Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007)
Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO
2007
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2007, ai sensi dell’
articolo 2, comma 3,
lettera a) della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
587.540.000,00.
Art. 2 - Rifinanziamenti e
fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2007 e pluriennale 2007-2009, in relazione a leggi settoriali di spesa,
la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai
sensi dell’
articolo 2, comma 3, lettera c) della
legge regionale 29 novembre 2001, n.
39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente
legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2007, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle
Tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato
alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 4 - Iniziative
comunitarie e regionali di sviluppo rurale.
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della
Regione del Veneto all'attuazione degli interventi di cui al regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), la Giunta regionale è autorizzata a sostenere
l’onere finanziario relativo alla copertura della quota regionale
di cofinanziamento sulle iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale del Veneto, per il tramite dell'organismo pagatore regionale AVEPA
riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
“Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 25.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008
e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0049
“Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della
collettività rurale” del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
Art. 5 - Partecipazioni
azionarie e ricapitalizzazioni.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, per il tramite
di Veneto Sviluppo Spa, alle operazioni di aumento del capitale sociale
della Società Venezia Terminal Passeggeri Spa fino a euro 700.000,00
e della società Sistemi Territoriali Spa fino a euro 1.600.000,00.
(
1)
2. La somma destinata all’aumento di capitale della società
Sistemi Territoriali Spa deve essere utilizzata esclusivamente per
l’aumento di capitale della società Interporto di Venezia Spa
fino all’importo di euro 100.000,00 e della società Interporto
di Rovigo Spa fino all’importo di euro 1.500.000,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni
di aumento del capitale sociale della società Veneto Nanotech Scpa,
fino all’importo di euro 300.000,00. Il limite di sottoscrizione
del capitale previsto dall’
articolo 2, comma 1, lettera a) della
legge regionale 20 novembre
2003, n. 32 è elevato ad euro 330.000,00.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare
operazioni di ricapitalizzazione della società Terme di Recoaro Spa,
finalizzate all’attuazione di un piano di rilancio e
riorganizzazione del compendio turistico-termale, fino all’importo
di euro 250.000,00, nonché della società Rovigo Fiere Spa fino
all’importo di euro 100.000,00. (
2)
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di
ricapitalizzazione delle società indicate nel presente articolo,
sentita la commissione consiliare competente.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.950.000,00 per l’esercizio 2007, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0065 “Partecipazione
al capitale sociale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 6 - Modifica alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali” e successive
modificazioni.
Art. 7 - Interventi a sostegno
degli investimenti produttivi e della ricerca.
1. La Giunta regionale è autorizzata a
stipulare con la Cassa depositi e prestiti Spa le convenzioni di cui
all’articolo 1, commi 857 e 858 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, al fine di
alimentare fondi di rotazione già esistenti o da istituire a
sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca. (
4)
2. La Giunta regionale può utilizzare le risorse derivanti dalla
stipula delle convenzioni di cui al comma 1 anche per il tramite di
Veneto Sviluppo Spa.
2 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad intervenire
finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente
raccolte da Veneto Sviluppo Spa presso la Banca Europea degli
Investimenti, destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito
agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di
rotazione regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse
ridotto da Veneto Sviluppo Spa medesima. (
5) (
6)
3. Nell’ambito di quanto previsto ai commi 1 e 2 bis, (
7) la Giunta regionale è
autorizzata ad istituire, presso Veneto Sviluppo Spa, un fondo di
rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti in materia
ambientale, effettuati da imprese in territorio veneto, in attuazione del
Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le
modalità operative di ciascuno dei fondi di rotazione di cui ai
commi 1 e 2 bis. (
8)
5. La Giunta regionale destina l’importo di euro 1.000.000,00 alla
copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla
Cassa depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle imprese
beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite
dell’eventuale intermediario co-finanziatore, al fine di consentire
che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di
finanziamento agevolato, nonché all’attuazione degli
interventi di cui al comma 2 bis. (
9)
5 bis Dell’importo di cui al comma 5, euro 45.000,00 sono destinati
ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3. (
10)
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0227 “Attività a
favore dello sviluppo economico e dell’innovazione” del
bilancio di previsione 2007.
Art. 8 - Contributi ai
soggetti privati di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2004, n.
1 “Legge finanziaria per l’esercizio 2004”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai
soggetti privati di cui all’
articolo 57 della
legge regionale 30
gennaio 2004, n. 1 procedendo all’ulteriore scorrimento della
graduatoria per l’anno 2006 (
11) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
2587/2006 e allegata al decreto n. 112 del 29 dicembre 2006 del dirigente
regionale della direzione istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 60.000,00 per l’esercizio finanziario 2007, si
fa fronte mediante incremento di euro 60.000,00 dell’upb U0172
“Interventi per il diritto allo studio” e conseguente
riduzione di pari importo dell’upb U0029 “Attività di
supporto al ciclo della programmazione” del bilancio di previsione
2007.
Art. 9 - Fondo di rotazione
per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI in materia di
ricerca industriale, innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale
e dei beni culturali.
1. Per la realizzazione degli interventi volti al rafforzamento del
sistema produttivo veneto, per gli aiuti agli investimenti per la ricerca
industriale, l’innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale
e dei beni culturali, previsti dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598
“Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29 agosto 1994, n.
516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione
dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute
dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed
altri organismi” e sue successive modificazioni, la Giunta
regionale è autorizzata ad istituire un apposito fondo di rotazione
presso un ente qualificato da scegliersi nel rispetto della disciplina
comunitaria.
2. Nel fondo confluiscono le risorse assegnate sulla base dei riparti
annuali del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e le
attività produttive di cui all’
articolo 55 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, allocate all’upb U0053
“Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione
2007, nonché ulteriori risorse attribuite per le medesime
finalità.
3. Le risorse del fondo di rotazione sono destinate alla concessione di
aiuti alle piccole e medie imprese, come definite dalla vigente
disciplina comunitaria.
4. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente
commissione consiliare, le modalità operative. La Giunta regionale
inoltre provvede agli adempimenti previsti dall’Unione europea per
dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e
stabilisce annualmente i criteri di utilizzo del fondo medesimo.
Art. 10 - Modifica della
legge regionale 3
febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2006”.
1. Al comma 2 dell’
articolo 50 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
l’importo
“euro 20,00” è sostituito dal
seguente
“euro 16,53”.
2. All’articolo 50 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 ,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
omissis (
12)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi
2007-2008-2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091
“Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di
bonifica” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 11 - Contributi a favore
degli interventi realizzati nelle aree sciabili di interesse locale.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle aree
sciabili di interesse locale, è autorizzata a concedere ai
concessionari degli impianti e delle piste iscritti nei registri di cui
agli
articoli
33 e
57
della
legge
regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di linee
funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento
programmato”, un contributo in conto capitale, fino ad un massimo
del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, per il
finanziamento di interventi realizzati sulle aree sciabili con le
seguenti caratteristiche:
a) la presenza di stazioni di sport con un numero inferiore o uguale a
tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 km.;
b) la presenza di stazioni di sport con un numero superiore a tre
impianti, con un numero di letti alberghieri disponibili inferiore o pari
a 2.000 e con un numero di pass settimanali venduti, calcolato sui dati
medi delle tre precedenti stagioni, non superiore al 15 per cento del
numero totale di pass venduti.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, determina le modalità di concessione del
contributo di cui al comma 1.
3. L’applicazione del presente articolo è subordinata
all’acquisizione del parere preventivo di compatibilità da
parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunità europea e alla pubblicazione del
relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e
2008, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0130
"Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 12 - Ulteriore contributo
a favore dell’innovazione tecnologica, dell’ammodernamento e
del miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui
all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in
materia di attività produttive”.
1. Per le medesime finalità e secondo le modalità previste
dall’
articolo 23 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2006
”, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare
ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con la
deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2002, n. 3745 pubblicata
nel BUR 28 gennaio 2003, n. 9, un ulteriore contributo straordinario per
complessivi euro 2.578.000,00 per l’esercizio finanziario 2007.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.578.000,00 per l’esercizio 2007, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi
strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione
2007.
Art. 13 - Contributo per
l’adunata annuale degli alpini 2008.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle spese
sostenute dal comitato promotore dell’Adunata Nazionale degli
Alpini, da realizzarsi a Bassano nel maggio 2008, fino ad un importo
massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2007 e di euro
600.000,00 per l’esercizio 2008.
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 400.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro
600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse
allocate all’upb U0010 “Celebrazioni e manifestazioni”
del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 14 - Master in
giornalismo “Giorgio Lago”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
annuale all’Università degli Studi di Padova, per sostenere il
master in giornalismo, dedicato a Giorgio Lago, storica figura veneta di
giornalista.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0169
“Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 15 - Disposizioni in
materia di accertamento e riscossione dei tributi regionali.
1. La struttura regionale competente in materia di tributi, ai fini
dell'accertamento e della riscossione dei tributi regionali e delle
sanzioni e interessi ad essi collegate, può applicare le
disposizioni contenute nell’articolo 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662”.
Art. 16 - Campagna formativa e
informativa sugli effetti derivanti dall’abuso di bevande alcoliche
e superalcoliche.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare, nel corso del 2007,
una campagna formativa e informativa sugli effetti derivanti
dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0070 “Informazione,
promozione e qualità per il commercio” del bilancio di
previsione 2007.
Art. 17 - Accordo di
collaborazione con la Biennale di Venezia.
1. Al fine di favorire la partecipazione della Regione del Veneto alle
attività della Biennale, la Giunta regionale è autorizzata a
concludere con la società di cultura “La Biennale di
Venezia” un accordo di collaborazione che prevede, tra
l’altro, forme di utilizzo del Padiglione Venezia in occasione di
eventi espositivi e la valorizzazione del patrimonio storico della
Biennale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2007 - 2009, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169
“Manifestazioni e istituzioni culturali” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 18 - Finanziamento a
favore delle Fondazioni La Fenice di Venezia e l’Arena di
Verona.
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla
programmazione delle Fondazioni liriche La Fenice di Venezia e
l’Arena di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere, per l’anno 2007, un contributo straordinario di euro
2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al
coordinamento delle attività delle due fondazioni, previo parere
della commissione consiliare competente.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0166 “Promozione
dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007.
Art. 19 - Partecipazione
della Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di
Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare ad una fondazione
di diritto privato promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del
Nuovo Teatro Comunale.
2. La fondazione di cui al comma 1 persegue la finalità di
promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari
nell’ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme quali
il teatro, la musica, la lirica e la danza e di sostenere attività
artistiche e culturali che giovino a salvaguardare identità e
tradizioni del territorio e a garantirne lo sviluppo.
3. La partecipazione della Regione quale socio fondatore è
subordinata al fatto che la fondazione persegua le finalità di cui
al comma 2 e non svolga attività avente scopo di lucro.
4. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato esercita i diritti
inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del Veneto.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2007 - 2009, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione
dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale
2007-2009.
Art. 20 - Integrazione del
fondo per le risorse decentrate.
1. In correlazione alla riorganizzazione delle strutture, avviata con
l’ottava legislatura regionale ed in conformità a quanto
stabilito con il contratto integrativo del 9 settembre 2006,
nell’ambito delle disponibilità presenti nel corrispondente
capitolo di bilancio, viene destinato un importo di euro 510.000,00 al
fine di integrare, per il 2007, il fondo per le risorse decentrate di cui
all’articolo 31 del CCNL 2002-2005 relativamente alla parte
destinata alle indennità per particolari responsabilità della
categoria D e per le posizioni organizzative.
Art. 21 - Modificazioni
all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 25
“Nuove norme regionali in materia d’assistenza sanitaria in
favore dei mutilati e invalidi di guerra per cause di guerra e per
servizio, spettanti ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833”.
1. La lettera e) del comma 1, dell’
articolo 2 della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 25 è sostituita dalla seguente:
omissis (
13)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0152 “Servizi a favore delle
persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione
2007.
Art. 22 - Aggiornamento
dell’offerta in relazione al fabbisogno di residenzialità per
anziani non autosufficienti.
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale è impegnata ad assegnare fino alla concorrenza
massima di 250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio
2007, a favore di persone in condizione di non autosufficienza ospiti nei
centri servizi in possesso della prescritta autorizzazione al
funzionamento e che risultino accolti in condizione di non
autosufficienza certificata al 31 dicembre 2005.
2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale è impegnata ad assegnare fino alla concorrenza
massima di 250 quote di rilievo sanitario con decorrenza 1° gennaio
2007, a favore di persone in condizione di non autosufficienza ospiti nei
centri servizi in possesso della prescritta autorizzazione al
funzionamento come definiti dalla nuova programmazione della
residenzialità extra ospedaliera di cui alla deliberazione della
Giunta regionale avente ad oggetto “Indirizzi ed interventi per
l’assistenza alle persone non autosufficienti.
Articolo 34, comma 1,
legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2004 e
articolo 4 della
legge regionale n.
2/2006 ”.
3. Le impegnative di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono assegnate
nominativamente alle persone in condizione di non autosufficienza e
rientrano nella dotazione complessiva regionale a conclusione del loro
utilizzo.
4. La Giunta regionale riconosce per l’anno 2007 un aumento del 2,5
per cento delle quote di rilievo sanitario previste per l’anno
2006.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed
interventi per lo sviluppo sociale della famiglia”, del bilancio di
previsione 2007.
Art. 23 - Prestazioni con
onere a carico del servizio sanitario regionale a favore dei soggetti
affetti da Sindrome di Sjogren.
1. Ai soggetti affetti da Sindrome di Sjogren, con reddito entro i limiti
specificati al comma 7, e alle condizioni specificate nel comma 2, sono
erogabili - a totale carico del servizio sanitario regionale - nel limite
di spesa massimo mensile di 50,00 euro:
a) le preparazioni oftalmiche per il trattamento sintomatico della
secchezza oculare e i farmaci di impiego oftalmico non ricompresi nel
Prontuario farmaceutico nazionale;
b) i collutori, i dentifrici e le preparazioni ad uso topico orale,
idonei all’impiego nella secchezza orale;
c) i prodotti specifici per l’igiene del corpo e di impiego topico
per la secchezza delle mucose;
d) gli integratori vitaminici e minerali.
2. I prodotti di cui al comma 1 vengono erogati sulla base di un piano
terapeutico di durata semestrale che specifica il fabbisogno mensile,
formulato da un medico di medicina generale, per i soggetti con
certificazione di diagnosi effettuata da un medico specialista
reumatologo.
3. I soggetti affetti da Sindrome di Sjogren il cui reddito rientra nel
limite specificato nel comma 7 sono esentati dalla compartecipazione alla
spesa farmaceutica dovuta per i farmaci inclusi nel Prontuario
farmaceutico nazionale.
4. Con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici
di cui all’articolo 1, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”,
nonché all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 28
maggio 1999, n. 329, sono individuati i seguenti ulteriori test
diagnostici per il monitoraggio della Sindrome di Sjogren:
a) Test di Schirmer;
b) Break-Up Time Test (BUT);
c) Colorazione vitale;
d) Scialografia;
e) Biopsia delle ghiandole salivari minori;
f) Scintigrafia parotidea;
g) Elettroforesi proteica;
h) Complementemia;
i) Dosaggio degli anticorpi anti-ana.
5. I test diagnostici, di cui al comma 4, sono esenti dal pagamento del
ticket sanitario.
6. Per reddito della persona assistita in ciascun anno solare, si intende
il reddito riferito secondo le disposizioni ISEE di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e al DPCM 7 maggio 1999, n.
221 e successive modificazioni.
7. Il limite massimo del reddito per anno solare è pari ad euro
29.000,00.
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificabili in euro 400.000,00, si fa fronte mediante imputazione
all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”
del bilancio di previsione 2007.
Art. 24 - Contributo
straordinario per il Soccorso Alpino di Belluno.
1. Al fine di garantire la piena applicazione della legge 21 marzo 2001,
n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal
Corpo nazionale soccorso alpino speleologico” e della legge 27
dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” con
particolare riferimento all’attività di soccorso ed al ruolo
svolto dal Corpo nazionale soccorso alpino speleologico (CNSAS) nel
contesto dei servizi di elisoccorso della Regione del Veneto, oltre che
per l’attività formativa di cui agli articoli 4 e 5 della
legge n. 74/2001 e della stessa
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, la
Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di un contributo
di euro 100.000,00 al soccorso Alpino di Belluno.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
mediante utilizzo delle risorse allocate all’upb U0094
“Prevenzione ed estinzione incendi boschivi e attività di
tutela del territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 25 - Finanziamento
aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la
viabilità regionale. (14)
1. Per l’aggiornamento del piano triennale di cui
all’
articolo 95, comma 1, lettera a) della
legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e
successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per
nuovi interventi per complessivi euro 130.000.000,00 da erogare in dieci
anni.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzato, per
ciascuno degli esercizi 2007 e successivi, uno stanziamento di euro
13.000.000,00 allocato all’upb U0136 “Interventi strutturali
per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del
bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 26 - Miglioramento dei
servizi ferroviari per la provincia di Belluno.
1. Al fine di ampliare l’offerta del trasporto ferroviario in
provincia di Belluno, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare
accordi con Trenitalia e RFI per la realizzazione di un servizio di
navetta tra Feltre e Calalzo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008
e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0128
“Trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2007
e pluriennale 2007-2009.
Art. 27 - Progettazione
collegamento ferroviario Mestre-Chioggia.
1. Al fine di provvedere alla realizzazione del collegamento ferroviario
Mestre-Chioggia la Giunta regionale è autorizzata a procedere
all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0130 “Interventi strutturali
nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2007.
Art. 28 - Contributo per
l’istituzione dello “sportello energetico” sul
risparmio energetico.
1. La Regione Veneto al fine di favorire il risparmio energetico stanzia
un contributo per l’istituzione di uno sportello energetico
informativo.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una
spesa, per l’anno 2007, di euro 100.000,00 (upb U0210 “Studi,
Piani e Progetti nel settore energetico”).
Art. 29 - Contributo per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti amianto e CVM.
1. La Regione Veneto, allo scopo di intensificare la sorveglianza
sanitaria degli ex esposti amianto e CVM, aumenta il contributo per
l’anno 2007 ad euro 100.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per
la sanità” del bilancio di previsione 2007.
Art. 30 - Contributo
straordinario alla Provincia di Belluno per la realizzazione della mostra
denominata “Tiziano: l’ultima stagione”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di 200.000,00 euro alla Provincia di Belluno per la
realizzazione della mostra denominata “Tiziano: l’ultima
stagione”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007.
Art. 31 - Promozione di uno
studio conoscitivo del patrimonio storico-architettonico di origine
veneta.
1. Al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio
storico-architettonico di origine veneta esistente nel bacino
Euromediterraneo, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno
studio con l’obiettivo di creare positive relazioni di carattere
internazionale, anche utilizzabili nella programmazione comunitaria
2007-2013.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con risorse allocate nell’upb U0234 “Azioni a sostegno delle
relazioni economiche, sociali e culturali a carattere
internazionale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 32 - Stabilizzazione
dei lavoratori precari della Regione Veneto.
1. In attuazione del comma 558
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è
autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico o
che si renderanno disponibili nel triennio successivo, alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi o che
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio
per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia
stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o
previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si
provvede previo espletamento di prove selettive.
2. La Giunta regionale, sentita la compente commissione consiliare,
adotta disposizioni attuative del presente articolo.
3. Agli oneri connessi alla attuazione del presente articolo quantificati
in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte mediante le
risorse allocate all’upb U0017 “Oneri per il personale”
del bilancio di previsione 2007.
Art. 33 - Costituzione
dell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo
garantito.
1. La Giunta regionale, al fine di
determinare i soggetti e le categorie sociali direttamente interessate
all’istituzione di un fondo regionale per il diritto al reddito di
cittadinanza e al salario minimo garantito, istituisce
l’Osservatorio regionale sul reddito di cittadinanza e sul salario
minimo garantito.
2. L’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo
garantito svolge funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione
dell’attuazione delle politiche sociali, nonché di previsione
dei fenomeni sociali.
3. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio,
l’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di
collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e
altri soggetti pubblici e privati.
4. I risultati dell’attività dell’Osservatorio
costituiscono oggetto di un rapporto periodico denominato Relazione
sociale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con
strumenti telematici.
5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente commissione consiliare,
determina le modalità per la costituzione e la composizione
dell’Osservatorio.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007 e in euro
100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse
allocate all’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e
solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
Art. 34 - Contributo
straordinario al Comune di Padova per la realizzazione della Terza
Edizione del Festival dei Teatri delle Mura e a sostegno della stagione
lirica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno
2007, un contributo straordinario complessivo di euro 450.000,00 al
Comune di Padova, di cui euro 100.000,00 per la realizzazione della terza
edizione del Festival dei Teatri delle Mura ed euro 350.000,00 a sostegno
della stagione lirica padovana.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 450.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007”.
Art. 35 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
Art. 36 - Modifica della
legge regionale 27
novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari” e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione” e successive modificazioni e della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione” e successive modificazioni.
Art. 37 - Interventi per la
razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale. (20) (21)
1. Ai fini del concorso della Regione del Veneto alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, di cui
all’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)”, in attuazione del protocollo
d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre
2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e gli enti del
servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della
presente legge dirette al raggiungimento dell’equilibrio
economico-finanziario del sistema sanitario regionale.
2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario
regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale,
complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti
compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a
ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:
a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e
riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di
risorse umane;
b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente
dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le
prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;
c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale
sostenuto nell’anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti
dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei
seguenti casi:
a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e
continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di
autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall’Unione
europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei
relativi finanziamenti;
b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione
internazionale o di emergenza sanitaria all’estero;
c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in
comando presso l’amministrazione regionale;
d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività
socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti
locali, il cui onere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed
integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;
e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di
personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le
previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della
Giunta regionale 3 novembre 2000, n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre
2000, n. 106;
f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti
proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilievo di area
vasta sovraprovinciale o regionale.
4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la
coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione
regionale (upb U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità”).
5. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa sanitaria
in corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di
spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in
equilibrio delle gestioni aziendali.
Art. 38 - Autorizzazione
allo svolgimento dell’attività libero professionale dei
dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni.
1. Allo scopo di corrispondere alle finalità programmatorie di cui
alla
legge
regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali”, l’esercizio straordinario, presso strutture,
dell’attività libero-professionale intramuraria, di cui
all’articolo 15 quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, da parte
dei dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre regioni,
è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da
parte della Regione Veneto conformemente agli atti di programmazione
socio-sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini del
procedimento autorizzatorio di cui al comma 1.
3. Le strutture socio-sanitarie che ospitano dirigenti medici non in
possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono soggette ad una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro
5.000,00 e un massimo di euro 50.000,00 (upb di entrata E0045
“Altre sanzioni amministrative”).
4. Il presente articolo si applica decorsi sessanta giorni
dall’emanazione del provvedimento di cui al comma 2.
Art. 39 - Fondo di rotazione
per l’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento
dell’atmosfera.
1. È istituito presso la
società finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa un fondo di
rotazione per agevolare gli investimenti di enti pubblici e di soggetti
privati finalizzati all’attuazione del Piano regionale di tutela e
risanamento dell’atmosfera, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 902 del 4 aprile 2003, approvato dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004 e pubblicato nel BUR
21 dicembre 2004, n. 130. (
22)
2. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente
commissione consiliare, le modalità operative.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0111 “Interventi di
tutela ambientale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 40 - Costituzione di
una società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero
partecipazione ad una società esistente a totale partecipazione
pubblica, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria.
(23)
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società
di capitali a controllo pubblico, diretto o indiretto, o a mantenere la
partecipazione nella società esistente a controllo pubblico,
finalizzata alla costruzione e gestione di reti autostradali di interesse
regionale nonché all’esercizio di tutte le attività, gli
atti e gli investimenti inerenti, connessi o strumentali alla
realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria di interesse
regionale. (
24)
2. La Regione partecipa alla costituzione della società ovvero alla
capitalizzazione della società esistente con un capitale iniziale
non superiore ad euro 2.000.000,00.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più
tempestivo avvio ed esercizio della società, la nomina degli
amministratori e dei sindaci di competenza della Regione è
attribuita al presidente della Giunta regionale e non si applicano le
procedure di cui alla
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Sugli adempimenti di cui ai precedenti commi verrà data
preventiva informazione alla commissione consiliare competente.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa
fronte con le risorse allocate all’upb U0136 “Interventi
strutturali per la viabilità regionale, provinciale e
comunale” del bilancio di previsione 2007.
Art. 41 - Acquisizione delle
quote partecipative delle società autostradali nella Veneto Strade
Spa.
Art. 42 - Cofinanziamento
regionale per l’attivazione dei piani di edilizia universitaria di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare, in
conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007), Tab. C, i piani di edilizia universitaria di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 “Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008
e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0173
“Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 43 - Cofinanziamento
regionale per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui
all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 625 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i piani di
edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio
1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008
e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0173
“Interventi infrastrutturali per l’istruzione” del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 44 - Funzioni di
competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.
1. La Giunta regionale coordina le attività di assistenza alle
imprese, di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato ed
integrato dal DPR 7 dicembre 2000, n. 440, in particolare attraverso
l’istituzione di un nuovo servizio per le analisi e modellizzazione
dei sistemi informativi, analisi e modellizzazione di sportello unico
specialistico per le attività produttive, promozione e adattamento
dei modelli messi a punto, assistenza “on line” e “on
site” agli sportelli imprese veneti e il trasferimento di buone
pratiche. Lo sportello provvede altresì alla raccolta e alla
diffusione delle informazioni concernenti l’insediamento e lo
svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con
particolare riferimento agli strumenti agevolativi.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed
indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione
2007.
Art. 45 - Modifica della
legge regionale 4
aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera,
dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e
produttivo locale”.
Art. 46 - Fondo per
l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei fondi
FAS - programmazione 2007-2013.
Art. 47 - Modifiche all’articolo 11 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”.
1. L’
articolo 11 (Disciplina sulle ispezioni, controlli,
restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese) della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
(legge finanziaria 2000) è così modificato:
a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono così sostituiti:
omissis (
28)
b) dopo il comma 6 dell’articolo 11 come sostituito dalla lettera
a) sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
29)
2. Entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, coloro nei cui confronti è già stata irrogata
la sanzione amministrativa secondo la disciplina del previgente
articolo 11 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 , che non abbiano ancora provveduto al versamento,
sono ammessi al pagamento in misura ridotta, pari ad un dodicesimo della
sanzione. Non è comunque consentita la ripetizione di quanto
già versato.
Art. 49 - Disposizioni per
il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti
dalla Regione Veneto. (31)
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, gli enti
dipendenti, le aziende, le agenzie istituite e le società costituite
dalla Regione del Veneto e indicati nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato,
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005”, concorrono al
contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le
disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.
2. Restano salve le esclusioni del contenimento della spesa pubblica
già previste da disposizioni statali o regionali.
Art. 50 - Contributo per
progettualità a carattere formativo ed educativo ad opera dei
consultori familiari pubblici.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di
euro 500.000,00 per la realizzazione di progetti a carattere formativo ed
educativo sulla sessualità e sulle dinamiche socio affettive rivolte
agli adolescenti ed agli adulti ed avviati dalle aziende Ulss per il
tramite dei consultori familiari pubblici.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi ed interventi
per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di previsione
2007.
Art. 51 - Contributo a
favore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire le attività di ricerca
relative a patologie oculari e di migliorare il trapianto di cornea,
è autorizzata ad erogare un contributo annuale a favore della
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto con sede a Venezia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008
e in euro 400.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le
risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale
2007-2009.
Art. 52 - Contributo a
sostegno delle attività del Centro regionale di riferimento per la
prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi
dell’apprendimento.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’azienda
Ulss n. 20 di Verona un contributo annuale, a decorrere
dall’esercizio 2007, per il funzionamento del Centro regionale di
riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione
dei disturbi dell’apprendimento ed in particolare dei disturbi
specifici dell’apprendimento quali tra gli altri dislessie,
discalculie, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4042
del 20 dicembre 2005.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per
l’attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 53 - Contributo a
sostegno delle attività del Centro regionale di diabetologia
pediatrica.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all’azienda
Ulss n. 20 di Verona un contributo per sostenere le attività del
Centro regionale di diabetologia pediatrica, istituito con DGR n. 4399
del 30 dicembre 2005.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 54 - Assegnazione di
alloggi in comodato d’uso gratuito agli operatori della polizia
nazionali assegnati ai presidi di sicurezza.
1. In deroga alla disciplina sulla riserva di alloggi da assegnare
annualmente alle forze dell’ordine di cui ai commi 4 e 5
dell’articolo 11 della
legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni, gli alloggi di servizio per gli operatori della polizia
nazionali assegnati ai presidi di sicurezza, possono essere reperiti
nell’ambito del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
dell’ATER della provincia o del comune presso cui i presidi hanno
sede.
2. Le previsioni di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva
autorizzazione da parte della Giunta regionale e hanno vigenza nel caso
in cui la realizzazione di tali alloggi non trovi o abbia trovato
attuazione nell’ambito e contestualmente alla realizzazione dei
presidi.
3. Gli alloggi di cui al comma 1 sono concessi in comodato d’uso
gratuito, ai sensi degli articoli 1804 e seguenti del codice civile,
secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta
regionale (upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia
abitativa pubblica”).
Art. 55 - Interventi per la
Facoltà Teologica del Triveneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
annuale alla Facoltà teologica del Triveneto, con sede a Padova, al
fine di sostenere le attività di formazione universitaria, culturale
e sociale della stessa.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0175
“Formazione professionale” del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009.
Art. 56 - Contributo
regionale per il sostegno dei corsi di laurea in scienze motorie
dell’Università degli Studi di Verona.
1. Al fine di sostenere finanziariamente e sotto il profilo organizzativo
il corso di laurea in scienze motorie, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare un contributo all’Università degli
Studi di Verona per il biennio 2007-2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008,
si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0172
“Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 57 - Modifiche alla
legge regionale 16
dicembre 1999, n. 54 “Contributi agli enti locali che intendono
acquisire e utilizzare immobili dismessi o ceduti dal Ministero della
Difesa”.
1. All’
articolo 3, comma 1 della
legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54
le parole
“31 marzo” sono sostituite con le parole
“31 maggio”.
2. All’
articolo 3, comma 2 della
legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54
le parole
“31 gennaio” sono sostituite con le parole
“31 marzo”.
3. La lettera b) del comma 1 dell’
articolo 4 è
così sostituita:
omissis (
32)
4. Al comma 2 dell’
articolo 4 le parole
“lire 500 milioni”
sono sostituite con le parole
“euro 250.000,00”.
5. Il comma 3 dell’
articolo 4 è così sostituito:
omissis (
33)
6. Le risorse finanziarie previste per l’attuazione della
legge regionale 16 dicembre
1999, n. 54 per l’esercizio finanziario 2007 all’upb
U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” sono
così ripartite:
a) per la lettera a) dell’articolo 4 euro 500.000,00;
b) per la lettera b) dell’articolo 4 euro 350.000,00;
c) per la lettera b bis) dell’articolo 4 euro 150.000,00.
Art. 58 - Premio per
l’urbanistica e la pianificazione territoriale dedicato a Luigi
Piccinato.
1. Per dare competitività al sistema territoriale della Regione del
Veneto migliorando la qualità del costruito e degli spazi aperti
è istituito il “Premio annuale per l’urbanistica e la
pianificazione territoriale” dedicato a Luigi Piccinato.
2. Il Premio si articola su quattro tipologie: giovane laureato, alla
carriera, progettistica opera prima, amministrazioni locali e azioni
attinenti il buon governo del territorio.
3. Il Premio può essere anche a carattere nazionale, nel qual caso
sarà stipulato un accordo con il Ministero competente nonché
transnazionale con la collaborazione tra Stati (Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale GECT).
4. La Giunta è incaricata di definire modalità e regolamento
del Premio.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche e
indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione
2007.
Art. 59 - Modifica
all’articolo 27, comma 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”.
1. Dopo il comma 7 dell’
articolo 27 è aggiunto il seguente comma:
omissis (
34)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.450.000,00 per l’esercizio finanziario 2007,
si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0148 “Servizi
ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio
di previsione 2007.
Art. 60 - Modificazioni
all’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)”.
Art. 61 - Interventi per la
conservazione ed il miglioramento di aree forestali.
1. La Giunta regionale, al fine di implementare le attività di
ricerca e sperimentazione svolta dalle Strutture periferiche competenti
in materia forestale, è autorizzata a finanziare attività
sperimentali per la conservazione ed il miglioramento di aree forestali
di particolare pregio naturalistico.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0094 “Prevenzione ed
estinzione incendi boschivi e attività di tutela del
territorio” del bilancio di previsione 2007.
Art. 62 - Progetti
strategici del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
1. La Regione del Veneto al fine di promuovere la realizzazione dei
progetti strategici di cui all’
articolo 26 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”,
autorizza la Giunta regionale a concedere finanziamenti per la redazione
degli stessi.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la redazione
dei progetti di cui al comma 1, per il coordinamento degli enti
interessati nonché per l’erogazione del finanziamento.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0085 “Studi, ricerche ed
indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione
2007.
Art. 63 - Iniziative
straordinarie per promuovere la conoscenza del nuovo termine di
designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano.
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare un programma
straordinario di iniziative a carattere informativo, divulgativo e di
comunicazione per promuovere presso i consumatori la conoscenza del nuovo
termine di designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0045 “Promozione e
valorizzazione delle produzioni di qualità” del bilancio di
previsione 2007.
1. All’
articolo 5 quater della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale del Veneto orientale” come introdotto
dall’articolo 70, comma 3 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 ,
le parole
“realizzazione del complesso fieristico
dell’ente Fiere di San Donà di Piave srl” sono
sostituite dalle parole
“ristrutturazione del Teatro
Astra”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo di euro 300.000,00 al Comune di San
Donà di Piave.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo
economico ed all’innovazione” del bilancio di previsione
2007.
Art. 65 - Contributo al
Comune di Abano Terme per l’adeguamento a museo di Villa Bassi.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo al
Comune di Abano Terme, per l’adeguamento a museo di Villa Bassi.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 66 - Contributo a
favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata
ad erogare un contributo annuale, a decorrere dal 2007, a favore
dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorire
e sostenere il programma delle attività.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0166
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007
e pluriennale 2007-2009.
Art. 67 - Contributo a
favore della Fondazione per l’Università e l’Alta
Cultura in Provincia di Belluno.
1. La Giunta regionale, al fine di garantire il proseguimento dei corsi
specialistici già attivati dal polo universitario bellunese, è
autorizzata ad erogare un contributo a favore della Fondazione per
l’Università e l’Alta Cultura in Provincia di Belluno.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0172
“Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Art. 68 - Costituzione di
una fondazione culturale a Belluno.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione
con il comune di Belluno ed altri soggetti pubblici e privati, di una
fondazione di diritto privato con finalità di sviluppare e
diffondere la cultura nella provincia di Belluno perseguendo i seguenti
scopi principali:
a) attuare e sostenere la produzione e la promozione di attività
multidisciplinari nell’ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue
varie forme quali il teatro, la musica, la lirica, la danza;
b) sostenere attività artistiche e culturali che, oltre a quanto
previsto alla lettera a), siano dirette a salvaguardare identità e
tradizioni del territorio e a garantirne lo sviluppo;
c) assistere gli enti locali e l’associazionismo in genere nella
progettazione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative di cui alle
lettere a) e b) individuando e gestendo, direttamente o in
collaborazione, teatri e spazi agibili per le manifestazioni pubbliche;
d) promuovere l’innovazione nelle attività artistiche e
culturali, la qualificazione del pubblico attraverso attività di
formazione, iniziative di laboratorio, convegni, stages, seminari, studi
e la produzione di opere culturali di qualificato livello professionale;
e) svolgere attività di aggiornamento e perfezionamento,
attività di ricerca, di documentazione e sperimentazione anche in
collaborazione con la scuola e l’università;
f) svolgere attività di formazione professionale rivolta ad attori,
registi, amministratori, operatori ed animatori, personale tecnico ed
organizzativo;
g) organizzare e coordinare programmi, promuovere e organizzare festival,
rassegne e manifestazioni varie.
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1
è subordinata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della
fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
3. Agli oneri devianti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2007.
Art. 69 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Vedi articolo 10 della
L.R. 12 gennaio
2009, n. 1 , che ha autorizzato la Giunta regionale per il tramite di
Veneto Sviluppo SPA, ad effettuare operazioni di acquisto di azioni
proprie della Sistemi Territoriali SPA, già detenute da Trenitalia
SPA, al fine di garantire la partecipazione totalitaria alla società
stessa.
(
2) La società Terme di
Recoaro SpA è stata soppressa con
legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 .
(
3) Testo riportato al comma 2
ter dell’art. 15
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
(
4) Rifinanziamento degli
interventi previsti per gli anni 2009, 2010 e 2011 e disposto dai commi 1
e 2 dell’ art. 13 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
(
5) Comma così inserito da
comma 1 art. 1
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
6) Rifinanziamento
dell’intervento previsto con euro 18.000.000 in 8 anni dal comma 3
dell’art. 13 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
(
7) Comma così modificato da
comma 2 art. 1
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
8) Comma così modificato da
comma 3 art. 1
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
9) Comma così sostituito da
comma 4 art. 1
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
10) Comma inserito da comma 5
art. 1
legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
11) Testo così
modificato a seguito di avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 29 del
23 marzo 2007 pag. 114, dove viene comunicato che: “Nel testo
dell’articolo 8, comma 1 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”
pubblicata a pag. 3 del Bur 20/1 del 23 febbraio 2007, le parole
“per l’anno 2004” vanno sostituite con le parole
“per l’anno 2006”.
(
12) Testo riportato
all’art. 50
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
13) Testo riportato
all’art. 2
legge regionale 26 novembre 2004, n. 25 .
(
14) Sul punto vedi anche
quanto disposto dall’art. 3 della
legge regionale 9 ottobre 2015, n. 17 .
(
15) Testo riportato
all’art. 30
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(
16) Comma abrogato da lett.
a) comma 1 art. 34
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
17) Testo riportato
all’art. 8
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
(
18) Testo riportato
all’art. 178
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(
19) Testo riportato alla
tabella B
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(
20) L’art. 17 della
legge regionale 29
giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale
2012-2016” conferma per il triennio 2013-2015 le disposizioni
recate dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Le stesse
disposizioni sono state, da ultimo, confermate con art. 15 della
legge regionale 28
dicembre 2018, n. 48 .
(
21) Vedi anche quanto
disposto dall’articolo 19, recante graduatorie concorsuali delle
aziende ed enti del servizio sanitario regionale, della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 15 .
(
22) Comma modificato da art.
42 della
legge
regionale 6 aprile 2012, n. 13 che ha aggiunto le parole “e di
soggetti privati” dopo le parole “investimenti di enti
pubblici”.
(
23) Rubrica modificata da
comma 1 art. 15 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha sostituito le parole: “per la gestione di reti
autostradali” con le parole: “per la realizzazione di opere
di infrastrutturazione viaria”.
(
24) Comma sostituito da comma
2 art. 15 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
25) Articolo abrogato da
comma 3 art. 1
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
26) Articolo abrogato da
lett. c), comma 1, art. 14, L.R. 13/2014.
(
27) Articolo abrogato da
comma 5 art. 89
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
28) Testo riportato
all’art. 11
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(
29) Testo riportato
all’art. 11
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(
30) Testo riportato
all’art. 36
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(
31) Disposizioni su patto di
stabilità interno per gli organismi ed enti previsti dal presente
articolo sono dettati anche da articolo 6 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n.
1
(
32) Testo riportato
all’art. 4
legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 .
(
33) Testo riportato
all’art. 4
legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 .
(
34) Testo riportato
all’art. 27
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
(
35) Testo riportato
all’art. 72
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
(BUR n. 20/2007)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2007
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Modifica della
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2005”.
-
Art. 4 - Iniziative comunitarie e
regionali di sviluppo rurale.
-
Art. 5 - Partecipazioni azionarie
e ricapitalizzazioni.
-
Art. 6 - Modifica alla
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della
ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e
termali” e successive modificazioni.
-
Art. 7 - Interventi a sostegno
degli investimenti produttivi e della ricerca.
-
Art. 8 - Contributi ai soggetti
privati di cui all’articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2004,
n. 1 “Legge finanziaria per l’esercizio
2004”.
-
Art. 9 - Fondo di rotazione per
la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI in materia di
ricerca industriale, innovazione tecnologica, organizzativa,
commerciale e dei beni culturali.
-
Art. 10 - Modifica della
legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2006”.
-
Art. 11 - Contributi a favore
degli interventi realizzati nelle aree sciabili di interesse
locale.
-
Art. 12 - Ulteriore contributo a
favore dell’innovazione tecnologica,
dell’ammodernamento e del miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti a fune di cui all’articolo 8 della
legge 11 maggio 1999, n. 140 “Norme in materia di
attività produttive”.
-
Art. 13 - Contributo per
l’adunata annuale degli alpini 2008.
-
Art. 14 - Master in giornalismo
“Giorgio Lago”.
-
Art. 15 - Disposizioni in materia
di accertamento e riscossione dei tributi regionali.
-
Art. 16 - Campagna formativa e
informativa sugli effetti derivanti dall’abuso di bevande
alcoliche e superalcoliche.
-
Art. 17 - Accordo di
collaborazione con la Biennale di Venezia.
-
Art. 18 - Finanziamento a favore
delle Fondazioni La Fenice di Venezia e l’Arena di
Verona.
-
Art. 19 - Partecipazione della
Regione alla Fondazione per il Nuovo Teatro Comunale di
Vicenza.
-
Art. 20 - Integrazione del fondo
per le risorse decentrate.
-
Art. 21 - Modificazioni
all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n.
25 “Nuove norme regionali in materia d’assistenza
sanitaria in favore dei mutilati e invalidi di guerra per cause di
guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell’articolo 57,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
-
Art. 22 - Aggiornamento
dell’offerta in relazione al fabbisogno di
residenzialità per anziani non autosufficienti.
-
Art. 23 - Prestazioni con onere
a carico del servizio sanitario regionale a favore dei soggetti
affetti da Sindrome di Sjogren.
-
Art. 24 - Contributo
straordinario per il Soccorso Alpino di Belluno.
-
Art. 25 - Finanziamento
aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per
la viabilità regionale. (14)
-
Art. 26 - Miglioramento dei
servizi ferroviari per la provincia di Belluno.
-
Art. 27 - Progettazione
collegamento ferroviario Mestre-Chioggia.
-
Art. 28 - Contributo per
l’istituzione dello “sportello energetico” sul
risparmio energetico.
-
Art. 29 - Contributo per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti amianto e CVM.
-
Art. 30 - Contributo
straordinario alla Provincia di Belluno per la realizzazione della
mostra denominata “Tiziano: l’ultima
stagione”.
-
Art. 31 - Promozione di uno
studio conoscitivo del patrimonio storico-architettonico di origine
veneta.
-
Art. 32 - Stabilizzazione dei
lavoratori precari della Regione Veneto.
-
Art. 33 - Costituzione
dell’Osservatorio sul reddito di cittadinanza e sul salario
minimo garantito.
-
Art. 34 - Contributo
straordinario al Comune di Padova per la realizzazione della Terza
Edizione del Festival dei Teatri delle Mura e a sostegno della
stagione lirica.
-
Art. 35 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n.
2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2006”.
-
Art. 36 - Modifica della
legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il
funzionamento dei Gruppi consiliari” e successive modifiche
ed integrazioni, della legge regionale 10 gennaio 1997, n.
1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione” e successive modificazioni e della legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione” e successive
modificazioni.
-
Art. 37 - Interventi per la
razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del
servizio sanitario regionale. (20) (21)
-
Art. 38 - Autorizzazione allo
svolgimento dell’attività libero professionale dei
dirigenti medici dipendenti di aziende sanitarie di altre
regioni.
-
Art. 39 - Fondo di rotazione per
l’attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento
dell’atmosfera.
-
Art. 40 - Costituzione di una
società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero
partecipazione ad una società esistente a totale
partecipazione pubblica, per la realizzazione di opere di
infrastrutturazione viaria. (23)
-
Art. 41 - Acquisizione delle
quote partecipative delle società autostradali nella Veneto
Strade Spa.
-
Art. 42 - Cofinanziamento
regionale per l’attivazione dei piani di edilizia
universitaria di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
-
Art. 43 - Cofinanziamento
regionale per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica
di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
-
Art. 44 - Funzioni di competenza
regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese.
-
Art. 45 - Modifica della
legge
regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle
aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di
sviluppo industriale e produttivo locale”.
-
Art. 46 - Fondo per
l’accelerazione dell’attuazione degli interventi dei
fondi FAS - programmazione 2007-2013.
-
Art. 47 - Modifiche
all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n.
5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”.
-
Art. 48 - Modifica
dell’articolo 36, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2004,
n. 1 .
-
Art. 49 - Disposizioni per il
contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti
dipendenti dalla Regione Veneto. (31)
-
Art. 50 - Contributo per
progettualità a carattere formativo ed educativo ad opera dei
consultori familiari pubblici.
-
Art. 51 - Contributo a favore
della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.
-
Art. 52 - Contributo a sostegno
delle attività del Centro regionale di riferimento per la
prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei disturbi
dell’apprendimento.
-
Art. 53 - Contributo a sostegno
delle attività del Centro regionale di diabetologia
pediatrica.
-
Art. 54 - Assegnazione di
alloggi in comodato d’uso gratuito agli operatori della
polizia nazionali assegnati ai presidi di sicurezza.
-
Art. 55 - Interventi per la
Facoltà Teologica del Triveneto.
-
Art. 56 - Contributo regionale
per il sostegno dei corsi di laurea in scienze motorie
dell’Università degli Studi di Verona.
-
Art. 57 - Modifiche alla
legge
regionale 16 dicembre 1999, n. 54 “Contributi agli enti
locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o
ceduti dal Ministero della Difesa”.
-
Art. 58 - Premio per
l’urbanistica e la pianificazione territoriale dedicato a
Luigi Piccinato.
-
Art. 59 - Modifica
all’articolo 27, comma 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n.
9 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio
2005”.
-
Art. 60 - Modificazioni
all’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”.
-
Art. 61 - Interventi per la
conservazione ed il miglioramento di aree forestali.
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Art. 62 - Progetti strategici
del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
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Art. 63 - Iniziative
straordinarie per promuovere la conoscenza del nuovo termine di
designazione del vino ottenuto dal vitigno Tocai Friulano.
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Art. 64 - Modifica
dell’articolo 5 quater della legge regionale 22 giugno 1993, n.
16 .
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Art. 65 - Contributo al Comune
di Abano Terme per l’adeguamento a museo di Villa Bassi.
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Art. 66 - Contributo a favore
dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.
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Art. 67 - Contributo a favore
della Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura
in Provincia di Belluno.
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Art. 68 - Costituzione di una
fondazione culturale a Belluno.
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Art. 69 - Dichiarazione
d’urgenza.