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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 (BUR n. 30/1995)
Legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 (BUR n. 30/1995) [sommario] [RTF]
Art. 13 - Procedure relative
alle opere di fognatura e agli impianti di depurazione.
1. Le opere di fognatura e gli
impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti
equivalenti, ancorchè finanziati in tutto o in parte dalla Regione
con fondi propri ovvero con fondi comunitari o statali, anche derivanti
dalla legislazione speciale per Venezia, rientrano nella esclusiva
competenza degli enti locali interessati.
3. Il parere della Commissione tecnica regionale - sezione
ambiente sulle reti di fognatura va espresso sui progetti generali,
nonché sui progetti di stralci esecutivi la cui difformità dai
progetti generali approvati sia sostanzialmente modificativa delle
caratteristiche funzionali dell'opera.
4. Il parere della Commissione tecnica regionale - sezione
ambiente sui progetti di stralci esecutivi difformi ai sensi del comma 3
deve essere reso entro sessanta giorni, trascorsi inutilmente i quali il
parere si intende favorevole.
Art. 15 - Scarichi già
autorizzati.
1. Per gli impianti di depurazione dotati di autorizzazione allo
scarico ai sensi dell’articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n.
319, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
non è richiesta alcuna ulteriore autorizzazione.
Art. 16 - Norma
transitoria.
1. Le Province esercitano le nuove funzioni previste dalla
presente legge a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della medesima.
Note
SOMMARIO
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Legge regionale 30 marzo 1995, n. 15
(BUR n. 30/1995)
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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE
16 APRILE 1985, n. 33 IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE
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Art. 1 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 , come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1,
della legge
regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .
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Art. 2 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 , come da ultimo modificato dall’articolo 2, commi 1,
2 e 3, della legge regionale 31 ottobre 1994, n.
62 .
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Art. 3 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 , come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1,
della legge
regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .
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Art. 4 - Modifica dell'articolo
13 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 .
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Art. 5 - Modifica dell'articolo
35 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 , come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 31
ottobre 1994, n. 62 .
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Art. 6 - Modifica dell'articolo
42 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 .
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Art. 7 - Modifica
all’articolo 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 , come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1,
della legge
regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .
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Art. 8 - Modifica
dell’articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 , come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 1,
della legge
regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .
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Art. 9 - Modifica
dell’articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 .
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Art. 10 - Modifica
dell’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 , ed abrogazioni conseguenti.
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Art. 11 - Modifica
dell’articolo 60 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 .
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Art. 12 - Modifica
dell’articolo 62 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 .
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Art. 13 - Procedure relative alle
opere di fognatura e agli impianti di depurazione.
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Art. 14 - Modifica dell'articolo
17 della legge regionale 31 ottobre 1994, n.
62 .
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Art. 15 - Scarichi già
autorizzati.
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Art. 16 - Norma transitoria.
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