Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 (BUR n. 70/1996)
Legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 (BUR n. 70/1996) [sommario] [RTF]
NORME PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI
TRASPORTO NON DI LINEA PER VIA DI TERRA (1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e
delega.
1. Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo
economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti pubblici
nel quadro di una visione integrata del servizio, la Regione disciplina
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto di
persone mediante servizi pubblici non di linea per via di terra.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative della regione è
delegato alle province ed è svolto dalle province medesime e dai
comuni in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.
CAPO II
Trasporto in servizio pubblico non di linea
Art. 2 - Definizione.
1. Sono definiti servizi pubblici non di linea quelli che
provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con
funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di
linea e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti, in
modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti
di volta in volta.
2. Costituiscono servizi pubblici non di linea per via di terra:
a) il servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e
veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura,
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.
Art. 3 - Servizio di taxi.
(2)
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del
trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti
caratteristiche:
a) si rivolge a una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
c) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono
effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la
licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso del
conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo
quanto previsto per le zone di intensa conurbazione.
2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno
delle aree comunali.
3. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e
sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui
all'
articolo 8, comma 1,
lettera a).
4. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti
di apposita licenza rilasciata dal comune.
5. Nelle zone aeroportuali i titolari di licenza di taxi
rilasciata dal comune capoluogo di provincia, nonché dai comuni nel
cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere il
servizio da e per l'aeroporto.
Art. 4 - Servizio di noleggio
con conducente. (3)
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza
specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per
una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene
all'interno delle rimesse. É vietata la sosta in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni
dotati di servizio di taxi.
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le
rispettive rimesse o sedi del vettore. È vietata
l’installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili,
finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di
servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità
di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi,
soggetto al relativo regime autorizzatorio. (
4)
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi
destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa
posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento
dell'utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato
l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con
lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia
disponibile a bordo del veicolo.
6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti
di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed
esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e
noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio.
(
5)
Art. 5 - Caratteristiche e
verifiche dei veicoli.
1. I veicoli adibiti ai servizi
pubblici non di linea devono essere muniti di apposita carta di
circolazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e
possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 12 della legge 15
gennaio 1992, n. 21.
1 bis. È vietata l’installazione a bordo delle
autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali
tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra
apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.
1 ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche
amovibili, che utilizzino il termine taxi. (
6)
2. L'autorità competente al rilascio delle licenze ed
autorizzazioni può prevedere, per particolari esigenze, ulteriori
prescrizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche dei veicoli.
3. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti a
verifica da parte delle autorità di cui al comma 2, che accerta la
loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo.
Art. 6 - Competenze
regionali.
1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento,
sentite le province, in relazione alle tipologie di servizio definite
all'articolo 2, comma 2, i contingenti di licenze ed autorizzazioni
assentibili dai comuni.
2. I contingenti di cui al comma 1, sono determinati sulla base
dei seguenti indicatori:
a) popolazione residente nel territorio comunale;
b) domanda di mobilità;
c) servizi di trasporto pubblico locale esistenti e loro integrazioni con
altri sistemi di trasporto;
d) flusso turistico di cura, o di soggiorno;
e) presenza di strutture economico-produttive;
f) trasporto disabili, garantendo una percentuale almeno pari al cinque
per cento del numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate.
Art. 7 - Deleghe alle
province.
1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni
amministrative:
a) l'approvazione dei regolamenti comunali e le relative modifiche
riguardanti i servizi pubblici non di linea;
b) la vigilanza sull'uniformità dei regolamenti al fine di ottenere
una maggiore razionalità ed efficienza entro l'ambito provinciale;
c) la nomina della Commissione tecnica provinciale per l'accertamento dei
requisiti d'idoneità dei conducenti dei veicoli, di cui all'articolo
11;
d) la nomina della Commissione consultiva provinciale di cui all'articolo
12;
e) l'adozione di norme regolamentari che comprendano la determinazione
dei requisiti di idoneità morale e professionale per l'esercizio del
servizio da accertare ai fini dell'iscrizione al ruolo, nonché la
determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione
all'esame di idoneità e per l'espletamento dello stesso;
f) l'approvazione dell'elenco, risultante dall'esame di cui alla lettera
e), con obbligo di comunicazione alla camera di commercio industria,
artigianato ed agricoltura, presso la quale è istituito il relativo
ruolo dei conducenti;
g) l'adozione di norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme
e coordinata del servizio nelle zone caratterizzate da intensa
conurbazione, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma
2;
h) la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali di revoca,
sospensione e diniego delle licenze e delle autorizzazioni.
