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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)

Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 (2) , sono determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.(3)

Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).

1. E' autorizzata l’iscrizione in bilancio, per il triennio 1989-1991, delle spese occorrenti all’attuazione degli interventi relativi al PIM-VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione delle comunità europee, del Governo italiano e della Regione Veneto (capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825).
2. All’erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto applicabili. (4)

Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).

Omissis (5)

Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).

1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, con le modalità di cui alla legge 16 agosto 1984, n. 42, uno o più progetti finalizzati all’installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva di lire 335 milioni (cap 53430). (6)

Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).

omissis (7)

Art. 6 - (Viabilità in montagna).

1. Per il completamento di opere a protezione della viabilità di accesso alla Val Visdende in località Le Fontane, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 375.000.000 da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45614).

Art. 7 - (Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nella legge regionale “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 ”, ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . (8)

Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Si omette la tabella allegata
(2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridiciplinato la materia.
(3) La tabella è stata modificata dall'art. 1 legge regionale 14 settembre 1989, n. 32
(4) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(5) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(6) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 30 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia. Il comma 3 era stato abrogato da art. 30, comma 1, lett. d) della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 . Successivamente la legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è stata abrogata dall’art. 130, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
(8) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridiciplinato la materia.


SOMMARIO

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