Legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 (BUR n. 38/1995)
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 (BUR n. 38/1995) [sommario] [RTF]
MARCHIO DEL
MOBILE D'ARTE IN STILE DELLA PIANURA VERONESE PRODOTTO NEI COMUNI DI
BOVOLONE, CASALEONE, CEREA, CONCAMARISE, GAZZO VERONESE, ISOLA DELLA
SCALA, ISOLA RIZZA, LEGNAGO, NOGARA, OPPEANO, SALIZZOLE, SANGUINETTO, SAN
PIETRO DI MORUBIO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto nel più
ampio contesto della tutela e della valorizzazione della produzione e
commercializzazione dei prodotti tipici e artigianali veneti, tutela e
promuove la denominazione d'origine del mobile d'arte in stile prodotto
nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese,
Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole,
Sanguinetto, San Pietro di Morubio, in quanto patrimonio della cultura e
del lavoro decennali di tale area.
Art. 2 - Istituzione del
marchio.
1. La Giunta regionale, è
autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio
collettivo Mobile d'arte in stile della pianura veronese ai sensi
dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come
modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, entro il 31
dicembre 1996 (
1).
Art. 3 - Concessione dell'uso
del marchio.
1. L'uso del marchio di cui
all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti ed imprese che
producono i mobili d'arte in stile nel territorio dei comuni indicati
all'articolo 1.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite
alla camera di commercio di Verona. (
2)
Art. 4 - Produzioni
tutelate.
1. Ai fini della presente legge è tutelata la produzione di
mobili d'arte in stile, costruiti seguendo le lavorazioni d'arte
tradizionali della zona con impiego di legno massello e con le
caratteristiche disciplinate dal regolamento d'uso.
Art. 5 - Elenco dei produttori
concessionari dell'uso del marchio.
Art. 6 - Comitato di
tutela.
1. É istituito (
4) il comitato di tutela del marchio Mobile
d'arte in stile della pianura veronese.
2. Il comitato è composto da nove esperti designati:
a) due rispettivamente dal comune di Bovolone e dal comune di Cerea;
b) due designati dall'Anci veneto su indicazione dei comuni di cui
all'articolo 1, eccettuati i comuni di cui alla lettera a);
c) uno designato dalla Camera di commercio di Verona;
d) tre designati congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
e) uno designato congiuntamente dalle associazioni della piccola e media
industria della provincia di Verona;
3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può
avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
4. omissis (
5)
5. Il comitato si riunisce di norma in una sede dislocata nel
territorio dei comuni indicati nell'
articolo 1 ed è convocato dal segretario del medesimo.
6. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove
spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dipendenti della Regione.
Art. 7 - Compiti del Comitato
di tutela.
Art. 8 - Regolamento
d'uso.
1. La Giunta regionale approva il
regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal
comitato di tutela.
2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce:
a) le caratteristiche fondamentali del mobile d'arte in stile, con
particolare riferimento agli stili e alle lavorazioni;
b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del
marchio, di esporre e vendere nei luoghi di produzione esclusivamente i
mobili d'arte in stile tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione
e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.
Art. 8 bis - Disposizioni di
rinvio.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui ai capi I e II della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
"Norme generali in materia di marchi regionali. (
7)
Art. 9 - Procedure.
Art. 9 bis - Abrogazioni.
Art. 10 - Norma
finanziaria.
Note
(
1) Comma così modificato
dall'articolo 18
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 che
ha così sostituito l’originaria dizione «entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
(
10) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO
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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 31
(BUR n. 38/1995)
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MARCHIO DEL MOBILE D'ARTE IN STILE
DELLA PIANURA VERONESE PRODOTTO NEI COMUNI DI BOVOLONE, CASALEONE,
CEREA, CONCAMARISE, GAZZO VERONESE, ISOLA DELLA SCALA, ISOLA RIZZA,
LEGNAGO, NOGARA, OPPEANO, SALIZZOLE, SANGUINETTO, SAN PIETRO DI
MORUBIO
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