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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (BUR n. 16/1996)
Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 (BUR n. 16/1996) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1996)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
Art. 2 - Modifica dell'articolo
20 della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità
regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3 - Modifica
dell'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
(legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 4 - Modifica
dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
(legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 5 - Modifica degli
articoli 42, 59, 61, 76 e 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
(legge di contabilità regionale) e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 6 - Interpretazione
autentica dell'articolo 35 legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 ,
concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di
controllo" e successive modificazioni".
Art. 7 - Modifica alla
legge regionale 8
maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della
Regione Veneto" e successive modificazioni e integrazioni.
1. Per gli interventi connessi alla manutenzione e conservazione
dei beni siti sulla Rocca di Monselice, di proprietà della Regione,
la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società
"Rocca di Monselice Srl", costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
43 , un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'anno 1996
(capitolo n. 3392).
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega
di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione
delle funzioni delegate alle province è effettuato, per l'anno 1996,
con gli stessi criteri e modalità di cui all' articolo 6 della
legge regionale 16
gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 10 - Modifica
all'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12 - Modifica
dell'articolo 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88
"Legge generale per gli interventi nel settore primario" e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 13 - Modifica
dell'articolo 12 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65
"Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti per attuare interventi
integrati nel settore primario e per sostenere l'autofinanziamento della
cooperazione agricola".
Art. 14 - Interventi relativi
ai Consorzi civili di solidarietà previsti dall'articolo 5 della
legge regionale 6
settembre 1991, n. 27 e successive modificazioni.
Art. 15 - Disposizione
relative ad interventi a sostegno della cooperazione di cui alla
legge regionale 7
settembre 1979, n. 74 .
1. Al fine di concludere i procedimenti di erogazione di
contributi ancora pendenti previsti dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 74
"Istituzione della Consulta per la cooperazione e provvidenze per
favorire lo sviluppo del movimento cooperativo", il termine ultimo per
rendicontare le iniziative ammesse a contributo a tutto il 31 dicembre
1993, è fissato al 30 aprile 1996.
2. Alla scadenza del termine indicato la Giunta regionale procede
alla revoca dei contributi assegnati per i progetti che non sono stati
realizzati e/o rendicontati e le relative somme sono poste in economia.
3. Nel caso di parziale realizzazione e/o rendicontazione dei
progetti ammessi a contributo, il relativo contributo è
proporzionalmente ridotto. ( 13)
Art. 16 - Partecipazioni
azionarie.
1. La Giunta regionale è
autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo spa
partecipazioni azionarie al capitale della Aeroporto Catullo spa di
Verona Villafranca fino a lire 1.000 milioni, ( 14) della Aer.Tre spa di Treviso fino a lire 312
milioni, ( 15) della
società Mercato Agroalimentare di Verona fino a lire 1.000 milioni
(capitolo n. 20004).
Art. 17 - Modifica agli
articoli 2 e 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70
"Marchio vetro artistico di Murano" e rifinanziamento per l'anno
1996.
Art. 18 - Modifica agli
articoli 2 e 9 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 31
"Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese prodotto nei
Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola
della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole,
Sanguinetto, San Pietro di Morubio" e rifinanziamento per l'anno
1996.
Art. 19 - Disposizione in
materia di rendicontazione e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3
"Interventi in materia di tutela dei consumatori" e successive
modificazioni.
Art. 20 - Modifica della
legge regionale 16
marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione " e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21 - Liquidazione
contributi alle pro-loco legge regionale 31 agosto 1983, n. 45
"Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle
associazioni pro-loco".
Art. 22 - Contributo
straordinario alle APT n. 7 e n. 12.
Art. 23 - Interpretazione
autentica e modifica dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
"Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali
in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 1994".
1. La procedura definita dell' articolo 22 "Fondo di
rotazione per sostenere e favorire l'edilizia residenziale" commi 1, 2, 3
e 4 della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 58 , per la concessione di contributi
in conto capitale, a rimborso in quote annuali costanti per la durata di
dieci anni, ai comuni e loro consorzi per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 87
"Interventi regionali per sostenere e favorire l'edilizia residenziale",
si intende applicata a partire dall'utilizzo delle risorse stanziate, al
capitolo di spesa n. 40002, nel bilancio di previsione della spesa per
l'anno 1994, in sostituzione di quella precedentemente dettata
dall'articolo 7 della citata legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 ,
espressamente abrogato dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 14 settembre
1994, n. 58 .
Art. 24 - Contributo
straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo di edifici adibiti al culto di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n.
44 .
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 43050 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996, è
utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi
dell' articolo
24 della legge
regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , e non finanziate.
Art. 25 - Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del
trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto.
