Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010)
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (BUR n. 15-1/2010) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2010
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi
dell’
articolo 2, comma 3, lettera a) della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
1.848.444.841,82 per l’esercizio 2010, in euro 168.526.000.00 per
l’esercizio 2011 ed in euro 115.914.000,00 per l’esercizio
2012.
Art. 2 - Rifinanziamenti e
fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2010 e pluriennale 2010-2012, in relazione a leggi settoriali di spesa,
la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità
della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla
presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2010, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 nelle misure indicate nelle Tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Piano straordinario
opere di interesse locale.
1. Al fine di incentivare con misure tempestive una ripresa
dell’economia veneta, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario di complessivi euro 150.000.000,00
per l’esercizio 2010 a favore dei comuni che, ai sensi della
vigente legislazione in materia, realizzano lavori pubblici di interesse
regionale di importo inferiore a 500.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi
indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di
previsione 2010.
Art. 4 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten -
Dolomites - Dolomitis UNESCO”.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in
qualità di socio fondatore, alla Fondazione “Dolomiti -
Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO”, di seguito denominata
Fondazione, che sarà costituita con atto pubblico secondo le
procedure fissate dal codice civile, per la promozione e gestione del
sito UNESCO Dolomiti iscritto nell’elenco del patrimonio naturale
mondiale dell’Umanità dal World Heritage Committee UNESCO a
Siviglia il 26 luglio 2009.
2. La partecipazione alla Fondazione, senza fini di lucro, è
subordinata alla condizione che la Regione sia socio fondatore unitamente
alla Regione Friuli Venezia Giulia, alle Province Autonome di Trento e
Bolzano e alle Province di Belluno, Pordenone e Udine e che tra gli scopi
vi siano:
a) lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del patrimonio mondiale
UNESCO Dolomiti da parte dei soci fondatori, da attuarsi anche attraverso
la predisposizione di un piano di gestione e l’istituzione di
tavoli tematici con gli enti locali, gli enti parco, le amministrazioni e
le istituzioni pubbliche e private interessate, nonché con la
collaborazione delle istituzioni internazionali e comunitarie;
b) la promozione e l’organizzazione di attività di ricerca e
studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali
tendenti a diffondere la conoscenza del Bene UNESCO e la cultura della
tutela del territorio, in relazione anche allo sviluppo delle popolazioni
locali.
3. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto
della Fondazione con quanto previsto dal comma 2, autorizza il Presidente
a sottoscriverne l’atto costitutivo e a compiere tutti gli atti
necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla
Fondazione. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato
esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della
Regione del Veneto.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Fondazione un
contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali; provvede
inoltre a definire la struttura di riferimento per l’espletamento
dei compiti istituzionali legati alla partecipazione alla Fondazione e
presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione
sull’attività svolta dalla Fondazione.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati
in euro 120.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio
culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010 e
agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, quantificati in
euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012 si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio pluriennale 2010-2012.
Art. 5 - Interventi di
completamento della rete acquedottistica prevista dal “Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)”.
1. Al fine di consentire il completamento della rete acquedottistica
prevista dal “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto
(MOSAV)”, di cui all’
articolo 14 della
legge regionale 27
marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche.
Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti
territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36”, Veneto Acque SPA è autorizzata a contrarre un mutuo fino
ad euro 90.000.000,00, per una durata non superiore a 30 anni.
2. A favore della società Veneto Acque SPA la Giunta regionale
è autorizzata a rilasciare idonee forme di garanzia a copertura del
rimborso del capitale e degli oneri afferenti il mutuo medesimo,
disciplinando condizioni e modalità con l’istituto o gli
istituti finanziatori; inoltre, con proprio provvedimento, la Giunta
regionale individua idonee forme di monitoraggio del progetto,
incaricando la struttura competente a provvedere alle opportune verifiche
di carattere tecnico-amministrativo.
3. Agli eventuali oneri derivanti dal rilascio delle garanzie regionali
di cui al comma 2 si fa fronte, per tutta la durata della garanzia, con
le risorse allocate nell’upb U0196 “Oneri per garanzie
fidejussorie” del bilancio regionale.
Art. 6 - Disposizioni in
ordine al trasferimento alle Province delle competenze in materia
urbanistica e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
1. Per agevolare le Province
nell’esercizio delle competenze trasferite in materia urbanistica
ai sensi dell’
articolo 48, comma 4, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata a costituire e
gestire un archivio storico centrale informatico degli strumenti
urbanistici, ad istituire un tavolo tecnico permanente di approfondimento
e confronto con gli enti locali ed a porre in essere ogni altra azione
utile a garantire un corretto e sollecito trasferimento delle competenze
e delle conoscenze.
2. Successivamente
all’acquisizione delle competenze urbanistiche da parte delle
Province ai sensi dell’
articolo 48, comma 4, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
ai fini dell’attuazione organica e coordinata di piani e progetti
di interesse regionale la Giunta regionale, in deroga alla normativa
vigente, esercita le competenze urbanistiche in relazione alle varianti
agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti
all’approvazione di accordi di programma ai sensi
dell’
articolo 32 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”, nonché di progetti
strategici riguardanti interventi o programmi di intervento di
particolare rilevanza ai sensi dell’
articolo 26 della
legge regionale n. 11 del 2004.
3. L’
articolo 20 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio" è così modificato:
a) al comma 1 le parole
“novanta giorni” sono
sostituite con
“sessanta giorni”;
b) al comma 5, le parole
“trenta giorni” sono
sostituite con
“quindici giorni”;
c) al comma 8, le parole
“quindici giorni” sono
sostituite con
“dieci giorni”.
4. L’
articolo 30 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” è così
modificato:
a) al comma 1 le parole
“dieci anni” sono sostituite
con
“due anni”;
b) al comma 2 le parole
“diciotto mesi” sono
sostituite con
“dodici mesi”.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio 2010 e in euro
40.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0085 “Studi, ricerche e indagini a
servizio del territorio” del bilancio di previsione 2010 e
pluriennale 2010-2012.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 19 “Riordino del sistema delle strutture di
sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti
nell’area del Parco Colli Euganei” della legge regionale 12 gennaio 2009, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2009”.
1. La rubrica dell’
articolo 19 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
è così sostituita:
omissis (
1)
2. Il comma 1 dell’articolo 19 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 ,
è così sostituito:
omissis (
2)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111
“Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione
2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 8 - Contributo
straordinario agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie
prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia Canalgrande
SPA.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario agli enti locali che, in quanto fideiussori o datori di
ipoteca delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento
con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande SPA (SVEC), devono
adempiere all’obbligazione di garanzia per l’estinzione del
debito residuo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso altresì agli enti
locali che sono direttamente obbligati nei confronti della SVEC per
essersi accollati il debito delle società che hanno stipulato
contratti di finanziamento con quest’ultima.
3. Sono esclusi dai contributi di cui ai commi 1 e 2 gli enti locali che
hanno ricevuto i contributi regionali ai sensi dell’
articolo 14 della
legge regionale 3
febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2006”.
4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e
procedure per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0007 “Trasferimenti
agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 9 – Conferimento di
partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società
regionali ed (3) acquisizione di partecipazioni possedute da soggetti
privati nelle società regionali e di partecipazioni societarie
detenute da società necessarie e strumentali della Regione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
è autorizzata a conferire in società regionali partecipazioni
al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre
società, (
4)
all’acquisizione di partecipazioni societarie possedute da altri
soggetti privati nelle società regionali, nonché ad acquisire
le quote di partecipazione in altre società qualora detenute da
società necessarie e strumentali all’attività
istituzionale della Regione.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite
di cui al comma quarto dell’
articolo 8 della
legge regionale 3
maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto sviluppo
SpA” e successive modificazioni, e comunque non oltre
l’importo di euro 40.000.000,00. (
5)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati
in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al capitale
sociale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 10 - Contributo
straordinario a favore della Società Terme di Recoaro SPA. (6)
1. La Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un
contributo straordinario alla Società Terme di Recoaro SPA
finalizzato a garantire l’operatività della stessa
nell’ambito del compendio termale di Recoaro Terme.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0064 “Spese per il
funzionamento delle società partecipate” del bilancio di
previsione 2010.
Art. 11 - Rinuncia ai crediti
tributari di modesta entità.
1. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e
alla riscossione dei crediti di importo pari o inferiore ad euro 16,53
per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, dovuti alla
Regione in adempimento di obblighi tributari. La disposizione non si
applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da
sanzioni amministrative ed interessi, derivi da ripetuta violazione, per
almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo
tributo.
2. Non si procede parimenti al rimborso per l’importo di cui al
comma 1, comprensivo degli eventuali interessi dovuti per legge.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano
all’imposta regionale sulle attività produttive e alla
addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali” e all’imposta
regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni
del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel
territorio della regione, di cui all’articolo 2 della legge 16
maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per
l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.
Art. 12 - Finanziamento dei
processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura
regionale.
1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e
di riorganizzazione della struttura organizzativa, la Giunta regionale,
ferma restando la consistenza attuale delle risorse finanziarie destinate
alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività, è autorizzata ad integrare le risorse
aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di cui
all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di
lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e
delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il
biennio economico 2002-2003) di euro 2.446.900,00.
2. A partire dall’esercizio 2010, le risorse finanziarie destinate
alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività vengono stabilite in euro 15.367.296,00 per le
risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di
cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di
lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e
delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il
biennio economico 2002-2003) ed in euro 4.210.525,00 per le risorse di
natura variabile di cui all’articolo 31, comma 3, del medesimo
contratto, ivi comprese le risorse di cui all’articolo 4, comma 4,
del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 (CCNL del
personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il
biennio economico 2008-2009).
3. È fatta salva la rimodulazione delle suddette risorse in
corrispondenza di processi di trasferimento o esternalizzazione di
funzioni o in occasione della sottoscrizione di nuovi contratti
collettivi nazionali di lavoro. (
7)
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0017 “Oneri per il
personale” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 13 - Azioni a favore
delle scuole d’infanzia paritarie del Veneto.
1. Il finanziamento a favore delle scuole dell’infanzia paritarie
del Veneto viene incrementato di euro 2.500.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2010, 2011 e 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011
e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0148
“Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della
famiglia” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 14 - Interventi di
miglioramento della qualità urbana e del decoro degli edifici
prospicienti spazi ed aree pubbliche.
1. In considerazione dell’ampio e inestimabile patrimonio storico,
architettonico e ambientale presente nel Veneto, ed in particolare nei
centri urbani, e allo scopo di migliorare la qualità urbana, il
decoro degli edifici, la conservazione e la fruizione anche turistica dei
beni di pregio sia pubblici che privati, è fatto obbligo di
prevedere l’applicazione di sistemi protettivi rimovibili senza
solventi per facilitare l’opera di pulizia e ripristino delle
facciate danneggiate da scritte, graffiti e tags.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano per gli interventi di
nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione delle pareti
di edifici o di superfici edilizie prospicienti pubbliche vie o piazze,
per un’altezza di almeno due metri lineari a partire dal livello
terreno e in tutte le superfici facilmente raggiungibili dal pubblico.
3. La Giunta regionale, sulla base di apposita indagine tecnica, approva
entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, le linee guida relative alle caratteristiche dei prodotti ritenuti
tecnicamente più idonei, eventuali esenzioni dall’obbligo e
regime sanzionatorio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo
della programmazione” del bilancio di previsione 2010.
Art. 15 - Valorizzazione dei
“Casoni della Laguna di Caorle”.
1. La Regione del Veneto riconosce i Casoni della Laguna di Caorle quali
manufatti di interesse regionale facenti parte del patrimonio storico,
culturale, architettonico e paesaggistico del Veneto.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Caorle
un contributo di euro 10.000,00 per la realizzazione del censimento delle
fonti storiche, bibliografiche, iconografiche e cartografiche relative ai
Casoni della Laguna di Caorle.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi e ricerche e
indagini sul territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 16 - Norme in materia
di autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
1. Ai fini dell’adozione del Piano regionale di gestione dei
rifiuti speciali, di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
all’
articolo 11 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, la Giunta
regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e
della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri
per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti
esterni.
2. Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non
possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di
impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non
pericolosi, né concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi
impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non
pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale
competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio
rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità
degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione
dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di
produzione e luogo di smaltimento prescritto dall’
articolo 11, commi 1
e 2, della
legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall’articolo 199, comma 3,
lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si
fa fronte con le risorse allocate all’upb U0029
“Attività di supporto al ciclo della programmazione” del
bilancio di previsione 2010.
Art. 17 - Contributo alla
Provincia di Padova per l’ampliamento dell’Archivio di
Stato.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di
Padova un contributo di euro 400.000,00 per l’ampliamento
dell’Archivio di Stato.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio
culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2010.
Art. 18 - Istituzione di
registri di rilevante interesse sanitario.
1. In applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, e in particolare degli articoli 20 e 154,
comma 1, lettera g), sono istituiti i seguenti registri di patologia e di
mortalità:
a) Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
b) Registro regionale delle nascite;
c) Registro regionale della patologia cardio-cerebro-vascolare;
d) Registro regionale delle malattie rare;
e) Registro dei tumori del Veneto; (
8)
f) Registro regionale dialisi e trapianti; (
9)
g) Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
h) Registro regionale di mortalità.
2. I registri di patologia e di mortalità di cui al comma 1
raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle
malattie individuate al comma 1, a fini di studio e ricerca scientifica
in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere
espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli
articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni
eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei
registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai
registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la
sicurezza dei dati. (
10)
(
11)
4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso
informarsi al principio di necessità di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano
per la sanità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 19 - Anticipazione
finanziaria a favore dell’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo
Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova.
1. Ai fini del superamento della grave situazione di crisi economica che
incide sulla tutela e qualità delle risorse umane e di quelle
strutturali e per la realizzazione dei programmi pluriennali di
attività, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
all’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda” di
Ponte di Brenta in Padova una anticipazione finanziaria di euro
1.500.000,00, che verrà restituita in virtù dei miglioramenti
dell’equilibrio economico-patrimoniale e degli introiti derivanti
da un miglioramento nella gestione dei cespiti immobiliari.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0154 “Interventi strutturali a
favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le somme
derivanti dalla restituzione di cui al comma 1 vengono introitate
nell’upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri
soggetti” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
1. Dopo l’
articolo 18 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
è aggiunto il seguente articolo:
omissis (
12)
2. Dopo il comma 7 quinquies dell’
articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (
13)
3. Al fine di incentivare i comuni a verificare il livello e la
qualità delle opere di urbanizzazione presenti sul territorio, la
Giunta regionale è autorizzare ad erogare un contributo
straordinario.
4. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri e
procedure per la concessione del contributo di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, quantificati
in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb
U0085 “Studi ricerche ed indagini al servizio del territorio”
del bilancio di previsione 2010.
Art. 21 - Contributo
straordinario all’Azienda ospedaliera di Padova per la promozione
della terapia dell’eliminazione del dolore.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo
straordinario di euro 100.000,00 a favore dell’Azienda ospedaliera
di Padova per la promozione della terapia dell’eliminazione del
dolore.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano
per la sanità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 22 - Costituzione di
una Fondazione per il bacino culturale, ambientale e sociale del Comune
di Cerea.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ed a compiere
tutti gli atti necessari per la costituzione, tra la Regione del Veneto,
il Comune di Cerea ed altri sogetti pubblici e privati, di una Fondazione
di diritto privato, con le finalità di gestione del bacino
culturale, ambientale e sociale evoluto del Comune di Cerea, perseguendo
i seguenti obiettivi principali:
a) attività di progettazione per il restauro, il recupero e la
migliore fruzione di opere destinate ad attività culturali,
ambientali e di interesse sociale, disponibili ad un territorio molto
vasto e non delimitato da confini geografici;
b) programmazione, monitoraggio e continua evoluzione di interventi nei
beni e nelle attività culturali, ambientali e sociali;
c) attività di progettazione e proposte costanti di interventi nel
settore dello spettacolo;
d) aumento della qualità dell’offerta culturale, ambientale e
sociale;
e) sviluppo imprenditoriale e del talento locale;
f) miglioramento della gestione degli ambiti di difficoltà sociale;
g) attività finalizzate all’attrazione delle imprese
disponibili agli investimenti ad una linea preferenziale nel
coivolgimento delle varie realtà della comunità.
2. La partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1
è subordinata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della
Fondazione, di un rappresentante nominato dalla Giunta regionale.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169
“Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di
previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 23 - Azioni regionali
per la valorizzazione turistica e culturale del rifugio anti-atomico
denominato West Star nel Comune di Affi (VR).
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con
il Ministero della difesa al fine di predisporre un progetto di
valorizzazione turistica e culturale del rifugio anti-atomico denominato
West Star nel Comune di Affi (VR).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0168
“Archivi, biblioteche e musei” del bilancio di previsione
2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 24 - Disposizioni in
materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque e
attraversamento di beni del demanio idrico.
1. I canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque
superficiali destinate ad essere utilizzate per attività di
acquacoltura, già aumentati ai sensi dell’
articolo 39 della
legge Regionale 27
febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2008”, sono diminuiti di pari importo.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della
legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”, sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
14)
3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente
articolo, quantificate in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi
2010, 2011 e 2012 (upb E0042 “Proventi dalla gestione del demanio
idrico”) si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento
dell’upb di uscita U0115 “Interventi infrastrutturali per le
risorse idriche” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale
2010-2012.
Art. 25 - Contributo
straordinario al Comune di Comelico Superiore (BL) per interventi di
ristrutturazione delle Terme di Valgrande.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Comelico Superiore (BL) un contributo straordinario di euro 50.000,00 per
l’esercizio 2010, per interventi di sistemazione esterna delle
Terme di Valgrande.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di
qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e
degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del
bilancio di previsione 2010.
Art. 26 - Disposizioni a
sostegno delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorici del
2009.
1. Per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile.” in ordine agli eccezionali eventi meteorici critici che
hanno colpito il territorio del Veneto nel 2009, la Giunta regionale
è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo
complessivo di euro 1.900.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per i danni ai beni
immobili di privati, ivi compresi i fabbricati rurali, alle attività
produttive, ai beni mobili registrati, nonché per la rimozione e lo
smaltimento dei materiali di risulta, nelle misure, con le procedure e
modalità stabilite dalla
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4
“Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità
naturali”. Il contributo è altresì erogato per i danni ad
infrastrutture ed edifici pubblici. Per i danni ai beni mobili non
registrati la Giunta regionale provvede a determinare i criteri per un
contributo di natura forfettaria.
