Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 (BUR n. 115/2013)
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 (BUR n. 115/2013) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ REGIONALI (1)
CAPO I - Norme generali
Art. 1 - Indirizzo e controllo
sulle società partecipate. (2)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce gli
indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività
delle società controllate dalla Regione e ne controlla
l’attuazione, anche valutando gli effetti sulle politiche e
verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici
delle società.
2. In conformità all’
articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale,
attraverso le commissioni consiliari competenti, può esprimere
parere sui bilanci delle società controllate e verifica i risultati
gestionali delle società partecipate.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle
attività svolte dalle società partecipate.
4. Le società controllate trasmettono ogni sei mesi al Consiglio e
alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e
sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre
successivo, nonché l’elenco delle deliberazioni adottate dagli
organi amministrativi.
Art. 2 - Misure urgenti per il
contenimento delle spese di funzionamento. (3)
1. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli amministratori delle società
controllate effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle
consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta
volta al contenimento delle spese di funzionamento. (
4)
2. Contestualmente all’esame del bilancio delle società, la
Regione verifica i documenti presentati e subordina l’erogazione di
finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.
Art. 3 - Acquisizione di
servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione.
1. La Regione, qualora non intenda produrre
opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li
acquisisce mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della
normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Qualora, in deroga a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale,
dimostrandone la convenienza, intenda affidare funzioni, servizi, opere,
lavori e forniture a società costituite nel rispetto dei requisiti
richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per la gestione in
house, effettua una valutazione preventiva degli effetti, anche
considerando le opzioni alternative. (
5)
3. La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa
il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli
effetti prodotti dall’affidamento di funzioni, servizi e compiti a
società controllata e ne informa la competente commissione
consiliare.
CAPO II - Disciplina delle
società controllate dalla Regione
Art. 4 - Disciplina delle
società controllate.
1. Alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione si
applica la disciplina di cui al presente Capo.
omissis (
6)
Art. 5 - Acquisizione di
servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società
controllate. (7)
1. Le società controllate acquisiscono opere, lavori, servizi e
forniture mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della
normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Esse adottano altresì parametri di qualità e di prezzo
rapportati a quelli messi a disposizione dal programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione,
motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da
tali parametri.
Art. 6 - Disposizioni in
materia di organi societari. (8)
1. omissis (
9)
2. La Giunta regionale adotta le misure ritenute opportune per il caso in
cui gli amministratori delle società controllate, in conseguenza
della loro gestione, fanno registrare un progressivo peggioramento dei
conti per due esercizi finanziari.
Art. 7 - Riduzione dei
compensi spettanti ai componenti degli organi societari. (10)
1. I compensi spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati
delle società controllate non sono superiori ad un importo lordo
massimo omnicomprensivo annuo, ivi compresi i benefici accessori, di
80.000,00 euro; (
11) quelli
spettanti a ciascun componente degli organi di amministrazione, di 25.000
euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e
controllo, di 20.000 euro.
1 bis. Fatti salvi i limiti complessivi massimi previsti, omnicomprensivi
dei rimborsi spese previsti dal comma 1, i rimborsi delle spese sostenute
e documentate per l’esercizio del mandato e per
l’espletamento delle funzioni assegnate sono riconosciuti nelle
seguenti misure massime:
a) per i presidenti e gli amministratori delegati, fino al 30 per cento
dell’indennità ove questa sia minore o uguale a euro
20.000,00, fino al 20 per cento dell’indennità ove questa sia
compresa tra euro 20.001,00 e euro 30.000,00, fino al 10 per cento
dell’indennità ove questa sia superiore a euro 30.001,00;
b) per i componenti degli organi di amministrazione fino al 15 per cento
dell’indennità;
c) per i componenti degli organi di vigilanza e controllo fino al 10 per
cento dell’indennità. (
12)
2. I limiti di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dal primo
rinnovo degli organi. (
13)
3. I compensi possono essere incrementati dalla Giunta regionale ogni tre
anni in conformità all’aumento dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall’Istat.
Art. 8 - Piani triennali dei
fabbisogni di personale. (14)
1. Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono
piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni,
in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi
societari di controllo.
2. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali
variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono
sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.
3. Le società controllate assumono personale, anche dirigenziale, in
conformità ai piani triennali dei fabbisogni di personale approvati
dalla Giunta regionale e sulla base di provvedimenti dalle stesse
adottati con i quali sono stabiliti criteri e modalità per il
reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e
imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni. In caso di mancata adozione
dei suddetti provvedimenti si applica l’articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Le assunzioni di personale effettuate in violazione delle disposizioni
di cui ai commi precedenti, oppure in contrasto con le limitazioni
previste dalla normativa statale vigente al momento
dell’assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla
normativa medesima, costituiscono giusta causa di revoca dei componenti
degli organi amministrativi della società controllata da parte
dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o
designazione.
5. Le società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con
cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani.
Art. 9 - Trattamento economico
del personale. (15) (16)
1. Le società a controllo regionale sono tenute, previa comparazione
con il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale
regionale, anche di qualifica dirigenziale, a far sì che il
trattamento economico annuo onnicomprensivo del proprio personale assunto
a decorrere dal 1 gennaio 2021 venga determinato in misura non eccedente
la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di
analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi
tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
2. Per il personale già in servizio alla data del 1° gennaio
2021 la dinamica retributiva si conforma al medesimo principio di cui al
comma 1.
3. È fatto comunque divieto di attribuire differenziali economici
individuali o superminimi individuali, comunque denominati, e quelli
già eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge acquisiscono natura riassorbibile.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo, l’organo amministrativo della società trasmette alla
Giunta regionale una relazione esplicativa delle ragioni ostative.
