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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 (BUR n. 94/2003)
Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 (BUR n. 94/2003) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI ARTIGIANATO, INDUSTRIA E
COMMERCIO
TITOLO I – Modifiche in
materia di artigianato
CAPO I - Modifiche della legge regionale 6 settembre
1993, n. 48
“Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane”
Art. 1 – Disposizioni
transitorie in materia di contributi alle imprese artigiane ai sensi
della legge
regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane”.
1. Fatte salve le istanze pervenute al 30 settembre 2002 e fino
all’entrata in vigore della legge regionale di riordino del
complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, la
Giunta regionale, sentito il comitato di cui all’ articolo 12 della
legge regionale 6
settembre 1993, n. 48 , può prevedere percentuali di
contribuzione ed importi degli investimenti diversi da quelli previsti
dal comma 2 dell’ articolo 4 della stessa legge.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
“Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane”.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
“Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane”.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
“Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n
.48 è così sostituito:
CAPO III - Modifica della
legge regionale 1
febbraio 2001, n. 3
"Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le
imprese artigiane"
Art. 7 - Modifica
dell'articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3
"Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le
imprese artigiane".
CAPO IV - Modifiche della
legge regionale 16
gennaio 1996, n. 1
"Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni
in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia."
Art. 8 - Modifica
dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1
"Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in
legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".
Art. 9 - Modifica
dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1
"Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in
legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia.".
Art. 10 - Modifica della
legge regionale 16
gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione
di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di
Venezia.".
CAPO V - Modifiche della legge regionale 7 aprile
2000, n. 16 ,
“Norme generali in materia di marchi regionali” (8)
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 ,
“Norme generali in materia di marchi regionali”.
Art. 12 - Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
"Norme generali in materia di marchi regionali.".
Art. 13 - Modifica
dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
"Norme generali in materia di marchi regionali.".
Art. 14 - Abrogazione
dell'articolo 13 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
"Norme generali in materia di marchi regionali.".
Art. 15 – Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
"Norme generali in materia di marchi regionali.".
CAPO VI - Modifiche della
legge regionale 16
aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile
della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea,
Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago,
Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31
“Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese
prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo
Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano,
Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995, n. 31
“Marchio del mobile d’arte in stile della pianura veronese
prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo
Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano,
Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
Art. 18 - Modifica della
legge regionale 16
aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile
della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea,
Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago,
Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di
Morubio”.
Art. 19 - Modifica della
legge regionale 16
aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile
della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea,
Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago,
Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di
Morubio”.
TITOLO II – Modifiche in
materia di commercio
CAPO I - Modifiche della
legge regionale 6
aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”
Art. 20 - Modifica
dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Art. 21 - Modifica
dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
CAPO II - Modifiche della
legge regionale 18
gennaio 1999, n. 1
"Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel
settore del commercio"
Art. 22 - Modifica
dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
"Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel
settore del commercio".
Art. 23 - Modifica
dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
"Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel
settore del commercio".
CAPO III - Modifica della
legge regionale 9
agosto 1999, n. 37
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”.
CAPO IV - Modifica della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
TITOLO III - Modifiche in
materia di industria
CAPO I - Modifiche della
legge regionale 28
gennaio 1997, n. 3
“Interventi regionali in favore della qualità e
dell’innovazione”
Art. 26 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
“Interventi regionali in favore della qualità e
dell’innovazione”.
Art. 27 - Modifica
dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
“Interventi regionali in favore della qualità e
dell’innovazione”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 ,
le parole “della qualità ISO UNI EN serie 9000”
sono sostituite dalle seguenti “della qualità ISO UNI EN
serie 9000, o comunque secondo altre forme di certificazione di
qualità riconosciute”.
CAPO II - Modifica della
legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile veneta”
Art. 28 – Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria
giovanile veneta”.
CAPO III - Modifica della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 2000)”
Art. 29 - Modifica
dell'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 2000)”.
TITOLO IV - Disposizioni finali
CAPO I - Urgenza
Art. 30 –
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 8) Articoli da 11 a 15 abrogati
da comma 1 art. 16 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 con
decorrenza dalla entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale
di cui all’art. 15 della medesima legge regionale n. 17 del 2013.
SOMMARIO
-
Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19
(BUR n. 94/2003)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 IN
MATERIA DI ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO
-
-
TITOLO I – Modifiche in
materia di artigianato
-
-
CAPO I - Modifiche della
legge
regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per
finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”
-
-
CAPO II - Modifiche della
legge
regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina
dell’artigianato”
-
-
CAPO III - Modifica della
legge
regionale 1 febbraio 2001, n. 3 "Interventi regionali di
sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane"
-
-
CAPO IV - Modifiche della
legge
regionale 16 gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la
tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e
tradizionali della Laguna di Venezia."
-
-
CAPO V - Modifiche della
legge
regionale 7 aprile 2000, n. 16 , “Norme generali in
materia di marchi regionali” (8)
-
-
CAPO VI - Modifiche della
legge
regionale 16 aprile 1995, n. 31 “Marchio del mobile
d’arte in stile della pianura veronese prodotto nei
Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo
Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara,
Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio”
-
-
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1995,
n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile
della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone,
Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della
Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole,
Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
-
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1995,
n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile
della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone,
Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della
Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole,
Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
-
Art. 18 - Modifica
della legge regionale 16 aprile 1995,
n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile
della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone,
Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della
Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole,
Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
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Art. 19 - Modifica
della legge regionale 16 aprile 1995,
n. 31 “Marchio del mobile d’arte in stile
della pianura veronese prodotto nei Comuni di Bovolone,
Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della
Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole,
Sanguinetto, San Pietro di Morubio”.
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TITOLO II – Modifiche in
materia di commercio
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-
TITOLO III - Modifiche in
materia di industria
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TITOLO IV - Disposizioni
finali
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