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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 (BUR n. 93/1994)

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 (BUR n. 93/1994) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 APRILE 1985, N. 33 E N. 23 APRILE 1990, N. 28 IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 4, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 13, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 e dall'articolo 1, legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31 .

1. La lettera c) del punto 5) del primo comma dell' articolo 4, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) (1)

Art. 2 - Modifica dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 14, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. La lettera a) del punto 2) del primo comma dell' articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) (2)
2. La lettera f) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) (3)
3. Dopo la lettera f) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono aggiunte le seguenti lettere g), h), i), l):
(omissis) (4)
4. La lettera b) del punto 3) del primo comma dell' articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) (5)

Art. 3 - Modifica dell'articolo 6, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 15, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. La lettera c) del punto 3) del primo comma dell' articolo 6, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogata.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il numero 3) del primo comma dell' articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) (6)
2. Dopo il numero 3) del primo comma dell'articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è aggiunto il seguente numero 4):
(omissis) (7)

Art. 5 - Modifica della denominazione della Sezione III del Capo II del Titolo III della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. La denominazione della Sezione III del Capo II del Titolo III, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
(omissis) (8)

Art. 6 - Modifica dell'articolo 26, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L'articolo 26, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) (9)

Art. 7 - Modifica dell'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. L'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) (10)

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 27bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Dopo l'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 27bis:
(omissis) (11)

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 27ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Dopo l'articolo 27bis, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 27ter:
(omissis) (12)

Art. 10 - Modifica dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 11, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: (omissis) (13).
2. Nella lettera b) del primo comma dell' articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , sono aggiunte alla fine le seguenti parole: (omissis) (14).
3. La lettera c) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogata.

Art. 11 - Modifica dell'articolo 44, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 21 legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Nei commi primo, terzo e quarto dell' articolo 44, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "Il Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "Il Presidente della Provincia".

Art. 12 - Modifica dell'articolo 48, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 23, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Nel primo comma dell' articolo 48, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "Presidente della Provincia"..

Art. 13 - Modifica dell'articolo 49, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 12, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. Il primo comma dell' articolo 49, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) (15)

Art. 14 - Modifica dell'articolo 50, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il primo comma dell' articolo 50, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
(omissis) (16)

Art. 15 - Modifica dell'articolo 1, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 .

1. L'articolo 1, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 è così sostituito:
(omissis) (17)

Art. 16 - Adeguamento del Piano territoriale regionale di coordinamento.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le modifiche necessarie per adeguare l'articolo 16 delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento alle disposizioni della presente legge.

Art. 17 - Norma transitoria.

omissis (18)

Art. 18 - Interpretazione autentica dell'articolo 41, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

1. Il penultimo comma dell' articolo 41 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è da intendersi abrogato per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 12 della stessa legge, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 .

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato nell’art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(2) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(3) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(4) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(5) Testo riportato nell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(6) Testo riportato nell’art. 21 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(7) Testo riportato nell’art. 21 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(8) Denominazione riportata nella Sezione III Capo II Titolo III della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(9) Articolo abrogato da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
(10) Articolo abrogato da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
(11) Articolo abrogato da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
(12) Articolo abrogato da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
(13) Lettera abrogata da articolo 54 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
(14) Testo riportato nell’art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(15) Testo riportato nell’art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(16) Testo riportato nell’art. 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(17) Articolo abrogato da articolo 61 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 .
(18) Articolo abrogato da comma 2 art. 61 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 a decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 5 della medesima legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ; in precedenza sostituito da art. 14 legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 . Il comma 3 dell'art. 17 fatto salvo dall'art. 8 comma 5 recita: "Fino all'approvazione del piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 2, le funzioni degli enti responsabili dei bacini di utenza già previsti per la provincia di Belluno dal piano regionale approvato con il provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 1988 sono attribuite all'amministrazione provinciale di Belluno che subentra nei rapporti giuridici in atto in capo ai singoli enti responsabili dei bacini di utenza".


SOMMARIO

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