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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995)

Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995) [sommario] [RTF]

CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI

Art. 1 - Contributo ai Gruppi consiliari.

1. I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento.
1 bis. Il contributo di primo insediamento di cui al comma 1 può essere utilizzato in tutto o in parte dal gruppo per rimborsare eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all’ultimo anno della legislatura. (1)

Art. 1 bis - Disposizioni particolari per lo scioglimento di un gruppo consiliare.

1. In caso di scioglimento di un gruppo consiliare nel corso della legislatura, al nuovo gruppo di appartenenza è attribuita per ogni consigliere proveniente dal gruppo che si è sciolto una quota parte del saldo contabile. La quota parte si calcola dividendo il saldo contabile del gruppo che si è sciolto per il numero dei consiglieri che costituivano il gruppo medesimo. (2)

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione rispetto alle somme stanziate allo stesso scopo sul capitolo n. 30 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari" del medesimo bilancio.



Note

(1) Comma aggiunto da art. 39 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(2) Articolo aggiunto da comma 1 dell’art. 36 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 . In fase di prima applicazione le disposizioni del presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1998.


SOMMARIO

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