Legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 (BUR. n. 12/2001)
Legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 (BUR. n. 12/2001) [sommario] [RTF]
INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI MINORI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove la
salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori nel
cui territorio sia individuato un agglomerato insediativo urbano
considerato come centro storico ai sensi dell’articolo 40 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”,
al fine di favorirne lo sviluppo culturale, turistico ed economico.
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2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, sono
concessi contributi ai comuni per interventi di recupero di edifici
aventi caratteristiche storiche od artistiche e delle strutture ed
elementi urbani ad essi collegati, da eseguirsi da parte di soggetti
pubblici e/o privati.
3. Ai soli fini della presente legge, si considerano minori i comuni con
popolazione inferiore a tremilacinquecento abitanti.
3 bis. Ai soli fini della presente legge sono equiparati ai comuni minori
i nuclei abitati che risultino, sulla base delle verifiche operate dai
relativi comuni d’appartenenza, con popolazione fino a mille
abitanti purché ricompresi nel territorio dei comuni con popolazione
fino a quindicimila abitanti. (
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Art. 2 - Interventi
ammissibili a contributo.
1. Possono essere ammessi a contributo i seguenti interventi:
a) di recupero del patrimonio edilizio pubblico di rilevanza storico od
artistica, o comunque situato in un contesto di rilevante pregio
ambientale;
b) di recupero del patrimonio edilizio privato di rilevanza storico od
artistica o comunque situato in un contesto di rilevante pregio
ambientale, limitatamente alle parti esterne od in vista degli edifici;
c) di recupero e sistemazione delle strutture e degli elementi urbani
collegati agli interventi di cui alle lettere a) e b).
2. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno definisce,
previo parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro
trenta giorni dall'invio della relativa proposta trascorsi i quali si
prescinde dal parere, i criteri di priorità per la individuazione
degli interventi da ammettere a contributo, le modalità per la
presentazione delle domande, la suddivisione percentuale delle risorse
finanziarie disponili tra gli interventi di cui al comma 1, le procedure
per l'erogazione del contributo regionale, nonché le modalità
di controllo e di verifica dell'attuazione degli interventi e le
condizioni per la revoca o decadenza del contributo.
Art. 3 - Individuazione degli
interventi da ammettere a contributo regionale.
1. Entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di
cui all'articolo 2, comma 2, i comuni di cui all'articolo 1, raccolgono
le domande loro pervenute da parte dei soggetti pubblici e privati e le
presentano alla giunta regionale, con l'attestazione di conformità
urbanistica dell'intervento richiesto.
2. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale individua gli
interventi da ammettere a contributo e la misura dello stesso. (
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Art. 4 - Attuazione degli
interventi.
1. I comuni provvedono ai controlli ed alle verifiche previste
dall'articolo 2, comma 2 sull'attuazione degli interventi da parte dei
soggetti esecutori nonché alla corresponsione dei contributi.
Art. 5 - Entità e
modalità di erogazione dei contributi ai comuni.
1. I contributi regionali sono concessi in conto capitale, sino al
settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. Il contributo è elevato sino all'ottantacinque per cento nei
comuni con popolazione residente inferiore ai 1.500 abitanti.
3. L'erogazione dei contributi da parte dei comuni avviene:
a) nella misura del quaranta per cento con l'ammissione a contributo;
b) nella misura del sessanta per cento a saldo, previa presentazione del
rendiconto.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificabili in lire 5.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'articolo
19, comma 5, della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ,
e successive modificazioni, mediante l’utilizzo della partita n. 7
del capitolo n. 80230 “Fondo globale spese di investimento”
iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000.
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2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 è
istituito il capitolo n. 44012 “Interventi regionali a favore dei
centri storici dei comuni minori” con lo stanziamento di lire
5.000.000.000 in termini di competenza.
Art. 7 - Norma
transitoria.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui
all'articolo 2, comma 2 è fissato in sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. (
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Note
SOMMARIO