Legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 (BUR n. 53/1989)
Legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 (BUR n. 53/1989) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ANNO FINANZIARIO 1989.
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
1. La tabella A allegata alla
legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione”, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e
integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata
alla presente legge. (
1)
Art. 2 - (Settore primario).
1. Gli interventi di cui all’
art. 50 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel
settore primario” possono essere concessi anche ad enti e organismi
associativi operanti nel settore della pesca. (
2)
Art. 3 - (Piani
agro-ambientali nelle zone montane).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore della
Comunità montana del Comelico e dell’Alpago, finanziamenti per
complessive lire 600 milioni per l’avvio dei Piani agro-ambientali
delle Comunità montane del Comelico, Centro Cadore, Valle del Boite
e dell’Alpago (capitolo 13615).
2. L’erogazione dei fondi di cui al presente articolo è
disposta in applicazione della
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 e
successive modificazioni.
Art. 4 - (Zootecnia nelle aree
montane).
Art. 5 - (Valorizzazione della
foraggicoltura in montagna).
Art. 6 - (Altri interventi
straordinari nelle zone montane).
1. Ai sensi e per gli effetti della
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la
Giunta regionale è autorizzata a effettuare i seguenti interventi
straordinari in favore delle zone montane per complessive lire 2.190
milioni:
omissis (
5)
2. In ordine alle procedure relative all’attuazione degli
interventi previsti dal presente articolo, si applica l’
art. 4 della medesima
legge regionale 6
giugno 1983, n. 29 .
Art. 7 - (Acquedotti di
sollevamento).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di
lire 300 milioni al Comune di S. Zeno di Montagna nelle spese per il
sollevamento dell’acqua dall’acquedotto.
2. La relativa spesa trova copertura nello stanziamento già iscritto
al capitolo 14010 del bilancio di previsione per l’anno 1989 e
sarà erogata con le modalità previste dalla
legge regionale 6 novembre
1984, n. 55 .
Art. 8 - (Energia).
Art. 9 – (Botteghe
artigiane nei centri storici).
Art. 10 - (Interventi nel
settore dell’ecologia).
Art. 11 - (Viabilità del
Passo S. Boldo).
Art. 12 - (Indennità
componenti commissioni elenco collaudatori).
Art. 13 - (Lavori
pubblici).
1. Nell’ambito delle finalità
stabilite dalla
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
“ Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale
”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
di lire 300 milioni al Comune di Gallio per concorrere alla realizzazione
di un ponte in località “Val Ghiaia” e a concedere un
contributo di lire 300 milioni al Comune di Velo d' Astico per concorrere
alla realizzazione del ponte “Schiri” (capitolo 45216).
2. In ordine agli interventi di cui al comma 1, si applicano le
modalità e le procedure stabilite dalla medesima
legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 . (
12)
Art. 14 - (Redazione di
strumenti urbanistici).
Art. 15 - (Cooperazione con
finalità socio-assistenziali).
Art. 16 - (Servizi di
trasporto soggetti disabili).
1. In attuazione degli indirizzi del Piano sociale regionale, approvato
con
legge regionale
20 luglio 1989, n. 21 , la Giunta regionale realizza interventi per
l’istituzione di omogenei servizi di trasporto di persone disabili
gestiti da enti o istituti pubblici e privati.
2. Con deliberazione della Giunta medesima, da adottare entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
gli obiettivi, i criteri, le procedure, le modalità degli interventi
e individuati la tipologia dei mezzi da adottare, i soggetti attuatori
dei servizi e i bacini di utenza.
3. omissis (
15)
Art. 17 - (Strutture educative
e assistenziali per minori).
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari e
urgenti alle strutture educative e assistenziali per minori, con
particolare riferimento all’adeguamento alle norme antincendio
previste dal d.m. 18 dicembre 1975, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere contributi per una spesa complessiva di lire
1.500 milioni (capitolo 61436).
2. In ordine alla procedura per la concessione dei contributi di cui al
comma 1, si applica l’
art. 3 della
legge regionale 11 marzo 1986, n. 8
fissando al 31 ottobre 1989 il termine per la presentazione delle
domande. (
16)
Art. 18 - (Strutture per
anziani).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione
del Centro sociale per anziani di Mirano assicurando un finanziamento non
superiore a lire 250 milioni (capitolo 61422).
2. In ordine alle procedure di erogazione del contributo, si applica la
normativa regionale in materia di opere pubbliche di cui alla
legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 . (
17)
Art. 19 - (Fondi sostitutivi
della soppressa imposta di soggiorno).
Art. 20 - (Bollettari di
riscossione).
Art. 21 - (Copertura
finanziaria).
Art. 22 - (Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Si omette la tabella.
(
5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
11) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
15) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO