Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)
Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1989).(1)
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
Art. 2 - (Attuazione
interventi dei P.I.M.).
1. E' autorizzata l’iscrizione in bilancio, per il triennio
1989-1991, delle spese occorrenti all’attuazione degli interventi
relativi al PIM-VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato
con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28
luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione
delle comunità europee, del Governo italiano e della Regione Veneto
(capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825).
2. All’erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai
sensi della
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 3 settembre
1982, n. 43 , e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto
applicabili. (
4)
Art. 3 - (Zootecnia delle aree
montane).
Art. 4 - (Rete di
telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, con le
modalità di cui alla
legge 16 agosto 1984, n. 42, uno o più progetti
finalizzati all’installazione di una rete di telerilevamento delle
caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva di
lire 335 milioni (cap 53430). (
6)
Art. 5 - (Fondo di
programmazione turistica).
Art. 6 - (Viabilità in
montagna).
1. Per il completamento di opere a protezione della viabilità di
accesso alla Val Visdende in località Le Fontane, è autorizzata
l’ulteriore spesa di lire 375.000.000 da effettuare con le
modalità e le procedure previste dalla
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
(cap. 45614).
Art. 7 - (Copertura
finanziaria).
Art. 8 -(Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Si omette la tabella allegata
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 ,
finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 30
della
legge
regionale 16 marzo 1994, n. 13 abrogata dall'art. 130 comma 1 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia. Il comma 3 era
stato abrogato da art. 30, comma 1, lett. d) della
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
. Successivamente la
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
è stata abrogata dall’art. 130, comma 1 della
legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
SOMMARIO