Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988)
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE
DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI. (1)
Note
(
1) Con riferimento
all’articolo 7 recante “Trattamento economico” della
legge regionale 9
agosto 1988, n. 42 così come modificato dall’articolo 7
della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2012” e che così disponeva “1. Al titolare
dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il
30 per cento dell’indennità, della diaria a titolo di rimborso
spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione
previsti dalla
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e
successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le
modalità per gli stessi previste.”, il Consiglio di Stato,
sezione seconda, con propria ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale n. 4997/2021 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della previsione di riduzione del trattamento economico,
con riferimento agli articoli 3, comma 2, 36 e 53 della Costituzione,
atteso che la commisurazione dell’intervento di rimodulazione della
indennità, pur in un contesto normativo ispirato dichiaratamente ad
esigenze di razionalizzazione e contenimento degli oneri per il
funzionamento dell’apparato amministrativo (come disposto dal
decreto legge, convertito con modificazioni, n. 78 del 2010) deve
comunque osservare il rispetto di valori e principi costituzionali di
ragionevolezza ed uguaglianza, di legittimo affidamento dei cittadini
sulla stabilità della situazione amministrativa preesistente, di
certezza delle situazioni giuridiche consolidate e di coerenza
dell’ordinamento: e nel caso di specie a fronte di una riduzione
nella misura del 70 per cento, non risulta alcuna diversa configurazione
delle funzioni svolte dall’ufficio, la riduzione ha riguardato solo
tale figura unitamente a quella del difensore civico, risultava permanere
l’incompatibilità con qualsiasi attività di lavoro
autonomo o dipendente: da cui la irragionevolezza della previsione per il
significativo “sbilanciamento” nella misura della riduzione a
fronte di una assenza di elementi giustificativi di cui il legislatore
regionale non ha dato conto. L’ordinanza di rimessione del
Consiglio di stato è stata pubblicata con il n. 132 del 30 giugno
2021 nella G.U. - 1ª Serie Speciale n. 37 del 15 settembre 2021.
La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 188 del 2022, ha
ritenuto la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 7 della legge regionale del Veneto n. 13 del 2012
fondata sotto il profilo della violazione del principio di tutela del
legittimo affidamento.
In effetti, argomenta la Corte, l’intervento riduttivo posto in
essere dal legislatore regionale si traduce in un assetto lesivo
dell’affidamento, atteso che, sotto un profilo di
proporzionalità, la misura dell’intervento riduttivo
“disvela la sproporzione della misura disposta dalla norma
censurata” anche atteso che “A incidere
sull’affidamento della ricorrente .... concorre anche
l’incompatibilità di tale incarico con l’esercizio di
qualunque attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi
commercio o professione, nonché la previsione della sua durata
quinquennale”. La Corte quindi conclude affermando che “il
test di proporzionalità non può ritenersi superato con
riferimento alla valutazione del minor sacrificio imposto, alla stregua
della percentuale di riduzione del compenso, sia in sé considerata,
sia in rapporto a quelle praticate nel medesimo contesto temporale e
normativo” e che “Nel caso di specie, la discrezionalità
del legislatore veneto avrebbe dovuto essere esercitata offrendo maggiore
tutela alla posizione del titolare dell’incarico indennitario: la
norma regionale censurata, praticando una riduzione sproporzionata,
trasmoda in una lesione del legittimo affidamento sulla stabilità
del rapporto, che ne determina l’illegittimità
costituzionale” e disponendo che “spetterà al giudice a
quo individuare le modalità con cui “ricomporre
l’ordinamento” dopo una sentenza di accoglimento .
Il testo della presente legge regionale è comunque riportato nella
sezione testo storico.
SOMMARIO