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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 (BUR n. 8/1992)

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 (BUR n. 8/1992) [sommario] [RTF]

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA CONCEDERSI AL COMUNE DI CHIOGGIA PER IL RIPRISTINO DEI PENNELLI ALLE FOCI DEI FIUMI ADIGE E BRENTA (1)

Art. 1 (Finalità).

1. Al fine di tutelare la salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta, la Regione Veneto concede contributi al Comune di Chioggia, per la realizzazione di specifici interventi di salvaguardia.
2. Per la finalità di cui al comma 1, è consentito il ripristino dei pennelli in destra e in sinistra delle foci dei fiumi Adige e Brenta per la deviazione al largo della corrente superficiale dei due corsi d'acqua, al fine di allontanare gli effetti derivanti dall'inquinamento. (2)

Art. 2 (Modalità di intervento).

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di importo pari o superiore a 500 milioni mediante legge di bilancio.
2. Il contributo è concesso in conformità alle norme della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni. (3)

Art. 3 (Norma finanziaria).

1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 (4) , dell'importo di lire 500 milioni iscritto alla partita n. 17 del fondo globale di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1991:
b) mediante utilizzo degli importi iscritti nella medesima partita n. 17 del fondo globale di cui al capitolo 80230 per gli anni 1992 e 1993.
2. Nello stato di previsione delle spese del Bilancio è istituito il capitolo 53042 denominato "Contributo in conto capitale al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli alle foci dei fiumi Adige e Brenta", con lo stanziamento di lire un miliardo per l'anno 1992 e lire 500 milioni per gli esercizi successivi. (5)

Art. 4 (Norma transitoria).

1. Per l'anno 1991 il Comune di Chioggia in sede di prima applicazione presenta alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il progetto così come previsto dal precedente comma 2 dell'art. 2.

Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Titolo così modificato da comma 1 art. 58 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 che ha soppresso le parole “annuale” e “stagionale” dall’intera legge in precedenza già modificato da comma 1 art. 66 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 che ha soppresso le parole “nel triennio 1991/1993” inoltre l’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 aveva prorogato l’intervento regionale per l’anno 1994 e l’articolo 29 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 l’aveva prorogato per il triennio 1995/1997.
(2) Comma così modificato da comma 1 art. 58 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 che ha soppresso le parole “annuale” e “stagionale” dall’intera legge in precedenza già modificato da comma 1 art. 66 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 che ha soppresso le parole “nel triennio 1991/1993”, inoltre l’art. 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 aveva prorogato l’intervento regionale per l’anno 1994 e l’art. 29 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 l’aveva prorogato per il triennio 1995/1997.
(3) Articolo così sostituito da comma 2 art. 58 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(4) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(5) Comma così modificato da comma 1 art. 58 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , in precedenza già modificato da comma 2 art. 66 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO

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