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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 (BUR n. 115/2013)

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 (BUR n. 115/2013) [sommario] [RTF]

NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ REGIONALI (1)

CAPO I - Norme generali

Art. 1 - Indirizzo e controllo sulle società partecipate. (2)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dalla Regione e ne controlla l’attuazione, anche valutando gli effetti sulle politiche e verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società.
2. In conformità all’articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale, attraverso le commissioni consiliari competenti, può esprimere parere sui bilanci delle società controllate e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate.
4. Le società controllate trasmettono ogni sei mesi al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo, nonché l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.
Art. 2 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di funzionamento. (3)
1. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli amministratori delle società controllate effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento. (4)
2. Contestualmente all’esame del bilancio delle società, la Regione verifica i documenti presentati e subordina l’erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.
Art. 3 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione.
1. La Regione, qualora non intenda produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisisce mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Qualora, in deroga a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale, dimostrandone la convenienza, intenda affidare funzioni, servizi, opere, lavori e forniture a società costituite nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per la gestione in house, effettua una valutazione preventiva degli effetti, anche considerando le opzioni alternative. (5)
3. La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall’affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare.

CAPO II - Disciplina delle società controllate dalla Regione

Art. 4 - Disciplina delle società controllate.
1. Alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione si applica la disciplina di cui al presente Capo.
omissis (6)
Art. 5 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate. (7)
1. Le società controllate acquisiscono opere, lavori, servizi e forniture mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Esse adottano altresì parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dal programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, motivando espressamente le ragioni dell’eventuale scostamento da tali parametri.
Art. 6 - Disposizioni in materia di organi societari. (8)
1. omissis (9)
2. La Giunta regionale adotta le misure ritenute opportune per il caso in cui gli amministratori delle società controllate, in conseguenza della loro gestione, fanno registrare un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.
Art. 7 - Riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi societari. (10)
1. I compensi spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati delle società controllate non sono superiori ad un importo lordo massimo omnicomprensivo annuo, ivi compresi i benefici accessori, di 80.000,00 euro; (11) quelli spettanti a ciascun componente degli organi di amministrazione, di 25.000 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo, di 20.000 euro.
1 bis. Fatti salvi i limiti complessivi massimi previsti, omnicomprensivi dei rimborsi spese previsti dal comma 1, i rimborsi delle spese sostenute e documentate per l’esercizio del mandato e per l’espletamento delle funzioni assegnate sono riconosciuti nelle seguenti misure massime:
a) per i presidenti e gli amministratori delegati, fino al 30 per cento dell’indennità ove questa sia minore o uguale a euro 20.000,00, fino al 20 per cento dell’indennità ove questa sia compresa tra euro 20.001,00 e euro 30.000,00, fino al 10 per cento dell’indennità ove questa sia superiore a euro 30.001,00;
b) per i componenti degli organi di amministrazione fino al 15 per cento dell’indennità;
c) per i componenti degli organi di vigilanza e controllo fino al 10 per cento dell’indennità. (12)
2. I limiti di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dal primo rinnovo degli organi. (13)
3. I compensi possono essere incrementati dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat.
Art. 8 - Piani triennali dei fabbisogni di personale. (14)
1. Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi societari di controllo.
2. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.
3. Le società controllate assumono personale, anche dirigenziale, in conformità ai piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalla Giunta regionale e sulla base di provvedimenti dalle stesse adottati con i quali sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti si applica l’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
4. Le assunzioni di personale effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, oppure in contrasto con le limitazioni previste dalla normativa statale vigente al momento dell’assunzione, oltre alle conseguenze disciplinate dalla normativa medesima, costituiscono giusta causa di revoca dei componenti degli organi amministrativi della società controllata da parte dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.
5. Le società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani.
Art. 9 - Trattamento economico del personale. (15) (16)
1. Le società a controllo regionale sono tenute, previa comparazione con il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale regionale, anche di qualifica dirigenziale, a far sì che il trattamento economico annuo onnicomprensivo del proprio personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2021 venga determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica o categoria, fatto salvo il rispetto dei minimi tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
2. Per il personale già in servizio alla data del 1° gennaio 2021 la dinamica retributiva si conforma al medesimo principio di cui al comma 1.
3. È fatto comunque divieto di attribuire differenziali economici individuali o superminimi individuali, comunque denominati, e quelli già eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge acquisiscono natura riassorbibile.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, l’organo amministrativo della società trasmette alla Giunta regionale una relazione esplicativa delle ragioni ostative.
5. La valutazione da parte della Giunta regionale di infondatezza delle ragioni addotte dalla società per il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo costituisce giusta causa di revoca dei componenti dell’organo amministrativo della medesima da parte dell’organo regionale che ha provveduto alla loro nomina o designazione.
Art. 10 - Esercizio di funzioni amministrative.
1. Nell’esercizio di funzioni od operazioni amministrative delegate dalla Regione, le società controllate applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e la legislazione regionale, statale ed europea in materia.
Art. 11 - Trasparenza e pubblicità.
1. Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” per le società in controllo pubblico. (17)
2. L’erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate è subordinata al rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
Art. 12 - Norme transitorie.
1. La Giunta regionale presenta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla commissione consiliare competente una valutazione di carattere economico relativa alle funzioni amministrative attualmente esercitate da società controllate e, entro centottanta giorni, al Consiglio una proposta circa il mantenimento o meno in capo alle società delle funzioni conferite.
1 bis. Nelle more dell’adeguamento alla disciplina prevista dalla presente legge, l’articolo 6 non si applica per gli anni 2014 e 2015 a Veneto Sviluppo s.p.a. e alle società di gestione del risparmio da essa partecipate. (18)
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Le minori spese derivanti dall’attuazione della presente legge incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle funzioni obiettivo F0007 “Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese”, F0008 “Lavoro” e F0020 “Interventi sociali” del bilancio pluriennale 2013-2015.



Note

(1) Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 la presente legge regionale si applica anche alle società controllate, anche indirettamente, dagli enti pubblici regionali di cui all’art. 2 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 .
(2) In materia vedi quanto già disposto dall’art. 49 della legge regionale 9 gennaio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” in tema di attività di controllo del Consiglio regionale (vedi anche articolo 62 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 .
(3) In materia di disposizioni per il contenimento della spesa pubblica vedi quanto già disposto, in riferimento alle società costituite dalla Regione Veneto ed indicate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 5 legge 311 del 2004) dall’art. 49 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007” e dall’art. 6 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009”.
(4) In materia vedi quanto già previsto dall’art. 14 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 con il quale si prevedeva come le società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, nonché le società con partecipazione maggioritaria della Regione del Veneto, adeguano i rispettivi statuti o atti di ordinamento interno ai principi e criteri del presente capo. Vedi altresì quanto disposto dall’art. 15 della medesima legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 in materia di riduzione delle entrate e dei relativi costi di esercizio.
(5) Comma modificato da comma 1 art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole “, ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare”.
(6) Comma abrogato da comma 1 art. 13 legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 ; in precedenza comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 30 maggio 2014, n. 14 .
(7) In materia vedi quanto già previsto dalla lett. f) del comma 1 dell’art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 che prevede “l’attuazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, in materia appalti e servizi pubblici;”
(8) In materia vedi quanto già previsto dall’art. 18 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 in materia di riduzione degli organi di amministrazione e di controllo da applicarsi a decorrere dal primo rinnovo previo adeguamento dello Statuto.
(9) Comma abrogato da comma 1 art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(10) In materia vedi quanto già previsto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 17 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 che prevede “la riduzione dei compensi per gli amministratori di società partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione, il cui limite massimo del trattamento economico omnicomprensivo non può essere superiore a quello previsto per il Presidente della Giunta regionale;”.
(11) In materia vedi anche le disposizioni dettate dall’art. 33 bis della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” per il ...... dipendente dalla Regione che riveste le funzioni di amministratore unico o delegato di società a partecipazione regionale non inferiore al 25%.
(12) Comma inserito da comma 1 art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(13) Comma così sostituito da comma 2 art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(14) Articolo sostituito da comma 1 art. 14 legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 .
(15) Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 15 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della medesima legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(16) Articolo sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 . L’articolo con le modifiche introdotte da ultimo dall’articolo 36 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 , così disponeva:
“Art. 9 - Trattamento economico del personale.
1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, assunto dopo l’entrata in vigore della presente legge, delle società controllate è determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.
2. Nella contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente, la Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, definisce i livelli massimi delle retribuzioni individuali e accessorie dei dipendenti delle società controllate, tenendo conto che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle medesime non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2013”
(17) Comma così sostituito da comma 1 art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(18) Comma aggiunto da comma 1 art. 37 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .


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