Legge regionale 15 novembre 1994, n. 65 (BUR n. 98/1994)
Legge regionale 15 novembre 1994, n. 65 (BUR n. 98/1994) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA PER LE
ATTIVITÀ TRASFUSIONALI RELATIVE AL SANGUE UMANO ED AI SUOI
COMPONENTI E PER LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI
Art. 1. Finalità.
1. La raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
sono disciplinati ai sensi della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dei
decreti attuativi emanati dal Ministro della sanità.
2. La Regione, tenendo conto delle necessità di medicina
trasfusionale e della consolidata vocazione volontaristica della
popolazione:
a) sostiene e promuove le iniziative, non aventi scopo di lucro,
finalizzate a favorire la più ampia diffusione della donazione
volontaria e gratuita del sangue, degli emocomponenti nonchè del
sangue midollare;
b) provvede, nell'ambito dei programmi di aggiornamento del personale
medico e di assistenza, ad avviare corsi obbligatori finalizzati a
promuovere il buon uso del sangue, dei suoi componenti e degli
emoderivati;
c) riconosce e tutela l'opera delle associazioni e federazioni dei
donatori volontari, considerando insostituibile e disinteressato il loro
concorso ai fini istituzionali del Servizio sanitario regionale
concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue, di
sangue midollare e la tutela dei donatori.
d) coordina e promuove i progetti finalizzati al raggiungimento
dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, plasma ed
emoderivati, orientando in tal senso la programmazione regionale.
Art. 2 - Commissione regionale
per il servizio trasfusionale.
1. E' istituita la Commissione regionale per il servizio
trasfusionale (CRST) con funzioni consultive generali in materia
trasfusionale e con il compito di formulare alla Giunta regionale
indicazioni e proposte ritenute utili per l'ottimizzazione del Servizio
trasfusionale regionale.
2. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale alla sanità o un suo delegato, che la
presiede;
b) il responsabile del dipartimento per l'igiene pubblica o un suo
delegato con qualifica non inferiore a funzionario;
c) il primario del servizio di immunoematologia e trasfusione, sede del
Centro regionale di coordinamento e compensazione di cui all'
articolo 7;
d) un docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia
esperto in ematologia e trasfusione;
e) un rappresentante delle Unità locali socio-sanitarie o delle
Aziende ospedaliere;
f) tre primari di servizi di immunoematologia e trasfusione o di centri
trasfusionali;
g) sette rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori
volontari di sangue maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante delle associazioni degli emopatici;
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario
regionale.
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su
proposta dell'Assessore regionale alla sanità e dura in carica tre
anni dal provvedimento di nomina. Alla Commissione non si applica la
legge regionale 1
settembre 1993, n. 46 . (
1)
5. La Commissione è convocata su iniziativa dell'Assessore
regionale alla sanità nonchè ogni qualvolta ne faccia richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti.
6. In relazione a specifiche questioni di notevole
complessità e rilevanza il Presidente, su richiesta di un terzo dei
componenti, può far partecipare ai lavori della Commissione, senza
diritto di voto, esperti particolarmente qualificati.
Art. 3 - Partecipazione delle
Associazioni e Federazioni dei donatori.
1. La Regione riconosce come insostituibile l'opera svolta dalle
associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e di sangue
midollare, nel perseguimento dei fini istituzionali del servizio
sanitario e garantisce e disciplina la necessaria partecipazione alle
attività trasfusionali mediante apposite convenzioni stipulate fra
le Unità locali socio-sanitarie o le Aziende ospedaliere e le
associazioni e federazioni medesime.
2. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione di
cui al comma 1, predisposto in conformità ai criteri definiti con
decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 8
della legge 4 maggio 1990, n. 107. Le Unità locali socio-sanitarie o
le Aziende ospedaliere provvedono alla stipulazione entro sei mesi
dall'approvazione dello schema-tipo.
3. La stipulazione della convenzione è subordinata alla
verifica della conformità degli statuti delle associazioni e
federazioni dei donatori volontari alle finalità e condizioni
previste dalla legge 4 maggio 1990, n. 107 e dai decreti ministeriali di
attuazione. Le convenzioni hanno validità triennale e possono essere
tacitamente rinnovate alla scadenza.
4. Le associazioni e federazioni dei donatori volontari possono
istituire con i contributi loro assegnati un fondo regionale per le
finalità di cui alla presente legge nonchè per promuovere
più in generale la cultura della solidarietà e del
volontariato.
5. La Regione collabora senza oneri a suo carico alla gestione del
fondo di cui al comma 4.
Art. 4 - Organizzazione delle
strutture trasfusionali.
1. Le attività trasfusionali sono organizzate nelle seguenti
strutture:
a) Servizi di immunoematologia e trasfusione;
b) Centri trasfusionali;
c) Unità di raccolta.
2. A livello provinciale e regionale sono rispettivamente
istituiti:
a) Il Dipartimento provinciale
trasfusionale;
b) Il Centro regionale di coordinamento e compensazione.
3. Gli ambiti territoriali di competenza delle strutture
trasfusionali sono stabiliti dalla programmazione regionale.
Art. 5 - Compiti delle
strutture trasfusionali.
