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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 (BUR n. 128/2021)
Legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 (BUR n. 128/2021) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO
DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI, TRASPORTI E
AMBIENTE (1)
CAPO I
- Disposizioni in materia di governo del territorio
Art. 1 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
“Disposizioni in materia di condono edilizio”. (2)
Art. 2 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
1. Alla fine del comma 7 dell’ articolo 4 della
legge regionale 4
aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: “e
quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione
di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.”.
2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
è aggiunto il seguente periodo: “e quelle finalizzate o
comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e
di impianti di interesse pubblico.”.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
Art. 4 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione
del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della
direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva
2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)”.
CAPO II - Disposizioni in materia
di viabilità, lavori pubblici e appalti
Art. 5 - Modifica
all’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni.
Art. 6 - Modifica
all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale”.
Art. 7 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
2. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
è abrogato.
3. Al comma 1ter dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ,
le parole: “di cui ai commi 1 e 1 bis” sono sostituite
dalle seguenti: “dei lavori, approvati dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e
5),”.
4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
è sostituito dal seguente:
omissis ( 7)
5. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)
6. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 , sono aggiunte le seguenti parole: “o da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari”.
7. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 sono abrogati.
Art. 8 - Modifica
all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del numero 1) della lettera a) sono aggiunte le seguenti
parole: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
numero 1)”;
b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse
regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera
a).”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 48 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 , come modificato dal comma 1, si applicano ai
contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non sia già stata presentata la richiesta di
nomina del collaudatore all’amministrazione regionale.
Art. 9 - Misure di
semplificazione nei procedimenti di pagamento. (9)
[1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio
attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50
per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed
assicurativi.]
CAPO III - Disposizioni in materia
di ambiente e di trasporto
Art. 10 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 11 - Modifica
all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
(11)
Art. 12 - Disposizioni
straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di
linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente di cui all’ articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”
possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al
termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione
del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione
del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della
rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono
contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato
l’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
titolari di licenza di taxi di cui all’ articolo 3 della
legge regionale 30
luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza
dell’interessato, del parere favorevole della commissione
consultiva comunale di cui all’ articolo 13 della
medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione
dell’istanza senza diversa comunicazione all’interessato, il
parere si intende espresso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
servizi di noleggio con conducente, di cui all’ articolo 3 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea
nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola
nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’ articolo 3 e ai
servizi di cui all’ articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
Per tali servizi la sospensione dell’esercizio
dell’attività non comporta l’alienazione del natante e
prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante
alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione
dell’esercizio dell’attività.
4. I titolari di autorizzazione al noleggio
con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n.
22 , al cessare della sospensione dell’esercizio
dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine
massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti
previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo
autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al
ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui
al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti
comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità
di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il
conferimento del titolo di cui agli articolo 14, comma 2,
della legge
regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e 17, comma 2, della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 . Non è, altresì, consentita la
trasferibilità dei titoli di cui all’articolo 17 della
legge regionale 30
luglio 1996, n. 22 , e all’ articolo 20 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 .
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo
non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di
nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.
Art. 13 - Modifica
all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
“Disciplina degli autoservizi atipici”.
1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo 5 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 46 , sono inserite le seguenti parole:
“La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle
condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza
annuale.”.
Art. 16 - Modifica
all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11
“Disposizioni in materia di attività di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e
modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998,
(15) n. 25 “Disciplina
ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
Art. 17 - Modifica
all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11
“Disposizioni in materia di attività di trasporto di
viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e
modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998,
(17) n. 25 “Disciplina
ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo 15 della
legge regionale 3
aprile 2009, n. 11 , sono inserite le seguenti parole: “La
verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni
previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza
annuale.”.
Art. 18 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di
trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 ,
dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
“h bis) la definizione dei criteri per l’individuazione
delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle
piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all’articolo
1, comma 1, lettera d).”.