Art. 8 - Competenze
comunali.
1. Le funzioni amministrative dei
comuni, nel quadro del vigente ordinamento statale, riguardano:
a) l'emanazione dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi
pubblici non di linea secondo i criteri stabiliti nell'articolo 9;
b) il rilascio della licenza del servizio di taxi;
c) il rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con
conducente;
d) l'autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità
delle licenze e autorizzazioni;
e) l'autorizzazione alla sostituzione alla guida del titolare di licenza
o di autorizzazioni;
f) la costituzione e nomina della Commissione consultiva comunale di cui
all'articolo 13;
g) la determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi e il
servizio di noleggio con conducente, sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 13, legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. I comuni sono tenuti a comunicare annualmente le tariffe alle
province e alle camere di commercio.
3. I comuni che non sono dotati di servizio di taxi possono
autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo
stazionamento su aree pubbliche determinate.
4. I comuni, nell'ambito o in prossimità di porti, aeroporti
e stazioni ferroviarie, in accordo con le organizzazioni sindacali di
categoria, possono derogare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al
servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate ed
individuate, ai fini dello stazionamento delle autovetture in servizio di
noleggio con conducente. In tale ipotesi il servizio deve essere svolto,
a seguito di apposita richiesta presso la sede del vettore con utenza
diretta nell'ambito territoriale del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione.
Art. 9 - Regolamenti
comunali.
1. I regolamenti per la disciplina
dei servizi pubblici non di linea sono adottati dai comuni, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la
competente commissione consultiva comunale, ed approvati
dall'amministrazione provinciale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera a).
2. I regolamenti devono stabilire:
a) il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio nell'ambito
dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 6;
b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
c) le caratteristiche, le verifiche e i controlli dei veicoli;
d) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio con conducente.
3. I regolamenti devono, tra l'altro, prevedere:
a) i criteri per la predisposizione del bando di concorso pubblico ai
fini delle assegnazioni delle licenze e delle autorizzazioni, nonché
la composizione delle relative commissioni di concorso;
b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il
titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il
rinnovo;
c) le modalità per il trasferimento delle licenze ed autorizzazioni;
d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;
e) gli obblighi dei sostituti alla guida nell'esercizio del servizio
pubblico;
f) le modalità di turnazione al fine di garantire il servizio;
g) le aree destinate allo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio
pubblico;
h) le eventuali prescrizioni connesse con l'esercizio dei servizi;
i) una adeguata pubblicizzazione delle tariffe, delle condizioni del
trasporto e della possibilità di reclami a protezione dell'utenza;
l) la procedura per la definizione dei reclami;
m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse.
4. Le modalità per lo svolgimento del servizio di cui al
comma 2, lettera b), comprendono la possibilità di utilizzare anche
per il servizio di taxi le autovetture immatricolate per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente, nonché l'eventuale esonero
dall'obbligo del tassametro per il servizio di taxi, nei comuni con le
caratteristiche individuate in applicazione dell'articolo 14, comma 3,
della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art. 10 - Ruolo di
conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.
1. Le province, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il ruolo dei
conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea e, ne danno
immediata comunicazione alla Giunta regionale.
2. Qualora le province non istituiscano il ruolo nel termine di
cui al comma 1, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.
3. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati devono essere
in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della
strada, e successive modificazioni, di seguito denominato Codice della
strada.
4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo superamento di un esame
sostenuto davanti alla competente commissione tecnica provinciale che
accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con
particolare riferimento alla conoscenza delle norme dettate dal Codice
della strada e relativo regolamento di attuazione e dai regolamenti
locali in materia, nonché alle conoscenze geografiche e di
toponomastica.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per
il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per
prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi
pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della
licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio
determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al
servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato
del dipendente medesimo.
7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo,
risultino già titolari di licenza o autorizzazione sono iscritti di
diritto nel ruolo.
Art. 11 - Commissione
tecnica provinciale.
1. É istituita, presso ciascuna provincia, una commissione
per l'accertamento dei requisiti d'idoneità all'esercizio della
professione di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di
linea.
2. La commissione, nominata dalla provincia, è composta:
a) da un dirigente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato,
che la presiede;
b) dal dirigente del dipartimento viabilità e trasporti della
regione o da un suo delegato;
c) da un rappresentante dell'ufficio provinciale motorizzazione civile
trasporti in concessione, competente per territorio;
d) da un rappresentante designato dalla competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
e) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria;
f) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di
categoria.
3. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della
provincia.
4. La commissione provvede:
a) a valutare la regolarità delle domande, ad accertare il possesso
dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità
all'esercizio del servizio;
b) ad espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite
dall'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera e);
c) a determinare l'esito finale dell'esame ed a redigere il relativo
elenco.
