Legge regionale 10 aprile 1998, n. 16 (B.U.R. 33/1998)
Legge regionale 10 aprile 1998, n. 16 (B.U.R. 33/1998) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLA QUALITÀ E
DELL’INNOVAZIONE NEI SETTORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI
SERVIZI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1997, n. 3
(1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto favorisce
le iniziative volte a promuovere nelle piccole e medie imprese dei
settori del commercio del turismo e dei servizi la diffusione di
strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare la qualità
dei sistemi aziendali anche al fine di ottenerne le certificazioni e di
elevarne il livello tecnologico.
Art. 2 - Beneficiari.
1. I beneficiari degli interventi
previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese,
specificate ai commi 2 e 3, dei settori del commercio, del turismo e dei
servizi come individuate dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive
modificazioni e decreti attuativi, nonché le loro forme associative,
i consorzi, le società consortili e le società consortili
miste.
2. Ai fini della presente legge sono considerate imprese del
settore commercio quelle del commercio su aree private di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426, del commercio su aree pubbliche di cui alla legge
28 marzo 1991, n. 112 e degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287. Sono imprese del
turismo quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. Le imprese dei servizi ammesse ai benefici sono quelle
individuate nell'allegato A della presente legge.
Art. 3 - Programma degli
interventi.
1. La Giunta regionale approva entro
il 31 marzo di ogni triennio il programma delle iniziative previste
dall’
articolo 1, che
riguardano:
a) la diffusione della cultura della qualità mediante la
divulgazione di informazioni relative ai dispositivi normativi in vigore
e all'importanza della qualità nei processi aziendali;
b) il sostegno finanziario per spese
di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale
finalizzate all'adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle
norme della qualità;
c) le agevolazioni finanziarie per
l'adeguamento del sistema aziendale ai requisiti previsti per la
qualità;
d) il sostegno finanziario alle
imprese per l'accesso ai servizi di certificazione di qualità presso
gli organismi accreditati.
2. Il programma stabilisce i
criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e
ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi
stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato
annualmente.
3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1
ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE
n. 2081/93 già finanziate.
4. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa, ai sensi
della presente legge, cumulato con le sovvenzioni ricevute nell'ambito di
altri regimi di aiuto non autorizzati dall'Unione europea, non può
in ogni caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di
100.000 ECU, calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le
modalità stabilite dall'Unione europea.
5. Il primo programma triennale degli interventi è approvato
dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.
Art. 4 - Azioni di
divulgazione informativa.
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'
articolo 3, comma 1 lettera
a), la Giunta regionale concorre alla realizzazione di progetti di
divulgazione informativa della qualità nei settori del commercio,
del turismo e dei servizi, indirizzati a tutti gli operatori di cui
all’articolo 2.
2. La Giunta regionale, approvati i progetti sulla base dei
criteri stabiliti nel programma di cui al
comma 2 dell'articolo 3, è autorizzata a stipulare
apposite convenzioni con associazioni di imprese e con Enti che si
occupano di qualità e innovazione con una partecipazione finanziaria
fino a 10 milioni di lire annui per progetto e con uno stanziamento
complessivo non superiore al dieci per cento delle somme annualmente
assegnate allo specifico capitolo.
Art. 5 - Contributi per
l'introduzione del sistema di qualità aziendale.
1. Il sostegno finanziario regionale alle iniziative previste
nell'
articolo 3 comma 1,
lettera b) viene attuato mediante la concessione di contributi alle
piccole e medie imprese di cui all'
articolo 2.
2. I soggetti di cui al comma 1, per poter ottenere i contributi
previsti, devono necessariamente:
a) aver sede legale nel Veneto;
b) attestare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626;
c) redigere un progetto di adeguamento del sistema aziendale secondo le
norme di qualità UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000;
d) disporre che i contributi stanziati vengano indirizzati solamente alle
sedi operative aziendali situate nel territorio veneto.
3. Il progetto di cui al comma 2, lettera c) per essere ammesso ai
contributi, deve essere trasmesso, secondo le modalità previste nel
programma di cui all'
articolo
3, ad uno dei centri specializzati di cui all’articolo 6, per
la verifica della conformità rispetto alle norme nazionali e
comunitarie in materia di qualità.
