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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 (BUR n. 38/1995)

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 (BUR n. 38/1995) [sommario] [RTF]

MARCHIO DEL MOBILE D'ARTE IN STILE DELLA PIANURA VERONESE PRODOTTO NEI COMUNI DI BOVOLONE, CASALEONE, CEREA, CONCAMARISE, GAZZO VERONESE, ISOLA DELLA SCALA, ISOLA RIZZA, LEGNAGO, NOGARA, OPPEANO, SALIZZOLE, SANGUINETTO, SAN PIETRO DI MORUBIO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto nel più ampio contesto della tutela e della valorizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici e artigianali veneti, tutela e promuove la denominazione d'origine del mobile d'arte in stile prodotto nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, in quanto patrimonio della cultura e del lavoro decennali di tale area.

Art. 2 - Istituzione del marchio.

1. La Giunta regionale, è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo Mobile d'arte in stile della pianura veronese ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, entro il 31 dicembre 1996 (1).

Art. 3 - Concessione dell'uso del marchio.

1. L'uso del marchio di cui all'articolo 2 è concesso esclusivamente ai soggetti ed imprese che producono i mobili d'arte in stile nel territorio dei comuni indicati all'articolo 1.
2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono attribuite alla camera di commercio di Verona. (2)

Art. 4 - Produzioni tutelate.

1. Ai fini della presente legge è tutelata la produzione di mobili d'arte in stile, costruiti seguendo le lavorazioni d'arte tradizionali della zona con impiego di legno massello e con le caratteristiche disciplinate dal regolamento d'uso.

Art. 5 - Elenco dei produttori concessionari dell'uso del marchio.

omissis (3)

Art. 6 - Comitato di tutela.

1. É istituito (4) il comitato di tutela del marchio Mobile d'arte in stile della pianura veronese.
2. Il comitato è composto da nove esperti designati:
a) due rispettivamente dal comune di Bovolone e dal comune di Cerea;
b) due designati dall'Anci veneto su indicazione dei comuni di cui all'articolo 1, eccettuati i comuni di cui alla lettera a);
c) uno designato dalla Camera di commercio di Verona;
d) tre designati congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) uno designato congiuntamente dalle associazioni della piccola e media industria della provincia di Verona;
3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
4. omissis (5)
5. Il comitato si riunisce di norma in una sede dislocata nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 ed è convocato dal segretario del medesimo.
6. Ai componenti il comitato è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.

Art. 7 - Compiti del Comitato di tutela.

omissis (6)

Art. 8 - Regolamento d'uso.

1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 sulla base del progetto di regolamento predisposto dal comitato di tutela.
2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce:
a) le caratteristiche fondamentali del mobile d'arte in stile, con particolare riferimento agli stili e alle lavorazioni;
b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del marchio, di esporre e vendere nei luoghi di produzione esclusivamente i mobili d'arte in stile tutelati e, comunque, di evitare nella esposizione e vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.

Art. 8 bis - Disposizioni di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali. (7)

Art. 9 - Procedure.

omissis (8)

Art. 9 bis - Abrogazioni.

1. L’articolo 5, il comma 4 dell’articolo 6, l’articolo 7 e l’articolo 9 sono abrogati. (9)

Art. 10 - Norma finanziaria.

omissis (10)


Note

(1) Comma così modificato dall'articolo 18 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 che ha così sostituito l’originaria dizione «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
(2) Articolo così sostituito da comma 1 art. 16 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
(3) Articolo abrogato da art. 19 della medesima legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha introdotto l’art. 9 bis nella presente legge.
(4) Comma così modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 , che ha soppresso le parole "presso la Giunta regionale".
(5) Comma abrogato da art. 19 della medesima legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha introdotto l’art. 9 bis nella presente legge.
(6) Articolo abrogato da art. 19 della medesima legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha introdotto l’art. 9 bis nella presente legge.
(7) Articolo aggiunto da comma 1 art. 18 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
(8) Articolo abrogato da art. 19 della medesima legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha introdotto l’art. 9 bis nella presente legge. In precedenza modificato dall'articolo 18 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 che ha così sostituito l’originaria dizione «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
(9) Articolo aggiunto da comma 1 art. 19 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
(10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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