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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 (BUR n. 93/1994)
Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 (BUR n. 93/1994) [sommario] [RTF]
MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 APRILE 1985, N. 33 E N. 23 APRILE
1990, N. 28 IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 5 - Modifica della
denominazione della Sezione III del Capo II del Titolo III della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 .
Art. 16 - Adeguamento del
Piano territoriale regionale di coordinamento.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le modifiche
necessarie per adeguare l'articolo 16 delle Norme di attuazione del Piano
territoriale regionale di coordinamento alle disposizioni della presente
legge.
Art. 17 - Norma
transitoria.
Art. 19 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 18) Articolo abrogato da
comma 2 art. 61 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 a
decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore e fatto
salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 della medesima legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3 ; in precedenza sostituito da art. 14 legge regionale 30 marzo 1995, n. 15
. Il comma 3 dell'art. 17 fatto salvo dall'art. 8 comma 5 recita: "Fino
all'approvazione del piano regionale di riduzione e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani di cui al comma 2, le funzioni degli enti
responsabili dei bacini di utenza già previsti per la provincia di
Belluno dal piano regionale approvato con il provvedimento del Consiglio
regionale n. 785 del 1988 sono attribuite all'amministrazione provinciale
di Belluno che subentra nei rapporti giuridici in atto in capo ai singoli
enti responsabili dei bacini di utenza".
SOMMARIO
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Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62
(BUR n. 93/1994)
-
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI
REGIONALI 16 APRILE 1985, N. 33 E N. 23 APRILE 1990, N. 28 IN TEMA DI
TUTELA DELL'AMBIENTE
-
-
Art. 1 - Modifica dell'articolo
4, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo
13, legge
regionale 23 aprile 1990, n. 28 e dall'articolo 1, legge regionale 2
dicembre 1991, n. 31 .
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Art. 2 - Modifica dell'articolo
5, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo
14, legge
regionale 23 aprile 1990, n. 28 .
-
Art. 3 - Modifica dell'articolo
6, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo
15, legge
regionale 23 aprile 1990, n. 28 .
-
Art. 4 - Modifica dell'articolo
21, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
-
Art. 5 - Modifica della
denominazione della Sezione III del Capo II del Titolo III
della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 .
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Art. 6 - Modifica dell'articolo
26, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
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Art. 7 - Modifica dell'articolo
27, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
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Art. 8 - Inserimento
dell'articolo 27bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 .
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Art. 9 - Inserimento
dell'articolo 27ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 .
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Art. 10 - Modifica dell'articolo
35, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo
11, legge
regionale 23 aprile 1990, n. 28 .
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Art. 11 - Modifica dell'articolo
44, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo
21 legge
regionale 23 aprile 1990, n. 28 .
-
Art. 12 - Modifica dell'articolo
48, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo
23, legge
regionale 23 aprile 1990, n. 28 .
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Art. 13 - Modifica dell'articolo
49, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo
12, legge
regionale 23 aprile 1990, n. 28 .
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Art. 14 - Modifica dell'articolo
50, legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
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Art. 15 - Modifica dell'articolo
1, legge
regionale 23 aprile 1990, n. 28 .
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Art. 16 - Adeguamento del Piano
territoriale regionale di coordinamento.
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Art. 17 - Norma transitoria.
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Art. 18 - Interpretazione
autentica dell'articolo 41, legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 .
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Art. 19 - Dichiarazione
d'urgenza.
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