3. Ad integrazione delle risorse finanziarie recate dal Fondo di
solidarietà nazionale in agricoltura, previste dal decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera
i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.”, allo scopo di consentire il
ripristino delle strutture agricole non ammissibili
all’assicurazione agevolata nei territori delle province di Treviso
e di Vicenza colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del 6 giugno
2009, è autorizzata la spesa di euro 300.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0122 “Emergenze sul
territorio” del bilancio di previsione 2010.
Art. 27 - Esenzione dal
pagamento dei canoni annui di concessione sui passi carrabili posti lungo
la rete viaria gestita da Veneto Strade SPA.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010,
gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo, produttivo e
commerciale posti lungo la rete viaria gestita dalla società a
partecipazione regionale Veneto Strade SPA costituita con
legge regionale 25 ottobre
2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per
la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle
reti stradali” sono esentati dal pagamento dei canoni annui di
concessione.
1 bis. Per gli accessi-passi carrabili ad uso privato, agricolo,
produttivo e commerciale, esclusi gli impianti di carburanti posti lungo
la rete viaria gestita dalla Società a partecipazione regionale
Veneto Strade SPA, il pagamento dei relativi canoni, per il periodo dal
2003 al 2009, è consentito anche con modalità di erogazione
rateizzata fino a dieci anni senza aggravio di interessi e sanzioni.
(
15)
Art. 28 - Contributo a
sostegno della ricerca e della cura della paralisi cerebrale infantile e
studio sulla valutazione dell’efficacia dell’ossigenoterapia
iperbarica (OTI).
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere, tramite la
concessione di un contributo annuale all’Azienda ospedaliera di
Padova, attività di ricerca e cura della paralisi cerebrale
infantile, anche attraverso lo studio sulla valutazione
dell’efficacia dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI).
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 29 - Anticipazione
finanziaria a favore di Veneto Acque SPA.
1. La Regione del Veneto anticipa alla società Veneto Acque S.p.A.
la somma di euro 3.500.000,00 in corrispondenza dei crediti non riscossi
nei confronti di Veritas SPA a tutto l'anno 2010 ed in ragione della
garanzia di cui all’articolo 20 della Convenzione sottoscritta in
data 12 settembre 1990 fra la Regione stessa e Veneto Acque SPA.
L’importo viene restituito da Veneto Acque SPA alla Regione una
volta incassato (upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri
soggetti”).
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la
modalità di restituzione della somma anticipata a Veneto Acque SPA
di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.500.000,00 per l’esercizio 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi
infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione
2010.
Art. 30 - Interventi di
sostegno a centri di accoglienza o case rifugio.
Art. 31 - Fondazione
Città della Speranza - Autorizzazione acquisto porzione di
immobile.
1. Nell’ambito del sostegno assicurato dalla Regione del Veneto
alla Fondazione Città della Speranza ONLUS, in materia di ricerca
scientifica onco-ematologico pediatrica, ai sensi della convenzione del 6
maggio 2008 tra Fondazione Città della Speranza, Università
degli Studi di Padova, Azienda ospedaliera di Padova e Regione del
Veneto, la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della
competente Commissione consiliare, ad acquisire porzione
dell’edificio di cui all’articolo 3 della citata convenzione,
sito in Padova, al fine di concedere il medesimo, in uso gratuito, alla
Fondazione per la finalità prioritaria di laboratorio di ricerca
sulle malattie pediatriche. A tal fine la spesa massima prevista è
pari ad euro 3.000.000,00. L’acquisto avviene con le modalità
di cui all’
articolo 25 della
legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
“Disciplina dei servizi di approvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0025 “Beni e opere
immobiliari” del bilancio di previsione 2010.
Art. 32 - Contributi ai
cittadini veneti portatori di handicap psicofisici.
1. Fatto salvo quanto già previsto dalla
legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6
“Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici
che applicano il “metodo Doman o Vojta o Fay o Aba” ” e
successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere ulteriori contributi a favore di cittadini con
disabilità psicofisica residenti in Veneto che si avvalgono di
trattamenti riabilitativi specifici, le cui spese non siano coperte dal
fondo sanitario regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
individua i trattamenti oggetto dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152
“Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”
del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 33 - Contributo
straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza.
1. Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo
Teatro Civico della Città di Vicenza, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 200.000,00 per
l’esercizio 2010 a favore della Fondazione Teatro Civico Città
di Vicenza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello
spettacolo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 34 - Attuazione
dell’articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
1. Ai fini della realizzazione della SR 10 e per dare attuazione
all’
articolo 79 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ,
con particolare riferimento ad interventi sulla viabilità regionale,
anche a pedaggio, è facoltà della Giunta regionale procedere
direttamente all’affidamento della concessione di realizzazione e
gestione di autostrade a pedaggio regionali alla società Veneto
Strade SPA, con le modalità previste dalla legislazione vigente in
materia di appalto di opere pubbliche.
2. In deroga a quanto stabilito dall’
articolo 70 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche” e successive modifiche e integrazioni, a
Veneto Strade SPA competono le funzioni di autorità espropriante,
ivi compresa l’autorizzazione di cui all’articolo 165, comma
8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, salvo che dette ultime
attività non vengano delegate al concessionario.
3. La Giunta regionale stipula con Veneto Strade SPA apposite convenzioni
con cui:
a) disciplina le funzioni conferite a Veneto Strade SPA;
b) regola i rapporti economici tra la Regione del Veneto e Veneto Strade
SPA, inclusa la destinazione dei canoni sulle concessioni.
4. I rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra Veneto
Strade SPA e il soggetto concessionario sono disciplinati da apposita
convenzione, il cui schema tipo deve essere approvato dalla Giunta
regionale.
5. La Giunta regionale può erogare un proprio contributo qualora
siano insufficienti i soli investimenti privati.
6. L’operatività del presente articolo è rinviata
all’acquisizione da parte della Regione, quale socio di Veneto
Strade SPA, di tutte le quote di capitale privato.
7. Nei casi previsti dal comma 4, alla scadenza della concessione,
l’autostrada regionale torna alla disponibilità della Regione
del Veneto, in buon stato di conservazione.
8. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta
regionale è autorizzata ad effettuare uno studio relativo al sistema
tariffario da applicare alle strade a pedaggio regionale.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8, quantificati
in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0135 “Viabilità
regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 35 - Disposizioni
relative al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regione, province e comuni.
1. Il piano delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune, di cui
all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria” convertito in legge con
modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una
nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti e sia approvato dal
consiglio comunale, costituisce adozione di variante allo strumento
urbanistico generale; la variante è approvata con le procedure di
cui all’
articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della
legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e, nel caso in
cui comporti una modifica al PAT, con le procedure di cui
all’
articolo 14, commi da 2 a 8 della medesima
legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 .
2. Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1,
dell’
articolo 48, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(
17) , le varianti allo
strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate dal
comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’
articolo 50 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 del
medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni
classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente o
che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei
volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni, qualora riguardi il
patrimonio immobiliare di Regione, province ed enti locali e comporti
variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune
che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale. In
tal caso si applicano le procedure di cui al comma 1 o 2.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0087
“Interventi per l’assetto territoriale” del bilancio di
previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 36 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
“Disposizioni in materia di condono edilizio” e disposizioni
transitorie e finanziarie.
1. Il comma 6 dell’
articolo 3 della
legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
“Disposizioni in materia di condono edilizio” è
soppresso.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale sul condono, i
comuni riesaminano le istanze di condono per le quali si era formato il
diniego ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della
legge regionale 5 novembre
2004, n. 21 , abrogato dal comma 1.
3. Per far fronte agli oneri conseguenti al riesame delle istanze di
condono denegate di cui al comma 2, è riconosciuto ai comuni un
contributo quantificato in euro 5.000,00 per l’esercizio 2010 cui
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi
ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di
previsione 2010.
Art. 37 - Fondo
straordinario per i servizi di pulizia scolastica, sorveglianza, servizio
mensa e supporto alla persona.
1. A favore dell’Ufficio scolastico regionale è istituito un
fondo straordinario di compensazione alla diminuzione prevista per gli
appalti storici per i servizi di pulizia scolastica, sorveglianza,
servizio mensa e supporto alla persona di euro 900.000,00 per
l’anno 2010.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 900.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172
“Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di
previsione 2010.
Art. 38 - Modifica
dell’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione
interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di
Venezia”.
1. Il comma
5 dell’
articolo 28 della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 ,
è sostituito dal seguente:
omissis (
18)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, consistenti in
un contributo al Comune di Venezia per l’istruttoria delle nuove
autorizzazioni, e quantificati in euro 1.000,00 per l’esercizio
2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0126
“Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio
di previsione 2010.
Art. 39 - Accordo di
programma per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige in
località Peri - Comune di Dolcè (VR).
1. Al fine di realizzare un nuovo ponte sul fiume Adige in località
Peri - Comune di Dolcè (VR), la Giunta regionale è autorizzata
a stipulare e finanziare un accordo di programma con la Provincia di
Verona.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in 1.000.000,00 di euro per l’esercizio 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi
strutturali per la viabilità regionale, provinciale e
comunale” del bilancio di previsione 2010.
Art. 40 - Accordo di
programma con il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per la
realizzazione delle opere all’interno del Parco naturalistico del
Garda.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare e finanziare un
accordo di programma con il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per la
realizzazione delle opere all’interno dell’istituendo Parco
naturalistico del Garda.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi indistinti
di edilizia speciale pubblica” del bilancio di previsione 2010.
