Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 (BUR n. 8/1992)
Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 (BUR n. 8/1992) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTO IN
CONTO CAPITALE DA CONCEDERSI AL COMUNE DI CHIOGGIA PER IL RIPRISTINO DEI
PENNELLI ALLE FOCI DEI FIUMI ADIGE E BRENTA (1)
Art. 1 (Finalità).
1. Al fine di tutelare la salute pubblica dai danni derivanti
dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta, la Regione Veneto
concede contributi al Comune di Chioggia, per la realizzazione di
specifici interventi di salvaguardia.
2. Per la finalità di cui al comma 1, è consentito il
ripristino dei pennelli in destra e in sinistra delle foci dei fiumi
Adige e Brenta per la deviazione al largo della corrente superficiale dei
due corsi d'acqua, al fine di allontanare gli effetti derivanti
dall'inquinamento. (
2)
Art. 2 (Modalità di
intervento).
1. Per la realizzazione degli interventi di
cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un
finanziamento di importo pari o superiore a 500 milioni mediante legge di
bilancio.
2. Il contributo è concesso in conformità alle norme della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni. (
3)
Art. 3 (Norma
finanziaria).
1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante
dall'applicazione della presente legge si provvede:
b) mediante utilizzo degli importi iscritti nella medesima partita n. 17
del fondo globale di cui al capitolo 80230 per gli anni 1992 e 1993.
2. Nello stato di previsione delle spese del Bilancio è istituito il
capitolo 53042 denominato "Contributo in conto capitale al Comune di
Chioggia per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e
Brenta", con lo stanziamento di lire un miliardo per l'anno 1992 e lire
500 milioni per gli esercizi successivi. (
5)
Art. 4 (Norma
transitoria).
1. Per l'anno 1991 il Comune di Chioggia in sede di prima applicazione
presenta alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge il progetto così come previsto dal precedente
comma 2 dell'art. 2.
Art. 5 (Dichiarazione
d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO