Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (BUR n. 6/1999)
Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (BUR n. 6/1999) [sommario] [RTF]
NORME PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 1 - Finalità.
1. In attesa dell’approvazione della nuova disciplina
organica dell’edilizia residenziale pubblica, in attuazione del
D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, al fine di facilitare il soddisfacimento
delle esigenze abitative dei cittadini residenti nel Veneto, con
particolare riferimento alle categorie più deboli, con la presente
legge la Regione Veneto favorisce:
a) l’accesso alla proprietà dell’abitazione;
b) la costruzione e il recupero di alloggi da cedere in proprietà o
in locazione.
2. La Giunta regionale provvede al raggiungimento delle
finalità di cui al comma 1, attraverso la indizione di appositi
bandi di concorso volti ad agevolare l'acquisto, la costruzione ed il
recupero di alloggi da adibire a prima abitazione, nonché la
costruzione ed il recupero di alloggi da cedere in locazione.
Art. 2 - Soggetti ammissibili
al beneficio.
1. Ai benefici derivanti dalla
presente legge sono ammessi:
a) i nuclei familiari privi di alloggio adeguato alle necessità del
nucleo medesimo ed in possesso di un reddito complessivo non superiore al
limite fissato dalla Giunta regionale ogni due anni, sentita la
competente commissione consiliare, per l'acquisto in proprietà o il
recupero della prima abitazione;
b) le imprese di costruzione e loro
consorzi iscritti all'albo nazionale dei costruttori e le cooperative di
abitazione e loro consorzi iscritti all'albo nazionale delle cooperative
di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la
costruzione ed il recupero di alloggi da assegnare in proprietà o in
locazione ai nuclei familiari di cui alla lettera a);
c) le cooperative di abitazione e loro consorzi, iscritti all’Albo
Nazionale delle Cooperative di cui all’articolo 13 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, che operano per la locazione, nonché le Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla
legge regionale 9 marzo
1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
costruzione ed il recupero di alloggi da destinare alla locazione
permanente in favore dei nuclei familiari di cui alla lettera a);
d) gli enti locali territoriali, le società per azioni o a
responsabilità limitata di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le aziende
speciali e i consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge medesima,
nonché le società miste di trasformazione urbana di cui
all’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per
il recupero di aree dismesse da destinare ad abitazione.
Art. 3 - Individuazione dei
criteri.
1. La Giunta regionale determina, in
sede di approvazione dei bandi di concorso, le modalità di
intervento regionale, l'ammontare massimo del beneficio, nonché le
procedure necessarie alla realizzazione del programma di acquisto, di
nuova costruzione o di recupero di alloggi.
Art. 4 - Vincoli e
sanzioni.
1. L'alloggio acquistato o recuperato dai nuclei familiari di cui
al
comma 1, lettera a)
dell’articolo 2, con i benefici di cui alla presente legge, non
può essere alienato o locato prima che siano decorsi dieci anni
dalla stipula del contratto di acquisto o dalla data del recupero.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere deroghe al
divieto di cui al comma 1, per comprovati gravi motivi da individuare
preventivamente con propria deliberazione.
3. L'alienazione o la locazione in violazione delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del finanziamento e la
restituzione della somma erogata maggiorata degli interessi legali.
Art. 5 - Provvista di
ulteriori risorse e fondo di rotazione e di garanzia
1. La Giunta regionale è
autorizzata a sottoscrivere con gli enti locali territoriali della
Regione e con enti operanti in ambito regionale, nazionale ed
internazionale, specifici accordi finalizzati a reperire ulteriori
disponibilità di capitale pubblico e privato da destinare
all'edilizia residenziale pubblica.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad
istituire un fondo di rotazione e di garanzia da utilizzare in base alle
finalità e agli obiettivi sociali dei programmi di intervento.
(
1)
Art. 6 - Concessione dei
benefici.
1. Il contributo, attualizzato, è concesso a favore del
beneficiario dalla Giunta regionale, pro solvendo, direttamente
all’ente mutuante scelto dall’operatore, ancorché non
convenzionato con la Regione.
Art. 7 - Norma
transitoria.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
Note
(
1) L’articolo 5 della
legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 dispone “Art. 5 - Iniziative
nell’ambitodell’edilizia agevolata. 1. Nell’ambito
delle finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel
sostegno all’edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti
presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e
derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri
dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 18
gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel
settore dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzate
per gli interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse economiche
sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009,
approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n.
72 (BUR n. 97/2008).
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente
articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia
agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, la
Giunta regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di
intervento e la convenzione con la società finanziaria regionale
Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale 18 gennaio
1999, n. 2 .”.
SOMMARIO