5. Avverso gli atti della commissione, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della notifica è ammesso ricorso al presidente
della Giunta regionale che decide entro novanta giorni dalla sua
presentazione. Trascorso tale termine senza che il presidente della
Giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.
Art. 12 - Commissione
consultiva provinciale.
1. É istituita, presso ciascuna provincia, una commissione
consultiva competente ad esprimere pareri in ordine ai provvedimenti
previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), e), g) ed h).
2. La commissione, nominata dalla provincia, è composta:
a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, che
la presiede;
b) da un rappresentante dei comuni designato dall'associazione nazionale
comuni italiani;
c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria;
d) da un rappresentante dell'Azienda di promozione turistica interessata;
e) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.
3. La commissione può avvalersi della consulenza di studiosi
ed esperti dei trasporti e del traffico.
4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della
provincia.
Art. 13 - Commissione
consultiva comunale.
1. É istituita, presso ciascun
comune, una commissione consultiva che esprime pareri in ordine ai
provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e g).
2. La commissione deve essere composta, oltre che dai soggetti
indicati dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
anche da un rappresentante della provincia competente per territorio.
Art. 14 - Figure
giuridiche.
1. I titolari di licenza per
l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della
propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana
di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5
della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali
quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi,
operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre
forme previste dalla legge;
d) essere titolari di imprese private individuali o societarie che
esercitano esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la
licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in
possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in
caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
(
7)
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la
licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio
conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 15 - Modalità per
rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, mediante bando di
pubblico concorso per titoli ed esami, a singoli che abbiano la
proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo e che
possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso previsto
dall’articolo 14 comma 1 lettera d), il requisito
dell’iscrizione a ruolo si ritiene soddisfatto qualora esso sia
posseduto da almeno una persona inserita nella struttura
dell’impresa in qualità di socio amministratore nella
società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di
società o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in
modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo
veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo
di più licenze ovvero il cumulo della licenza e dell'autorizzazione.
É invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di
più autorizzazioni. Le situazioni difformi devono essere
regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. L'avere esercitato l’attività di sostituzione di cui
all’articolo 16 nel servizio di taxi per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una
impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce
titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio
del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio
di noleggio con conducente.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la
disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e
sono a disposizione dell'utenza.
Art. 16 - Sostituzione alla
guida.
1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono essere
sostituiti temporaneamente da persone iscritte nel ruolo di cui
all'
articolo 10 e in
possesso dei requisiti prescritti:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e
puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori dei titolari di licenza o autorizzazione
possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui
all'
articolo 10 ed in
possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età
prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della
repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore
anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo
10.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato con un
contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge
18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto è
equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i
quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla
lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n.
230/1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto
collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in
mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di
categorie similari. Il rapporto con il sostituto può essere regolato
anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a
sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione
di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 10,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il regime delle sostituzioni in atto deve essere uniformato a
quello stabilito dalla presente legge.
Art. 17 -
Trasferibilità delle licenze e delle autorizzazioni. (8)
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e
l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso
designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 10 ed in
possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in
una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per
malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione
possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti,
ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni,
dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi
appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel
ruolo di cui all'
articolo
10 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione
non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e, non
può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal
trasferimento della prima.
Art. 18 - Trasporto
disabili.
1. I comuni, in conformità a
quanto previsto nell'articolo 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e
nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dettano norme per
stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti
disabili, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti
da attrezzare anche al trasporto di soggetti disabili non deambulanti.
2. Al fine di migliorare le condizioni dei servizi di trasporto
per i soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede
contributi una tantum con modalità attuative da stabilire con
propria deliberazione.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a titolari di
licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente che, entro
un anno dell’entrata in vigore della presente legge, avranno
adibito al servizio di trasporto per disabili non deambulanti veicoli
idonei.
CAPO III
Vigilanza e sanzioni
Art. 19 - Inadempienze e
revoca della delega.
1. In caso di inadempimento alle disposizioni della presente legge
da parte delle province destinatarie della delega, la Giunta regionale,
previa diffida, assegna alle stesse un termine per provvedere, decorso
inutilmente il quale può decidere di promuovere la revoca della
delega ai sensi dell'
articolo 55 dello Statuto regionale.
Art. 20 - Sanzioni
amministrative.
1. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui
alla presente legge ed ai regolamenti di cui all'
articolo 9, nonché per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione delle
relative somme, si applicano le norme contenute nella
legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 e nella legge 24 novembre 1981, n. 689 così come
integrata dal Titolo VI del Codice della strada.
