Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 (BUR n. 110/1999)
Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 (BUR n. 110/1999) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI CHE INTENDONO ACQUISIRE E UTILIZZARE
IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove l'acquisizione e
l’utilizzo da parte degli enti locali di beni immobili dismessi o
ceduti dal Ministero della difesa.
Art. 2 - Prelazione della
Regione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, può esercitare sui beni di cui all’articolo 1 il
diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
statale, individuando altresì gli enti e le modalità di
utilizzo dei beni medesimi.
Art. 3 - Contributi.
1. Gli enti locali che intendono
acquisire o utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 1
ubicati nel loro territorio presentano al Presidente della Giunta
regionale, entro il 31 maggio (
1) di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da
una relazione che indichi la destinazione d'uso e il preventivo di spesa
per l'acquisto e per gli interventi finalizzati ad ottenere il pieno
utilizzo dell'immobile.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la
presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi di
cui al comma 1 entro il 31 marzo (
2). Inoltre, individua annualmente, entro la medesima data, le
priorità per l’erogazione dei medesimi contributi, tenuto
conto della destinazione d’uso e dell’entità demografica
degli enti locali con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni.
Art. 4 - Finanziamento
regionale.
1. Per l'attuazione della presente
legge sono istituiti:
a) un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati
all'acquisto degli immobili di cui all'articolo 1;
b) un fondo per l’erogazione dei contributi in conto capitale
finalizzati alla sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1.
(
3)
b bis) un fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla
redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi
difensivi presenti nella Regione del Veneto. (
4)
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono concessi per
importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto del
bene e fino ad un massimo di euro 250.000,00 (
5) .
3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi per
importi non superiori al 50 per cento della spesa per la sistemazione
degli immobili di cui all’articolo 1, e comunque fino ad un massimo
di euro 250.000,00. (
6)
4. Gli enti locali beneficiari dei contributi regionali di cui ai
commi 2 e 3 sono tenuti ad applicare, in una parte evidente
dell'immobile, una targa in pietra, raffigurante lo stemma della Regione
del Veneto, con l’indicazione dell’anno in cui hanno ricevuto
il contributo.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno 2000 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) n. 44022 denominato “Contributi in conto capitale per
l’acquisto di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della
difesa”, con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di
competenza;
b) n. 44024 denominato “Fondo di rotazione per opere di
sistemazione di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della
difesa”, con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di
competenza.
Note
SOMMARIO