Art. 41 - Partecipazione
della Regione al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul
Teatro musicale e coreutico di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al Polo Nazionale
artistico di alta specializzazione sul Teatro musicale e coreutico,
denominato Verona - Accademia per l’Opera Italiana.
2. La partecipazione regionale è subordinata al fatto che scopo
principale dell’Accademia sia la formazione di artisti
specializzati nel settore del Teatro dell’opera, nonché la
produzione di spettacoli, in stretta collaborazione con le Fondazioni
liriche del Veneto, Arena di Verona e Fenice di Venezia, quali mezzo e
risultato dei progetti formativi.
3. Le modalità di partecipazione regionale agli organi
dell’Accademia sono definite dalla Giunta regionale e il Presidente
della Giunta o un suo delegato esercita i diritti inerenti la
qualità di componente.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010
e pluriennale 2010-2012.
Art. 42 - Partecipazione
della Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra di Padova e
del Veneto”.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire la stabilità e lo
sviluppo dell’Orchestra di Padova e del Veneto, costituitasi nel
1966 e riconosciuta dallo Stato come unica istituzione
concertistica-orchestrale (ICO) operante nel Veneto, è autorizzata a
partecipare in qualità di socio-fondatore alla costituenda
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede in Padova.
2. La Giunta è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla
partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1 a
condizione che alla stessa partecipi quale socio fondatore almeno il
Comune di Padova. (
19)
3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla Fondazione
un contributo annuo per il funzionamento e per la gestione.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012 si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2010
e pluriennale 2010-2012.
Art. 43 - Contenimento della
spesa pubblica: esonero dal servizio del personale regionale che ha
maturato 35 anni di anzianità contributiva.
Art. 44 - Fondo regionale
per l’istituzione della Agenzia regionale per la rete pubblica di
internet.
1. Al fine di diffondere la banda larga per la connessione internet
veloce in tutto il territorio regionale, la Regione Veneto istituisce un
fondo regionale per l’istituzione della Agenzia regionale per la
rete pubblica di internet.
2. L’Agenzia garantisce il diritto pubblico alla rete in tutto il
territorio regionale e gestisce lo studio e la realizzazione di
infrastrutture di rete pubblica per la copertura delle zone che non sono
coperte dalla banda larga per motivi di fallimento di mercato.
3. La Giunta regionale é autorizzata a definire la configurazione e
la struttura dell’Agenzia.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0027 “Servizi per
l’informatica e la statistica” del bilancio di previsione
2010.
Art. 45 - Contributi per
l’informazione televisiva a favore dei non udenti. (21)
1. Al fine di rendere l’informazione televisiva locale accessibile
anche alle persone non udenti attraverso la lingua dei segni, la Giunta
regionale è autorizzata a partire dal 2010 a stipulare idonea
convenzione con l’Ente Nazionale per la protezione e
l’assistenza dei Sordi (ENS) Veneto.
2. L’ENS del Veneto presenta ogni anno alla Giunta regionale un
progetto di telegiornale in lingua italiana dei segni indicando le
emittenti locali, il programma e le relative spese.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152
“Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”
del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 46 - Sostegno alle
associazioni di volontariato operanti nella raccolta di rifiuti urbani
recuperabili.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario a favore delle associazioni di volontariato iscritte al
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui
all’
articolo
4 della
legge
regionale 30 agosto 1993, n. 40 , “Norme per il riconoscimento
e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive
modificazioni, che operano senza fini di lucro all’interno dei
territori comunali e siano autorizzate da convenzioni approvate dai
comuni alla raccolta per scopi benefici, umanitari e per realizzare
progetti di cooperazione decentrata con i Paesi in via di sviluppo, di
specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, fra le quali il
materiale ferroso, o a partecipare ad iniziative organizzate dai comuni e
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa
nazionale e regionale in materia di rifiuti.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento criteri e
procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di
sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2010.
Art. 47 - Contributo
straordinario alla cooperativa sociale “Il Cerchio”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di 50.000,00 euro alla cooperativa sociale Il Cerchio di
Venezia al fine di sostenere l’uso di pene alternative per
contribuire alla riduzione dell’affollamento delle carceri venete e
l’inserimento lavorativo delle persone in esecuzione di pena.
2. Gli oneri derivanti dell’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi
di sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2010.
Art. 48 - Integrazione del
fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre
2009, n. 30 .
1. Il fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla
legge regionale 18 dicembre
2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo
regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”
è incrementato di complessivi euro 15.000.000,00.
2. Ai fini della ripartizione, l’incremento di cui al comma 1
è suddiviso come segue:
a) euro 11.500.000,00 per il finanziamento dell’aumento del 2,5 per
cento, rispetto all’anno 2009, della quota di rilievo sanitario nei
servizi residenziali per anziani disabili (
articolo 4, comma 2,
lettere e) ed f) della
legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30
“Disposizioni per la
istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua
disciplina”;
b) euro 3.500.000,00 a favore delle restanti prestazioni socio-sanitarie
(articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g) della
legge regionale 18 dicembre
2009, n. 30 ).
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0243 “Fondo
regionale per la non autosufficienza” del bilancio di previsione
2010.
Art. 49 - Servizi
semiresidenziali per persone con disabilità.
1. Le risorse a favore delle attività e dei servizi semiresidenziali
effettuati presso i centri diurni per le persone con disabilità sono
incrementate per complessivi euro 4.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
a) euro 1.000.000,00 ad incremento dei trasferimenti alle amministrazioni
pubbliche a favore degli utenti dei centri diurni ai sensi
dell’
articolo 133, comma 3, lettera a)
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”;
b) euro 3.000.000,00 per interventi finalizzati alla realizzazione di
strutture innovative sulla disabilità ai sensi dell’
articolo 25,
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2005”.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente
articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi
a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di
previsione 2010.
4. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione del
presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 per
l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone
disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2010.
Art. 50 - Contributi
regionali per l’attivazione dei servizi innovativi per
l’infanzia.
1. Al fine di raggiungere entro l’anno 2010 l’obiettivo posto
dalla Convenzione di Lisbona della copertura del 33 per cento dei posti
attivati in servizi per la prima infanzia, rispetto alla popolazione
nella fascia da zero a tre anni, la Giunta regionale è autorizzata
ad erogare contributi per la promozione e il potenziamento di asili nido,
nidi integrati, centri infanzia, nidi di famiglia, nidi aziendali,
micronidi e accoglienza domiciliare all’infanzia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in 2.000.000,00 di euro per l’esercizio 2010, si fa
fronte mediante incremento delle risorse allocate nell’upb U0148
“Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della
famiglia” del bilancio di previsione 2010.
Art. 51 - Contributo per il
funzionamento degli uffici provinciali dell’Associazione nazionale
vittime civili di guerra.
1. Per l’attuazione della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 25
“Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore
dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio,
spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833” e del DPR 23 dicembre 1978, n. 315 “Testo unico
in materia di pensioni di guerra”, finalizzati entrambi ad elevare
le condizioni morali e materiali delle vittime civili di guerra e dei
loro congiunti nonché tutelare gli invalidi civili per fatto di
guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica, la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare per ciascuno degli esercizi
finanziari 2010, 2011 e 2012 un contributo di euro 50.000,00 per
garantire il funzionamento degli uffici provinciali
dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, ONLUS.
2. La Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
presente articolo stabilisce le regole per l’accesso ai contributi.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e
2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0152
“Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”
del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 52 - Attivazione di
Case della salute e UTAP.
1. Al fine di far fronte in maniera adeguata al bisogno di salute nel
territorio e di raggiungere gli obiettivi di appropriatezza
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, la
Giunta regionale presenta entro 150 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, un piano per l’attivazione capillare di
Unità territoriali di assistenza primaria (UTAP).
2. Le UTAP sono attivate all’interno delle case della salute,
qualora istituite, o in altre sedi distrettuali in cui si attua
l’assistenza territoriale, e sono composte da medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità
assistenziale e medici e pediatri ambulatoriali interni. Le UTAP operano
come rete integrata all’interno del dipartimento cure primarie, al
fine di garantire assistenza sanitaria nel territorio 24 ore su 24.
3. Nelle case della salute e nelle UTAP si realizza la valorizzazione del
rapporto della medicina convenzionata con l’azienda ULSS e con il
distretto socio-sanitario, attraverso la partecipazione e il
coinvolgimento nel governo clinico del territorio.
4. Alle UTAP è preposto un medico di medicina generale, al quale
spetta il coordinamento dell’attività dei medici alle medesime
assegnati, la garanzia nei confronti del cittadino assistito di
orientamento e tutoraggio, attraverso il medico di fiducia o il pediatra
di libera scelta, per l’intero arco del percorso
diagnostico-terapeutico-assistenziale, il raccordo e il collegamento con
i presidi ospedalieri, le strutture per lungodegenti, le strutture
dedicate all’assistenza palliativa e quelle di riabilitazione
presenti nel territorio di riferimento. Il medico coordinatore
dell’UTAP permane nell’incarico per un biennio, rinnovabile
per una sola volta. Le UTAP sono costituite da un congruo numero di
medici, in relazione all’ambito territoriale e demografico di
riferimento, assicurando, mediante idonea turnazione e
complementarietà degli orari, l’assistenza ambulatoriale in
tutti i giorni della settimana nell’arco delle 12 ore diurne e
l’assistenza domiciliare ininterrotta, diurna e notturna.
5. Nelle UTAP deve essere prevista la presenza sia di medici specialisti
pediatri di libera scelta incaricati, sia di medici specialisti pediatri
iscritti negli elenchi dell’azienda sanitaria ma privi di incarico.
I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta possono
svolgere attività professionale, oltre che nelle rispettive
unità di base, anche in propri studi professionali, compatibilmente
con l’impegno assunto nell’ambito delle stesse unità.
6. I direttori generali delle aziende ULSS presentano alla Giunta
regionale le proposte di istituzione delle UTAP entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge; in ogni azienda ULSS
devono essere previste almeno tre UTAP.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011
e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 53 - Materiale e
apparecchiature mediche dismesse da destinare alla solidarietà
internazionale.
1. La Regione del Veneto, ai sensi della
legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità,
servizi sociali e sicurezza pubblica” destina materiale e
apparecchiature mediche dismesse, ma ancora funzionanti, ad associazioni,
enti e organizzazioni non governative che attuano progetti in ambito
sanitario nei Paesi poveri.
2. È fatto obbligo a ciascuna azienda ULSS di comunicare
sistematicamente alla struttura regionale competente in materia di
relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e
pari opportunità la disponibilità di attrezzature di cui al
comma 1. L’elenco regionale delle attrezzature disponibili viene
aggiornato ogni 6 mesi.
3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, individua attraverso una procedura di evidenza
pubblica, un soggetto gestore che provveda alla raccolta, al ripristino e
allo stoccaggio del materiale e delle apparecchiature mediche dismesse.
4. Le richieste di materiale e apparecchiature mediche dismesse devono
essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di
relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e
pari opportunità.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti
umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio
di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 54 - Apertura presso
l’ospedale di Castelfranco Veneto di un Centro regionale per lo
studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale (CRIC).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario di 200.000,00 euro al fine di attivare un Centro regionale
interprovinciale al servizio dei comuni del Veneto orientale per lo
studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale con sede presso
l’ospedale di Castelfranco Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di Piano
per la Sanità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 55 - Contributo
straordinario all’ULSS n. 13 di Mirano (VE).
1. Al fine di mettere in sicurezza e completare le strutture dei presidi
ospedalieri di Dolo, Mirano e Noale, la Regione attribuisce
all’Azienda ULSS n. 13 di Mirano un contributo straordinario di
complessivi euro 22.500.000,00 da erogare in 15 anni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011
e 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145
“Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio
di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 56 - Contributo
straordinario ai comuni per contrastare il randagismo.
1. Al fine di consentire ai comuni di far fronte a fenomeni di
particolare pericolosità connessi al randagismo la Giunta regionale
è autorizzata ad erogare ai comuni contributi straordinari nel
limite massimo di 5 mila euro.
2. All’
articolo 14 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del
randagismo” è aggiunto il seguente comma 10 bis:
omissis (
22)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio
sanitario mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2010.
Art. 57 - Contributo
straordinario al Comune di Conegliano (Treviso) per il restauro della
Sala dei Battuti e degli affreschi del Duomo.
1. Al fine di consentire al Comune di Conegliano di recuperare una parte
fortemente degradata del Duomo della città, già Chiesa di S.
Maria dei Battuti, in particolare con il restauro della Sala dei Battuti
e degli affreschi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un
contributo di 200.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del
bilancio di previsione 2010.
Art. 58 - Contributo
straordinario al Comune di Cappella Maggiore (Treviso) per il restauro
del complesso della Chiesa della SS Trinità.
1. Al fine di consentire al Comune di Cappella Maggiore una completa
fruizione al pubblico del complesso della Chiesa della SS Trinità,
di proprietà della Parrocchia di S. Maria Maddalena, la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro 150.000,00
finalizzato alla realizzazione di un intervento di restauro e risanamento
conservativo per risolvere problemi statici, di isolamento,
impermeabilizzazione e condizionamento.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del
bilancio di previsione 2010.
Art. 59 - Contributo
straordinario al Comune di Portogruaro per la promozione delle
attività del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo” di
Portogruaro.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario al Comune di Portogruaro di euro 300.000,00 per il sostegno
delle attività del nuovo Teatro comunale “Luigi
Russolo”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata
alla presentazione di un piano di gestione complessivo del Teatro che
assicuri lo svolgimento della stagione teatrale 2010-2011.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169
“Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di
previsione 2010.
Art. 60 - Contributo
straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno alle attività
della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa
Cecilia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario al Comune di Portogruaro di euro 400.000,00 per il sostegno
delle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione
musicale Santa Cecilia di Portogruaro.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata
alla presentazione da parte della Fondazione di un Piano di
riorganizzazione che assicuri prioritariamente le attività della
Scuola di musica nel rispetto degli obiettivi di bilancio anche negli
anni successivi al 2010.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169
“Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di
previsione 2010.
Art. 61 - Contributo
straordinario al Comune di Vicenza per il programma “Vicenza
d’autore - Città Unesco 1994-2009”
1. In occasione dei 15 anni dall’iscrizione di Vicenza nella Lista
dei Beni patrimonio dell’umanità dell’Unesco, la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al
Comune di Vicenza al fine di intensificare la vocazione internazionale di
alcuni siti del centro storico in chiave culturale e turistica attraverso
iniziative di valorizzazione dei beni stessi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione
2010.
Art. 62 - Contributo
straordinario all’ANPI - Comitato regionale Veneto.
1. La Regione del Veneto è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di 50.000,00 euro all’Associazione nazionale
partigiani d’Italia (ANPI) - Comitato regionale Veneto per le
attività informative ed educative da svolgere in collaborazione con
enti locali ed istituzioni scolastiche del Veneto in occasione della
“Giornata della Memoria” e della “Giornata del
Ricordo”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in 50.000,00 euro, si fa fronte con le risorse allocate
all’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali”
del bilancio di previsione 2010.
1. Il comma 5 dell’
articolo 30 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
omissis (
23)
2. La Giunta regionale, al fine di un miglior inserimento nel paesaggio
degli impianti ed alloggi di cui al comma 1, è autorizzata ad
erogare contributi per la realizzazione di aree verdi relative alle
strutture ricettive cui gli impianti ed alloggi afferiscono; entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale definisce modalità e termini per l’erogazione
del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate sull’upb U0085 “Studi ricerche ed
indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione
2010.
Art. 64 - Disposizioni in
ordine allo sviluppo del “Turismo sulle vie navigabili”.
1. Alla
legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo” sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel titolo della Sezione II del Capo II del Titolo III dopo le parole
“in mare”, sono aggiunte le parole
“,lagunare, fluviale e nei parchi”;
b) nella rubrica dell’articolo 124, dopo le parole
“in
mare”, sono aggiunte le parole
“in lagune, nei fiumi,
nei canali navigabili e nei parchi”;
c) la lettera a) del comma 1 dell’
articolo 124, è
così sostituita:
omissis (
24)
d) dopo il comma 1, dell’
articolo 125, è aggiunto il seguente comma:
omissis (
25)
e) nell’
allegato U “Identificazione delle piccole e medie
imprese turistiche e degli altri soggetti privati che svolgono
attività di gestione di strutture ricettive e di altri servizi
complementari correlati direttamente al settore turismo”, al
paragrafo “Tipologie di attività”, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) al punto 1) “Tipologie di esercizi ricettivi e
dell’intermediazione retti a regime di piccola e media impresa
così come classificati dalla presente legge” sono aggiunte le
parole “
ed altre imprese qualificabili come turistiche ai sensi
della legge n. 135/ 2001”;
2) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
omissis (
26)
f) omissis (
27)
2. Per favorire lo sviluppo di attività di navigazione turistica in
mare, in laguna, in fiume, nei canali navigabili e nei parchi, la Giunta
regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo del
Polesine un contributo straordinario di euro 30.000,00 per
l’esercizio 2010, e di euro 20.000,00 per l’esercizio 2011,
per interventi di localizzazione e posa in opera di apposita segnaletica
indicante gli attracchi fluviali, i centri storici, i percorsi ciclo
pedonali e i punti enogastronomici.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 e
in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2011, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione,
promozione e qualità per il turismo” del bilancio di
previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 65 - Interventi per il
recupero ambientale e socio economico dell’area del Monte
Pizzoc.
1. Al fine di avviare il recupero ambientale e socio-economico
dell’area del Monte Pizzoc consentendone la fruizione pubblica, la
Giunta regionale è autorizzata a contribuire alla realizzazione
degli interventi per la messa in sicurezza delle vie d’accesso, per
il restauro del rifugio alpino “Città di Vittorio
Veneto”, per il ripristino dei pascoli e delle aree naturalistiche
ed ambientali.
2. A seguito della presentazione di un piano generale per la
riqualificazione e fruizione del Monte Pizzoc, la Giunta regionale è
autorizzata a trasferire al Comune di Fregona (TV) il contributo per
realizzare gli interventi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 400.000,00 per esercizio finanziario 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0211 “Interventi
indistinti di edilizia speciale pubblica” del bilancio di
previsione 2010.
Art. 66 - Contributo
straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno
dell’innovazione strategica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario al comune di Portogruaro di euro 200.000,00 per il sostegno
di progettualità volte all’innovazione strategica nel Veneto
Orientale al fine di favorire uno sviluppo economico locale di tipo
sostenibile.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0007
“Trasferimenti agli enti locali per investimenti” del
bilancio di previsione 2010.
Art. 67 - Contributo per le
attività degli “Sportelli energetici informativi”
realizzati nel territorio.
1. La Regione del Veneto al fine di favorire il risparmio energetico
istituisce un contributo per le attività degli Sportelli energetici
informativi realizzati nel territorio.
2. All’attività degli Sportelli energetici informativi è
estesa l’attività di analisi e certificazione energetica, che
prevede un “contributo per l’analisi energetica e la
certificazione energetica delle abitazioni private” a disposizione
dei cittadini e degli enti pubblici che intendano promuoverle presso la
cittadinanza. Tale contributo sarà in ragione del 30 per cento della
spesa sostenuta fino ad un massimo di 100,00 euro per unità
immobiliare.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi,
piani e progetti nel settore energetico” del bilancio di previsione
2010.
1. Al comma 1 dell’
articolo 4 bis della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo
le parole
“veicoli a motore” sono aggiunte le parole
“ivi comprese le motoslitte”.
2. Dopo l’articolo 4 bis della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
è inserito il seguente articolo:
omissis (
28)
3. L’
articolo 7 della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
è sostituito dal seguente:
omissis (
29)
4. La Giunta regionale è
autorizzata a concedere alle comunità montane o ai comuni competenti
per territorio su cui insiste viabilità silvo-pastorale come
definita ai sensi della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e
successive modificazioni, un contributo straordinario per interventi di
localizzazione e posa in opera di segnaletica di divieto e di
autorizzazione e limiti all’utilizzo di motoslitte.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell'upb U0095 “Risorse forestali”
del bilancio di previsione 2010.
Art. 69 - Contributo
straordinario per la costituzione del tavolo permanente per Porto
Marghera.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo
straordinario da destinare alla costituzione di un tavolo permanente su
Porto Marghera, per avviare un confronto con le forze imprenditoriali, le
organizzazioni sindacali, gli enti locali, affinché si proceda con
politiche di innovazione, di ricerca, trasformazione produttiva, di
difesa occupazionale, per la realizzazione di un modello di sviluppo
industriale lungimirante e compatibile con l’ambiente.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente
articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio finanziario
2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0227
“Attività a favore dello sviluppo economico e
dell’innovazione” del bilancio di previsione 2010.
Art. 70 - Intervento
straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori in cassa integrazione
guadagni ordinaria, straordinaria e in mobilità.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo
straordinario per sostenere il reddito dei lavoratori che nel corso del
2010 si trovino a percepire l’indennità di cassa integrazione
guadagni ordinaria, straordinaria o di mobilità.
2. Per l’erogazione del contributo di sostegno al reddito dei
soggetti, di cui al comma 1, la Giunta regionale potrà avvalersi
dell’INPS, assicurando la priorità alla situazione socio
economica famigliare dei beneficiari, previo parere della Commissione per
la concertazione tra le parti sociali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificato in euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0244 “Politiche
del lavoro” del bilancio di previsione 2010.
Art. 71 - Contributo
straordinario per azioni sperimentali contro il fenomeno mobbing.
1. Al fine di promuovere sperimentazioni ed azioni pilota,
nell’ambito del contrasto dei fenomeni di mobbing e di tutela della
salute psico-sociale delle persone sui luoghi di lavoro, anche alla luce
della
legge
regionale 22 gennaio 2010, n. 8 “Prevenzione e contrasto dei
fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul
luogo del lavoro”, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario al Comune di Venezia che da anni ha
attivato uno sportello pubblico.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0242 “Pari
opportunità” del bilancio di previsione 2010.
Art. 72 - Istituzione del
Fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e
della sua qualità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto della Costituzione, dei principi
fondamentali della legislazione nazionale e dell’ordinamento
dell’Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il
diritto al lavoro di ogni donna e uomo previsto dall’articolo 4
della Costituzione nonché la necessità di tutelarlo in tutte le
sue forme e applicazioni ai sensi dell’articolo 35 della
Costituzione, contribuisce alla promozione del lavoro autonomo ed alla
sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle
persone, all’affermazione dei loro diritti nelle attività
lavorative indipendenti e nel mercato del lavoro, all’attuazione
del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali
per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per la garanzia dei
cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è
istituito il fondo regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro
autonomo e della sua qualità.
3. Al fondo di cui al comma 2 accedono le persone fisiche che esercitano
in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori
dell’ambito di direzione ed organizzazione altrui,
un’attività economica o professionale a titolo oneroso. A
titolo esemplificativo si considerano espressamente ricompresi
nell’ambito di applicazione del presente articolo:
a) i piccoli imprenditori, intendendosi per tali i coltivatori diretti
del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
b) gli esercenti una professione liberale indipendentemente
dall’iscrizione ad un albo o elenco o ad una associazione
professionale;
c) gli agenti, i rappresentanti, e coloro che esercitano abitualmente
un’attività riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche
del libro IV e V del codice civile nonché quelle atipiche che hanno
ad oggetto un’attività personale resa senza vincolo di
subordinazione a favore di terzi;
d) gli associati in partecipazione il cui apporto consista nel lavoro
proprio;
e) i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente
dipendenti, che svolgono la propria attività secondo le
modalità di cui all’articolo 409 del codice di procedura
civile per le prestazioni d’opera coordinata e continuativa, di cui
all’articolo 61 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” per il lavoro a
progetto, ovvero in regime di dipendenza economica, intendendosi per tale
la situazione per cui il prestatore opera a favore di un committente dal
quale deriva almeno il 75 per cento del suo reddito complessivo, senza
avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e con organizzazione
a proprio rischio.
4. La Giunta regionale, tenuto conto dell’evoluzione del mercato
del lavoro e sentito il parere della competente Commissione consiliare,
può individuare ulteriori categorie di soggetti ai fini
dell’applicazione del presente articolo, fermi restando i requisiti
tipologici di cui al comma 3.
5. Accedono, altresì, al fondo di cui al comma 2 le province che
promuovono azioni e iniziative volte al perseguimento delle finalità
di cui al comma 1, nonché le società di persone e le
società di capitale le cui attività sono svolte in forma
individuale e collettiva anche in forma cooperativa e formalizzate con
l’apertura della partita IVA.
6. Le modalità di accesso al fondo e di erogazione dei relativi
benefici sono stabilite, entro 90 giorni dall’approvazione del
presente articolo, dalla Giunta regionale.
7. Costituiscono titolo preferenziale per l’accesso al fondo di cui
al comma 2, le azioni che favoriscono ed incentivano:
a) l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed
indipendente, avviate nei settori del commercio e del turismo, dei
servizi e della produzione in genere, con particolare attenzione ai
giovani dai 18 ai 35 anni ed alle fasce deboli rappresentate, in
particolare, da donne e lavoratori in difficoltà occupazionali;
b) la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro quali la
cura, la formazione e l’aggiornamento, prevista in primo luogo per
i lavoratori di cui alla lettera e) del comma 3 e perseguita anche con
l’erogazione di contributi economici;
c) le attività di ricerca, innovazione e autoformazione dei
lavoratori autonomi parasubordinati e/o economicamente dipendenti
così come definiti dal presente articolo;
d) prestiti d’onore ad un tasso di interesse agevolato, destinati a
neo imprenditori/imprenditrici per lo stat-up di imprese a conduzione
personale e l’avvio di qualsiasi attività di lavoro autonomo,
nonché destinati alle società di cui al comma 5 per
l’acquisto di strumenti di lavoro.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0244
“Politiche del lavoro” del bilancio di previsione 2010.
Art. 73 - Contributo per la
definizione di un quadro conoscitivo generale dei sistemi difensivi
regionali.
1. Al fine dare attuazione alla scelta compiuta in sede di adozione del
PTRC con deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 17 febbraio 2009
e confermata in sede di controdeduzioni alle osservazioni con
deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 4 agosto 2009, la Giunta
regionale è autorizzata ad avviare la predisposizione del progetto
strategico, denominato “ sistemi difensivi regionali di epoca
moderna e contemporanea”, con la finalità di concorrere a
garantire la tutela e la salvaguardia e al tempo stesso ottimizzare le
potenzialità di valorizzazione di un patrimonio architettonico
presente in modo significativo in Veneto.
2. Anche in collaborazione con gli enti locali, organismi di diritto
pubblico ed associazioni senza scopo di lucro del Veneto, la Giunta
regionale avvia la ricognizione dei sistemi difensivi regionali di epoca
moderna e contemporanea al fine di costruire un quadro conoscitivo
generale, quale premessa per definire misure di salvaguardia, pianificare
opere, interventi o programmi di particolare rilevanza per la tutela e
valorizzazione dei beni immobili coinvolti e del paesaggio culturale da
questi determinato.
3. Per valorizzare i dati del quadro conoscitivo generale di cui al comma
2 e cogliere le opportunità di un raccordo fra i sistemi difensivi
del Veneto con le altre realtà regionali d’Italia e di altri
paesi europei, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un
Centro di riferimento regionale per la conoscenza e documentazione delle
architetture militari.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi,
ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di
previsione 2010.
Art. 74 - Protezione e
valorizzazione dell’area naturale di Roverchiara.
1. Al fine di proteggere e valorizzare adeguatamente l’area
naturale delle ex-cave di argilla di via Fossa in Roverchiara (VR), zona
umida soggetta a tutela, la Giunta regionale concede un finanziamento al
Comune di Roverchiara per effettuare un approfondito studio idrogeologico
della zona e provvedere al censimento del patrimonio faunistico e
botanico.
