Legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 (BUR n. 36/1995)
Legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 (BUR n. 36/1995) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI EDUCATIVO-DIDATTICI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce e tutela le attività
educative, didattiche, sociali e religiose che associazioni giovanili
senza scopo di lucro, intendono realizzare, nell'ambito dei loro fini
istituzionali e statutari e ai sensi dell'articolo 10 della legge 17
maggio 1983, n. 217, mediante l'attivazione di campeggi sul territorio
regionale.
Art. 2 - Campo di
applicazione.
1. Le associazioni giovanili di cui
all'articolo 1 svolgono le proprie attività educative, mediante
l'organizzazione di:
a) campeggio mobile;
b) campeggio autoorganizzato;
c) campeggio itinerante.
Art. 3 - Campeggi mobili.
1. Ai sensi della presente legge, i
campeggi mobili sono quei complessi ricettivi all'aperto costituiti anche
da strutture poggiate sul terreno o comunque rimovibili, e organizzati
per un periodo non superiore a venti giorni, rinnovabili.
2. I campeggi mobili prevedono l'allestimento di strutture atte ad
accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive
delle attrezzature igienico sanitarie disponibili ed essere serviti da
strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio e di soccorso secondo
quanto stabilito dalla
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e
successive modifiche.
3. Nei campeggi di cui al comma 1
è consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti,
anche in edifici abitativi utilizzati dalle associazioni giovanili di cui
all’articolo 1. (
1)
Art. 4 - Autorizzazione allo
svolgimento del campeggio mobile.
1. Le associazioni giovanili, di cui
all'articolo 1, che intendano effettuare campeggi mobili, devono
presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del comune competente per
territorio ai sensi dell'articolo 13 della
legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 .
(
2)
2. Il Sindaco, acquisito il parere del settore igiene pubblica
dell'Unità locale socio sanitaria competente, rilascia
l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della
domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende
accolta.
3. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle
condizioni di cui all'
allegato
A.
Art. 5 - Campeggi
autoorganizzati.
1. Sono campeggi autoorganizzati le attività che utilizzano
strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a
quindici giorni, per un massimo di tre volte nella stessa località
nell'arco dell'anno, intervallate da un periodo di inutilizzo di almeno
quindici giorni.
Art. 6 - Autorizzazione allo
svolgimento dei campeggi autoorganizzati.
1. Per lo svolgimento di campeggi
autoorganizzati le associazioni di cui all'articolo 1 devono presentare
richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato indicando:
a) le generalità del responsabile che deve essere persona adulta
designata dall'associazione organizzatrice;
b) la zona prescelta per l'organizzazione del campeggio che non deve
essere coltivata o interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
c) il periodo di permanenza;
d) l'assenso del proprietario in caso di aree in uso esclusivo e di
proprietà privata.
2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione entro quarantacinque
giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di
silenzio, la stessa si intende accolta. L'autorizzazione viene rilasciata
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'
allegato B.
Art. 7 - Campeggi
itineranti.
1. Sono campeggi itineranti attività educative che prevedono
spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.
2. Le associazioni giovanili, che organizzano sul territorio
regionale campeggi itineranti, devono rispettare le disposizioni previste
dall'
allegato C.
Art. 8 - Documentazione
sanitaria per la partecipazione ai campeggi.
1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto
anni, ai campeggi previsti all'
articolo 2, è subordinata alla presentazione di una
scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le
vaccinazioni cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e
conservate a cura del responsabile del campeggio.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea
documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei Paesi di origine e
gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia
di sanità.
Art. 9 - Vigilanza.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica
sicurezza e quelle dell'autorità sanitaria, la vigilanza
sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni e dagli
altri organi competenti.
Art. 10 - Sanzioni.
1. L'esercizio dei campeggi non autorizzato, ai sensi degli
articoli 4 e
6, comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 1 milione e la chiusura
immediata del campeggio.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'
articolo 7, comporta la sanzione
amministrativa di lire 20.000 per ogni persona e per ogni giorno
eccedente le quarantotto ore previste.
3. In ogni caso, il Sindaco può procedere alla revoca
dell'autorizzazione di cui agli
articoli 4 e
6
qualora sia accertata la violazione delle prescrizioni minime fissate
dagli
allegati A e
B della presente legge e
non si sia ottemperato alla loro attuazione entro quarantotto ore dalla
notifica inoltrata al responsabile del campeggio.
Art. 11 - Contributi regionali
per la realizzazione di opere necessarie per l'attivazione di aree da
attrezzare per il campeggio mobile.
1. Sono concessi contributi in
conto capitale ai comuni, ai proprietari di terreni, di edifici abitativi
di cui al comma 3 dell’
articolo 3 e alle associazioni giovanili che gestiscono
terreni o edifici abitativi di proprietà altrui, in possesso di
assenso del proprietario con firma autenticata, che intendono destinare
aree ed edifici abitativi preesistenti per il campeggio mobile di cui
alla presente legge, purché vengano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le aree siano di almeno 5.000 mq. di superficie utilizzabile per il
campeggio;
b) gli edifici abitativi preesistenti, previsti dall'
articolo 3, comma 3, insistano
sull'area del campeggio mobile o su area con essa confinante;
c) le opere per le quali si richiede il contributo siano relative alla
realizzazione di:
1) prese idriche;
2) vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili;
3) piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera;
4) installazioni mobili di rubinetterie per il lavaggio di docce e di box
per il wc;
5) installazioni mobili per cucine da campo e tavoli mensa;
6) impianti mobili antincendio (estintori);
7) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia degli edifici
abitativi preesistenti previsti dall'
articolo 3, comma 3;
d) le opere fisse siano state autorizzate dal comune competente per
territorio. (
3)
Art. 12 - Presentazione delle
domande di contributo.
1. Ai fini dell'assegnazione dei
contributi di cui all'articolo 11, i soggetti interessati devono
presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo
di ogni anno, allegando la seguente documentazione:
a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici abitativi;
b) relazione tecnica delle opere che si intendono realizzare con
indicazione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
c) copia autentica della
concessione, autorizzazione edilizia, della denuncia di inizio
attività o della relazione asseverata ai sensi dell'articolo 26
della legge n. 47 del 1985, qualora siano necessarie per gli interventi
da ammettere al contributo;
d) preventivo della spesa che si intende effettuare;
e) dichiarazione del proprietario, qualora diverso dal richiedente il
contributo, con firma autenticata, di accettazione dell'intervento
sull'area e sull'eventuale edificio abitativo e dei vincoli
giuridici-economici che ne derivano. (
4)
Art. 13 - Modalità di
concessione dei contributi.
1. La Giunta regionale approva
entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi, che
prevede: i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a
finanziamento, la relativa documentazione probatoria da produrre,
l’ammontare del contributo e i tempi di realizzazione delle opere.
(
5)
2. Il contributo regionale può essere concesso entro il
limite del settanta per cento della spesa ammessa.
3. Il responsabile della
struttura regionale competente provvede alla liquidazione del cinquanta
per cento del contributo entro sessanta giorni dall’approvazione
della delibera di riparto. Il saldo viene erogato su presentazione di
idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.
(
6)
3 bis. Il finanziamento regionale può essere concesso anche
nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per
assicurare il completamento delle stesse. (
7)
4. La mancata presentazione
della documentazione di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla
scadenza di cui alla lettera c) del successivo comma 5, o la totale
difformità delle opere realizzate come previste dalla lettera b)
dell’articolo 12, comporta la decadenza e la revoca dei benefici
concessi. (
8)
5. I contributi sono inoltre ridotti o revocati qualora:
a) si accerti, in sede di verifica delle spese, una diminuzione della
spesa ammessa a contributo;
b) le opere siano state realizzate in modo parzialmente difforme dalla
documentazione prevista dall'articolo 12, lettere b) e c); (
9)
c) le opere non siano state completate entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello della liquidazione dell'acconto.
Art. 14 - Vincolo di
destinazione.
1. Le aree e gli eventuali edifici abitativi che beneficiano
del contributo di cui all’articolo 11 sono soggette al vincolo di
destinazione per attività educativo-didattiche per la durata di
almeno dieci anni dalla data di assegnazione del contributo.(
10)
2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso i
relativi pubblici registri a carico dei beneficiari.
3. La diversa destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione,
comporta la restituzione della somma a suo tempo assegnata, maggiorata
degli interessi legali nel frattempo maturati.
Art. 14 bis – Conferenza
annuale.
1. Le associazioni giovanili di cui all’articolo 1 comunicano entro
il 31 gennaio di ogni anno le zone in cui intendono allestire i campeggi
di cui alla presente legge per l’anno in corso.
2. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1 il presidente della
Giunta regionale, al fine di promuovere e coordinare la realizzazione dei
campeggi, convoca una conferenza alla quale partecipano i proprietari
delle zone indicate dalle associazioni giovanili, i comuni interessati al
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6,
nonché i servizi forestali regionali e le unità locali socio
sanitarie competenti per territorio.
3. I risultati della conferenza annuale sono successivamente comunicati
dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente. (
11)
Art. 15 - Norma
transitoria.
1. Per l'anno 1995 le domande di cui all'articolo 12 devono essere
presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, approva il piano di riparto dei contributi nel rispetto dei
commi 2 e 3 dell'articolo 13.
Art. 16 - Disposizioni
finanziarie.
Art. 17 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995, n. 21
RELATIVA A:
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE
DEI CAMPEGGI EDUCATIVO-DIDATTICI
ALLEGATO A
Per lo svolgimento dei campeggi mobili le
associazioni giovanili devono assicurare che:
a) l'approvvigionamento idrico sia di almeno 100 litri di acqua per
persona al giorno, di cui almeno 30 litri di acqua potabile. Nel caso
l'approvvigionamento idrico sia assicurato da sorgenti o pozzi, per l'uso
alimentare deve essere richiesto il certificato di potabilità
rilasciato dall'ULSS. Il certificato richiesto ai fini della presente
legge è rilasciato dall'ULSS competente a titolo gratuito;
b) vi siano un lavabo/lavello dotato di un rubinetto e una doccia ogni 10
persone, un W.C. o turca ogni 15 persone;
c) qualora non risulti possibile utilizzare servizi igienici fissi
esistenti nelle immediate adiacenze, siano installate attrezzature, anche
non fisse, sempre collegate con un sistema di smaltimento dei liquami
rispondente alla normativa prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e
successive modifiche ed integrazioni, con possibilità, in
alternativa, di installazione autorizzata da parte del Sindaco di latrine
con trattamento chimico dei liquami;
d) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti
depositati fuori dal campo, in zona non direttamente esposta ai raggi
solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che qualora
l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana
l'organizzazione ne provveda al trasporto;
e) l'attivazione della cucina centralizzata del campeggio sia subordinata
all'autorizzazione sanitaria prevista per i chioschi temporanei. Nel caso
non sia attuata detta cucina, la manipolazione e il confezionamento di
alimenti devono di norma essere considerati analoghi all'autoconsumo
familiare;
f) il personale addetto alla preparazione centralizzata di alimenti e
bevande sia munito di valido libretto sanitario;
g) nelle aree non attrezzate con apposite piazzole o manufatti, fissi o
rimovibili, atti all'accensione di fuochi per il confezionamento dei
pasti, per il riscaldamento o similari, siano rispettate le distanze
minime dalle alberature ad alto fusto fissate dalla legislazione vigente.
Nelle aree non attrezzate con idonee apparecchiature antincendio,
dovranno essere presenti mezzi mobili in numero di un estintore a polvere
di tipo omologato da Kg. 9 ogni 4 focolai o frazione di 4;
h) l'eventuale impianto elettrico, sia a norma CEI;
i) in ogni campeggio sia prevista una cassetta con materiale di pronto
soccorso.
ALLEGATO B
Per lo svolgimento dei campeggi
autoorganizzati le associazioni giovanili devono assicurare che:
a) l'approvvigionamento idrico sia di almeno 30 litri di acqua potabile,
per persona al giorno;
b) non siano arrecati danni all'ambiente;
c) le attrezzature per il campeggio siano completamente rimosse ed
asportate all'atto del suo abbandono;
d) l'uso di fuochi venga consentito in apposite piazzole o manufatti
fissi o rimovibili;
e) per la raccolta dei rifiuti solidi siano utilizzati idonei recipienti
depositati fuori dal campo, in zona non direttamente esposta ai raggi
solari, da vuotarsi periodicamente, con l'impegno, che qualora l'asporto
dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana,
l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi al più vicino
luogo di raccolta autorizzato;
f) lo smaltimento dei liquami debba avvenire mediante latrina da campo,
collocata ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile od al
di fuori delle eventuali aree di rispetto, costituita da fossa profonda
almeno m. 1, quotidianamente disinfettata con calce idrata e
completamente ricoperta con terra dello scavo al termine del suo
utilizzo;
g) la manipolazione e il confezionamento di alimenti siano di norma
considerati analoghi all'autoconsumo familiare. Gli alimenti deperibili
vanno acquistati quotidianamente.
ALLEGATO C
Per lo svolgimento dei campeggi itineranti
le associazioni giovanili devono assicurare che:
a) i gruppi siano accompagnati da almeno un adulto responsabile designato
dall'associazione organizzatrice secondo le modalità da questa
previste;
b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di
proprietà privata, vi sia preventivo assenso del legittimo
possessore;
c) non siano arrecati danni all'ambiente;
d) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse nell'arco
di 48 ore consecutive;
e) non si faccia uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite
piazzole o manufatti ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla
normativa di legge.
Note
(
12) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO