Legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 (BUR n. 9/1997)
Legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 (BUR n. 9/1997) [sommario] [RTF]
INTERVENTI
REGIONALI A FAVORE DELLA QUALITA’ E DELL'INNOVAZIONE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto favorisce
iniziative volte a promuovere nelle piccole e medie imprese di cui
all’articolo 1 comma 2 lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n.
317 e successive modificazioni e decreti attuativi e nelle imprese
artigiane la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a
migliorare e garantire la qualità dei sistemi aziendali e dei
prodotti, anche al fine di ottenere le certificazioni e di elevare il
livello tecnologico. (
1)
Art. 2 - Programma degli
interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, approva entro il 31 marzo di ogni
triennio il programma delle iniziative previste dall'articolo 1, che
riguardano: (
2)
a) la diffusione di una cultura della qualità mediante la
divulgazione di informazioni sull'importanza della qualificazione dei
processi aziendali e dei prodotti;
b) il sostegno finanziario per spese di consulenza, assistenza tecnica e
addestramento specifico del personale finalizzate all'adeguamento dei
sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità;
d) la promozione dell'accesso ai servizi di prova, di taratura e
certificazione presso organismi esterni accreditati;
e) la concessione di contributi per la costituzione o il potenziamento di
laboratori di prova e taratura.
2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie
di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il
programma può essere adeguato annualmente, prevedendo eventuali
motivate riserve di finanziamento a favore di singoli settori. (
4)
3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1,
ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE
n. 2081/93, già finanziate.
Art. 3 - Azioni di
divulgazione informativa.
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), la Giunta regionale concorre finanziariamente alla
realizzazione di progetti di divulgazione informativa della qualità
in collaborazione con le associazioni delle imprese di cui all'articolo 1
e con enti che si occupano di qualità e innovazione.
2. La Giunta regionale, approvati i progetti sulla base dei
criteri stabiliti nel programma di cui all'articolo 2, è autorizzata
a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, con
una partecipazione finanziaria fino a 30 milioni di lire per progetto.
Art. 4 - Contributi per
l'introduzione del sistema di qualità aziendale.
1. Il sostengo finanziario regionale
alle iniziative previste nell'articolo 2, comma 1, lettera b) è
attuato mediante la concessione di contributi:
a) alle imprese classificate artigiane ai sensi della legge 8 agosto
1985, n. 443;
b) piccole medie imprese di cui all’art. 1, comma 2 lettera a)
della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successivi modificazioni e decreti
attuativi; (
5)
c) ai consorzi, alle società consortili e alle società
consortili miste costituite da piccole imprese industriali di cui al capo
IV della legge n. 317/1991 e ai consorzi e alle società consortili
di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443; (
6)
d) alle società cooperative artigiane e fra imprese artigiane.
2. Per beneficiare del contributo finanziario di cui al comma 1, i
soggetti devono avere sede legale nel Veneto e devono redigere un
progetto di adeguamento dell'intero sistema aziendale secondo le norme
della qualità ISO UNI EN serie 9000, o comunque secondo altre forme
di certificazione di qualità riconosciute. Il contributo può
essere concesso solo per gli interventi svolti negli impianti siti nel
Veneto. (
7)
3. Il progetto di cui al comma 2 deve essere trasmesso, secondo le
modalità previste dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, ad
un centro specializzato per la verifica della conformità alle norme
nazionali e comunitarie della qualità.
4. I centri specializzati trasmettono alla Giunta regionale, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento, i progetti corredati da una
relazione attestante l'avvenuta verifica di conformità.
5. La Giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa
dai centri specializzati, concede alle imprese i contributi nella misura
massima del cinquanta per cento delle spese, IVA esclusa, fino ad un
massimo di lire 30 milioni per intervento e con un minimo di 5 milioni di
lire. Per ogni intervento progettato può essere concesso un solo
contributo.
6. I contributi previsti dal presente articolo sono cumulabili con
altri analoghi contributi pubblici fino alla misura massima del cinquanta
per cento complessivo delle spese ammissibili.
7. In ogni caso nessun soggetto potrà ottenere contributi
regionali complessivamente superiori a 90 milioni di lire nel triennio.
8. La liquidazione dei contributi concessi è disposta dalla
Giunta regionale, attraverso la struttura amministrativa competente,
sulla base delle fatture pagate dalle Imprese per le spese sostenute per
la progettazione e l'esecuzione dell'intervento ammesso a contributo, IVA
esclusa.
Art. 5 - Centri
specializzati.
