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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988)

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988) [sommario] [RTF]

ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI. (1)

Legge abrogata con decorrenza dalla X° legislatura regionale per effetto degli articoli 17 e 19 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 .




Note

(1) Con riferimento all’articolo 7 recante “Trattamento economico” della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 così come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012” e che così disponeva “1. Al titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell’indennità, della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.”, il Consiglio di Stato, sezione seconda, con propria ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 4997/2021 ha sollevato questione di legittimità costituzionale della previsione di riduzione del trattamento economico, con riferimento agli articoli 3, comma 2, 36 e 53 della Costituzione, atteso che la commisurazione dell’intervento di rimodulazione della indennità, pur in un contesto normativo ispirato dichiaratamente ad esigenze di razionalizzazione e contenimento degli oneri per il funzionamento dell’apparato amministrativo (come disposto dal decreto legge, convertito con modificazioni, n. 78 del 2010) deve comunque osservare il rispetto di valori e principi costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza, di legittimo affidamento dei cittadini sulla stabilità della situazione amministrativa preesistente, di certezza delle situazioni giuridiche consolidate e di coerenza dell’ordinamento: e nel caso di specie a fronte di una riduzione nella misura del 70 per cento, non risulta alcuna diversa configurazione delle funzioni svolte dall’ufficio, la riduzione ha riguardato solo tale figura unitamente a quella del difensore civico, risultava permanere l’incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente: da cui la irragionevolezza della previsione per il significativo “sbilanciamento” nella misura della riduzione a fronte di una assenza di elementi giustificativi di cui il legislatore regionale non ha dato conto. L’ordinanza di rimessione del Consiglio di stato è stata pubblicata con il n. 132 del 30 giugno 2021 nella G.U. - 1ª Serie Speciale n. 37 del 15 settembre 2021.
La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 188 del 2022, ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge regionale del Veneto n. 13 del 2012 fondata sotto il profilo della violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
In effetti, argomenta la Corte, l’intervento riduttivo posto in essere dal legislatore regionale si traduce in un assetto lesivo dell’affidamento, atteso che, sotto un profilo di proporzionalità, la misura dell’intervento riduttivo “disvela la sproporzione della misura disposta dalla norma censurata” anche atteso che “A incidere sull’affidamento della ricorrente .... concorre anche l’incompatibilità di tale incarico con l’esercizio di qualunque attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione, nonché la previsione della sua durata quinquennale”. La Corte quindi conclude affermando che “il test di proporzionalità non può ritenersi superato con riferimento alla valutazione del minor sacrificio imposto, alla stregua della percentuale di riduzione del compenso, sia in sé considerata, sia in rapporto a quelle praticate nel medesimo contesto temporale e normativo” e che “Nel caso di specie, la discrezionalità del legislatore veneto avrebbe dovuto essere esercitata offrendo maggiore tutela alla posizione del titolare dell’incarico indennitario: la norma regionale censurata, praticando una riduzione sproporzionata, trasmoda in una lesione del legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto, che ne determina l’illegittimità costituzionale” e disponendo che “spetterà al giudice a quo individuare le modalità con cui “ricomporre l’ordinamento” dopo una sentenza di accoglimento .
Il testo della presente legge regionale è comunque riportato nella sezione testo storico.


SOMMARIO

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