1. La Regione sostiene la razionalizzazione
ed il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori
dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo
e dei servizi in Veneto, attraverso forme di incentivazione finalizzate
ad agevolare l’accesso al credito, al fine di promuovere lo
sviluppo del sistema produttivo regionale, cogliendo le opportunità
derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa
dell’Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli
specifici comparti economici.
2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi
regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione
delle norme, orientata all’unitarietà della gestione delle
risorse nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed
efficacia degli interventi finanziari.
3. Ai fini di cui al comma 2 le risorse di cui ai fondi di rotazione
istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
a)
legge regionale
18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare
l’accesso al credito nel settore del commercio” - fondo di
rotazione per il commercio e i servizi;
b)
legge regionale
17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2002” - fondo di rotazione per
l’artigianato;
c)
legge regionale
12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura” e successive modificazioni - articoli 57 e 58 - fondo
di rotazione per l’agroindustria;
d)
legge regionale
14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto” - articolo 45 - fondo di rotazione del turismo;
e)
legge regionale
23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale
2016” - articolo 20 - fondo per il credito alle aziende vittime di
mancati pagamenti;
e bis)
legge
regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione
di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria
femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione
agevolativa per l’imprenditoria femminile; (
1)
e ter)
legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3,
comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per
l’imprenditoria giovanile”; (
2)
e quater)
legge
regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione
nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) -
fondo di rotazione a sostegno della cooperazione; (
3)
confluiscono nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 23 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.
1. Nelle more dell’espletamento delle
procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del
fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, al fine
di garantire la continuità dell’operatività dei fondi di
cui alle lettere a), b), c), e bis), e ter) ed e quater) del comma 3
dell’articolo 1, continua ad operare l’attuale
gestore.(
4)
2. L’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di
rotazione cui all’articolo 2 deve comunque intervenire entro e non
oltre il termine del 31 dicembre 2021. (
5) (
6)
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo
vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2,
comma 1, lettera c), della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 19
“Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese”. (
7)
3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi
spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4
dell’articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi
delle seguenti disposizioni:
a)
legge regionale
7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese
ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1,
lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
b)
legge regionale
18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare
l’accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6
- fondo di rotazione per il settore del commercio;
c)
legge regionale
24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1,
lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria
giovanile;
d)
legge regionale
20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove
imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” -
articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per
l’imprenditoria femminile;
e)
legge regionale
9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
f)
legge regionale
17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione
per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
g)
legge regionale
13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per
il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e
successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti
per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di
piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi
vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
h)
legge regionale
18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella
Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di
rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione
delle cooperative;
i)
legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni -
articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie,
controgaranzie e cogaranzie;
i bis)
legge
regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale
regionale” - articolo 30 - fondo forestale regionale; (
8)
i ter)
legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli
interventi in agricoltura”, articolo 57, comma 2, lettera a);
i quater)
legge
regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel
settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per
la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, articolo 3,
comma 2. (
9)
3 bis. Accertato che l’operatività delle strumentazioni
agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi
spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a
tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono
posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al
comma 3, lettere b), e) e f).
3 ter. Con decorrenza dall’annualità 2021 il fondo unico di
cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo
istituito in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della
legge regionale 28 maggio
2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità
delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19.
Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della
Regione del Veneto. (
10)
4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal
decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997,
n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e
successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma
costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
“Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui
alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo
dell’economia e incremento dell’occupazione” e
successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240
“Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili
tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili
miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti
per l’acquisto di nuove macchine utensili” e successive
modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi
attualmente in gestione.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi
alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con
l’attuale soggetto gestore all’entrata in vigore della
presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di
garanzia e controgaranzia di cui all’
articolo 101 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi
alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 97, comma 1,
lettera c) e
articolo 107 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
(
1) Lettera inserita da comma 1
art. 29
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . Ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo 29 le disposizioni di cui alle lettere e bis) ed e ter) del
comma 1 producono effetti all’esaurimento della provvista pubblica
destinata alla quota parte di fondo associata all’erogazione di un
contributo a fondo perduto e alla contestuale ripresa
dell’operatività del fondo come agevolazione concessa nella
forma del finanziamento agevolato.
(
2) Lettera inserita da comma 1
art. 29
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . Ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo 29 le disposizioni di cui alle lettere e bis) ed e t er) del
comma 1 producono effetti all’esaurimento della provvista pubblica
destinata alla quota parte di fondo associata all’erogazione di un
contributo a fondo perduto e alla contestuale ripresa
dell’operatività del fondo come agevolazione concessa nella
forma del finanziamento agevolato.
(
3) Lettera inserita da comma 1
art. 29
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
4) Comma modificato da comma 3
art. 29
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole:
“di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo
1” con le parole: “di cui alle lettere a), b), c), e bis), e
ter) ed e quater) del comma 3 dell’articolo 1”.
(
5) Comma modificato da comma 1
art. 1
legge
regionale 28 maggio 2020, n. 21 che ha sostituito le parole “di
quarantotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge”
con le parole “del 31 dicembre 2021”. In precedenza comma
modificato da comma 4 art. 29
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito la parola “ventiquattro” con la parola
“quarantotto”.
(
6) Vedi quanto previsto prima
dall’art. 16,
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
in materia di disciplina dei fondi gestiti da Veneto Sviluppo conseguente
alla decorrenza del termine di cui alla presente disposizione ed in tema
di destinazione delle risorse restituite alla regione e poi
dall’art. 1 della
legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 in
tema di prosecuzione della operatività di Veneto Sviluppo per il
supporto alle imprese colpite dall’epidemia covid-19. Vedi in
particolare le disposizioni dei commi 6 e 7 dell’art. 1 della
legge regionale 28
maggio 2020, n. 21 in ordine a eventuali prosecuzioni di
operatività e disciplina di cessazione delle operatività.
(
7) Comma aggiunto da comma 1
art. 13
legge
regionale 28 giugno 2019, n. 24 .
(
8) Lettera inserita da comma 1
art. 30
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
9) Lettere i ter) e i quater)
aggiunte da comma 1 art. 7
legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 .
(
10) Commi 3 bis e 3 ter
inseriti da comma 1 art. 9
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .