senso che non sono computate
in esso le spese per il personale effettuate con l’utilizzo degli
avanzi finanziari degli esercizi precedenti l’esercizio 2013.
2. Il comma 7 dell’ articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
si interpreta nel senso che gli avanzi finanziari degli anni antecedenti
il 2013 possono essere utilizzati per sostenere tutte le tipologie di
spesa previste dal modello di rendiconto approvato con DPCM 21 dicembre
2012, ivi comprese le spese per il personale dei gruppi consiliari.
Art. 4 - Adempimenti
conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.
1. L’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, commi 11
e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni,
con legge n. 213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari
interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei
rispettivi gruppi.
2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di
parte di essi ( 3) da parte della
sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l’Ufficio di
presidenza dispone l’obbligo di restituzione delle somme ricevute
ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 ,
come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 ,
nonché delle somme ricevute per le spese di personale e ( 4) non regolarmente rendicontate, anche
mediante la predisposizione e approvazione ( 5) di un apposito piano di rientro che contempli
progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti al
gruppo ( 6) fino ad un massimo
dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al
Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non
ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a
spese di funzionamento o di personale.( 7) La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo
consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto contenente le
spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il
Presidente, la comunicazione è inviata anche ( 8) al Presidente che ha autorizzato la spesa
dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente
così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo
alla voce “altre spese”. ( 9)
2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non
trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza
esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti” e successiva modifiche. ( 10)
3. omissis ( 11)
Art. 5 - Norma
transitoria.
1. Per gli esercizi finanziari 2013 e seguenti, sono ammissibili anche le
spese derivanti da contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi
di formazione stipulati dai gruppi consiliari prima del recepimento del
decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n.
213 del 2012, i cui effetti giuridici ed economici si protraggono nella
nona legislatura.
Art. 6 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 24, comma 1, dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato dopo il comma
2 dell’art. 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
( 2) Testo riportato dopo il comma
1 dell’art. 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
( 3) Comma così modificato da
lett. a) comma 1 art. 2 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che
ha aggiunto le parole “o di parte di essi”.
( 4) Comma così modificato da
lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che
ha aggiunto le parole “nonché delle somme ricevute per le
spese di personale e”.
( 5) Comma così modificato da
lett. c) comma 1 art. 2 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che
ha aggiunto le parole “e approvazione”.
( 6) Comma così modificato da
lett. d) comma 1 art. 2 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che
ha sostituito le parole “del contributo annuale spettante al gruppo
per le spese di funzionamento” con le parole “dei rispettivi
contributi annuali spettanti al gruppo”.
( 7) Comma così modificato da
lett. e) comma 1 art. 2 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che
ha aggiunto le parole “fino ad un massimo dell’ottanta per
cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei
contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a
prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o
di personale”.
( 8) Comma così modificato da
comma 2 art. 2 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che
ha aggiunto la parola “anche”.
( 9) Comma così modificato da
comma 3 art. 2 legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 che
ha aggiunto alla fine il periodo “Le somme già riscosse ed
eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del
rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”. Le
disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 della presente legge
così come modificato dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 si
applicano a decorrere dai rendiconti dei gruppi consiliari
dell’esercizio finanziario 2013.
( 10) Comma inserito da comma 1
art. 3 legge
regionale 8 agosto 2014, n. 22 .
( 11) Comma abrogato da comma 1
art. 1 legge
regionale 8 agosto 2014, n. 22 con decorrenza di effetti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 39 del 26 febbraio - 6 marzo 2014 (13 marzo 2014). Il
comma 3 dell’art. 4 della presente legge così disponeva:
“L’Ufficio di presidenza dispone, per i gruppi le cui spese
sono state ritenute irregolari, la decadenza dal diritto
all’erogazione per l’anno in corso delle risorse per il
funzionamento di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n.
56 , come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre
2012, n. 47 , in misura proporzionale alle spese dichiarate
irregolari. Nel caso in cui parte di tali risorse sia già stata
erogata l’Ufficio di presidenza ne richiede la restituzione con le
modalità di cui al comma 2.”.
SOMMARIO
-
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
(BUR n. 95/2013 )
-
NORME INTEGRATIVE, INTERPRETATIVE E
MODIFICATIVE DEL CAPO V - NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI
CONSILIARI - DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, n. 47
, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO
CON LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA
FINANZA PUBBLICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 117, TERZO COMMA,
COSTITUZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 56
“NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI”
-
-
Art. 1 - Modifica della
legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il
funzionamento dei Gruppi consiliari”.
-
Art. 2 - Modifica della
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la
riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle
istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei
revisori dei conti della Regione del Veneto”.
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Art. 3 - Interpretazione
autentica dell’articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2012,
n. 47 e dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n.
56 , come sostituito dall’articolo 14 della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47 .
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Art. 4 - Adempimenti conseguenti
alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.
-
Art. 5 - Norma transitoria.
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Art. 6 - Entrata in vigore.
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