1. I Servizi di immunoematologia e trasfusione (SIT) sono
strutture di presidio ospedaliero ed esercitano le funzioni previste
dall'articolo 5, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. I Centri trasfusionali (CT) sono strutture ospedaliere ad
integrazione dei servizi di cui al comma 1 e svolgono le funzioni
indicate dall'articolo 6, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
3. Le Unità di raccolta (UR) sono strutture fisse o mobili
finalizzate alla raccolta del sangue intero o del plasma mediante
emaferesi e dipendono sotto il profilo tecnico ed organizzativo dal SIT o
CT territorialmente competente.
4. In relazione alle esigenze indicate dal Piano sangue e plasma
regionale, le Unità di raccolta possono essere gestite direttamente
anche dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue,
previa autorizzazione della Giunta regionale, subordinata all'accertata
presenza di idonee condizioni strutturali.
5. I presidi ospedalieri che non siano dotati delle strutture di
cui ai commi 1 e 2 sono forniti di frigoemoteca funzionalmente collegata
ai SIT o ai CT territorialmente competenti.
6. Le strutture trasfusionali di cui ai precedenti commi, oltre
alle funzioni sopra indicate possono esercitare ulteriori funzioni e
compiti che sono loro attribuiti sulla base delle indicazioni e direttive
della Giunta regionale emanate in attuazione degli obiettivi stabiliti
dal Piano sangue e plasma regionale.
Art. 6 - Dipartimenti
trasfusionali provinciali.
1. I Dipartimenti trasfusionali provinciali sono unità
organizzative funzionali di base preposte all'attuazione della
programmazione delle attività trasfusionali nel territorio
provinciale di rispettiva competenza. Sono costituiti dall'insieme delle
strutture trasfusionali esistenti sul territorio provinciale.
2. Il servizio di immunoematologia e trasfusione dell'Unità
locale socio-sanitaria o dell'Azienda ospedaliera del capoluogo di
provincia svolge le funzioni di coordinamento del Dipartimento, sul piano
tecnico-scientifico ed organizzativo, secondo quanto stabilito dal
regolamento di funzionamento approvato dalla Giunta regionale.
3. I Dipartimenti, per i meccanismi di compensazione e cessione,
si avvalgono dell'attività del Centro regionale di coordinamento e
compensazione di cui all'articolo 7.
Art. 7 - Centro regionale di
coordinamento e compensazione.
1. Il Centro regionale di
coordinamento e compensazione (CRCC) è preposto all'attuazione, di
quanto previsto dall'articolo 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Esso
opera attenendosi alle direttive impartite dalla Regione, coordinando
l'attività dei Dipartimenti trasfusionali provinciali.
2. Le funzioni del Centro regionale di coordinamento e
compensazione sono esercitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della
legge 4 maggio 1990, n. 107, dal servizio di immunoematologia e
trasfusione individuato dalla Giunta regionale.
Art. 8 - Registro regionale
del sangue e plasma.
1. Il registro regionale del sangue e plasma, istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 7 della legge 4 maggio 1990, n. 107, costituisce
il sistema informativo ufficiale per la conoscenza dei dati relativi alla
raccolta, alla distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati e alle
informazioni sul complesso delle attività svolte dalle strutture
trasfusionali; nonchè lo strumento indispensabile per la
programmazione regionale delle attività trasfusionali.
2. Il registro contiene i dati rilevati mediante un questionario
compilato dal primario di ogni servizio o centro trasfusionale. Alla sua
corretta compilazione per i dati non in possesso dei servizi e centri
trasfusionali, devono collaborare tutte le strutture dell'Unità
locale socio-sanitaria o dell'azienda ospedaliera.
3. Il registro, deliberato dalla Giunta regionale contiene le
informazioni stabilite con decreto del Ministro della sanità,
nonchè le ulteriori informazioni necessarie alla programmazione
sanitaria regionale.
Art. 9 - Collocazione delle
eccedenze di sangue, emocomponenti ed emoderivati.
1. I Dipartimenti trasfusionali
provinciali sono tenuti a conferire gli emocomponenti eccedenti il
proprio fabbisogno al Centro regionale di coordinamento e compensazione
che ne cura l'allocazione, secondo le direttive emanate dalla Giunta
regionale, presso le strutture carenti.
2. Il plasma eccedente deve essere consegnato ai centri di
produzione di emoderivati convenzionati con la Regione. La Giunta
regionale, in conformità alle indicazioni stabilite dalla normativa
vigente, adotta le convenzioni fissando le modalità di gestione.
3. Le eventuali eccedenze di emocomponenti e plasmaderivati
possono essere cedute, a cura del CRCC, a strutture extra regionali in
conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.
Art. 10 - Norma finale.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il
piano sangue e plasma regionale di cui all'articolo 11, comma 2 della
legge 4 maggio 1990, n. 107 è approvato con provvedimento del
Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
2. Il piano sangue e plasma regionale relativo al periodo
1994-1996, approvato con le procedure di cui al comma 1, sostituisce il
programma relativo al piano sangue previsto nella parte seconda punto 12
del piano socio-sanitario regionale 1989/1991 approvato con la
legge regionale 20 luglio
1989, n. 21 .
3. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si
osservano le leggi e disposizioni regolamentari statali e regionali
vigenti in materia.
Art. 11 - Abrogazione.
Art. 12 - Norma
finanziaria.
Art. 13 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO