Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995)
Legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 (BUR n. 101/1995) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTO AI GRUPPI CONSILIARI
Art. 1 - Contributo ai Gruppi
consiliari.
1. I finanziamenti erogati ai Gruppi
consiliari, ai sensi dell'
articolo 3 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e
ai sensi dell'
articolo 181 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ,
che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura
eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in
proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo
insediamento.
1 bis. Il contributo di primo insediamento di cui al comma 1
può essere utilizzato in tutto o in parte dal gruppo per rimborsare
eventuali saldi debitori verso il Consiglio regionale del corrispondente
gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite
all’ultimo anno della legislatura. (
1)
Art. 1 bis - Disposizioni
particolari per lo scioglimento di un gruppo consiliare.
1. In caso di scioglimento di
un gruppo consiliare nel corso della legislatura, al nuovo gruppo di
appartenenza è attribuita per ogni consigliere proveniente dal
gruppo che si è sciolto una quota parte del saldo contabile. La
quota parte si calcola dividendo il saldo contabile del gruppo che si
è sciolto per il numero dei consiglieri che costituivano il gruppo
medesimo. (
2)
Art. 2 - Norma
finanziaria.
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del
bilancio della Regione rispetto alle somme stanziate allo stesso scopo
sul capitolo n. 30 "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei
Gruppi consiliari" del medesimo bilancio.
Note
SOMMARIO