1. Per le finalità di cui
all'articolo 4 la Giunta regionale individua con bando pubblico, sentite
le associazioni regionali dell'industria, dell'artigianato, della
cooperazione, i centri specializzati in materia di qualità
aziendale. (
8)
2. I centri specializzati devono:
a) disporre di una struttura operativa stabile e composta da almeno tre
addetti;
c) avere esperienza almeno biennale di consulenza alle imprese in materia
di qualità con gestione operativa di servizi ad almeno cento aziende
per un fatturato complessivo non inferiore al miliardo di lire;
d) avere sede nel Veneto e assicurare operatività in almeno due
province venete.
3. La Giunta regionale, nell'approvare il bando pubblico di cui al
comma 1 può altresì stabilire ulteriori requisiti di accesso ad
integrazione di quelli stabiliti dal comma 4, (
10) sentita la competente Commissione consiliare.
(
11)
Art. 6 - Agevolazioni per
spese di innovazione tecnologica.
Art. 7 - Contributi per
l'accesso ai servizi di prova e certificazione.
1. Per l'attuazione delle iniziative previste dall'
articolo 2, comma 1, lettera d),
sono ammesse ai contributi regionali esclusivamente le spese sostenute
per l'acquisizione di servizi di prova e taratura e di certificazione
della qualità aziendale presso laboratori esterni od organismi
certificatori accreditati sulla base delle norme comunitarie o nazionali
nella misura massima del cinquanta per cento, IVA esclusa, fino a 30
milioni di lire per ciascuna impresa richiedente.
2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale secondo le
modalità, i limiti, i tempi e le procedure che sono stabiliti nel
programma di cui all'articolo 2.
Art. 8 - Laboratori di
prova.
1. Al fine di favorire la realizzazione e il potenziamento di
laboratori di prova idonei alla certificazione per assicurare e/o
garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, in coerenza
con le normative nazionali e comunitarie, la Giunta regionale concede i
contributi di cui all'
articolo
2, comma 1, lettera e), ai laboratori di prova che intendono
costituirsi ovvero potenziare le proprie attrezzature, e che siano
localizzati nel Veneto.
2. I contributi possono essere concessi dalla Giunta regionale nei
limiti del dieci per cento delle spese in attrezzature e strumentazioni
previste, con un massimale di 90 milioni di lire, IVA esclusa, sentito il
parere della società Veneto Innovazione spa.
3. Per poter beneficiare dei
contributi i laboratori devono impegnarsi a conseguire l'accreditamento
presso i Ministeri competenti o presso organismi a loro volta accreditati
operanti in conformità alla norma UNI CEI EN 45003. Qualora tale
impegno non venga mantenuto entro il termine di tre anni dalla
concessione del contributo, la Regione provvede al recupero dello stesso
maggiorato degli interessi legali. (
13)
4. La liquidazione dei contributi concessi è disposta dalla
Giunta regionale attraverso la struttura amministrativa competente, sulla
base delle fatture pagate per l'acquisto delle attrezzature e delle
strumentazioni.
Art. 9 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
Art. 10 - Norma
transitoria.
1. L'articolo 11 della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 20
continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per
l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base al medesimo articolo.
Art. 11 - Norma
finanziaria.
Note
(
7) Comma così modificato da
art. 27
legge
regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha inserito le parole "o comunque
secondo altre forme di certificazione di qualità riconosciute" dopo
le parole "della qualità ISO UNI EN serie 9000".
(
10) Per mero errore materiale
si è scritto 4 anziché 2.
(
11) L'art. 41 della
legge regionale 13 settembre
2001, n. 27 ha disposto che: "Nell'ambito delle finalità
previste dalla
legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 ,
la Giunta regionale può avvalersi in qualità di soggetti
gestori esterni, dei centri specializzati di cui all'articolo 5 e
successive modificazioni della legge regionale medesima e con le
modalità ivi previste, per le iniziative regionali o comunitarie
volte a promuovere la produzione di qualità delle piccole e medie
imprese con particolare riferimento al rispetto degli standard di tutela
ambientale, di sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei processi di
innovazione e di certificazione.".
(
12) Articolo abrogato da
comma 4 lett. b) art. 17 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
Il comma 1 del medesimo art. 17 ha disposto che: «1. Le somme
trasferite alla società a partecipazione regionale Veneto Sviluppo
spa per l’attivazione del fondo di rotazione di cui
all’articolo 6 della
legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
«Interventi regionali a favore della qualità e
dell’innovazione» sono ridestinate ad incrementare il fondo di
rotazione costituito presso la medesima società ai sensi
dell’articolo 2 della
legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 ,
«Interventi straordinari in favore delle attività industriali e
artigiane».»
(
14) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
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