5. La valutazione da parte della Giunta regionale di infondatezza delle
ragioni addotte dalla società per il mancato raggiungimento degli
obiettivi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di revoca
dei componenti dell’organo amministrativo della medesima da parte
dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o
designazione.
Art. 10 - Esercizio di
funzioni amministrative.
1. Nell’esercizio di funzioni od operazioni amministrative delegate
dalla Regione, le società controllate applicano la legge 7 agosto
1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, e la legislazione regionale, statale ed europea in
materia.
Art. 11 - Trasparenza e
pubblicità.
1. Le società controllate pubblicano
sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i
dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” per le società in controllo
pubblico. (
17)
2. L’erogazione di contributi e finanziamenti alle società
controllate è subordinata al rispetto degli obblighi di cui al comma
1.
Art. 12 - Norme
transitorie.
1. La Giunta regionale presenta, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla
commissione consiliare competente una valutazione di carattere economico
relativa alle funzioni amministrative attualmente esercitate da
società controllate e, entro centottanta giorni, al Consiglio una
proposta circa il mantenimento o meno in capo alle società delle
funzioni conferite.
1 bis. Nelle more dell’adeguamento alla disciplina prevista dalla
presente legge, l’articolo 6 non si applica per gli anni 2014 e
2015 a Veneto Sviluppo s.p.a. e alle società di gestione del
risparmio da essa partecipate. (
18)
Art. 13 - Norma
finanziaria.
1. Le minori spese derivanti dall’attuazione della presente legge
incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la
dotazione delle funzioni obiettivo F0007 “Sviluppo del sistema
produttivo e delle piccole medie imprese”, F0008
“Lavoro” e F0020 “Interventi sociali” del
bilancio pluriennale 2013-2015.
Note
(
1) Ai sensi dell’art. 6
della
legge
regionale 8 agosto 2014, n. 24 la presente legge regionale si applica
anche alle società controllate, anche indirettamente, dagli enti
pubblici regionali di cui all’art. 2 comma 1 della
legge regionale 8 agosto
2014, n. 24 .
(
2) In materia vedi quanto
già disposto dall’art. 49 della
legge regionale 9 gennaio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 2001)” in tema di attività di
controllo del Consiglio regionale (vedi anche articolo 62 comma 2 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 53 .
(
3) In materia di disposizioni
per il contenimento della spesa pubblica vedi quanto già disposto,
in riferimento alle società costituite dalla Regione Veneto ed
indicate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato (art. 1, comma 5 legge 311 del 2004)
dall’art. 49 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007” e
dall’art. 6 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009”.
(
4) In materia vedi quanto
già previsto dall’art. 14 della
legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 con
il quale si prevedeva come le società possedute, direttamente o
indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le
società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto,
adeguano i rispettivi statuti o atti di ordinamento interno ai principi e
criteri del presente capo. Vedi altresì quanto disposto
dall’art. 15 della medesima
legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 in
materia di riduzione delle entrate e dei relativi costi di esercizio.
(
5) Comma modificato da comma 1
art. 8 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole “,
ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare”.
(
6) Comma abrogato da comma 1
art. 13
legge
regionale 20 aprile 2021, n. 5 ; in precedenza comma aggiunto da
comma 1 art. 1
legge regionale 30 maggio 2014, n. 14 .
(
7) In materia vedi quanto
già previsto dalla lett. f) del comma 1 dell’art. 17 della
legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47 che prevede “l’attuazione di quanto
previsto dall’art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, in materia appalti e
servizi pubblici;”
(
8) In materia vedi quanto
già previsto dall’art. 18 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
in materia di riduzione degli organi di amministrazione e di controllo da
applicarsi a decorrere dal primo rinnovo previo adeguamento dello
Statuto.
(
9) Comma abrogato da comma 1
art. 9 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
10) In materia vedi quanto
già previsto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 17 della
legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47 che prevede “la riduzione dei compensi per
gli amministratori di società partecipate totalmente o in forma
maggioritaria dalla Regione, il cui limite massimo del trattamento
economico omnicomprensivo non può essere superiore a quello previsto
per il Presidente della Giunta regionale;”.
(
11) In materia vedi anche le
disposizioni dettate dall’art. 33 bis della
legge regionale 10 gennaio 1997, n.
1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione” per il ...... dipendente dalla Regione che riveste le
funzioni di amministratore unico o delegato di società a
partecipazione regionale non inferiore al 25%.
(
12) Comma inserito da comma 1
art. 10 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
13) Comma così
sostituito da comma 2 art. 10 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
14) Articolo sostituito da
comma 1 art. 14
legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(
15) Articolo abrogato da
lett. i) comma 1 art. 15
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della medesima
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(
16) Articolo sostituito da
comma 1 art. 15
legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
L’articolo con le modifiche introdotte da ultimo
dall’articolo 36
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 ,
così disponeva:
“Art. 9 - Trattamento economico del personale.
1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, assunto
dopo l’entrata in vigore della presente legge, delle società
controllate è determinato in misura non eccedente la retribuzione
prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.
2. Nella contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto
nazionale di lavoro vigente, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione regionale, definisce i livelli massimi delle retribuzioni
individuali e accessorie dei dipendenti delle società controllate,
tenendo conto che il trattamento economico complessivo dei singoli
dipendenti delle medesime non può superare quello ordinariamente
spettante per l’anno 2013”
(
17) Comma così
sostituito da comma 1 art. 11 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
18) Comma aggiunto da comma 1
art. 37
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
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