Art. 19 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41
“Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32
concernente “Norme per la polizia idraulica e per
l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali
dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza
regionale””. (18)
Art. 20 - Titolo giuridico
per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei
corsi di acqua di competenza regionale. (20)
1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla
effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione
del rischio idraulico sui corsi d’acqua di competenza regionale,
hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari,
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, gli
interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità
idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a
rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell’alveo
necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità
alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di
incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell’ articolo 16 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche” nonché ai sensi dell’ articolo 68 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”, previa acquisizione del parere della struttura
regionale competente in materia forestale sul territorio, ove
l’area di intervento sia configurabile come boscata ai sensi del
regolamento
regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di
polizia forestale adottate ai sensi dell’ articolo 5 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale””
ed in conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal
Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018
“Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione
forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017”, pubblicata sul
BUR n. 9 del 23 gennaio 2018.
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 21 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 22 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Con sentenza n. 44/2023 (G.U.
– 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha
dichiarato la infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1, l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 9 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
e) della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'articolo
19 per contrasto con gli articoli 3 e 9 della Costituzione, la
inammissibilità o comunque la infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 20. Il Governo, con ricorso
n. 66 del 2021 aveva impugnato la legge regionale relativamente alle
disposizioni contenute negli articoli 1, per contrasto della disciplina
di destinazione della oblazione con gli articoli 25 e 117, comma 2, lett.
l) della Costituzione in materia di ordinamento penale, 9 per contrasto
con il Codice dei contratti e la disciplina in materia di tutela della
concorrenza del previsto superamento della previsione, nei procedimenti
di pagamento, della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei
versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, 19 per aver
introdotto una disciplina irragionevole in materia di estrazione di
rilevanti quantità di materiali litoidi, in violazione degli
articoli 3 e 9 della Cost. e 20 per violazione ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione
della previsione di superamento della autorizzazione paesaggistica per
gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di
competenza regionale.
(2) Con sentenza n.
44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte
costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 1, per pretesa violazione
dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione in materia di
ordinamento penale: in effetti, atteso che l’art. 32, comma 33, del
d.l. n. 269 del 2003, come convertito, ha stabilito che «le regioni,
......, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo
relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e
possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione
fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C
allegata al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche
di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di
riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo
edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47», ritiene
la Corte che resta estranea alla disciplina dell’oblazione, in
quanto tale ricadente nell’ambito di competenza esclusiva statale
di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. (ordinamento
penale), la destinazione, come quella disposta dall’articolo in
esame (ovvero il perseguimento di finalità generali inerenti al
governo del territorio), degli introiti che le regioni riscuotono per
effetto della norma sopra citata; il Governo aveva impugnato la legge
regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 1
con il ricorso n. 66/2021.
( 3) Testo riportato al comma 1
bis dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 .
( 4) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
( 5) Testo riportato dopo il comma
3 dell’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 6) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 7) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 8) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
(9) Con sentenza n.
44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte
costituzionale ha dichiarato la fondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 9, per violazione
dell’articolo 117, secondo comma , lettera e) in materia di tutela
della concorrenza, in quanto l’”istituto della ritenuta di
garanzia, disciplinato dall’art. 30, comma 5-bis, cod. contratti
pubblici, sebbene sia volto a disciplinare le procedure di pagamento e
quindi afferisca materialmente alla fase dell’esecuzione del
contratto, si raccorda da un punto di vista funzionale e teleologico alle
altre disposizioni del codice poste a tutela del rispetto, da parte del
soggetto affidatario o esecutore del contratto, degli obblighi
contributivi e previdenziali, costituendone pertanto un’essenziale
articolazione procedimentale”; pertanto la norma regionale, nel
prevedere il superamento, per i contratti pubblici di servizi, forniture
e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, del pagamento della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia
dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi incide,
derogandolo, sul corretto adempimento degli obblighi contributivi che
costituisce misura di garanzia della tutela della concorrenza “nel
mercato”»; il Governo aveva impugnato la legge regionale
relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 9 con il
ricorso n. 66/2021.
( 10) Testo riportato
all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 11) Ai sensi del comma 1
dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22,
l’articolo è abrogato da lett. j) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
( 12) Testo riportato
all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
( 13) Testo riportato
rispettivamente dopo la lettera a) e la lettera b) del comma 1
dell’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
.
( 14) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46
.
( 15) Per mero errore
materiale, la data “30 ottobre 1988” va sostituita con
“30 ottobre 1998”. Vedi errata corrige pubblicata nel BUR n.
135 del 12 ottobre 2021.
( 16) Testo riportato alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11
.
( 17) Per mero errore
materiale, la data “30 ottobre 1988” va sostituita con
“30 ottobre 1998”. Vedi errata corrige pubblicata nel BUR n.
135 del 12 ottobre 2021.
(18) Con sentenza n.
44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte
costituzionale ha dichiarato la fondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 19 per violazione degli
articoli 3 e 9 della Costituzione sotto il profilo della incongruità
ed irragionevolezza delle scelte operate dal legislatore: in effetti,
afferma la Corte, la esegesi della disposizione impugnata conduce a
ritenere che, con le modifiche ad essa da ultimo apportate, siano state
considerevolmente ampliate le quantità di materiale litoide che
può essere estratto dagli alvei e dalle zone golenali in assenza di
appositi piani; quanto sopra laddove la “eccezionalità di
un’autorizzazione all’attività estrattiva in assenza di
piani doveva portare a qualificare come non replicabile il prelievo
straordinario nei limiti dei 20.000 metri cubi” (oggi portato a una
pluralità di interventi di estrazione e commisurata a un volume
massimo quattro volte superiore (pari a 80.000 metri cubi). Ne consegue
un giudizio di incongruità e irragionevolezza della scelta del
legislatore veneto di aumentare la quantità di materiali litoidi che
si possono estrarre in assenza di piani estrattivi, anche per
l’incidenza che tale ampliamento determina sulla salvaguardia di un
adeguato livello di tutela dell’ambiente e del paesaggio; il
Governo aveva impugnato la legge regionale relativamente alle
disposizioni contenute nell’articolo 19 con il ricorso n. 66/2021.
( 19) Testo riportato al comma
2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 .
(20) Con sentenza n.
44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte
costituzionale ha dichiarato la infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 20: sia se riferita alla
violazione dell’art. 117, commi secondo, lettera m), e sesto,
Cost., in quanto non sorrette da alcuna argomentazione e, pertanto,
prospettate in maniera del tutto generica e apodittica ed infondata, sia
se relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost.: e ciò in quanto, se gli interventi previsti
dall’articolo in esame mostrano di incidere potenzialmente su
ambiti oggetto di vincolo paesaggistico, d’altro canto, essi
risultano sostanzialmente equivalenti alle attività contemplate dal
punto A.25. dell’Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, espressamente
esonerate dall’autorizzazione paesaggistica. Ne consegue che la
norma in esame, ove interpretata ed attuata in aderenza e nei limiti
della normativa statale interposta richiamata, risulterà
costituzionalmente legittima. Il Governo aveva impugnato la legge
regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo
20 con il ricorso n. 66/2021.
SOMMARIO
-
Legge regionale 21 settembre 2021, n.
27 (BUR n. 128/2021)
-
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO,
VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI, TRASPORTI E AMBIENTE (1)
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia
di governo del territorio
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di viabilità, lavori pubblici e appalti
-
-
CAPO III - Disposizioni in
materia di ambiente e di trasporto
-
-
Art. 10 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n.
3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti”.
-
Art. 11 - Modifica
all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016,
n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione
integrata ambientale”. (11)
-
Art. 12 - Disposizioni
straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di
linea.
-
Art. 13 - Modifica
all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre
1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi
atipici”.
-
Art. 14 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994,
n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
-
Art. 15 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994,
n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
-
Art. 16 - Modifica
all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3
aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di
attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente e modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998,
(15) n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale””.
-
Art. 17 - Modifica
all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009,
n. 11 “Disposizioni in materia di attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della
legge regionale 30 ottobre 1998, (17) n. 25 “Disciplina
ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
-
Art. 18 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008,
n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a
servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli
sport sulla neve”.
-
Art. 19 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n.
41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n.
32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per
l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle
zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali
lacuali di competenza regionale””. (18)
-
Art. 20 - Titolo giuridico
per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza
idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale. (20)
-
CAPO IV Disposizioni finali
-
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