Legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 (BUR n. 39/1989)
Legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 (BUR n. 39/1989) [sommario] [RTF]
PIANO SOCIO -
SANITARIO REGIONALE 1989-1991. (1)
Parte I
Generalità e assetto organizzativo (2)
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1 - (Oggetto della legge).
1. La presente legge disciplina i criteri, gli obiettivi e le
modalità della programmazione sanitaria nel Veneto per il triennio
1989-1991, consolidando gli effetti ed aggiornando i contenuti della
legge regionale 2
aprile 1984, n. 13 , Piano socio-sanitario regionale per il triennio
1984-1986, in conformità alle indicazioni derivanti dalla sua
applicazione e dalle politiche di Programmazione nazionale, nonchè
in coerenza con il Programma regionale di sviluppo. (
3)
2. E' approvato il Piano socio-sanitario regionale per il triennio
1989-1991, che costituisce parte integrante della presente legge.
3. Per quanto riguarda il Piano, hanno valore prescrittivo le
disposizioni che approvano le azioni settoriali, le azioni programmate, i
progetti-obiettivo, i programmi, le azioni strumentali e le tabelle che
concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Piano si intendono
recepiti i contenuti e le indicazioni della legislazione nazionale e
regionale in materia socio-sanitaria.
5. Il Piano ha durata e validità per il triennio 1989-1991,
salvo diversa disposizione derivante da atti di legislazione o di
programmazione sanitaria nazionale. Fino all’entrata in vigore del
successivo Piano sanitario regionale mantengono piena validità le
norme e le disposizioni del Piano stesso.
Art. 2 - (Obiettivi).
1. Sono obiettivi del Piano:
a) la tutela della salute individuale e collettiva, fisica e psichica,
dei cittadini mediante interventi unitari finalizzati alla rimozione
delle causa di nocività e malattia, potenziando in particolare le
attività di prevenzione e riabilitazione;
b) il progressivo superamento degli squilibri tra domanda e offerta di
servizi sanitari nelle diverse aree territoriali, con particolare
riferimento alle aree marginali;
c) l’integrazione ed il coordinamento delle politiche di intervento
sanitarie e socio-assistenziali;
d) il raggiungimento di una più elevata efficacia e
produttività del Servizio sanitario regionale e di una maggiore
qualificazione dei servizi;
e) l’integrazione con l’assistenza della didattica e della
ricerca espletata dalle facoltà di medicina.
Titolo II
Assetto organizzativo
Art. 3 - (Articolazione delle
Unità locali socio-sanitarie in distretti di base).
1. I Comuni singoli o associati o le comunità montane, ai
sensi del primo comma dell’articolo 25 della
legge regionale 25 ottobre 1979, n.
78 ,(
4) articolano il
territorio dell’Unità locale socio-sanitaria in distretti, di
norma coincidenti con uno o più Comuni, salvo nei Comuni capoluogo
di Provincia nei quali può essere prevista una articolazione di
distretti che comprenda una popolazione di almeno 30.000 abitanti.
2. Allo scopo della definizione dei criteri territoriali ed
organizzativi dell’articolazione distrettuale, si individuano due
tipologie di distretti:
a) distretto di area urbana con popolazione non inferiore a 30.000
abitanti;
b) distretto intercomunale.
3. Il distretto di area urbana di norma si articola
organizzativamente in aree funzionali identificate in:
a) area funzionale con competenze di igiene pubblica;
b) area funzionale per la tutela della maternità,
dell’infanzia e dell’età evolutiva;
c) area funzionale dell’assistenza sanitaria di base per la tutela
dell’età adulta;
d) area funzionale per le attività sociali ed assistenziali.
4. Il distretto intercomunale si identifica con un raggruppamento
di più comuni e frazioni, con un numero di abitanti non inferiore a
15.000 e, di norma, non superiore ai 30.000.
