Legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 (BUR n. 33/2000) (Abrogata)
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 (BUR n. 33/2000) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA CIVILTÁ PALEOVENETA (1)
[Art.1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le
finalità della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 ,
promuove iniziative per la conoscenza della cultura e della civiltà
dei veneti antichi.
Art. 2 - Interventi.
1. Per realizzare le
finalità della presente legge la Regione promuove e sostiene i
seguenti interventi:
a) individuazione organica e schedatura dei siti e degli insediamenti
dei veneti antichi presenti sul territorio regionale nonché del
materiale rinvenuto;
b) realizzazione di apposite campagne di ricerca e scavo;
c) realizzazione presso i musei contenenti materiale sui veneti
antichi di appositi apparati informativi e didattici anche con supporti
informatici e multimediali;
d) creazione di itinerari turistico culturali e dei relativi supporti
informativi;
e) organizzazione di iniziative espositive, divulgative ed editoriali
che favoriscano la conoscenza della storia e civiltà dei veneti
antichi.
e bis) ricostruzione di particolari tipologie edilizie e di
ambientazioni tipiche con relativa elaborazione ed installazione di
supporti informativi. (2)
Art. 3 - Modalità di
attuazione.
1. La Giunta regionale definisce con proprio atto, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le
modalità e i criteri per la presentazione, la valutazione ed il
finanziamento di progetti relativi agli interventi di cui
all’articolo 2.
2. Ove necessario in base alla vigente legislazione, la
realizzazione degli interventi avviene previa intesa con i competenti
uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 4 - Soggetti
esecutori.
1. Sono ammessi con priorità a contributo regionale ai
fini della presente legge i soggetti pubblici e privati che garantiscono
un concorso alla spesa definito con l’atto della Giunta regionale
di cui all’articolo 3, comma 1.
Art. 5 - Relazione
annuale.
1. La Giunta regionale nel quadro della relazione annuale
prevista all’articolo 2, terzo comma, della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 ,
predispone una specifica relazione sugli interventi attuati ai sensi
della presente legge.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO