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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 (BUR n. 94/2003)

Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 (BUR n. 94/2003) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO

TITOLO I – Modifiche in materia di artigianato

CAPO I - Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
“Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”

Art. 1 – Disposizioni transitorie in materia di contributi alle imprese artigiane ai sensi della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”.
1. Fatte salve le istanze pervenute al 30 settembre 2002 e fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui all’articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , può prevedere percentuali di contribuzione ed importi degli investimenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 4 della stessa legge.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”.
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 è così sostituito:
omissis (1)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”.
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , dopo le parole “dalle cooperative artigiane di garanzia” sono aggiunte le parole “e dai consorzi fidi”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”.
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n .48 è così sostituito:
omissis (2)

CAPO II - Modifiche della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato”

Art. 5 – Modifica dell’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (3)
Art. 6 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato".
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , è così sostituito:
omissis (4)

CAPO III - Modifica della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3
"Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane"

Art. 7 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 "Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane".
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 è così sostituito:
omissis (5)

CAPO IV - Modifiche della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1
"Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni
in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia."

Art. 8 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".
1. L’articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 è così sostituito:
omissis (6)
Art. 9 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 le parole "presso la Giunta regionale” sono soppresse.
Art. 10 - Modifica della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 è aggiunto il seguente:
omissis (7)

CAPO V - Modifiche della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 ,
“Norme generali in materia di marchi regionali” (8)

Art. 11 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , “Norme generali in materia di marchi regionali”.
1. All’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , le parole “e del marchio del mobile d’arte della pianura veronese che resta disciplinato dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 31 e successive modifiche” sono soppresse.
Art. 12 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".
1. All’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , la lettera c) del comma 1 ed il comma 3 sono abrogati.
Art. 13 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".
1. L’articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 è così sostituito:
omissis (9)
Art. 14 - Abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".
Art. 15 – Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali.".
1. L’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 , è così sostituito:
omissis (10)

CAPO VI - Modifiche della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”

Art. 16 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è così sostituito:
omissis (11)
Art. 17 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 le parole “presso la Giunta regionale” sono soppresse.
Art. 18 - Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:
omissis (12)
Art. 19 - Modifica della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 è aggiunto il seguente articolo:
omissis (13)

TITOLO II – Modifiche in materia di commercio

CAPO I - Modifiche della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”

Art. 20 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è inserita la seguente:
omissis (14)
Art. 21 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è così sostituito:
omissis (15)

CAPO II - Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
"Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio"

Art. 22 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio".
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:
omissis (16)
Art. 23 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio".
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituito:
omissis (17)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è aggiunto il seguente:
omissis (18)
3. La lettera a), del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è così sostituita:
omissis (19)

CAPO III - Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”

Art. 24 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.
1. All’articolo 11, comma 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 dopo la parola “comuni” sono aggiunte le parole “o le unioni dei comuni ove costituite”.

CAPO IV - Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”

Art. 25 - Modifica dell’articolo 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. All’articolo 35, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo la parola “comuni” sono aggiunte le parole “o alle unioni dei comuni ove costituite,”.

TITOLO III - Modifiche in materia di industria

CAPO I - Modifiche della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
“Interventi regionali in favore della qualità e dell’innovazione”

Art. 26 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali in favore della qualità e dell’innovazione”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , dopo le parole “Giunta regionale” sono aggiunte le parole “,sentita la competente Commissione consiliare,”.
Art. 27 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali in favore della qualità e dell’innovazione”.
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 , le parole “della qualità ISO UNI EN serie 9000” sono sostituite dalle seguenti “della qualità ISO UNI EN serie 9000, o comunque secondo altre forme di certificazione di qualità riconosciute”.

CAPO II - Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”

Art. 28 – Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta”.
1. Al comma 1 ter dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , le parole “sei mesi” sono sostituite con le parole “un anno”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 , le parole “legale, amministrativa e” sono soppresse.

CAPO III - Modifica della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”

Art. 29 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”.
1. L’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:
omissis (20)

TITOLO IV - Disposizioni finali

CAPO I - Urgenza

Art. 30 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Vedi modifiche apportate all'art. 6 legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
(2) Vedi modifiche apportate all'art. 14 legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
(3) Vedi modifiche apportate all'art. 11 bis legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 .
(4) Vedi modifiche apportate all'art. 33 legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 .
(5) Vedi modifiche apportate all'art. 5 legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 .
(6) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 .
(7) Vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 .
(8) Articoli da 11 a 15 abrogati da comma 1 art. 16 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 con decorrenza dalla entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale di cui all’art. 15 della medesima legge regionale n. 17 del 2013.
(9) Vedi modifiche apportate all'art. 6 legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
(10) Vedi modifiche apportate all'art. 14 legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 .
(11) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 .
(12) Vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 .
(13) Vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 aprile 1995, n. 31 .
(14) Vedi modifiche apportate all'art. 5 legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
(15) Vedi modifiche apportate all'art. 12 legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
(16) Vedi modifiche apportate all'art. 1 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
(17) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
(18) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
(19) Vedi modifiche apportate all'art. 3 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
(20) Vedi modifiche apportate all'art. 12 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .


SOMMARIO

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