5. Al fine della definizione degli ambiti territoriali dei
distretti intercomunali le Unità locali socio-sanitarie tengono
conto dei seguenti criteri:
a) densità demografica e sua dinamica nel territorio, con
particolare riguardo a zone montane e rurali;
b) presenza di aree ad alto rischio;
c) flussi gravitazionali per cause occupazionali e sociali;
d) viabilità e sistema dei trasporti.
Art. 4 - (Deroghe ai criteri
di distrettualizzazione).
1. All’ambito territoriale del distretto di area urbana
possono essere aggregati piccoli Comuni limitrofi, per motivate ragioni
di opportunità, legate alla presenza di vincoli o potenzialità
socio-economiche, di viabilità e consolidata mobilità della
popolazione.
2. E' consentita la deroga al numero minimo degli abitanti
previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni
identificabili in:
a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della
popolazione;
b) realtà a particolare vastità territoriale e condizione
geomorfologica critica;
c) situazioni con presenza di collegamenti viari particolarmente
difettosi o con variazioni stagionali di popolazione;
d) situazioni socio-economiche particolari, quale quella determinata da
alti tassi di invecchiamento.
3. Le deroghe dovranno essere esplicitamente motivate
dall’Unità locale socio-sanitaria nei programmi attuativi del
presente Piano, di cui al successivo articolo 11.
Art. 5 - (Responsabile del
distretto).
1. Il responsabile del distretto è un medico, igienista o di
formazione igienistico-organizzativa, dipendente del servizio sanitario
nazionale.
Art. 6 - (Personale del
distretto).
1. Il personale del distretto, opera secondo criteri di
interdisciplinarietà allo scopo di assicurare
l’unitarietà e la globalità degli interventi e si
distingue in:
a) operatori costituenti l’equipe distrettuale, stabilmente
allocati nei distretti;
b) operatori che integrano l’equipe distrettuale, individuati dai
settori centrali dell’Unità locale socio-sanitaria, sentito il
responsabile del distretto.
2. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale, costituenti una
equipe distrettuale, a qualunque ruolo appartengano, sono posti in
dipendenza funzionale del responsabile del distretto.
Art. 7 - (Attività
distrettuali).
1. Il distretto è la struttura tecnico funzionale mediante la
quale, con riferimento all’area territorialmente predeterminata,
sono assicurate:
a) le prestazioni di primo livello e di pronto intervento;
b) l’educazione sanitaria del cittadino e della comunità;
c) la raccolta e la diffusione dei dati per il funzionamento del sistema
informativo;
d) la partecipazione degli utenti.
2. Le attività distrettuali sono elencate nell’azione
settoriale " i distretti socio-sanitari " del presente Piano.
3. Il responsabile del distretto, redige il programma annuale di
attività del distretto, che viene approvato dall’Ufficio di
direzione e dal Comitato di gestione dell’Unità locale
socio-sanitaria.
Art. 8 - (Igiene pubblica e
veterinaria).
1. Nelle materie di igiene pubblica e
veterinaria i competenti settori delle Unità locali socio-sanitarie
capoluogo di Provincia, hanno compiti di coordinamento tecnico nei
confronti dei corrispondenti settori delle Unità locali
socio-sanitarie appartenenti al territorio provinciale, previsti nelle
azioni settoriali: igiene pubblica e tutela dell’ambiente di vita e
di lavoro e Sanità pubblica veterinaria del presente Piano.
2. Sono abrogati il quarto comma dell’articolo 1 e
l’articolo 22 della
legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 .
(
5)
3. Il primo comma dell’
articolo 9, della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 , è così sostituito:
(omissis) (
6)
4. All’
articolo 9 della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ,
dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:
(omissis) (
7)
5. Il secondo comma dell’
articolo 66 della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 , è abrogato.
Art. 9 - (Responsabile delle
attività specialistiche ambulatoriali).
Art. 10 - (Assistenza
specialistica ospedaliera: interventi sul piano organizzativo).
1. Al Presidio ospedaliero sono assicurati adeguati spazi di
autonomia funzionale essenziali per l’efficace svolgimento del
ruolo che deriva dalla concentrazione di competenze professionali e
risorse tecnologiche che in esso si sono consolidate. Le Unità
locali socio-sanitarie attivano, a tal fine all’interno del
Presidio ospedaliero:
a) una funzione specifica di programmazione, mediante appositi gruppi di
lavoro;
b) un' unità operativa amministrativa, mediante un nucleo
amministrativo organizzato in staff;
c) l’attribuzione di un budget di presidio.
2. Con successivi provvedimenti la Giunta regionale provvede a
definire le modalità organizzative dei gruppi di lavoro e degli
staff per le finalità sopracitate.
3. L’ultimo comma dell’articolo 19 della
legge regionale 7 marzo
1980, n. 13 è sostituito dal seguente:
(omissis) (
10)
Parte II
Attuazione e verifica del piano
Art. 11 - (Piani attuativi di
Unità locali socio-sanitarie).
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ciascuna Unità locale socio-sanitaria adotta e trasmette alla
Giunta regionale il proprio piano attuativo per il triennio 1989-1991.
2. Il piano attuativo deve contenere la specificazione:
a) delle previsioni, prescrizioni ed indirizzi definiti dal presente
Piano: con particolare riferimento alle azioni settoriali;
b) della ridelimitazione territoriale dei distretti;
c) dell’individuazione, ubicazione e dimensionamento di tutti i
presidi e servizi;
d) della struttura organizzativa dell’Unità locale
socio-sanitaria e relativa temporalizzazione delle azioni e degli
interventi;
e) del programma pluriennale di spesa e di investimento;
f) della proposta di aggiornamento della pianta organica e del programma
di copertura dei posti di pianta organica.
3. Il piano attuativo deve altresì contenere la definizione
degli obiettivi dell’Unità locale socio-sanitaria, per il
triennio 1989-1991, in merito alle azioni orizzontali e strumentali.
Art. 12 - (Attribuzioni
degli Enti locali).
1. In sede di formulazione del piano attuativo, le Unità
locali socio-sanitarie, sulla base delle previsioni del Piano
socio-sanitario regionale, individuano la localizzazione dei presidi e
servizi sanitari e inviano, entro cinque giorni dall’approvazione,
alla provincia o alle provincie, nel cui territorio sono ubicati i
presidi e i servizi, il documento perchè sia approvato ai sensi
dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per le
localizzazioni di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento.
Art. 13 - (Programmi annuali
di Unità locali socio-sanitarie).
1. Ciascuna Unità locale socio-sanitaria, sulla base degli
obiettivi indicati nel piano attuativo di cui all’ultimo comma
dell’articolo precedente, entro il mese di ottobre dell’anno
precedente a quello di riferimento, deve presentare alla Giunta regionale
un programma annuale relativo:
a) alle azioni orizzontali ed alle azioni strumentali previste dal
presente Piano;
b) alle spese a destinazione vincolata e di investimento.
2. I programmi annuali delle Unità locali socio-sanitarie
contengono la specificazione dei contenuti e i tempi delle azioni e degli
interventi, nonchè il relativo fabbisogno finanziario e di
personale, e l’assetto organizzativo specifico.
3. Contestualmente alla presentazione del piano attuativo di cui
al precedente articolo 11 le Unità locali socio-sanitarie presentano
i programmi annuali relativi agli anni 1989-1990.
Art. 14 - (Procedure per
l’adozione del piano attuativo triennale e dei programmi annuali
delle Unità locali socio-sanitarie).
1. La Giunta regionale emana una direttiva per la formazione del
Piano attuativo.
2. La Giunta regionale entro 90 giorni dal ricevimento dei piani
attuativi e dei programmi annuali delle Unità locali socio-sanitarie
esprime parere vincolante e comunica le eventuali modifiche da apportare
per renderli coerenti con il Piano socio-sanitario regionale.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento del parere di cui sopra, le
Assemblee delle Unità locali socio-sanitarie adottano i definitivi
provvedimenti deliberativi di competenza.
4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi fissati dal
Piano, della verifica dei risultati conseguiti dalle Unità locali
socio-sanitarie e delle risorse finanziarie disponibili, in relazione
anche a documentate proposte espresse dal programma di attuazione delle
Unità locali socio-sanitarie, delibera, sentita la competente
Commissione consiliare, modifiche ed integrazioni alle previsioni
contenute nelle tabelle di Piano, procedendo in tal modo
all’aggiornamento annuale del Piano stesso.
Art. 15 - (Relazione
sanitaria annuale).
1. Entro il mese di settembre di ogni anno la Giunta regionale
adotta la relazione sanitaria regionale e la presenta al Consiglio
regionale, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
2. Detta relazione regionale, formata sulla base delle
informazioni e dei dati forniti dall’Unità locale
socio-sanitaria, contiene la verifica e la valutazione
dell’attuazione del Piano socio-sanitario regionale e costituisce
la base informativa per le stesse Unità locali socio-sanitarie
nell’elaborazione dei piani attuativi e dei programmi annuali.
3. Le Unità locali socio-sanitarie dovranno trasmettere alla
Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la
predisposizione della relazione sanitaria relativamente:
a) alle condizioni di salute della popolazione;
b) all’attività dei presidi e dei servizi;
c) alla situazione economico-finanziaria;
d) allo stato di attuazione dei piani attuativi e dei programmi annuali,
corredati da una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi o sugli
scostamenti dei risultati ottenuti da quelli previsti.
4. I dati e le informazioni dovranno costituire il minimo
contenuto informativo e valutativo della relazione sanitaria delle
Unità locali socio- sanitarie che le stesse devono trasmettere entro
il 31 marzo di ciascun anno.
Art. 16 - (Servizio
ispettivo regionale).
Art. 17 - (Ripartizione del
Fondo sanitario regionale).
Art. 18 - (Spese in conto
capitale).
1. Per le spese in conto capitale, con autorizzazione globale
riferita al periodo pluriennale di validità predeterminato dal Piano
socio-sanitario regionale, viene consentito, ai sensi dell’
articolo 52, terzo
comma, della
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed
integrazioni, di estendere l’impegno a più esercizi e fare
riferimento ai singoli esercizi in ragione della quota
dell’obbligazione complessiva che giunge prevedibilmente a scadenza
in ciascuno dei singoli esercizi, nei limiti delle quote regionali
assegnate o stanziate nel Fondo sanitario nazionale in conto capitale.
(
13)
2. Le Unità locali socio-sanitarie possono stipulare i
contratti od assumere impegni nei limiti dell’intera somma
autorizzata, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque
essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
Art. 19 - (Beni immobili e
mobili).
1. I beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio dei
comuni con vincolo di destinazione alle Unità locali socio-sanitarie
trasferiti dal patrimonio degli ex enti mutualistici e delle gestioni
sanitarie soppressi o dal patrimonio degli Enti locali, degli Enti
ospedalieri e dagli altri Enti di cui agli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, qualora non più destinati
all’erogazione dei servizi o dismessi dall’uso sanitario ai
sensi degli articoli 37 e 38 della
legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78
,(
14) devono essere alienati
e il ricavato è reimpiegato per il conseguimento degli obiettivi di
investimento previsti dalla presente legge, nell’ambito
dell’Unità locale socio-sanitaria nella quale sono confluiti
gli enti e le persone giuridiche già proprietarie dei beni
costituenti il patrimonio stesso.
2. L’Unità locale socio-sanitaria, accertate le
condizioni di cui al comma precedente e individuate le forme di
reimpiego, pone in essere tutte le procedure preliminari
all’alienazione del bene, richiedendo altresì
l’autorizzazione della Giunta regionale.
3. I comuni intestatari dei beni, sono tenuti ad adottare, in
conformità alla determinazione della Giunta regionale, i necessari
atti di alienazione.
4. I proventi ed i redditi netti derivanti dalla gestione dei beni
patrimoniali di cui al primo comma del presente articolo devono essere
riversati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,
all’entrata del bilancio della competente Unità locale
socio-sanitaria, unitamente ad una documentata dimostrazione contabile
della gestione conseguita.
Art. 20 - (Sistema dei
vincoli).
1. Nell’arco del triennio 1989-1991 le Unità locali
socio-sanitarie sono vincolate a:
a) conformare le proprie
dotazioni strutturali ed organizzative a quelle previste dalle tabelle
allegate alla presente legge: le azioni di adeguamento strutturale,
devono avvenire dando priorità alle disattivazioni;
b) fornire le informazioni e i dati epidemiologici e organizzativi
necessari ai sistemi informativi regionali e nazionali che per il livello
regionale sono definiti con apposito provvedimento della Giunta
regionale.
Art. 21 - (Assegnazione di
personale a seguito di soppressione del posto).
1. L’assegnazione di personale a seguito di soppressione del
posto conseguente all’applicazione della presente legge
avverrà secondo le modalità previste dall’articolo 29,
D.P.R. n. 761/79 ultimo comma e articolo 21, punto B, D.P.R. n. 270/87.
2. Qualora il dipendente non trovi idonea collocazione
nell’Unità locale socio-sanitaria di appartenenza, la Giunta
regionale provvederà all'individuazione e all'assegnazione in un
posto di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina, ove
prevista, vacante in altra Unità locale socio-sanitaria, previo
parere favorevole della stessa.
3. In assenza di posti di corrispondente profilo, posizione
funzionale e disciplina, ove prevista, nell’ambito della Regione,
ovvero, in caso di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il
dipendente rimane in soprannumero nella Unità locale socio-sanitaria
di appartenenza fino al verificarsi del nuovo posto vacante.
4. I provvedimenti di modifica delle piante organiche sono
sottoposti a preventive autorizzazioni da parte della Giunta regionale.
Art. 22 - (Poteri
sostitutivi).
1. La Giunta regionale, in caso di mancato rispetto delle
prescrizioni e dei termini previsti dal presente Piano ed in particolare
dei vincoli di cui all’articolo 20 nonchè in caso di gravi
carenze dell’Unità locale socio-sanitaria, tali da non
consentire un corretto adempimento di compiti d' istituto, nomina un
Commissario ad acta.
Art. 23 -
(Volontariato).
1. La Regione, riconosciuto il positivo ruolo svolto dal
volontariato, ne valorizza ogni potenzialità per il conseguimento
dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, come previsto
dal primo comma dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
2. (omissis) (
15)
Art. 24 - (Norme finali e
transitorie).
Allegato piano socio sanitario regionale 1989/1991 (omissis)
Note
(
1) Art. 31 comma 1 della
legge regionale 29
gennaio 1996, n. 3 stabilisce che "le disposizioni del piano
socio-sanitario regionale 1989/1991 di cui alla
legge regionale 20 luglio 1989, n.
21 e del piano sociale regionale 1989/1991 di cui alla
legge regionale 20 luglio
1989, n. 22 in quanto non in contrasto con le norme della
legislazione regionale e nazionale vigente nonchè con le norme della
presente legge, mantengono la loro efficacia sino a quando non siano
approvati gli specifici provvedimenti del piano socio-sanitario regionale
1995/1997 di cui all'art. 1 comma 2".
1. Le disposizioni del piano socio sanitario regionale 1989/1991 di cui
alla
legge
regionale 20 luglio 1989, n. 21 del piano sociale regionale 1989/1991
di cui alla legge 20 luglio 1989, n. 22, in quanto non in contrasto con
le norme della legislazione regionale e nazionale vigente nonchè con
le norme della presente legge, mantengono la loro efficacia sino a quando
non siano approvati gli specifici provvedimenti del piano socio-sanitario
regionale 1996/1998 di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Il terzo piano sangue e plasma regionale per il triennio1994/1996,
approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 15 dicembre 1994,
n. 1050, è adeguato alla normativa statale vigente con le
modalità previste dall'articolo 14, comma 1.
(
2) Per la nuova disciplina del
servizio sanitario regionale vedi la
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
concernente “Norme e principi per il riordino del servizio
sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517” che ha sostituito interamente la precedente
disciplina.
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