2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31
dicembre 2011 alla competente Commissione consiliare regionale.
3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa ogni
procedura autorizzatoria per l’utilizzo dell’area come
discarica o deposito di rifiuti.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0102 “Studi, monitoraggio e
controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2010.
Art. 75 - Contributo per un
piano di valorizzazione e salvaguardia dell’area del Cansiglio.
1. Al fine di predisporre un piano generale ed integrato di
riqualificazione ambientale, naturalistica, sociale ed economica
dell’area del Cansiglio, la Giunta regionale è autorizzata ad
istituire un tavolo permanente coinvolgendo gli enti locali, Veneto
Agricoltura, le comunità scientifiche, le associazioni ed
organizzazioni culturali, ambientaliste e sociali interessati della
comunità locale.
2. Per la definizione del piano generale di cui al comma 1, il tavolo
permanente per la valorizzazione del Cansiglio raccoglie le varie
proposte di tutela e valorizzazione finora presentate, predispone una
carta dei principi per la salvaguardia e la valorizzazione del Cansiglio,
formula le linee di indirizzo per la tutela delle aree di pregio
naturalistico ed ambientale, definisce linee guida ed attività per
il sostegno all’economia locale rispettosa delle risorse
naturalistiche, dei prodotti tipici e delle tradizioni storiche delle
comunità locali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si
fa fronte con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi,
ricerche ed indagini al servizio del territorio” del bilancio di
previsione 2010.
Art. 76 - Contributo
straordinario agli impianti sciistici di malga San Giorgio.
1. Al fine di sostenere l’attività della stazione sciistica di
Malga San Giorgio in Comune di Bosco Chiesanuova (VR), svantaggiata
durante la stagione invernale per la mancanza di neve, si autorizza la
Giunta regionale a concedere un contributo straordinario di 300.000,00
euro a favore della società Nuova Lessinia SPA.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0130
“Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del
bilancio di previsione 2010.
Art. 77 - Contributo per il
completamento del progetto esecutivo relativo al collegamento ferroviario
Chioggia-Cavarzere.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare la somma di
300.000,00 di euro per il completamento del progetto esecutivo relativo
al collegamento ferroviario Chioggia-Cavarzere.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2010,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133
“Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del
bilancio di previsione 2010.
Art. 78 - Contributo
straordinario al Comune di Chioggia per far fronte ai maggiori oneri per
il trasporto pubblico locale.
1. La Regione assegna per l’esercizio 2010 un contributo
straordinario di 500.000,00 di euro al Comune di Chioggia al fine di far
fronte ai maggiori oneri derivanti dalla conformazione morfologica del
territorio chioggiotto che comporta per il trasporto pubblico locale un
costo al chilometro pari a circa il doppio del contributo regionale
riconosciuto nel 2009.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0127 “Trasporto pubblico locale” del bilancio
di previsione 2010.
Art. 79 - Contributi
regionali alle amministrazioni provinciali in materia di sicurezza
stradale.
1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni d’uso
della rete stradale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
un contributo di euro 350.000,00 alle amministrazioni provinciali per
promuovere interventi diretti all’informazione ed educazione in
materia di sicurezza stradale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0125 “Studi, progettazioni
ed informazione per i trasporti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 80 - Modifica legge regionale 3 aprile
2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con
conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”.
Art. 81 - Contributo
straordinario per il recupero e valorizzazione delle imbarcazioni in
legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell’Alto
Adriatico.
1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dalle
imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e
dell’Alto Adriatico, e di promuovere l’artigianato locale e
la storia della Repubblica di Venezia a fini turistici, la Giunta
Regionale è autorizzata ad istituire un fondo straordinario di
100.000,00 euro per l’esercizio 2010 e 50.000,00 euro per gli
esercizi 2011 e 2012.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2010 e
in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2011 e 2012, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0074
“Informazione, promozione e qualità per il turismo” del
bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
Art. 82 - Contributi a
sostegno della piccola pesca costiera.
1. Al fine di tutelare e sostenere la modalità di prelievo ittico di
antica tradizione veneta nota come piccola pesca costiera, la Giunta
regionale è autorizzata per l’anno 2010 ad erogare contributi
per un importo complessivo di 500.000,00 di euro.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in 500.000 di euro, si fa fronte mediante l’utilizzo
delle risorse allocate nell’upb U0034 “Servizi integrati
agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e della
pesca” del bilancio di previsione 2010.
Art. 83 - Contributo
straordinario per il ripristino degli arenili.
1. Per il rispristino degli arenili gravemente erosi e danneggiati dalle
mareggiate del 2009, la Giunta regionale eroga a favore dei comuni
costieri contributi straordinari per difese a mare strutturali o di tipo
sperimentale pari a euro 10.500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1, quantificati in
euro 10.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2010, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni
fluviomarittime” del bilancio di previsione 2010.
3. Per il ripascimento e il ripristino degli arenili gravemente erosi e
danneggiati dalle mareggiate del 2009, la Giunta regionale eroga a favore
dei comuni costieri contributi straordinari pari a complessivi euro
2.650.000,00 per l’esercizio 2010, di cui euro 600.000,00 al Comune
di Jesolo, euro 600.000,00 al Comune di Chioggia, euro 600.000,00 al
Comune San Michele al Tagliamento, euro 200.000,00 al Comune di Carole,
euro 50.000,00 al Comune di Eraclea, euro 300.000,00 al Comune di Porto
Tolle ed euro 300.000,00 al Comune di Rosolina.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3, quantificati
in euro 2.650.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni
fluviomarittime” del bilancio di previsione 2010.
Art. 84 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Testo riportato alla rubrica
dell’articolo 19, della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
2) Testo riportato
all’articolo 19, comma 1, della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
3) Rubrica così modificata
da comma 1 art. 32
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che
ha inserito all’inizio le parole “Conferimento di
partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società
regionali ed”.
(
4) Comma così modificato da
comma 2 art. 32
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 che
ha inserito dopo le parole “è autorizzata” le parole
“a conferire in società regionali partecipazioni al capitale
sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società,”.
(
5) Comma inserito da articolo 9,
comma 1, della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
6) La società Terme di
Recoaro SpA è stata soppressa con
legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 .
(
7) In merito al tema della
armonizzazione del trattamento economico del personale della Città
Metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli
della Regione, vedi quanto disposto dalla
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31 .
(
8) Con riferimento al Registro
dei tumori del Veneto vedi
regolamento regionale 12 agosto 2013, n.
3 “Norme per il funzionamento del registro dei tumori del
Veneto, istituito con
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11
”.
(
9) Con riferimento al registro
dialisi e trapianti, vedi
regolamento regionale 10 maggio 2017, n.
1 “Norme per il funzionamento del Registro Veneto Dialisi e
Trapianti, istituito con
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
(
10) Con riferimento al
Registro dei tumori del Veneto vedi
regolamento regionale 12 agosto 2013, n.
3 “Norme per il funzionamento del registro dei tumori del
Veneto, istituito con
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11
”.
(
11) Con riferimento al
registro dialisi e trapianti, vedi
regolamento regionale 10 maggio 2017, n.
1 “Norme per il funzionamento del Registro Veneto Dialisi e
Trapianti, istituito con
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
(
12) Testo riportato dopo
l’articolo 18, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(
13) Testo riportato
all’articolo 48, dopo il comma 7 quinquies, della
legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 .
(
14) Testo riportato
all’articolo 83, dopo il comma 4 bis, della
legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 .
(
15) Comma inserito da comma 3
art. 32
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
(
16) Articolo abrogato da
lett. b), comma 1, art. 15,
legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 .
(
17) Per la disciplina
transitoria prevista per l’adozione e approvazione di varianti agli
strumenti urbanistici generali in deroga al divieto di cui al comma 1
dell’articolo 48, vedi l’articolo 6 e il comma 5
dell’articolo 4 della
legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 .
(
18) Testo riportato
all’articolo 28, comma 5, della
legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
(
19) Comma così
modificato da comma 1 art. 1
legge regionale 19 gennaio 2016, n. 1 che
ha sostituito le parole “partecipino quali soci fondatori almeno il
Comune di Padova e la Provincia di Padova” con le parole
“partecipi quale socio fondatore almeno il Comune di Padova”.
(
20) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
(
21) In merito vedi quanto
disposto dalla
legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11
ed in particolare nell’ambito degli interventi dell’azione
regionale come finanziati, quanto previsto dalla lett. e) del comma 1
dell’art. 3 in merito alla “diffusione della LIS, della LIS
tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire la
accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi
informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione
con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di
facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e
favorire l’accesso all’informazione dei soggetti di cui
all’articolo 2”.
(
22) Testo riportato
all’articolo 14, della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 .
(
23) Testo riportato
all’articolo 30, della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
24) Testo riportato
all’articolo 124, comma 1, lettera a), della
legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 .
(
25) Testo riportato
all’articolo 125, della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
26) Testo riportato
all’allegato U, paragrafo “Tipologie di attività”,
della
legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
27) Lettera abrogata da lett.
c), comma 1, art. 31
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che
ha ridisciplinato la materia.
(
28) Testo riportato dopo
l’articolo 4 bis, della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 .
(
29) Testo riportato nella
legge regionale 31
marzo 1992, n. 14 .
(
30) Testo riportato
all’articolo 6, comma 2, della
legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 .
(
31) Testo riportato
nell’articolo 18, comma 1, dopo la lettera d), della
legge regionale 3 aprile
2009, n. 11 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11
(BUR n. 15-1/2010)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2010
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Piano straordinario
opere di interesse locale.
-
Art. 4 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla Fondazione “Dolomiti - Dolomiten -
Dolomites - Dolomitis UNESCO”.
-
Art. 5 - Interventi di
completamento della rete acquedottistica prevista dal
“Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto
(MOSAV)”.
-
Art. 6 - Disposizioni in ordine
al trasferimento alle Province delle competenze in materia
urbanistica e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 19 “Riordino del sistema delle strutture
di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti
nell’area del Parco Colli Euganei” della legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2009”.
-
Art. 8 - Contributo straordinario
agli enti locali per far fronte a debiti sorti per garanzie
prestate nei confronti della Società Veneziana Edilizia
Canalgrande SPA.
-
Art. 9 – Conferimento di
partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in società
regionali ed (3) acquisizione di partecipazioni possedute da
soggetti privati nelle società regionali e di partecipazioni
societarie detenute da società necessarie e strumentali della
Regione.
-
Art. 10 - Contributo
straordinario a favore della Società Terme di Recoaro SPA.
(6)
-
Art. 11 - Rinuncia ai crediti
tributari di modesta entità.
-
Art. 12 - Finanziamento dei
processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura
regionale.
-
Art. 13 - Azioni a favore delle
scuole d’infanzia paritarie del Veneto.
-
Art. 14 - Interventi di
miglioramento della qualità urbana e del decoro degli edifici
prospicienti spazi ed aree pubbliche.
-
Art. 15 - Valorizzazione dei
“Casoni della Laguna di Caorle”.
-
Art. 16 - Norme in materia di
autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
-
Art. 17 - Contributo alla
Provincia di Padova per l’ampliamento dell’Archivio di
Stato.
-
Art. 18 - Istituzione di
registri di rilevante interesse sanitario.
-
Art. 19 - Anticipazione
finanziaria a favore dell’Ipab “Pia Fondazione Vincenzo
Stefano Breda” di Ponte di Brenta in Padova.
-
Art. 20 - Modifiche alla
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio”.
-
Art. 21 - Contributo
straordinario all’Azienda ospedaliera di Padova per la
promozione della terapia dell’eliminazione del dolore.
-
Art. 22 - Costituzione di una
Fondazione per il bacino culturale, ambientale e sociale del Comune
di Cerea.
-
Art. 23 - Azioni regionali per
la valorizzazione turistica e culturale del rifugio anti-atomico
denominato West Star nel Comune di Affi (VR).
-
Art. 24 - Disposizioni in
materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque
e attraversamento di beni del demanio idrico.
-
Art. 25 - Contributo
straordinario al Comune di Comelico Superiore (BL) per interventi
di ristrutturazione delle Terme di Valgrande.
-
Art. 26 - Disposizioni a
sostegno delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi
meteorici del 2009.
-
Art. 27 - Esenzione dal
pagamento dei canoni annui di concessione sui passi carrabili posti
lungo la rete viaria gestita da Veneto Strade SPA.
-
Art. 28 - Contributo a sostegno
della ricerca e della cura della paralisi cerebrale infantile e
studio sulla valutazione dell’efficacia
dell’ossigenoterapia iperbarica (OTI).
-
Art. 29 - Anticipazione
finanziaria a favore di Veneto Acque SPA.
-
Art. 30 - Interventi di sostegno
a centri di accoglienza o case rifugio.
-
Art. 31 - Fondazione Città
della Speranza - Autorizzazione acquisto porzione di immobile.
-
Art. 32 - Contributi ai
cittadini veneti portatori di handicap psicofisici.
-
Art. 33 - Contributo
straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di
Vicenza.
-
Art. 34 - Attuazione
dell’articolo 79 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008”.
-
Art. 35 - Disposizioni relative
al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
di Regione, province e comuni.
-
Art. 36 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
21 “Disposizioni in materia di condono edilizio” e
disposizioni transitorie e finanziarie.
-
Art. 37 - Fondo straordinario
per i servizi di pulizia scolastica, sorveglianza, servizio mensa e
supporto alla persona.
-
Art. 38 - Modifica
dell’articolo 28 della legge regionale 30 dicembre 1993, n.
63 “Norme per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea
nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di
gondola nella città di Venezia”.
-
Art. 39 - Accordo di programma
per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adige in
località Peri - Comune di Dolcè (VR).
-
Art. 40 - Accordo di programma
con il Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per la realizzazione
delle opere all’interno del Parco naturalistico del
Garda.
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Art. 41 - Partecipazione della
Regione al Polo Nazionale artistico di alta specializzazione sul
Teatro musicale e coreutico di Verona.
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Art. 42 - Partecipazione della
Regione alla costituenda Fondazione “Orchestra di Padova e
del Veneto”.
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Art. 43 - Contenimento della
spesa pubblica: esonero dal servizio del personale regionale che ha
maturato 35 anni di anzianità contributiva.
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Art. 44 - Fondo regionale per
l’istituzione della Agenzia regionale per la rete pubblica di
internet.
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Art. 45 - Contributi per
l’informazione televisiva a favore dei non udenti. (21)
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Art. 46 - Sostegno alle
associazioni di volontariato operanti nella raccolta di rifiuti
urbani recuperabili.
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Art. 47 - Contributo
straordinario alla cooperativa sociale “Il
Cerchio”.
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Art. 48 - Integrazione del fondo
regionale per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18
dicembre 2009, n. 30 .
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Art. 49 - Servizi
semiresidenziali per persone con disabilità.
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Art. 50 - Contributi regionali
per l’attivazione dei servizi innovativi per
l’infanzia.
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Art. 51 - Contributo per il
funzionamento degli uffici provinciali dell’Associazione
nazionale vittime civili di guerra.
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Art. 52 - Attivazione di Case
della salute e UTAP.
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Art. 53 - Materiale e
apparecchiature mediche dismesse da destinare alla solidarietà
internazionale.
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Art. 54 - Apertura presso
l’ospedale di Castelfranco Veneto di un Centro regionale per
lo studio e la cura dell’invecchiamento cerebrale (CRIC).
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Art. 55 - Contributo
straordinario all’ULSS n. 13 di Mirano (VE).
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Art. 56 - Contributo
straordinario ai comuni per contrastare il randagismo.
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Art. 57 - Contributo
straordinario al Comune di Conegliano (Treviso) per il restauro
della Sala dei Battuti e degli affreschi del Duomo.
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Art. 58 - Contributo
straordinario al Comune di Cappella Maggiore (Treviso) per il
restauro del complesso della Chiesa della SS Trinità.
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Art. 59 - Contributo
straordinario al Comune di Portogruaro per la promozione delle
attività del nuovo Teatro comunale “Luigi Russolo”
di Portogruaro.
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Art. 60 - Contributo
straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno alle
attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione
musicale Santa Cecilia.
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Art. 61 - Contributo
straordinario al Comune di Vicenza per il programma “Vicenza
d’autore - Città Unesco 1994-2009”
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Art. 62 - Contributo
straordinario all’ANPI - Comitato regionale Veneto.
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Art. 63 - Modifiche
all’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 .
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Art. 64 - Disposizioni in ordine
allo sviluppo del “Turismo sulle vie navigabili”.
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Art. 65 - Interventi per il
recupero ambientale e socio economico dell’area del Monte
Pizzoc.
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Art. 66 - Contributo
straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno
dell’innovazione strategica.
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Art. 67 - Contributo per le
attività degli “Sportelli energetici informativi”
realizzati nel territorio.
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Art. 68 - Modifica della
legge
regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della
viabilità silvo-pastorale”.
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Art. 69 - Contributo
straordinario per la costituzione del tavolo permanente per Porto
Marghera.
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Art. 70 - Intervento
straordinario a sostegno del reddito dei lavoratori in cassa
integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in
mobilità.
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Art. 71 - Contributo
straordinario per azioni sperimentali contro il fenomeno
mobbing.
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Art. 72 - Istituzione del Fondo
regionale per la promozione ed il sostegno del lavoro autonomo e
della sua qualità.
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Art. 73 - Contributo per la
definizione di un quadro conoscitivo generale dei sistemi difensivi
regionali.
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Art. 74 - Protezione e
valorizzazione dell’area naturale di Roverchiara.
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Art. 75 - Contributo per un
piano di valorizzazione e salvaguardia dell’area del
Cansiglio.
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Art. 76 - Contributo
straordinario agli impianti sciistici di malga San Giorgio.
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Art. 77 - Contributo per il
completamento del progetto esecutivo relativo al collegamento
ferroviario Chioggia-Cavarzere.
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Art. 78 - Contributo
straordinario al Comune di Chioggia per far fronte ai maggiori
oneri per il trasporto pubblico locale.
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Art. 79 - Contributi regionali
alle amministrazioni provinciali in materia di sicurezza
stradale.
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Art. 80 - Modifica legge regionale 3
aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di
attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4
della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale”.
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Art. 81 - Contributo
straordinario per il recupero e valorizzazione delle imbarcazioni
in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e
dell’Alto Adriatico.
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Art. 82 - Contributi a sostegno
della piccola pesca costiera.
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Art. 83 - Contributo
straordinario per il ripristino degli arenili.
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Art. 84 - Dichiarazione
d’urgenza.