4. I centri specializzati trasmettono alla Giunta regionale, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento, i progetti corredati da una
relazione attestante l'avvenuta verifica di conformità e da tutta la
documentazione richiesta.
5. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai centri
specializzati, concede alle imprese contributi nella misura massima del
cinquanta per cento delle spese, IVA esclusa, fino all'importo di lire
trenta milioni con un minimo di lire cinque milioni. Per ogni intervento
potrà essere concesso un solo contributo.
6. I contributi previsti dal presente articolo sono cumulabili con
altri analoghi contributi pubblici fino al cinquanta per cento delle
spese ammissibili.
7. La liquidazione dei contributi è disposta dalla competente
struttura regionale, sulla base delle fatture pagate per le spese
sostenute per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento ammesso a
contributo.
Art. 6 - Centri
specializzati.
1. La Giunta regionale individua,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con bando
pubblico, sentite le associazioni regionali che rappresentino il
commercio, il turismo e i servizi, i centri specializzati in materia di
qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei
servizi.
2. Possono presentare richiesta di individuazione, entro i termini
che saranno fissati dal bando, le strutture aventi i requisiti di cui al
comma 3, ivi comprese le società di servizi costituite, anche in
forma consortile, dalle associazioni di categoria rappresentative dei
settori del commercio, del turismo e dei servizi operanti almeno a
livello provinciale.
3. I requisiti richiesti per la individuazione sono i seguenti:
a) statuto dal quale risulti che:
1) il centro specializzato svolge esclusivamente attività in materia
di qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei
servizi, mediante assistenza alle imprese, validazione e controllo dei
progetti;
2) le funzioni sono svolte a favore di tutte le imprese del commercio,
del turismo e dei servizi di cui all'
articolo 2, che facciano richiesta di prestazioni, a
prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ad associazioni di
categoria;
3) non sono svolte attività di consulenza alle imprese per gli scopi
di cui alla presente legge;
b) disponibilità di una struttura operativa stabile composta da
almeno due addetti;
c) avere attivi almeno tre rapporti convenzionali con altrettanti
consulenti o strutture di consulenza in materia di qualità
aziendale;
d) aver svolto attività di consulenza alle imprese in materia di
qualità aziendale nei settori del commercio, del turismo e dei
servizi con gestione operativa di servizi ad almeno dieci aziende;
e) avere sede nel Veneto e assicurare l’operatività in almeno
due province venete.
4. I requisiti di cui alle lettere c), d), e) possono sussistere
in capo a soggetti consorziati e, per la lettera d), anche in capo a
soggetti operanti in base ad un rapporto di collaborazione con la
società stessa.
5. La Giunta regionale con il bando di cui al comma 1 può
stabilire ulteriori requisiti, sentita la competente Commissione
consiliare.
Art. 7 - Agevolazioni
finanziarie per l'adeguamento degli impianti.
1. Qualora il progetto di adeguamento aziendale alle norme di
qualità preveda la necessità di sostenere spese per qualificare
la dotazione di sistemi informativi e di apparecchiature di controllo, le
imprese di cui all'
articolo
2, possono richiedere le agevolazioni finanziarie previste
dall'
articolo 3, comma 1
lettera c).
2. Sono ammesse all'agevolazione le spese di investimento per
l’acquisto di strumentazioni, apparecchiature informatiche ed il
relativo software.
3. É istituito, presso la Società finanziaria Veneto
Sviluppo spa un fondo di rotazione per l'abbattimento dei tassi
d'interesse per spese di acquisto delle attrezzature di cui al comma 1,
fino ad un massimo di centocinquanta milioni. (
2)
4. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere
garantite dagli organismi di garanzia delle imprese di cui all'
articolo 2.
5. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le
modalità di costituzione e di operatività del fondo.
6. I criteri di priorità nell'ammissione delle domande, i
tempi e le procedure sono stabiliti dalla Giunta regionale attraverso
l'approvazione del programma di cui all'
articolo 3.
Art. 8 - Sostegno finanziario
per l'accesso al servizio di certificazione.
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma
1 lettera d), vengono concessi contributi alle imprese di cui
all'articolo 2 esclusivamente per le spese sostenute per ottenere la
certificazione della qualità aziendale UNI EN ISO serie 9000 e UNI
CEI EN 45000 presso organismi certificatori accreditati sulla base delle
normative comunitarie e nazionali, nella misura massima del cinquanta per
cento, IVA esclusa, e comunque fino ad un tetto massimo di venti milioni
di lire per ciascuna impresa richiedente.
2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale secondo le
modalità, i limiti, i tempi e le procedure che saranno stabiliti nel
programma di cui all'
articolo
3.
Art. 9 - Relazione
annuale.
1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente
Commissione consiliare una relazione sulla gestione e sul raggiungimento
della finalità della presente legge.
Art. 11 - Norma
transitoria.
1. Le modifiche di cui all’
articolo 10 operano a partire dall’individuazione
dei centri di cui all’
articolo 6. Fino alla data di tale provvedimento, sono fatti
salvi i rapporti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi della
legge regionale 28
gennaio 1997, n. 3 da piccole e medie imprese del commercio del
turismo dei servizi e loro forme associative.
Art. 12 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri previsti dall'applicazione della presente legge,
quantificati per l'anno 1998 in lire 1.000.000.000 si provvede per
l'esercizio 1998 ai sensi dell'/
articolo 19, comma 5
della vigente legge regionale di contabilità mediante utilizzo per
lire 1.000.000.000 dal capitolo n. 80230 "Fondo globale spese di
investimento", partita n. 1, iscritto nello stato di previsione della
spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1998.(
7)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo
per l'esercizio 1998 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 32030 "Contributi alle associazioni ed imprese per la
promozione della qualità e dell'innovazione ai sensi degli articoli
4, 5 e 8 per la divulgazione informativa e per l'accesso ai servizi di
consulenza, assistenza tecnica" con stanziamento di lire 500.000.000 per
competenza e per cassa;
b) capitolo n. 32032 "Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica"
con stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa.
ALLEGATO "A"
IMPRESE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMMESSE
(CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ANNO 1991)
SEZIONE "I" TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
63.30 Agenzie di viaggio e di altri operatori turistici
63.40 Spedizionieri e intermediari dei trasporti
64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali (pony
express)
64.20. Trasmissioni radiofoniche e televisive
SEZIONE "J" INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
67 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (agenti di
cambio, promotori finanziari, agenzie di assicurazioni, brokers
assicurativi, periti)
SEZIONE "K" ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA,
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
70 Attività immobiliari (tutte le classi)
71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per
uso personale e domestico (tutte le classi e le categorie)
72 Informatica e attività connesse (tutte le classi)
74.12 Contabilità, consulenza societaria, consulenza in materia
fiscale
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14 Consulenza amministrativo - gestionale
74.20 Attività in materia di architettura, di ingegneria e altre
attività tecniche
74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
74.30.2 Controllo di qualità e certificazione dei prodotti
74.40 Pubblicità (studi e agenzie)
74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura del personale
74.60 Servizi di investigazione e vigilanza
74.70 Servizi di pulizie e disinfestazione
74.81 Attività inerenti la fotografia
74.82 Servizi di imballaggio, confezionamento
74.83 Servizi congressuali, di segreteria e traduzione
74.84 Altre attività di servizi n.c.a.
SEZIONE "M" ISTRUZIONE
80 Istruzione (tutte le classi limitatamente all'istruzione privata)
SEZIONE "O" ALTRI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E PERSONALI
92.12 Distribuzione cinematografiche e video
92.20 Attività radio televisive
92.31 Creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie
92.34 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo n.c.a.
(discoteche, sale da ballo, sale giochi, circhi ed altre attività)
92.61 Gestione di stadi e di altri impianti sportivi
92.62 Altre attività sportive
92.7 Altre attività ricreative (totoricevitorie, agenzie ippiche,
stabilimenti balneari, attività connesse alla pesca)
93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura tessili e
pellicce
93.04 Centri e stabilimenti per il benessere fisico
Note
SOMMARIO