(20)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno
1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa
per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli
impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto,
finalizzato alla realizzazione di investimenti o di operazioni
finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di
passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale,
ad interventi di finanziamento della liquidità o di ristrutturazione
finanziaria, nonché per interventi di partecipazione al capitale
sociale delle società di trasporto funiviario ( 21) da utilizzarsi secondo modalità
aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita
la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato. ( 22)
Art. 26 - Modifica
dell'articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 27 - Proroga del termine
di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 28 - Modifiche agli
articoli 60, 61 e 62 del titolo VI della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 29 - Modifiche agli
articoli 16 e 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 30 - Modifica della
legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile".
Art. 31 - Modifica della
legge regionale 9
luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della popolazione
dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
radiotelecomunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 32 - Modifica dei tempi
di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
"Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 33 - Modifiche agli
articoli 17 e 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
"Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per
le ville venete (IRVV)" e successive modificazioni e integrazioni.
“Articolo 21
Art. 34 - Modifica
dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31
"Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e
per rendere effettivo il diritto allo studio".
Art. 35 - Modifica della
legge regionale 22
ottobre 1982, n. 50 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio
nelle Università" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 36 - Modifica
dell'articolo 18 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50
"Mense universitarie" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 37 - Modifica della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e
successive modificazioni.
Art. 38 - Modifica della
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 39 - Promozione
dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani.
1. In conformità con quanto disposto dalla legge 21 dicembre
1978, n. 845 e dall'articolo 8 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, la
Giunta regionale stabilisce annualmente, entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della legge regionale di bilancio, sulla base dello
stanziamento di bilancio (capitolo n. 72070), il monte ore di
insegnamento complementare a favore degli apprendisti dipendenti da
aziende artigiane, per il quale la Regione intende assumere a proprio
carico l'onere dei contributi assicurativi.
Art. 40- Modifica della
legge 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina nell'attività di
estetista".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato.
Art. 41 - Fondo di rotazione
per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari.
1. Al fine del completo utilizzo
delle risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea, è
istituito un Fondo di rotazione per l’attivazione di ulteriori
interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai
finanziamenti comunitari in aggiunta a quelli già previsti nei
documenti di programmazione approvati dalla Comunità Europea
(capitolo n. 84747).
2. La Giunta regionale destina le somme presenti nel Fondo al
finanziamento di "Sottoprogrammi", "Assi" o "Misure" in proporzione alla
dimensione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli
programmi ed in considerazione che alcuni degli interventi programmati
compresi nei documenti di programmazione vengano meno o si riducano nella
loro entità.
3. Le somme utilizzate per le finalità di cui sopra, e per le
quali si sia ottenuto il rimborso da parte della Comunità Europea o
del Fondo di rotazione, sono riassegnate al medesimo capitolo. Per questo
fine la struttura di monitoraggio sugli interventi comunitari tiene conto
separatamente degli interventi finanziati con il capitolo in oggetto e
dei rimborsi ottenuti.
Art. 42 - Modifica di leggi
regionali.
1. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate
le parole “Presidente della Giunta regionale” sono
sostituite con le parole “Dirigente del dipartimento
competente":
articolo 4, comma 2;
2. Nelle disposizioni delle leggi regionali di seguito individuate
le parole "Giunta regionale" sono sostituite con le parole
"Dirigente del dipartimento competente":
6. Nel comma 8 dell’ articolo 106 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 , le parole "Presidente della Giunta regionale
o del dirigente la segreteria generale della programmazione" sono
sostituite dalle parole "Dirigente del dipartimento per il Personale
in conformità agli indirizzi della Giunta regionale".
Art. 43 - Modifica della
legge regionale 15
gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la realizzazione,
l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri
culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi".
Art. 44 - Modifica della
legge regionale 18
dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo di alta montagna" e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 45 - Modifica della
legge regionale 2
aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi
cliniche e di analisi veterinaria".
Art. 46 - Modifica della
legge regionale 5
aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e
successive modificazioni.
Art. 47 - Modifica della
legge regionale 5
aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 48 - Disposizioni in
materia di servizi per la gestione di chiuse.
1. I servizi di gestione, garantiti dalla Regione, per l'apertura
delle chiuse lungo i canali e le linee di navigazione per l'utenza
turistica e commerciale, vengono resi previo corrispettivo, il cui
ammontare e modalità di riscossione sono determinati dalla Giunta
regionale. (Capitolo n. 6066/entrata)
Art. 49 - Contributo
straordinario al Comune di Gallio.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Gallio (VI) un contributo straordinario di lire 500 milioni (capitolo n.
73026) per l'adeguamento strutturale del trampolino per il salto con gli
sci.
Art. 50 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 46
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli Organi”.
Art. 51 - Modifica
dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1988, n. 42
"Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori".
(52)
"Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.
Art. 52 - Modifica
dell'articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
"Istituzione del difensore civico". (54)
"Art. 5 - Incompatibilità
Art. 53 - Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale" e successive modificazioni.
"Art. 4 bis - Interventi di formazione.
Art. 54 - Riapertura dei
termini della legge
regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane" e successive modificazioni e
integrazioni.
1. Le domande di contributo presentate nel corso del 1995 alla
Giunta regionale, riguardo agli interventi di cui all' articolo 4, comma 1,
lettera a), risultate inammissibili per documentazione incompleta,
possono essere validamente integrate entro il termine del 31 marzo 1996.
Art. 55 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SI OMETTE ALLEGATO
Note
( 14) Ai sensi del comma 5
dell’art. 8 legge regionale 3 dicembre 1998 la Giunta regionale
è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo
SpA, l’aumento del capitale sociale della Società Aeroportuale
“Valerio Catullo SpA” di Verona Villafranca, per un importo
complessivo di lire 29.487.500 di cui lire 21.062.500 a titolo di
sovrapprezzo.
( 21) Comma così
modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
che ha inserito dopo le parole “e al riequilibrio finanziario
aziendale” le parole “, ad interventi di finanziamento della
liquidità o di ristrutturazione finanziaria, nonché per
interventi di partecipazione al capitale sociale delle società di
trasporto funiviario”; in precedenza comma modificato da comma 1
art. 34 legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 che ha inserito dopo le parole
“di investimenti” le parole “o di operazioni
finanziarie volte alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di
passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario
aziendale”.
( 22) Comma così
modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
che ha sostituito le parole “da utilizzarsi secondo i criteri e le
modalità che verranno stabilite con provvedimento della Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente (capitolo n.
458000)” con le parole “da utilizzarsi secondo modalità
aggiornate di impiego del fondo, definite dalla Giunta regionale, sentita
la competente commissione e nei limiti di quanto previsto dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato”; in precedenza
comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 che
sostituisce le parole "impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico
servizio di trasporto" con le parole "impianti di risalita adibiti a
pubblico servizio di trasporto". Vedi altresì quanto disposto dai
commi 2 e 3 dell’art. 14 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
ai sensi dei quali rispettivamente, è definito entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge il provvedimento della Giunta
regionale che stabilisce le modalità aggiornate di impiego del
fondo, sentita la competente Commissione consiliare e sono utilizzate le
risorse del fondo di rotazione di cui all’art. 25 della legge regionale 5 febbraio
1996, n. 6 , disponibili presso Veneto Sviluppo S.p.A..
SOMMARIO
-
Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
(BUR n. 16/1996)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA
1996)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Modifica dell'articolo 20
della legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 (legge di contabilità regionale) e successive
modificazioni ed integrazioni.
-
Art. 3 - Modifica dell'articolo
25 della legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche
ed integrazioni.
-
Art. 4 - Modifica dell'articolo
52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche
ed integrazioni.
-
Art. 5 - Modifica degli articoli
42, 59, 61, 76 e 87 della legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 (legge di contabilità regionale) e successive modifiche
ed integrazioni.
-
Art. 6 - Interpretazione
autentica dell'articolo 35 legge regionale 30 luglio 1991, n.
19 , concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale di controllo" e successive modificazioni".
-
Art. 7 - Modifica alla
legge
regionale 8 maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino
ufficiale della Regione Veneto" e successive modificazioni e
integrazioni.
-
Art. 8 - Contributo straordinario
alla società "Rocca di Monselice srl" (legge regionale 10
ottobre 1989, n. 43 ).
-
Art. 9 - Deleghe alle province
(legge
regionale 16 gennaio 1990, n. 4 ).
-
Art. 10 - Modifica all'articolo
136 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione" e successive modificazioni e integrazioni.
-
Art. 11 - Modifica dell'articolo
48 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
55 in materia di corsi e concorsi.
-
Art. 12 - Modifica dell'articolo
66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n.
88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario" e
successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 13 - Modifica dell'articolo
12 della legge regionale 17 dicembre 1985, n.
65 "Provvedimenti per agevolare finanziamenti diretti per
attuare interventi integrati nel settore primario e per sostenere
l'autofinanziamento della cooperazione agricola".
-
Art. 14 - Interventi relativi ai
Consorzi civili di solidarietà previsti dall'articolo 5
della legge regionale 6 settembre 1991, n.
27 e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Disposizione relative
ad interventi a sostegno della cooperazione di cui alla
legge
regionale 7 settembre 1979, n. 74 .
-
Art. 16 - Partecipazioni
azionarie.
-
Art. 17 - Modifica agli articoli
2 e 9 della legge regionale 23 dicembre 1994, n.
70 "Marchio vetro artistico di Murano" e rifinanziamento per
l'anno 1996.
-
Art. 18 - Modifica agli articoli
2 e 9 della legge regionale 18 aprile 1995, n.
31 "Marchio del mobile d'arte in stile della pianura veronese
prodotto nei Comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise,
Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara,
Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio" e
rifinanziamento per l'anno 1996.
-
Art. 19 - Disposizione in materia
di rendicontazione e modifica della legge regionale 15 gennaio 1985, n.
3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori" e
successive modificazioni.
-
Art. 20 - Modifica della
legge
regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della
Regione " e successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 21 - Liquidazione contributi
alle pro-loco legge regionale 31 agosto 1983, n.
45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e
all'attività delle associazioni pro-loco".
-
Art. 22 - Contributo
straordinario alle APT n. 7 e n. 12.
-
Art. 23 - Interpretazione
autentica e modifica dell'articolo 22 della legge regionale 14
settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario
1994".
-
Art. 24 - Contributo
straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento
conservativo di edifici adibiti al culto di cui alla legge regionale 20
agosto 1987, n. 44 .
-
Art. 25 - Istituzione di un fondo
di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a
pubblico servizio di trasporto. (20)
-
Art. 26 - Modifica dell'articolo
22 della legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive
modificazioni e integrazioni.
-
Art. 27 - Proroga del termine di
cui all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive
modifiche e integrazioni.
-
Art. 28 - Modifiche agli articoli
60, 61 e 62 del titolo VI della legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive
modifiche e integrazioni.
-
Art. 29 - Modifiche agli articoli
16 e 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive
modifiche ed integrazioni.
-
Art. 30 - Modifica della
legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi
regionali in materia di protezione civile".
-
Art. 31 - Modifica della
legge
regionale 9 luglio 1993, n. 29 "Tutela igienico sanitaria della
popolazione dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate
da impianti per radiotelecomunicazioni" e successive modificazioni
e integrazioni.
-
Art. 32 - Modifica dei tempi di
applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti" e successive modificazioni e
integrazioni.
-
Art. 33 - Modifiche agli
articoli 17 e 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n.
63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto
regionale per le ville venete (IRVV)" e successive modificazioni e
integrazioni.
-
Art. 34 - Modifica dell'articolo
12 della legge regionale 2 aprile 1985, n.
31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle
famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio".
-
Art. 35 - Modifica della
legge
regionale 22 ottobre 1982, n. 50 "Norme per l'attuazione del
diritto allo studio nelle Università" e successive
modificazioni e integrazioni.
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Art. 36 - Modifica dell'articolo
18 della legge regionale 22 ottobre 1982, n.
50 "Mense universitarie" e successive modificazioni e
integrazioni.
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Art. 37 - Modifica della
legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali
del lavoro" e successive modificazioni.
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Art. 38 - Modifica della
legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali
del lavoro" e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 39 - Promozione
dell'insegnamento complementare degli apprendisti artigiani.
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Art. 40- Modifica della legge 27
novembre 1991, n. 29 "Disciplina nell'attività di
estetista".
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Art. 41 - Fondo di rotazione per
l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari.
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Art. 42 - Modifica di leggi
regionali.
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Art. 43 - Modifica della
legge
regionale 15 gennaio 1985, n. 6 "Interventi per la
realizzazione, l’ampliamento, il completamento e la
sistemazione di centri culturali, biblioteche, teatri, musei e
archivi".
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Art. 44 - Modifica della
legge
regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo
di alta montagna" e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 45 - Modifica della
legge
regionale 2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori
privati di analisi cliniche e di analisi veterinaria".
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Art. 46 - Modifica della
legge
regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e
tempo libero" e successive modificazioni.
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Art. 47 - Modifica della
legge
regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e
tempo libero" e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 48 - Disposizioni in
materia di servizi per la gestione di chiuse.
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Art. 49 - Contributo
straordinario al Comune di Gallio.
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Art. 50 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1993, n.
46 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli
Organi”.
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Art. 51 - Modifica dell'articolo
5 della legge regionale 6 agosto 1988, n.
42 "Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela
dei minori". (52)
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Art. 52 - Modifica dell'articolo
5 della legge regionale 6 giugno 1988, n.
28 "Istituzione del difensore civico". (54)
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Art. 53 - Modifica dell'articolo
8 della legge regionale 22 giugno 1993, n.
16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo
sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale" e successive
modificazioni.
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Art. 54 - Riapertura dei termini
della legge regionale 6 settembre 1993, n.
48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane" e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 55 - Dichiarazione
d'urgenza.
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