Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 (BUR n. 33/2000)
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 (BUR n. 33/2000) [sommario] [RTF]
NORME GENERALI IN MATERIA DI MARCHI REGIONALI (1) (2)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di
applicazione della legge.
1. La presente legge disciplina
l’istituzione e l’uso dei marchi collettivi previsti e
disciplinati dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480,
nonché del marchio Made in Veneto rappresentativi di beni e servizi
prodotti nel Veneto o in alcune sue zone e dei quali la Regione intende
valorizzare l'immagine e promuoverne la produzione e la
commercializzazione in Italia e all'estero, con esclusione del marchio
vetro artistico di Murano, che resta disciplinato dalla
legge regionale 23 dicembre
1994, n. 70 , e successive modifiche ed integrazioni. (
3)
CAPO II
Marchi collettivi regionali
Art. 2 - Modalità di
approvazione dei marchi collettivi regionali.
a) individua di volta in volta la produzione tipica meritevole di tutela,
l’area di produzione della stessa, l’ambito nazionale,
comunitario o internazionale, cui estendere la validità della
richiesta di registrazione, sentita la competente commissione consiliare;
b) determina la composizione del comitato di tutela di cui
all’
articolo 8;
2. La Giunta regionale è autorizzata a chiedere la
registrazione dei marchi collettivi che la Giunta stessa individuerà
con il provvedimento di cui al comma 1.
4. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1,
vengono individuate come produzioni tipiche meritevoli di tutela quelle
del “mobile d’arte del Bassanese” nei comuni di Bassano
del Grappa, Rosà, Cassola, Schiavon, Molvena, Cismon, Rossano
Veneto, Mussolente, Tezze sul Brenta, Marostica, Cartigliano, Nove,
Romano d’Ezzelino, Pove del Grappa e della “pietra di
Vicenza” nei comuni di Vicenza, Arcugnano, Brendola, Barbarano,
Castagnero, Grancona, Longare, Mossano, Nanto, S. Germano dei Berici,
Sossano, Villaga, Zovencedo.
Art. 3 - Regolamento
d'uso.
1. Il regolamento d'uso, approvato dalla Giunta regionale entro
sei mesi dalla costituzione del comitato di tutela di cui
all’
articolo 8,
oltre a quanto previsto dall’articolo 2 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, individua i caratteri di tipicità e i requisiti
tecnici con cui, nell'ambito del rispetto delle normative vigenti in
materia dì produzione di beni e servizi, vengono definiti i beni e i
servizi che possono essere contraddistinti dal marchio, le modalità
di produzione e commercializzazione nonché il regime sanzionatorio
previsto in caso di inadempienze o abusi nell’utilizzo del marchio.
Art. 4 - Licenziatari.
1. Possono essere licenziatari dei marchi le imprese, anche in
forma consortile, che producono beni o forniscono servizi tutelati dal
marchio nell'area di produzione tipica individuata ai sensi dell'articolo
2, comma 1.
2. Il licenziatario collettivo di cui al comma 1 deve mantenere la
propria sede nell’ambito del territorio di tutela del marchio,
preferibilmente presso un’istituzione pubblica.
Art. 5 - Licenza
d’uso.
1. La licenza d’uso è
concessa a titolo oneroso.
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla
registrazione del marchio, d’intesa con la camera di commercio
territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per
ottenere la licenza d’uso.
2 bis. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma
2 destinando i relativi proventi al finanziamento
dell’attività di gestione e promozione del marchio stesso.
(
6)
Art. 6 - Attribuzioni alle
camere di commercio.
1. Sono attribuite alle camere di
commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative
alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso.
(
7)
Art. 7 - Elenco dei
licenziatari.
1. Presso la camera di commercio territorialmente competente
è tenuto l'elenco delle imprese licenziatarie di ogni singolo
marchio.
Art. 8 - Comitato di tutela
dei marchi regionali.
1. Per ogni marchio è istituito
presso la camera di commercio territorialmente competente un comitato di
tutela.
2. Il comitato è costituito con decreto del dirigente della
struttura regionale competente e dura in carica cinque anni. Può
validamente funzionare con la presenza dei due terzi dei componenti
nominati.
3. La composizione dei comitati di tutela è definita dal
provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1.
Art. 9 - Compiti del comitato
di tutela.
1. Il comitato di tutela svolge i seguenti compiti:
a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all’articolo
2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e propone le
eventuali modifiche;
b) vigila sul corretto uso del marchio da parte dei licenziatari,
segnalando alla camera di commercio territorialmente competente, le
inadempienze e gli abusi commessi nell'utilizzo dello stesso e nella
gestione della licenza d’uso.
c) esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di licenza
d’uso del marchio.
2. Ai componenti il comitato di tutela è corrisposto
unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura
prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.
3. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è liquidato dal
competente organo camerale.
Art. 10 - Attività
promozionale.
1. La promozione di tutti i marchi
viene effettuata, da parte della Regione, nell’ambito
dell'attività promozionale del settore secondario e terziario di cui
alla
legge
regionale 14 marzo 1980, n. 16 , e successive modificazioni nel
limite di spesa massimo di lire 50 milioni annui per marchio.
CAPO III
Disposizioni particolari per il
Marchio collettivo Made in Veneto
Art. 11 - Istituzione del
marchio.
1. Al fine di promuovere la diffusione di una cultura di
qualità dei sistemi produttivi e commerciali e dei prodotti legati
al territorio regionale la Giunta regionale istituisce il marchio
“Made in Veneto” contraddistinto dal Leone di San Marco e una
scritta sottostante il logo medesimo, delle dimensioni simili ad esso:
“Made in Veneto”, così come riportato nella elaborazione
grafica allegata.
2. La Giunta regionale, approvato il regolamento d’uso
relativo al marchio, entro nove mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, è autorizzata a presentare domanda per la
registrazione del marchio “Made in Veneto” ai sensi
dell’articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 così
come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.
Art. 12 - Licenziatari.
1. Possono essere licenziatari del marchio di cui
all’articolo 11 le imprese aventi sede legale ed operativa nel
Veneto ed in possesso della certificazione di qualità aziendale
prevista dalla normativa comunitaria secondo le serie ISO 9000.
Art. 13 - Procedure.
Art. 14 - Attribuzioni alle
camere di commercio.
1. Sono attribuite alle camere di
commercio territorialmente competenti le funzioni amministrative relative
alla gestione dei marchi, ivi compreso il rilascio della licenza
d’uso. (
9)
Art. 15 - Proventi.
1. La licenza d’uso del
marchio è concessa a titolo oneroso.
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla
registrazione del marchio, d’intesa con la camera di commercio
territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per
ottenere la licenza d’uso.
3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2
destinando i relativi proventi al finanziamento dell’attività
di gestione e di promozione del marchio stesso. (
10)
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CAPO IV
Norme finali
Art. 16 - Modifica della
legge regionale 16
gennaio 1996, n. 1 "Marchio e incentivi per la tutela e la produzione
di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di
Venezia".
Art. 17 - Disposizioni
finanziarie.
1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge,
relativamente all’istituzione dei nuovi marchi regionali,
nonché per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla
registrazione dei marchi di cui alle leggi regionali
18 aprile 1995, n. 31 e
16 gennaio 1996, n.
1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, a cui
si fa fronte mediante prelevamento dello stesso importo, in termini di
competenza e di cassa, dal capitolo n. 80210 denominato “Fondo
globale spese correnti”, partita n. 4, iscritto nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio
2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della
spesa, del capitolo n. 30036 denominato “Iniziative regionali in
materia di marchi” con lo stanziamento di lire 100 milioni in
termini di competenza e di cassa.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale determina la somma da destinare per la
prosecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali
18 aprile 1995, n. 31 e
16 gennaio 1996, n.
1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione
dell’
articolo 6
della presente legge si fa fronte nell’ambito dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 21408 “Spese per gli oneri connessi alla
delega alle camere di commercio per la tenuta degli albi artigiani,
nonché per la gestione dei marchi” del bilancio di previsione
2000.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione
dell’
articolo 10
della presente legge si fa fronte nell’ambito dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 30024 “Iniziative regionali di promozione
economica e fieristica nel settore secondario” del bilancio di
previsione 2000.
SI OMETTE ALLEGATO
Note
(
1) Vedi errata corrige
pubblicata in BUR n. 42/2000 per artt. 1, 3, 8 e 9, in art. 1 correggendo
in 1992 l'errato 1892, in art. 3 e in art. 9 correggendo in 1942 l'errato
1842, in art. 8 correggendo in 1996 l'errato 1896.
(
2) Articoli da 1 a 15 abrogati
da comma 1 art. 16
legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 con
decorrenza dalla entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale
di cui all’art. 15 della medesima legge regionale n. 17 del 2013.
SOMMARIO