Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 (BUR n. 17/1999)
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 (BUR n. 17/1999) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE
APPLICANO IL «METODO DOMAN O VOJTA O FAY O ABA O PERFETTI O
FELDENKRAIS» (1)
Articolo 1
1. La Regione partecipa, con la
concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario
regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici
residenti in Veneto da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge che si avvalgono del "Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o
Perfetti o Feldenkrais (
2)",
quale trattamento riabilitativo debitamente certificato. (
3)
Articolo 2
1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta
regionale definisce con apposita deliberazione le modalità per la
presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 1 e
per l’accreditamento delle relative somme all’ULSS di
residenza. (
4) (
5)
Articolo 3
1. All’onere derivante
dall’applicazione della presente legge, quantificabile in lire
1.250 milioni per l’esercizio 1999, si provvede mediante
prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita
n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del
medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230
denominato «Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap
psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o Perfetti
o Feldenkrais (
6)», con lo
stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.
Art. 3 bis (7)
1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione
tecnico-scientifica sull’efficacia dei metodi autorizzati con la
presente legge.
Note
(
1) Titolo così modificato
da comma 1 art. 17 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o
Perfetti” le parole “o Feldenkrais”; in precedenza
modificato dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 26 maggio 2016, n.
16 che ha aggiunto dopo le parole “o ABA” le parole
“o Perfetti”, in precedenza modificato dall’articolo
11, comma 1, della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 che
ha aggiunto la parola “o ABA”, in precedenza modificato
dall’articolo 41, comma 1, della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 che
ha aggiunto le parole "o Fay" in precedenza modificato dall'articolo 10,
comma 1, della
legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41
che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman” le parole
“o Vojta”.
(
2) Comma così modificato da
comma 1 art. 17 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o
Perfetti” le parole “o Feldenkrais”; in precedenza
modificato dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 26 maggio 2016, n.
16 che ha aggiunto dopo le parole “o ABA” le parole
“o Perfetti”, in precedenza modificato dall’articolo
11, comma 2, della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 che
ha aggiunto le parole “o ABA”, in precedenza modificato
dall’articolo 41, comma 2, della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 che
ha aggiunto le parole "o Fay" in precedenza modificato dall'articolo 10,
comma 2, della
legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41
che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman” le parole
“o Vojta”; inoltre l’articolo 32, della
legge regionale 16 febbraio
2010, n. 11 prevede la possibilità che la Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare dia contributi per ulteriori
trattamenti riabilitativi specifici non coperti dal fondo sanitario
regionale.
(
4) Ai fini della applicazione
delle modifiche introdotte dall’articolo 11, della
legge regionale 16 agosto
2007, n. 23 il comma 4 del medesimo articolo 11 prevede che:
“La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge (19 novembre 2007) integra il provvedimento
di cui all’articolo 2 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 ,
definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei
trattamenti riabilitativi effettuati con metodo ABA.”.
(
5) Ai fini della applicazione
delle modifiche introdotte dall’articolo 1, della
legge regionale 26 maggio
2016, n. 16 il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che: “La
Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge (11 giugno 2016) integra il provvedimento di cui
all’articolo 2 della
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 ,
definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei
trattamenti riabilitativi effettuati con metodo Perfetti.”.
(
6) Comma così modificato da
comma 1 art. 17 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA o
Perfetti” le parole “o Feldenkrais”; in precedenza
modificato dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 26 maggio 2016, n.
16 che ha aggiunto dopo le parole “o ABA” le parole
“o Perfetti”, in precedenza modificato dall’articolo
11, comma 3, della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 che
ha aggiunto le parole “o ABA”, in precedenza modificato
dall’articolo 41, comma 3, della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 che
ha aggiunto le parole "o Fay" in precedenza modificato dall'articolo 10,
comma 3, della
legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41
che ha aggiunto dopo le parole “Metodo Doman” le parole
“o Vojta”.
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