Art. 21 - Attività di
vigilanza.
1. La regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle
rispettive competenze, svolgono funzioni di vigilanza sulla
regolarità ed il buon andamento dei servizi di trasporto di cui alla
presente legge.
2. La vigilanza sull'osservanza delle norme è esercitata dai
funzionari del comune, della provincia e della regione, all'uopo
incaricati e muniti di apposita tessera di riconoscimento. Tali
funzionari, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni a essi conferite dalla legge, sono agenti di polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
3. Gli accertamenti degli agenti, di cui al comma 2, sono
comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.
Art. 22 - Sospensione,
revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza.
1. L'autorizzazione e la licenza possono essere sospese
temporaneamente o revocate se il titolare:
a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di
autorizzazione o di licenza;
b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti
competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;
d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di
taxi;
e) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;
f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione
o dalla licenza;
g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
h) non applica le tariffe in vigore.
2. Il sindaco segnala all'autorità competente al rilascio
della carta di circolazione del veicolo l'avvenuta sospensione o revoca
dell'autorizzazione o della licenza.
3. La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione
nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei
relativi provvedimenti di autorizzazione o licenza.
Art. 23 - Procedimento per
la sospensione e la revoca dell'autorizzazione e della licenza.
1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'articolo 22, comma 1,
il comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni
dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione
stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle
deduzioni.
2. Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le
sanzioni da comminare all'autore della violazione.
3. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono
irrogate per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi. La
revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva
reiterata.
4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere
una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due
anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione
dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere,
entro trenta giorni dalla notifica, al presidente della provincia, il
quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si
intende respinto.
Art. 24 - Sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il
fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, e delle
disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del Codice della strada, è
stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da lire 100.000 a lire 400.000 nel caso di inottemperanza agli
obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di
noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla presente legge.
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Art. 25 - Iscrizione di
diritto al ruolo.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, a richiesta
degli interessati, sono iscritti di diritto al ruolo di cui all'
articolo 10, i sostituti, i
dipendenti ed i collaboratori familiari di soggetti titolari di licenza
di taxi o di autorizzazione al noleggio che possano attestare un anno di
anzianità di servizio.
2. Al fine di cui al comma 1, la qualità di collaboratore
familiare deve sussistere alla data di entrata in vigore della presente
legge ed essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal comune che
ha concesso la licenza o l'autorizzazione.
Art. 26 - Norma
finanziaria.
2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie
per il rimborso delle spese per l'esercizio della presente delega,
quantificato per l'anno 1996 in lire 70.000.000, si provvede mediante
utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 4100 "Fondo per il
finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province" del
bilancio pluriennale 1995-1997.
Art. 27 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Note
(
1) Si evidenzia quanto disposto
dall’articolo 12 della
legge regionale 21 settembre 2021, n. 27
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di
governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti,
trasporti e ambiente” che così dispone “
Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie
per il settore del trasporto non di linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente di cui all’articolo 4 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”
possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al
termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione
del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione
del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della
rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono
contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato
l’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
titolari di licenza di taxi di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30 luglio
1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell’interessato,
del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui
all’articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta
giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione
all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
servizi di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea
nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola
nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’articolo 3 e
ai servizi di cui all’articolo 18, comma 4, della
legge regionale 30 dicembre
1993, n. 63 . Per tali servizi la sospensione dell’esercizio
dell’attività non comporta l’alienazione del natante e
prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante
alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione
dell’esercizio dell’attività.
4. I titolari di autorizzazione al noleggio
con conducente e di licenza di taxi di cui alla
legge regionale 30 luglio 1996, n.
22 , al cessare della sospensione dell’esercizio
dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine
massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti
previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo
autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al
ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui
al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti
comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità
di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il
conferimento del titolo di cui all’articolo 14, comma 2, della
legge regionale 30
luglio 1996, n. 22 , e 17, comma 2, della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di
cui all’articolo 17 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e
all’articolo 20 della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo
non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di
nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.”
(
2) Si evidenzia quanto disposto
dall’articolo 12 della
legge regionale 21 settembre 2021, n. 27
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di
governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti,
trasporti e ambiente” che così dispone:
“
Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il
settore del trasporto non di linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente di cui all’articolo 4 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”
possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al
termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione
del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione
del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della
rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono
contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato
l’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
titolari di licenza di taxi di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30 luglio
1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell’interessato,
del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui
all’articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta
giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione
all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
servizi di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea
nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola
nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’articolo 3 e
ai servizi di cui all’articolo 18, comma 4, della
legge regionale 30 dicembre
1993, n. 63 . Per tali servizi la sospensione dell’esercizio
dell’attività non comporta l’alienazione del natante e
prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante
alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione
dell’esercizio dell’attività.
4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza
di taxi di cui alla
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 ,
al cessare della sospensione dell’esercizio
dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine
massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti
previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo
autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al
ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui
al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti
comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità
di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il
conferimento del titolo di cui all’articolo 14, comma 2, della
legge regionale 30
luglio 1996, n. 22 , e 17, comma 2, della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di
cui all’articolo 17 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e
all’articolo 20 della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo
non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di
nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.”
(
3) Si evidenzia quanto disposto
dall’articolo 12 della
legge regionale 21 settembre 2021, n. 27
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di
governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti,
trasporti e ambiente” che così dispone:
“
Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il
settore del trasporto non di linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente di cui all’articolo 4 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”
possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al
termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione
del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione
del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della
rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono
contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato
l’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
titolari di licenza di taxi di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30 luglio
1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell’interessato,
del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui
all’articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta
giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione
all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
servizi di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea
nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola
nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’articolo 3 e
ai servizi di cui all’articolo 18, comma 4, della
legge regionale 30 dicembre
1993, n. 63 . Per tali servizi la sospensione dell’esercizio
dell’attività non comporta l’alienazione del natante e
prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante
alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione
dell’esercizio dell’attività.
4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza
di taxi di cui alla
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 ,
al cessare della sospensione dell’esercizio
dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine
massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti
previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo
autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al
ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui
al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti
comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità
di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il
conferimento del titolo di cui all’articolo 14, comma 2, della
legge regionale 30
luglio 1996, n. 22 , e 17, comma 2, della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di
cui all’articolo 17 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e
all’articolo 20 della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo
non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di
nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.”
(
6) Commi 1 bis e 1 ter aggiunti
da comma 3 art. 13
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .
(
7) Si evidenzia quanto disposto
dall’articolo 12 della
legge regionale 21 settembre 2021, n. 27
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di
governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti,
trasporti e ambiente” che così dispone:
“
Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il
settore del trasporto non di linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente di cui all’articolo 4 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”
possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al
termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione
del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione
del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della
rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono
contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato
l’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
titolari di licenza di taxi di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30 luglio
1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell’interessato,
del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui
all’articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta
giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione
all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
servizi di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea
nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola
nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’articolo 3 e
ai servizi di cui all’articolo 18, comma 4, della
legge regionale 30 dicembre
1993, n. 63 . Per tali servizi la sospensione dell’esercizio
dell’attività non comporta l’alienazione del natante e
prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante
alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione
dell’esercizio dell’attività.
4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza
di taxi di cui alla
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 ,
al cessare della sospensione dell’esercizio
dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine
massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti
previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo
autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al
ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui
al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti
comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità
di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il
conferimento del titolo di cui all’articolo 14, comma 2, della
legge regionale 30
luglio 1996, n. 22 , e 17, comma 2, della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di
cui all’articolo 17 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e
all’articolo 20 della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo
non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di
nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.”
(
8) Si evidenzia quanto disposto
dall’articolo 12 della
legge regionale 21 settembre 2021, n. 27
“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di
governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti,
trasporti e ambiente” che così dispone:
“
Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il
settore del trasporto non di linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente di cui all’articolo 4 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”
possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al
termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione
del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione
del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della
rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono
contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato
l’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
titolari di licenza di taxi di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30 luglio
1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell’interessato,
del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui
all’articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta
giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione
all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai
servizi di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della
legge regionale 30
dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea
nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola
nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’articolo 3 e
ai servizi di cui all’articolo 18, comma 4, della
legge regionale 30 dicembre
1993, n. 63 . Per tali servizi la sospensione dell’esercizio
dell’attività non comporta l’alienazione del natante e
prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante
alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione
dell’esercizio dell’attività.
4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza
di taxi di cui alla
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 ,
al cessare della sospensione dell’esercizio
dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine
massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti
previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo
autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al
ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui
al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti
comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità
di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il
conferimento del titolo di cui all’articolo 14, comma 2, della
legge regionale 30
luglio 1996, n. 22 , e 17, comma 2, della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di
cui all’articolo 17 della
legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e
all’articolo 20 della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo
non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di
nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.”
(
9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO